PROTEZIONE CIVILE - Fondo per la prevenzione del rischio sismico (ord. 26/10/15)
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PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE
ORDINANZA 26 ottobre 2015
[color=red][b]Attuazione dell'articolo 11 del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77.[/b][/color]
(Ordinanza n. 293). (15A08183)
(GU n.257 del 4-11-2015)
IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
della protezione civile
Vista la legge 24 febbraio 1992, n. 225, e successive
modificazioni;
Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;
Visto il decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, ed in particolare
l'art. 1, comma 1 e l'art. 11, con il quale viene istituito un Fondo
per la prevenzione del rischio sismico;
Visto il decreto-legge 15 maggio 2012, n. 59, convertito con
modificazione dalla legge 12 luglio 2012, n. 100;
Visto il decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119, ed in particolare
l'art. 10;
Visti gli articoli 32 e 33 del decreto legislativo 18 agosto 2000,
n. 267, riguardanti l'unione dei comuni e l'esercizio associato di
funzioni e servizi da parte dei comuni;
Visto l'art. 2, comma 109, della legge 23 dicembre 2009, n. 191
che, per normativa di settore, ha previsto la soppressione delle
erogazioni di contribuiti a carico del bilancio dello Stato per le
province autonome di Trento e Bolzano;
Visti i commi 27 e 28, dell'art. 14 del decreto-legge 31 maggio
2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010,
n. 122, e dal decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con
legge 7 agosto 2012, n. 135, concernenti l'esercizio delle funzioni
fondamentali dei comuni anche in forma associata;
Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri 19
gennaio 2010, n. 3843 e, in particolare, l'art. 13 che, per
l'attuazione del citato art. 11, nomina un'apposita commissione,
composta da dieci membri prescelti tra esperti in materia sismica, di
cui uno con funzioni di Presidente, che, entro trenta giorni dalla
nomina, definisce gli obiettivi ed i criteri per l'individuazione
degli interventi per la prevenzione del rischio sismico;
Visto il decreto del Capo Dipartimento della protezione civile del
28 gennaio 2010, che ha costituito la predetta commissione;
Visto il documento recante gli obiettivi ed i criteri prodotto
dalla predetta commissione, che individua, come interventi di
riduzione del rischio sismico finanziabili gli studi di
microzonazione sismica, gli interventi di riduzione del rischio su
opere pubbliche strategiche e rilevanti e gli interventi di riduzione
del rischio su edifici privati;
Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri 20
marzo 2003, n. 3274, recante «Primi elementi in materia di criteri
generali per la classificazione sismica del territorio nazionale e di
normative tecniche per le costruzioni in zona sismica», che, al comma
3 dell'art. 2, prevede l'obbligo di verifica sia degli edifici di
interesse strategico e delle opere infrastrutturali la cui
funzionalita' durante gli eventi sismici assume rilievo fondamentale
per le finalita' di protezione civile, sia degli edifici ed opere
infrastrutturali che possono assumere rilevanza in relazione alle
conseguenze di un eventuale collasso, con priorita' per edifici ed
opere situate nelle zone sismiche 1 e 2;
Visto l'art. 2, comma 4, della medesima ordinanza 20 marzo 2003, n.
3274, che stabilisce che il Dipartimento della protezione civile
provveda, tra l'altro, ad individuare le tipologie degli edifici e
delle opere che presentano le caratteristiche di cui al comma 3, ed a
fornire ai soggetti competenti le necessarie indicazioni per le
relative verifiche tecniche che dovranno stabilire il livello di
adeguatezza di ciascuno di essi rispetto a quanto previsto dalle
norme;
Visto il decreto del Capo del Dipartimento della protezione civile
21 ottobre 2003, n. 3685, recante «Disposizioni attuative dell'art.
2, commi 2, 3 e 4, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei
ministri n. 3274 del 20 marzo 2003», con il quale, tra l'altro, sono
state rispettivamente definite per quanto di competenza statale le
tipologie degli edifici di interesse strategico e delle opere
infrastrutturali la cui funzionalita' durante gli eventi sismici
assume rilievo fondamentale per le finalita' di protezione civile e
quelle degli edifici e delle opere che possono assumere rilevanza in
relazione alle conseguenze di un eventuale collasso, nonche' le
indicazioni per le verifiche tecniche da realizzare su edifici ed
opere rientranti nelle predette tipologie;
Vista la direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri 27
febbraio 2004 pubblicata nel supplemento ordinario n. 39 della
Gazzetta Ufficiale n. 59 dell'11 marzo 2004 «Indirizzi operativi per
la gestione organizzativa e funzionale del sistema di allertamento
nazionale e regionale per il rischio idrogeologico ed idraulico ai
fini di protezione civile» e successive modificazioni ed
integrazioni;
Visto, in particolare, il punto 3 della suddetta direttiva, che
stabilisce i compiti, le funzioni e l'organizzazione della rete dei
centri funzionali per le finalita' di Protezione civile e dei centri
di competenza;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14
settembre 2012, recante la definizione dei principi per
l'individuazione ed il funzionamento dei centri di competenza;
Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti,
14 gennaio 2008 emanato di concerto con il Ministro dell'interno e
con il Capo del Dipartimento della protezione civile, con il quale e'
stato approvato il testo aggiornato delle norme tecniche per le
costruzioni;
Visti gli indirizzi e criteri per la microzonazione sismica
approvati dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome il
13 novembre 2008;
Viste le linee guida per la gestione del territorio in aree
interessate da Faglie attive e capaci (FAC) approvate dalla
Conferenza delle regioni e delle province autonome il 7 maggio 2015,
integrative degli indirizzi e criteri per la microzonazione sismica
approvati dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome il
13 novembre 2008;
Vista la nota del Ministero dell'economia e delle finanze del 3
settembre 2010;
Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3907
del 13 novembre 2010, con la quale e' stato disciplinato l'utilizzo
dei fondi disponibili per l'annualita' 2010 ai sensi del predetto
art. 11, al fine di dare tempestiva attuazione alle concrete
iniziative di riduzione del rischio sismico;
Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 4007
del 29 febbraio 2012, con la quale e' stato disciplinato l'utilizzo
dei fondi disponibili per l'annualita' 2011 ai sensi del predetto
art. 11, al fine di dare tempestiva attuazione alle concrete
iniziative di riduzione del rischio sismico;
Vista l'ordinanza del Capo Dipartimento della protezione civile n.
52 del 20 febbraio 2013, con la quale e' stato disciplinato
l'utilizzo dei fondi disponibili per l'annualita' 2012 ai sensi del
predetto art. 11, al fine di dare tempestiva attuazione alle concrete
iniziative di riduzione del rischio sismico;
Vista l'ordinanza del Capo Dipartimento della protezione civile n.
171 del 19 giugno 2014, con la quale e' stato disciplinato l'utilizzo
dei fondi disponibili per l'annualita' 2013 ai sensi del predetto
art. 11, al fine di dare tempestiva attuazione alle concrete
iniziative di riduzione del rischio sismico;
Vista la direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri del 14
gennaio del 2014, recante «Programma nazionale di soccorso per il
rischio sismico»;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 21
aprile 2011 che ha costituito la commissione tecnica di supporto e
monitoraggio degli studi di microzonazione sismica di cui all'art. 2,
comma 1, lettera a) dell'ordinanza del Presidente del Consigli dei
ministri n. 3907 del 13 novembre 2010;
Visto il decreto del Capo Dipartimento del 6 luglio 2011 in
attuazione dell'art. 11 del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, che
istituisce la commissione tecnica concernente «altri interventi
urgenti e indifferibili per la mitigazione del rischio sismico» di
cui all'art. 2, comma l, lettera d) dell'ordinanza del Presidente del
Consiglio dei ministri n. 3907 del 13 novembre 2010;
Ritenuto necessario disciplinare la ripartizione e l'utilizzo dei
fondi disponibili per l'annualita' 2014 ai sensi del predetto art.
11, al fine di proseguire tempestivamente le concrete iniziative di
riduzione del rischio sismico avviate con la citata ordinanza del
Presidente del Consiglio dei ministri n. 3907/2010;
Acquisito il concerto del Ministero dell'economia e delle finanze;
Acquisito il parere della Conferenza unificata nella seduta del 1°
ottobre 2015;
Dispone:
Art. 1
1. La presente ordinanza disciplina i contributi per gli interventi
di prevenzione del rischio sismico, previsti dall'art. 11 del
decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni,
dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, relativamente all'annualita' 2014.
2. Gli allegati 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9 costituiscono parte
integrante della presente ordinanza.
3. Aspetti di maggior dettaglio concernenti le procedure, la
modulistica e gli strumenti informatici necessari alla gestione
locale e complessiva degli interventi previsti nella presente
ordinanza potranno essere specificati in appositi decreti del Capo
del Dipartimento della protezione civile.
4. Al fine di configurare il sistema distribuito per l'interscambio
e la condivisione di cui al punto 2 della direttiva del Presidente
del Consiglio dei ministri del 14 gennaio del 2014, citata in
premessa, i dati prodotti nell'ambito della presente ordinanza e di
quelle relative alle ordinanze precedenti, anche con riferimento al
quadro completo delle informazioni sullo stato di avanzamento lavori,
sono corredati dai relativi metadati, redatti in maniera conforme
agli standard previsti dal repertorio nazionale dei dati territoriali
di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 10
novembre 2011. La commissione tecnica di cui all'art. 5, commi 7 e 8
dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n.
3907/2010, istituita con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri 21 aprile 2011 e il tavolo tecnico di cui all'art. 3
dell'OCDPC n. 171/2014 definiscono le modalita' per far confluire i
suddetti dati nei sistemi informativi territoriali e per renderli
disponibili tramite i servizi web standard previsti dalla direttiva
europea Inspire (2007/2/CE del 14 marzo 2007) e dal decreto
legislativo 27 gennaio 2010, n. 32.
Art. 2
1. La somma disponibile per l'anno 2014 e' utilizzata per
finanziare le seguenti azioni nei limiti d'importo previsti dall'art.
16:
a) indagini di microzonazione sismica e analisi della Condizione
limite per l'emergenza;
b) interventi strutturali di rafforzamento locale o di
miglioramento sismico, o, eventualmente, di demolizione e
ricostruzione, degli edifici di interesse strategico e delle opere
infrastrutturali la cui funzionalita' durante gli eventi sismici
assume rilievo fondamentale per le finalita' di protezione civile e
degli edifici e delle opere che possono assumere rilevanza in
relazione alle conseguenze di un collasso, di cui all'art. 2, comma
3, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri 20 marzo
2003, n. 3274, ed alle delibere regionali in materia, di proprieta'
pubblica. Gli edifici scolastici pubblici sono ammessi ai contributi
fino ad un massimo del 40% della quota definita all'art. 16, comma 1,
lettera b), dedotto l'importo destinato dalle regioni agli interventi
sugli edifici privati con le modalita' di cui al comma 5 del presente
articolo, con priorita' per quegli edifici che nei piani di emergenza
di protezione civile ospitano funzioni strategiche. E', altresi',
consentita la delocalizzazione degli edifici oggetto di demolizione e
ricostruzione, nei casi in cui sia garantito, ad invarianza di spesa,
un maggiore livello di sicurezza sismica, con contestuale divieto di
ricostruzione nel sito originario e un miglioramento di efficienza
del sistema di gestione dell'emergenza, eventualmente valutato
attraverso l'analisi della Condizione limite per l'emergenza di cui
all'art. 18. Nei casi di edifici di interesse storico, vincolati ai
sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, successive
modificazioni ed integrazioni, e' ammessa la delocalizzazione senza
la demolizione dell'edificio esistente, purche' nell'edificio
interessato non siano piu' ospitate funzioni strategiche e rilevanti,
come definito dall'art. 2, comma 3, dell'ordinanza del Presidente del
Consiglio dei ministri 20 marzo 2003, n. 3274, ed alle delibere
regionali in materia, di proprieta' pubblica. La ricostruzione puo'
essere attuata attraverso appalto pubblico ovvero mediante contratto
di acquisto di cosa futura, ai sensi dell'art. 1472 del codice
civile, o il contratto di disponibilita' di cui all'art. 160-ter del
decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modifiche ed
integrazioni, nel rispetto delle procedure di evidenza pubblica
relative alla scelta del contraente;
c) interventi strutturali di rafforzamento locale o di
miglioramento sismico, o, eventualmente, di demolizione e
ricostruzione di edifici privati di cui al comma 4;
d) altri interventi urgenti ed indifferibili per la mitigazione del
rischio sismico, con particolare riferimento a situazioni di elevata
vulnerabilita' ed esposizione, anche afferenti alle strutture
pubbliche a carattere strategico o per assicurare la migliore
attuazione dei piani di protezione civile. L'individuazione degli
interventi finanziabili e' effettuata dal Dipartimento della
protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri, su
proposta del Presidente della regione, avendo preventivamente sentito
i comuni interessati.
2. I contributi di cui al comma 1 non possono essere destinati ad
edifici o ad opere situati in comuni nei quali l'accelerazione
massima al suolo «ag» di cui all'allegato 2, sub 2 sia inferiore a
0,125 g. Nell'allegato 7 sono riportati i valori di «ag» ed i periodi
di non classificazione sismica dei comuni con «ag» non inferiore a
0,125 g. Possono essere finanziati anche edifici ed opere di
interesse strategico in comuni che non ricadono in tale categoria, a
condizione che l'amplificazione sismica nel sito dell'opera,
dimostrata attraverso studi della risposta sismica locale effettuati
ai sensi delle Norme tecniche per le costruzioni emanate con decreto
ministeriale 14 gennaio 2008 e relativa circolare, determini un
valore massimo di accelerazione a terra di progetto S•ag non
inferiore a 0,125 g.
3. I contributi di cui alle lettere b) e c) del comma 1 non possono
essere destinati ad opere o edifici che siano oggetto di interventi
strutturali gia' eseguiti, o in corso alla data di pubblicazione
della presente ordinanza o che usufruiscono di contributi a carico di
risorse pubbliche per la stessa finalita'.
4. I contributi di cui alla lettera c) del comma 1 sono erogati
solo per edifici che non ricadano nella fattispecie di cui all'art.
51 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380,
nei quali, alla data di pubblicazione della presente ordinanza, oltre
due terzi dei millesimi di proprieta' delle unita' immobiliari sono
destinati a residenza stabile e continuativa di nuclei familiari, e/o
all'esercizio continuativo di arte o professione o attivita'
produttiva.
5. Nel caso delle attivita' produttive di cui al comma precedente,
possono accedere ai contributi solo i soggetti che non ricadono nel
regime degli «aiuti di stato». A tal fine la domanda di contributo di
cui all'allegato 4 e' corredata da idonea dichiarazione.
6. Le regioni attivano per l'annualita' 2014, con le modalita' di
cui agli articoli 12, 13 e 14, i contributi di cui alla lettera c)
del comma 1, in misura minima del 20% e massima del 40% del
finanziamento ad esse assegnato, come determinato all'art. 16, comma
1, lettera b). Possono non attivare i contributi di cui alla lettera
c) del comma 1, le regioni che fruiscono di un finanziamento, come
sopra definito, inferiore a 2.000.000 di euro.
7. Per la copertura degli oneri relativi alla realizzazione, anche
con modalita' informatiche o con l'ausilio di specifiche
professionalita', delle procedure connesse alla concessione dei
contributi di cui alla presente ordinanza, le regioni e gli enti
locali interessati possono utilizzare fino al 2% della quota
assegnata. Le regioni definiscono le modalita' di ripartizione del
suddetto contributo anche attraverso appositi accordi con le ANCI
regionali per il sostegno alle attivita' dei comuni previste dalla
presente ordinanza.
8. I contributi di cui alla lettera a) del comma 1 sono utilizzati
per l'aggiornamento e la manutenzione degli studi di microzonazione
sismica e delle analisi della condizione limite per l'emergenza,
qualora le regioni abbiano concluso la programmazione relativa agli
studi di microzonazione sismica di livello 2 e/o 3 e alla condizione
limite per l'emergenza in tutti i comuni di cui all'allegato 7 di
propria competenza territoriale. I criteri di aggiornamento e
manutenzione sono definiti dalla commissione tecnica di cui all'art.
5, commi 7 e 8 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei
ministri n. 3907/2010, istituita con decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri 21 aprile 2011, e sono emanati con decreto del
Capo del Dipartimento della protezione civile.
Art. 3
1. Il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del
Consiglio dei ministri ripartisce i contributi tra le regioni sulla
base dell'indice medio di rischio sismico elaborato secondo i criteri
riportati nell'allegato 2, a partire dai parametri di pericolosita' e
rischio sismico determinati dal medesimo Dipartimento e dai centri di
competenza di cui alla direttiva del Presidente del Consiglio dei
ministri 24 febbraio 2004.
2. Le regioni gestiscono i contributi di cui all'art. 2, comma 1,
lettera a).
3. Le regioni definiscono il quadro dei fabbisogni ed i programmi
di attivita' per la realizzazione degli interventi di cui all'art. 2,
comma 1, lettera b), sentiti i comuni o le province interessate o le
ANCI regionali. I comuni interessati trasmettono una proposta di
priorita' degli edifici ricadenti nel proprio ambito entro
centocinquanta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana del decreto del Capo del
Dipartimento della protezione civile inerente il trasferimento delle
risorse, individuando gli interventi, le modalita' e i tempi di
attuazione nel rispetto della presente ordinanza.
4. La quota del Fondo per i contributi degli interventi di
prevenzione del rischio sismico, stabilita sulla base dei criteri del
presente provvedimento per le province autonome di Trento e Bolzano,
e' acquisita al bilancio dello Stato, ai sensi dell'art. 2, comma
109, della legge 23 dicembre 2009, n. 191. A tal fine la predetta
quota e' versata all'entrata del bilancio dello Stato al capo X, cap.
2368, art. 6.
5. Le regioni trasmettono al Dipartimento della protezione civile
della Presidenza del Consiglio dei ministri i programmi di attivita'
di cui al comma 3, entro trenta giorni dalla loro approvazione.
6. Il supporto ed il monitoraggio, a livello nazionale, degli
interventi di cui all'art. 2, comma 1, lettere b) e c), e' effettuato
dal tavolo tecnico, di cui all'art. 3 dell'OCDPC n. 171/2014, che
opera a titolo gratuito presso il Dipartimento della protezione
civile della Presidenza del Consiglio dei ministri, composto da un
rappresentante per ciascuna regione e provincia autonoma e da
rappresentanti del Dipartimento della protezione civile e da tre
rappresentanti dell'ANCI. A detti componenti, altresi', non spetta
alcun compenso per il rimborso spese di missione, ne' il gettone di
presenza o altro emolumento.
Art. 4
1. Nel caso di interventi su strutture o infrastrutture di
proprieta' pubblica o nel caso di interventi su edifici privati sono
considerati prioritari gli edifici strategici, gli aggregati
strutturali e le unita' strutturali interferenti, nonche' le opere
infrastrutturali individuate dall'analisi della Condizione limite per
l'emergenza approvata o, in assenza di tale analisi, edifici
prospicienti una via di fuga prevista nel piano di emergenza
provinciale o comunale per il rischio sismico o vulcanico, oppure
opere appartenenti all'infrastruttura a servizio della via di fuga o
ancora l'interferenza con essa.
2. Un edificio e' ritenuto prospiciente ad una via di fuga se la
facciata sulla via di fuga ha altezza superiore al doppio della
distanza della facciata stessa dal ciglio opposto della via di fuga.
3. Un edificio e' ritenuto interferente con una via di fuga se la
facciata sulla via di fuga ha altezza pari alla distanza della
facciata stessa dal ciglio opposto della via di fuga.
Art. 5
1. Il finanziamento previsto nella lettera a) del comma 1 dell'art.
16 e' destinato allo svolgimento di studi di microzonazione sismica
almeno di livello 1, da eseguirsi con le finalita' definite negli
«Indirizzi e criteri per la microzonazione sismica» approvati dalla
Conferenza delle regioni e delle province autonome il 13 novembre
2008 e successive linee guida integrative, unitamente all'analisi
della Condizione limite per l'emergenza di cui all'art. 18.
2. I contributi di cui al comma 1 a valere sulle risorse stanziate
all'art. 11 del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, sono concessi, nel
limite delle risorse disponibili, alle regioni ed agli enti locali
previo cofinanziamento della spesa in misura non inferiore al 25% del
costo degli studi di cui al comma 1.
3. Le regioni, sentiti gli enti locali interessati, con proprio
provvedimento individuano i territori nei quali e' prioritaria la
realizzazione degli studi di cui al comma 1 e lo trasmettono al
Dipartimento della protezione civile. Nel medesimo provvedimento sono
definite le condizioni minime necessarie per la realizzazione degli
studi di microzonazione sismica avuto riguardo alla predisposizione
ed attuazione degli strumenti urbanistici e sono individuate le
modalita' di recepimento degli studi di microzonazione sismica e
dell'analisi della Condizione limite per l'emergenza negli strumenti
urbanistici vigenti.
4. Sono escluse dall'esecuzione della microzonazione sismica le
zone che incidono su Aree naturali protette, Siti di importanza
comunitaria (SIC), Zone di protezione speciale (ZPS) e Aree adibite a
verde pubblico di grandi dimensioni, come indicate nello strumento
urbanistico generale che:
a) non presentano insediamenti abitativi esistenti alla data di
pubblicazione della presente ordinanza;
b) non presentano nuove edificazioni di manufatti permanenti o
interventi su quelli gia' esistenti;
c) rientrano in aree gia' classificate R4 dal Piano per l'assetto
idrogeologico (PAI).
5. La presenza nelle aree di manufatti di classe d'uso «I» ai sensi
del punto 2.4.2 del decreto ministeriale 14 gennaio 2008, di modeste
dimensioni e strettamente connessi alla fruibilita' delle aree
stesse, non determina la necessita' di effettuare le indagini di
microzonazione sismica.
6. Gli «Indirizzi e criteri per la microzonazione sismica» e
successive linee guida integrative costituiscono il documento tecnico
di riferimento. Al fine di pervenire a risultati omogenei, gli
standard di rappresentazione ed archiviazione informatica degli studi
di microzonazione sismica gia' predisposti dalla commissione tecnica
di cui al comma 7, vengono aggiornati dalla commissione tecnica
stessa.
7. Il supporto ed il monitoraggio, a livello nazionale, degli studi
di cui al presente articolo, sono garantiti, in attuazione degli
«Indirizzi e criteri per la microzonazione sismica» e successive
linee guida integrative, dalla commissione tecnica di cui all'art. 5,
commi 7 e 8 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri
n. 3907/2010, istituita con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri del 21 aprile 2011. La commissione tecnica opera a titolo
gratuito presso il Dipartimento della protezione civile della
Presidenza del Consiglio dei ministri e puo' fruire del supporto del
C.N.R. attraverso apposito accordo con il Dipartimento della
protezione civile e con oneri a carico delle risorse di cui all'art.
16, comma 1, riguardanti l'esecuzione delle attivita' di cui alla
presente ordinanza.
Art. 6
1. Le regioni per gli ambiti di propria competenza predispongono,
entro novanta giorni dalla data di pubblicazione del decreto del Capo
del Dipartimento della protezione civile di ripartizione delle
risorse, di cui all'art. 3, comma 1 le specifiche di realizzazione
degli studi, sentiti gli enti locali, e le inviano alla commissione
tecnica.
2. Le regioni, nei successivi sessanta giorni, provvedono alla
selezione di soggetti realizzatori dei progetti di studi di
microzonazione sismica nelle aree interessate di cui al comma 3,
dell'art. 5, nonche' delle eventuali analisi di cui all'art. 18, e
definiscono i tempi di realizzazione degli elaborati finali, che
comunque non potranno essere superiori a duecentoquaranta giorni per
i comuni e trecento giorni per i comuni che fanno parte di un'unione
o associazione di comuni.
3. Gli enti locali si adoperano per favorire tecnicamente e
logisticamente le indagini sul territorio, fornendo tutti i dati
utili agli studi.
4. Le regioni informano la commissione tecnica di cui all'art. 5,
comma 7, sull'avanzamento degli studi.
5. Le regioni, entro novanta giorni dal ricevimento degli elaborati
finali degli studi di microzonazione sismica e delle analisi di cui
all'art. 18, ne danno comunicazione alla commissione tecnica e
trasmettono i suddetti elaborati finali.
6. La commissione tecnica puo' richiedere chiarimenti, modifiche o
approfondimenti degli studi e delle analisi di cui all'art. 18,
trasmessi dalle regioni, che ne assicurano l'esecuzione entro i
trenta giorni successivi alla richiesta.
7. Le regioni, acquisito il parere della commissione tecnica,
approvano gli studi effettuati e certificano che i soggetti
realizzatori abbiano rispettato le specifiche definite dalle regioni
e dagli «Indirizzi e criteri per la microzonazione sismica» e
successive linee guida integrative, nonche' le ulteriori clausole
contrattuali, redigendo un certificato di conformita', a seguito del
quale viene erogato il saldo.
Art. 7
1. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 2, 3 e 5, comma 2,
l'entita' dei contributi massimi per lo svolgimento degli studi di
microzonazione sismica unitamente all'analisi della Condizione limite
per l'emergenza di cui all'art. 18 e' riportata in tabella 1, in
ragione della popolazione residente sul territorio comunale secondo
l'ultimo dato ISTAT disponibile alla data di pubblicazione della
presente ordinanza. Il contributo di 32.250,00 euro si applica anche
ai municipi e alle circoscrizioni con piu' di 100.000 abitanti. I
sotto riportati importi non comprendono il cofinanziamento di cui
all'art. 5, comma 2. Gli studi di livello 1 devono coprire almeno il
70% della superficie complessiva di centri e nuclei abitati o
interessare almeno il 70% della popolazione comunale, o del
municipio, o della circoscrizione.
2. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 2, 3 e 5, comma 2,
l'entita' dei contributi massimi per lo svolgimento di studi di
microzonazione sismica di livello 3 e' doppia rispetto a quella
riportata nella tabella 1, con conseguente raddoppio anche
dell'importo di cofinanziamento di cui all'art. 5, comma 2, qualora
siano stati effettuati su almeno il 30% dei comuni della regione,
come individuati dall'art. 2, comma 2, gli studi di microzonazione
sismica almeno di livello 1 e siano stati certificati, o siano in
corso di certificazione, secondo le modalita' di cui all'art. 6.
3. Gli studi di microzonazione sismica di livello 3 dovranno essere
svolti su territori dove non siano applicabili studi di livello 2 e
dovranno essere realizzati prioritariamente nei comuni,
circoscrizioni o municipi classificati in zona sismica 1.
4. Nei comuni, o municipi, o circoscrizioni in cui vengono svolti
studi di livello 3, dovranno contemporaneamente essere realizzate le
seguenti attivita':
a) realizzazione degli studi di livello 2 e/o 3 prioritariamente
nell'insediamento storico;
b) completamento degli studi di livello 1 per almeno il 70% della
superficie complessiva di centri e nuclei abitati o per una copertura
di almeno il 70% della popolazione comunale, o del municipio, o della
circoscrizione;
c) realizzazione degli studi di livello 2 su tutti i territori su
cui sono applicabili tali studi, utilizzando gli abachi regionali o
nazionali;
d) realizzazione degli studi di livello 2 e 3 per almeno il 40%
della superficie complessiva di centri e nuclei abitati o per una
copertura di almeno il 40% della popolazione dei centri e nuclei
abitati;
Tabella 1
===============================================
| Popolazione | Contributo |
+=======================+=====================+
| Ab. ≤ 2.500 | € 11.250,00 |
+-----------------------+---------------------+
| 2.500 < ab. ≤ 5.000 | € 14.250,00 |
+-----------------------+---------------------+
| 5.000 < ab. ≤ 10.000 | € 17.250,00 |
+-----------------------+---------------------+
| 10.000 < ab. ≤ 25.000 | € 20.250,00 |
+-----------------------+---------------------+
| 25.000 < ab. ≤ 50.000 | € 24.750,00 |
+-----------------------+---------------------+
|50.000 < ab. ≤ 100.000 | € 27.750,00 |
+-----------------------+---------------------+
| 100.000 < ab. | € 32.250,00 |
+-----------------------+---------------------+
Art. 8
1. Per gli interventi di rafforzamento locale o di miglioramento
sismico, o, eventualmente, di demolizione e ricostruzione,
destinatari dei contributi di cui all'art. 2, comma 1, lettera b), il
costo convenzionale di intervento, ivi inclusi i costi delle spese
tecniche, delle finiture e degli impianti strettamente connessi
all'esecuzione delle opere strutturali, e' determinato nella seguente
misura massima, comprensiva di IVA:
a) rafforzamento locale: 100 euro per ogni metro cubo di volume
lordo di edificio soggetto ad interventi, 375 euro per ogni metro
quadrato di impalcato di ponte soggetto ad interventi;
b) miglioramento sismico: 150 euro per ogni metro cubo di volume
lordo di edificio soggetto ad interventi, 562,50 euro per ogni metro
quadrato di impalcato di ponte soggetto ad interventi;
c) demolizione e ricostruzione: 200 euro per ogni metro cubo di
volume lordo di edificio soggetto ad interventi, 750 euro per ogni
metro quadrato di impalcato di ponte soggetto ad interventi.
2. L'utilizzo dell'eventuale ribasso d'asta del contributo statale
e' consentito nei termini di legge previo nulla osta della competente
regione.
Art. 9
1. Gli interventi di rafforzamento locale, oggetto del contributo
di cui all'art. 2, comma 1, lettera b), rientranti nella fattispecie
definita come «riparazioni o interventi locali» nelle vigenti norme
tecniche, sono finalizzati a ridurre od eliminare i comportamenti di
singoli elementi o parti strutturali, che danno luogo a condizioni di
fragilita' e/o innesco di collassi locali.
2. Ricadono, tra l'altro, nella categoria di cui al comma 1 gli
interventi:
a) volti ad aumentare la duttilita' e/o la resistenza a
compressione e a taglio di pilastri, travi e nodi delle strutture in
cemento armato;
b) volti a ridurre il rischio di ribaltamenti di pareti o di loro
porzioni nelle strutture in muratura, eliminare le spinte o ad
aumentare la duttilita' di elementi murari;
c) volti alla messa in sicurezza di elementi non strutturali, quali
tamponature, sporti, camini, cornicioni ed altri elementi pesanti
pericolosi in caso di caduta.
3. Per gli interventi di rafforzamento locale, per i quali le
vigenti norme tecniche prevedono solo la valutazione dell'incremento
di capacita' degli elementi e dei meccanismi locali su cui si opera,
e non la verifica globale della struttura, occorre assicurare che il
comportamento strutturale della parte di edificio su cui si
interviene non sia variato in modo significativo dagli interventi
locali e che l'edificio non abbia carenze gravi non risolvibili
attraverso interventi di rafforzamento locale, e quindi tali da non
consentire di conseguire un effettivo beneficio alla struttura nel
suo complesso.
4. Gli interventi di miglioramento sismico, per i quali le vigenti
norme tecniche prevedono la valutazione della sicurezza prima e dopo
l'intervento, devono consentire di raggiungere un valore minimo del
rapporto capacita'/domanda pari al 60%, salvo nel caso di edifici
esistenti soggetti alla tutela dei beni culturali e paesaggistici ai
sensi del decreto legislativo n. 42/2004, e, comunque, un aumento
della capacita' non inferiore al 20% di quella corrispondente
all'adeguamento sismico.
5. Il progettista congiuntamente agli elaborati progettuali dovra'
presentare un'attestazione del raggiungimento della percentuale del
60%. Nel caso in cui dalla progettazione risulti non possibile
raggiungere, attraverso il miglioramento sismico, la percentuale del
60% come sopra indicata, la tipologia dell'intervento potra' essere
ridotta a rafforzamento locale, laddove ne esistano le condizioni,
con una nuova progettazione debitamente rendicontato economicamente e
tecnicamente, che comunque dovra' garantire interventi strutturali
sulle parti piu' vulnerabili dell'edificio. La regione provvedera' a
ricalcolare il finanziamento secondo i parametri indicati al comma 1,
lettera a) dell'art. 8 e alla rimodulazione del programma,
comunicandolo al Dipartimento.
6. Gli interventi di demolizione e ricostruzione devono restituire
edifici conformi alle norme tecniche e caratterizzati dagli stessi
parametri edilizi dell'edificio preesistente, salvo il caso in cui
siano consentiti interventi di sostituzione edilizia.
7. Tutti gli interventi devono rispettare le condizioni contenute
nell'art. 11, comma 1, della presente ordinanza.
Art. 10
1. La selezione degli interventi e' affidata alle regioni, secondo
i programmi di cui all'art. 3, comma 3, tenuto conto delle verifiche
tecniche eseguite ai sensi dell'ordinanza del Presidente del
Consiglio dei ministri 20 marzo 2003, n. 3274. Le regioni assicurano
l'omogeneita' dei criteri e delle verifiche eseguite.
2. Il contributo concesso a carico del fondo di cui all'art. 11 del
decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni,
dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, e' pari ad una quota del costo
convenzionale di intervento dipendente dall'esito della verifica
tecnica, espresso in termini di rapporto fra capacita' e domanda,
secondo il criterio di seguito riportato. Piu' in particolare,
definito con αSLV il rapporto capacita'/domanda che esprime il
livello di adeguatezza rispetto allo stato limite salvaguardia della
vita, con αSLD il rapporto capacita'/domanda che esprime il livello
di adeguatezza rispetto allo stato limite di danno, riscontrati a
seguito della verifica sismica svolta in accordo con la vigente
normativa, sara' riconosciuto un contributo pari a:
100% del costo convenzionale se α ≤ 0,2;
0% del costo convenzionale se α > 0,8;
[(380 - 400 α)/3]% del costo convenzionale se 0,2 < α ≤ 0,8.
Dove per α si intende αSLV, nel caso di opere rilevanti in caso di
collasso e il minore tra αSLD ed αSLV nel caso di opere strategiche.
3. I valori di α devono essere coerenti con la pericolosita'
attuale, cosi' come definita dal decreto ministeriale 14 gennaio 2008
ovvero dall'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri 28
aprile 2006, n. 3519, e pertanto i risultati delle verifiche sismiche
effettuati con riferimento alla pericolosita' sismica recata dalla
ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri 20 marzo 2003, n.
3274, devono essere rivalutati in termini di domanda, anche
attraverso procedure semplificate, che tengano conto del valore
dell'ordinata spettrale riferita al periodo proprio al quale e'
associata la massima massa partecipante della costruzione.
Art. 11
1. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 1 e 2, i
contributi di cui all'art. 2, comma 1, lettera b) non possono essere
concessi per interventi su edifici ricadenti in aree a rischio
idrogeologico in zona R4, su edifici ridotti allo stato di rudere o
abbandonati, su edifici realizzati o adeguati dopo il 1984, a meno
che la classificazione simica non sia stata successivamente variata
in senso sfavorevole.
2. Per gli interventi di rafforzamento locale su edifici, la
verifica di assenza di carenze gravi richiamate al comma 3, dell'art.
9 puo' essere considerata soddisfatta se l'edificio rispetta
contemporaneamente tutte le condizioni contenute nell'allegato 5 alla
presente ordinanza.
Art. 12
1. Per gli interventi di rafforzamento locale o di miglioramento
sismico o, eventualmente, di demolizione e ricostruzione, destinatari
dei contributi di cui all'art. 2, comma 1, lettera c), il contributo
per il singolo edificio e' stabilito nella seguente misura massima e
per gli interventi di cui alle successive lettere a) e b) deve essere
destinato unicamente agli interventi sulle parti strutturali:
a) rafforzamento locale: 100 euro per ogni metro quadrato di
superficie lorda coperta complessiva di edificio soggetta ad
interventi, con il limite di 20.000 euro moltiplicato per il numero
delle unita' abitative e 10.000 euro moltiplicato per il numero di
altre unita' immobiliari;
b) miglioramento sismico: 150 euro per ogni metro quadrato di
superficie lorda coperta complessiva di edificio soggetta ad
interventi, con il limite di 30.000 euro moltiplicato per il numero
delle unita' abitative e 15.000 euro moltiplicato per il numero di
altre unita' immobiliari;
c) demolizione e ricostruzione: 200 euro per ogni metro quadrato di
superficie lorda coperta complessiva di edificio soggetta ad
interventi, con il limite di 40.000 euro moltiplicato per il numero
delle unita' abitative e 20.000 euro moltiplicato per il numero di
altre unita' immobiliari.
Art. 13
1. Per gli interventi di rafforzamento locale sugli edifici
privati, di cui all'art. 2, comma 1, lettera c), fermo restando
quanto previsto dagli articoli 2 e 3, si applicano gli articoli 9 ed
11.
2. Per gli interventi di miglioramento sismico sugli edifici
privati, di cui all'art. 2, comma 1, lettera c), si applicano le
disposizioni del comma 1 dell'art. 11. Per tale fattispecie, il
progettista deve dimostrare che, a seguito dell'intervento, si
raggiunge una soglia minima del rapporto capacita'/domanda pari al
60%, e comunque un aumento della stessa non inferiore al 20% di
quella del livello corrispondente all'adeguamento sismico.
3. Gli interventi di demolizione e ricostruzione devono restituire
edifici conformi alle norme tecniche e caratterizzati dagli stessi
parametri edilizi dell'edificio preesistente, salvo il caso in cui
siano consentiti dalle norme urbanistiche interventi di sostituzione
edilizia.
Art. 14
1. La ripartizione fra le regioni dei contributi di cui all'art. 12
si effettua con i criteri riportati nell'allegato 2.
2. Le regioni, previa definizione dei relativi criteri, individuano
i comuni su cui attivare i contributi di cui all'art. 12, d'intesa
con i comuni interessati.
3. I comuni predispongono i bandi di cui al comma 5 nei limiti
delle risorse ripartite ai sensi del comma 2.
4. Le richieste di contributo sono registrate dai comuni e
trasmesse alle regioni che provvedono ad inserirle in apposita
graduatoria di priorita', tenendo conto dei seguenti elementi: tipo
di struttura, anno di realizzazione, occupazione giornaliera media,
classificazione sismica e pericolosita' sismica, eventuali ordinanze
di sgombero pregresse emesse in regime ordinario, motivate da gravi
deficienze statiche e non antecedenti ad un anno dalla data di
pubblicazione della presente ordinanza nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana, secondo i criteri riportati nell'allegato 3. Le
richieste sono ammesse a contributo fino all'esaurimento delle
risorse ripartite di cui al comma 2.
5. A tal fine i comuni provvedono a pubblicizzare l'iniziativa
mediante l'affissione del bando nell'albo pretorio e sul sito web
istituzionale del comune, chiedendo ai cittadini che intendono
aderire all'iniziativa di presentare la richiesta di incentivo
secondo la modulistica riportata nell'allegato 4, entro il termine di
sessanta giorni dall'affissione del bando o dalla pubblicazione dello
stesso nell'albo pretorio.
6. La regione formula e rende pubblica la graduatoria delle
richieste entro trecentosessanta giorni dalla data di pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del decreto del
Capo del Dipartimento inerente il trasferimento delle risorse: i
soggetti collocati utilmente nella predetta graduatoria devono
presentare un progetto di intervento sottoscritto da professionista
abilitato ed iscritto all'albo, coerente con la richiesta presentata,
entro il termine di novanta giorni per gli interventi di
rafforzamento locale e di centottanta giorni per gli interventi di
miglioramento sismico o demolizione e ricostruzione. I progetti sono
sottoposti allo sportello unico del comune o degli uffici
intercomunali, ove esistenti, per il rilascio del permesso di
costruzione e per il controllo.
7. Per i progetti e gli interventi si applicano le procedure di
controllo e vigilanza previste dal decreto del Presidente della
Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.
8. Gli interventi devono iniziare entro trenta giorni dalla data
nella quale viene comunicata l'approvazione del progetto e del
relativo contributo e devono essere completati entro
duecentosettanta, trecentosessanta o quattrocentocinquanta giorni
rispettivamente nei casi di rafforzamento locale, di miglioramento o
di demolizione e ricostruzione. Il completamento dei lavori e'
certificato dal direttore dei lavori e comunicato al comune al fine
dell'eventuale applicazione di riduzioni di contributo previste nelle
procedure di cui al comma 9. E' data facolta' alle regioni di
accordare proroghe non superiori ai novanta giorni alle suddette
scadenze di completamento dei lavori, previa motivata richiesta,
effettuata entro le scadenze, dal soggetto privato ammesso a
contributo.
9. Nell'allegato 6 sono riportate indicazioni di massima per la
definizione degli edifici e per le procedure di erogazione dei
contributi.
10. Qualora la tipologia di intervento indicata nel progetto
presentato dal soggetto privato utilmente collocato nella graduatoria
di cui al comma 6, non risulti coerente con la richiesta presentata,
nel caso di intervento che aumenti la sicurezza della costruzione (da
rafforzamento a miglioramento o a demolizione e ricostruzione), la
relativa maggiore spesa rispetto al contributo assegnato, rimane a
carico del soggetto privato proponente, nel caso di intervento in
diminuzione della sicurezza (da demolizione e ricostruzione a
miglioramento o rafforzamento), la regione procede alla revoca del
contributo concesso ed alla cancellazione del soggetto dalla
graduatoria, le economie derivanti rimangono a disposizione della
regione per l'annualita' successiva.
11. Le regioni possono utilizzare le graduatorie delle annualita'
precedenti integrate con le richieste di finanziamento presentate a
seguito dell'emanazione della presente ordinanza, salvo modifiche nei
criteri di ammissibilita' e priorita' del contributo.
12. Al fine di costituire una statistica delle richieste di
finanziamento relative agli immobili privati, le regioni trasmettono
al Dipartimento della protezione civile il database regionale delle
richieste di finanziamento acquisite presso i comuni, sulla base del
quale e' stata formulata la graduatoria relativa all'annualita' in
corso.
Art. 15
1. I contributi concessi per la realizzazione degli interventi di
cui all'art. 2, comma 2, lettere a), b) e c) possono essere revocati
dal Dipartimento della protezione civile, ove le somme attribuite ai
sensi della presente ordinanza non vengano impegnate e/o assegnate
entro ventiquattro mesi dalla relativa attribuzione. A tal fine le
regioni comunicano annualmente al Dipartimento della protezione
civile l'avvenuto impegno o l'utilizzazione delle risorse stanziate
per ciascuna annualita' con i relativi interventi effettuati. Le
somme revocate sono utilizzate, per ulteriori interventi di cui alle
medesime lettere a), b) e c), comma 1, dell'art. 2. Le eventuali
economie che si rendessero disponibili a conclusione delle opere
previste nel piano degli interventi approvato, rimangono a
disposizione della regione per l'annualita' successiva, per le
medesime lettere a), b) e c), comma 1, dell'art. 2 per cui sono stati
concessi i contributi.
Art. 16
1. Per l'annualita' 2014 si provvede utilizzando le risorse, pari a
195,600 milioni di euro, di cui all'art. 11 del decreto-legge 28
aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
giugno 2009, n. 77, con la seguente ripartizione:
a) art. 2, comma 1, lettera a): 16 milioni di euro;
b) art. 2, comma 1, lettere b) e c): 170 milioni di euro;
c) art. 2, comma 1, lettera d): 8,3 milioni di euro;
d) per gli oneri sostenuti da parte del Dipartimento della
protezione civile per l'esecuzione delle attivita' di cui alla
presente ordinanza: 1.300.000 euro, anche attraverso specifici
accordi con uno o piu' centri di competenza del Dipartimento di
protezione civile.
Art. 17
1. Le regioni definiscono per ciascuno studio di microzonazione
sismica di livello 1 se, in caso di futuro approfondimento, sia
possibile utilizzare gli abachi dei fattori di amplificazione
riportati negli indirizzi e criteri per la microzonazione sismica,
ovvero sia necessario ricorrere ad abachi regionali, ovvero sia
necessario intraprendere studi di livello 3.
2. Le regioni che non ritengono utilizzabili gli abachi nazionali
riportati negli «Indirizzi e criteri per la microzonazione sismica»,
per comporre gli abachi regionali per amplificazioni
litostratigrafiche o verificare gli abachi regionali esistenti,
possono impiegare, nell'ambito del finanziamento assegnato, risorse
fino ad un massimo di 50.000 euro, a condizione che siano stati
effettuati studi di microzonazione del livello 1 sui comuni, in cui
la popolazione costituisca almeno il 30% degli abitanti dei comuni di
cui all'allegato 7, ovvero su almeno il 40% dei comuni di ciascuna
regione di cui all'allegato 7. L'utilizzo di tali risorse non
richiede cofinanziamento.
3. Le risorse complessivamente assegnate, di cui al precedente
comma, possono essere integrate con quelle di cui al comma 2,
dell'art. 17 e comma 1 dell'art. 18, qualora ricorrano le condizioni
previste nei suddetti articoli.
4. Le regioni inviano alla commissione tecnica il programma per
comporre gli abachi regionali per le amplificazioni
litostratigrafiche o per verificare gli abachi regionali esistenti
nonche' l'elenco dei comuni nei quali sono stati effettuati gli studi
di microzonazione sismica di livello 1, indicando quelli nei quali e'
possibile l'utilizzazione dei suddetti abachi.
Art. 18
1. Al fine di realizzare una maggiore integrazione delle azioni
finalizzate alla mitigazione del rischio sismico, sono incentivate le
iniziative volte al miglioramento della gestione delle attivita' di
emergenza nella fase immediatamente successiva al terremoto. A tale
scopo, gli studi di cui al comma 1, dell'art. 5 sono sempre
accompagnati dall'analisi della Condizione limite per l'emergenza
(CLE) dell'insediamento urbano, di cui ai successivi commi del
presente articolo.
2. Si definisce come Condizione limite per l'emergenza (CLE)
dell'insediamento urbano quella condizione fino al cui
raggiungimento, a seguito del manifestarsi dell'evento sismico, pur
in concomitanza con il verificarsi di danni fisici e funzionali tali
da condurre all'interruzione delle quasi totalita' delle funzioni
urbane presenti, compresa la residenza, l'insediamento urbano
conserva comunque, nel suo complesso, l'operativita' della maggior
parte delle funzioni strategiche per l'emergenza, la loro
accessibilita' e connessione con il contesto territoriale.
3. Le regioni, nel provvedimento di cui al comma 3, dell'art. 5
determinano le modalita' di recepimento di tali analisi negli
strumenti urbanistici e di pianificazione dell'emergenza vigenti.
4. Al fine di conseguire risultati omogenei, la commissione
tecnica, di cui all'art. 5, commi 7 e 8 dell'ordinanza del Presidente
del Consiglio dei ministri n. 3907/2010 e costituita con decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri 21 aprile 2011, integra gli
standard di rappresentazione ed archiviazione informatica degli studi
di microzonazione sismica con gli standard per l'analisi della
Condizione limite per l'emergenza (CLE) dell'insediamento urbano di
cui al precedente comma 2.
5. L'analisi della Condizione limite per l'emergenza (CLE)
dell'insediamento urbano viene effettuata utilizzando la modulistica
predisposta dalla commissione tecnica, di cui all'art. 5, commi 7 e 8
dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n.
3907/2010, ed emanata con apposito decreto del Capo del Dipartimento
della protezione civile. Tale analisi comporta:
a) l'individuazione degli edifici e delle aree che garantiscono le
funzioni strategiche per l'emergenza;
b) l'individuazione delle infrastrutture di accessibilita' e di
connessione con il contesto territoriale, degli oggetti di cui al
punto a) e gli eventuali elementi critici;
c) l'individuazione degli aggregati strutturali e delle singole
unita' strutturali che possono interferire con le infrastrutture di
accessibilita' e di connessione con il contesto territoriale.
6. Le attivita' derivanti dall'attuazione del presente articolo
sono svolte nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione
vigente.
Art. 19
1. Al fine di avviare l'attivita' per rendere omogenei e coerenti
gli studi di microzonazione sismica preesistenti, con gli «Indirizzi
e criteri per la microzonazione sismica» e successive linee guida
integrative, con gli standard di rappresentazione e archiviazione
informatica e al fine di realizzare l'analisi della Condizione limite
per l'emergenza di cui all'art. 18, le risorse stanziate per le
finalita' di cui all'art. 2, comma 1, lettera a) vengono anche
utilizzate per i comuni di cui all'allegato 8, nei quali sono stati
effettuati gli studi di microzonazione sismica non certificati nelle
modalita' di cui all'art. 6.
2. L'entita' dei contributi massimi per lo svolgimento delle
attivita' di cui al comma 1 e' riportata in tabella 1 in ragione
della popolazione residente sul territorio comunale secondo l'ultimo
dato ISTAT disponibile alla data di pubblicazione della presente
ordinanza. Il contributo di 32.250,00 euro si applica anche ai
municipi e alle circoscrizioni con piu' di 100.000 abitanti.
3. I contributi di cui al comma 2 a valere sulle risorse stanziate
all'art. 16, comma 1, lettera a), sono concessi anche senza
cofinanziamento.
4. Le regioni effettuano obbligatoriamente le attivita' di cui al
comma 1 su tutti i comuni ricadenti nel territorio di competenza di
cui all'allegato 8, oppure almeno fino alla concorrenza dell'importo
complessivo di 100.000 euro.
Art. 20
1. Le regioni possono individuare i comuni su cui realizzare
l'analisi della Condizione limite per l'emergenza di cui all'art. 18,
per i quali sono stati gia' effettuati studi di microzonazione
sismica certificati nelle modalita' di cui all'art. 6. Per realizzare
tale analisi vengono concessi i contributi, nell'ambito delle risorse
di cui all'art. 16, comma 1, lettera a), la cui entita' e' riportata
nella tabella 2, determinata in funzione della popolazione del
comune.
2. I contributi di cui al comma 1 a valere sulle risorse stanziate
all'art. 16, comma 1, lettera a), sono concessi anche senza
cofinanziamento.
Tabella 2
===============================================
| Popolazione | Contributo |
+=======================+=====================+
| Ab. ≤ 2.500 | € 3.000,00 |
+-----------------------+---------------------+
| 2.500 < ab. ≤ 5.000 | € 3.000,00 |
+-----------------------+---------------------+
| 5.000 < ab. ≤ 10.000 | € 3.000,00 |
+-----------------------+---------------------+
| 10.000 < ab. ≤ 25.000 | € 3.000,00 |
+-----------------------+---------------------+
| 25.000 < ab. ≤ 50.000 | € 5.000,00 |
+-----------------------+---------------------+
|50.000 < ab. ≤ 100.000 | € 5.000,00 |
+-----------------------+---------------------+
| 100.000 < ab. | € 7.000,00 |
+-----------------------+---------------------+
Art. 21
1. Per i comuni che fanno parte di un'unione o associazione di
comuni finalizzata anche alla gestione dell'emergenza in cui non
siano presenti studi di microzonazione sismica e analisi della
Condizione limite per l'emergenza, la percentuale dell'importo del
cofinanziamento della regione o degli enti locali interessati di cui
all'art. 5 puo' essere ridotto fino al 15% del costo degli studi di
microzonazione sismica e contestualmente il contributo statale di cui
alla tabella 3 puo' essere incrementato fino all'85% del costo
complessivo, a condizione che tali studi portino al completamento
della microzonazione sismica e dell'analisi della Condizione limite
per l'emergenza in tutti i comuni dell'unione, e limitatamente a
quelli, ricompresi nell'allegato 7. La realizzazione degli studi di
microzonazione sismica e dell'analisi della Condizione limite per
l'emergenza dovra' essere unitaria e adottata da tutti comuni
dell'unione di comuni nelle forme e modalita' definite dalla regione
di appartenenza, nel limite complessivo delle risorse di cui all'art.
16, comma 1, lettera a) destinate alla microzonazione.
2. La riduzione del contributo di cui al comma 1 puo' essere
attuata per le unioni di comuni in cui almeno il 75% della
popolazione risieda in comuni di cui all'allegato 7.
Tabella 3
===============================================
| Popolazione | Contributo |
+=======================+=====================+
| Ab. ≤ 2.500 | € 12.750,00 |
+-----------------------+---------------------+
| 2.500 < ab. ≤ 5.000 | € 16.150,00 |
+-----------------------+---------------------+
| 5.000 < ab. ≤ 10.000 | € 19.550,00 |
+-----------------------+---------------------+
| 10.000 < ab. ≤ 25.000 | € 22.950,00 |
+-----------------------+---------------------+
| 25.000 < ab. ≤ 50.000 | € 28.050,00 |
+-----------------------+---------------------+
|50.000 < ab. ≤ 100.000 | € 31.450,00 |
+-----------------------+---------------------+
| 100.000 < ab. | € 36.550,00 |
+-----------------------+---------------------+
3. Nelle regioni in cui sono state costituite unioni o altre forme
associate di comuni, che svolgono l'esercizio delle funzioni di
protezione civile in forma associata, l'assegnazione dei fondi viene
effettuata prioritariamente all'unione o all'associazione di comuni.
Art. 22
1. Le regioni e le province autonome, nell'ambito degli studi di
microzonazione sismica e delle analisi della CLE, hanno la facolta'
di sperimentare un programma finalizzato a garantire le condizioni
minime per la gestione del sistema di emergenza.
2. Per la sperimentazione del programma le regioni e le province
autonome individuano uno o piu' unioni di comuni e/o comuni non
soggetti ad esercizio obbligatorio in forma associata previsto dal
comma 28, dell'art. 14 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78,
convertito, con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. Su
ciascuna di tali unioni di comuni e/o comuni le regioni e le province
autonome effettuano gli studi di microzonazione sismica unitamente
all'analisi della CLE, qualora non ancora effettuati e individuano
tre edifici strategici, che assicurino le funzionalita' di cui
all'art. 2, comma 1, lettera b), in particolare per:
a) il coordinamento degli interventi, ovvero il coordinamento
demandato, in caso di emergenza, all'autorita' di competenza
territoriale;
b) il soccorso sanitario, ovvero l'attuazione degli interventi
diretti ad assicurare alle popolazioni colpite dagli eventi di cui
all'art. 2 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, ogni forma di prima
assistenza sanitaria;
c) l'intervento operativo, ovvero il superamento dell'emergenza,
consistente nell'attuazione coordinata con le autorita' locali, delle
iniziative volte a rimuovere gli ostacoli alla ripresa delle normali
condizioni di vita.
3. Al fine di conseguire risultati omogenei nell'individuazione
degli edifici di cui al comma 2, necessari alla sperimentazione del
programma di cui al comma 1, il tavolo tecnico, di cui all'art. 3,
comma 6, supportera' le regioni e le province autonome.
4. Gli studi di microzonazione sismica e le analisi della CLE da
effettuare a completamento delle unioni di comuni o per i comuni
individuati ai sensi del comma 2, possono essere finanziati senza il
cofinanziamento previsto dall'art. 5, secondo gli importi di cui alla
tabella 4.
5. All'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo,
si provvede nell'ambito della risorse umane, strumentali e
finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza
nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
Tabella 4
===============================================
| Popolazione | Contributo |
+=======================+=====================+
| Ab. ≤ 2.500 | € 15.000,00 |
+-----------------------+---------------------+
| 2.500 < ab. ≤ 5.000 | € 19.000,00 |
+-----------------------+---------------------+
| 5.000 < ab. ≤ 10.000 | € 23.000,00 |
+-----------------------+---------------------+
| 10.000 < ab. ≤ 25.000 | € 27.000,00 |
+-----------------------+---------------------+
| 25.000 < ab. ≤ 50.000 | € 33.000,00 |
+-----------------------+---------------------+
|50.000 < ab. ≤ 100.000 | € 37.000,00 |
+-----------------------+---------------------+
| 100.000 < ab. | € 43.000,00 |
+-----------------------+---------------------+
Art. 23
1. Le regioni, sentiti gli enti locali interessati, con proprio
provvedimento individuano i comuni interessati per le attivita' di
cui agli articoli 5, 20 e 21 e lo trasmettono al Dipartimento della
protezione civile congiuntamente al provvedimento di cui al comma 3,
dell'art. 5.
2. Al fine di monitorare lo stato di attuazione della presente
ordinanza, le regioni attribuiscono a tutti i comuni una classe
secondo i criteri riportati nell'allegato 9 prima dell'utilizzazione
dei fondi previsti dalla presente ordinanza, indicano per ciascuno
dei comuni di cui al comma 1, la classe che verra' attribuita a
conclusione delle attivita' e trasmettono gli elenchi al Dipartimento
della protezione civile. I criteri di attribuzione delle classi sono
definiti dalla commissione tecnica di cui all'art. 5, commi 7 e 8
dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n.
3907/2010, istituita con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri 21 aprile 2011, e sono emanati con decreto del Capo del
Dipartimento della protezione civile.
Art. 24
1. Per le regioni a statuto speciale e per le province autonome
sono fatte salve le competenze riconosciute dai relativi statuti
speciali e dalle relative norme di attuazione.
La presente ordinanza sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
Roma, 26 ottobre 2015
Il Capo del Dipartimento: Curcio
Allegato 1
OBIETTIVI E CRITERI DEFINITI DALLA COMMISSIONE
DI CUI ALL'ORDINANZA DEL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI N. 3843/2010
Fermo restando l'obiettivo della riduzione del rischio sismico
attraverso sia interventi sulle strutture ed infrastrutture, sia
sulla migliore conoscenza dei fattori di rischio, la commissione ha
stabilito i criteri qualificanti seguenti:
1) potranno essere finanziati interventi sia su edifici privati,
sia su strutture e infrastrutture pubbliche;
2) i contributi per gli edifici privati di abitazione verranno
graduati in relazione ad un indice di rischio a scala locale (ad
esempio provinciale) basato su valutazioni a livello nazionale su
dati del censimento ISTAT;
3) per una programmazione piu' adeguata alle singole tipologie di
edifici pubblici si dovra' al piu' presto ottenere un quadro
complessivo del rischio sismico associato alle diverse tipologie di
costruzioni di competenza delle diverse amministrazioni (ad esempio
scuole, ospedali);
4) i criteri di assegnazione delle priorita' e di graduazione
degli interventi nelle diverse aree territoriali (province o regioni)
per gli edifici pubblici dovranno tener conto, oltre che del rischio
di danneggiamento, anche dell'esposizione e dunque del rischio di
perdite umane o, per gli edifici strategici, delle conseguenze sulle
attivita' di protezione civile successive a un terremoto;
5) nella definizione delle priorita' su edifici privati e
pubblici dovra' essere tenuto conto, attraverso opportuni strumenti,
anche del rischio di sistema, in particolare in relazione al rischio
indotto dai crolli su strade importanti ai fini dei piani di
protezione civile. Particolare attenzione sara' posta su quelle
situazioni critiche anche collegate ad un concomitante rischio
vulcanico;
6) per la prima annualita' ci si affidera' a stime di
pericolosita' di tipo stazionario gia' disponibili (progetto DPC-INGV
S1), ed a valutazioni di vulnerabilita' anch'esse gia' disponibili a
livello nazionale. Le previsioni di pericolosita' a medio termine
saranno prese in considerazione a partire dal 2011, previa
valutazione di consenso del mondo scientifico;
7) sempre per la prima annualita' sara' possibile finanziare,
oltre agli interventi su strutture ed infrastrutture pubbliche, ed a
quelli su edifici privati, anche studi di microzonazione sismica che
consentono una migliore stima della severita' delle azioni sismiche a
partire dalla pericolosita' di base. Inoltre gli interventi su
edifici e opere pubbliche strategiche e rilevanti saranno basati
sugli esiti delle verifiche di sicurezza effettuate ai sensi
dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3274 o
coerenti con i suoi criteri generali. E' opportuno che tali verifiche
siano controllate da commissioni di esperti;
8) ai fini del conseguimento piu' rapido degli obiettivi di
riduzione della vulnerabilita', si potra' far ricorso a interventi di
rafforzamento locale, cosi' come definiti nelle Norme tecniche delle
costruzioni (decreto ministeriale 14 gennaio 2008), secondo i criteri
applicati in Abruzzo nel ripristino delle scuole e degli edifici
privati ai sensi dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei
ministri n. 3790; il rafforzamento locale potra' essere applicato a
condizione che siano soddisfatte alcune condizioni minime essenziali
relative alle caratteristiche dell'organismo strutturale, e sara'
finalizzato alla eliminazione o drastica riduzione di alcune carenze
strutturali tipiche delle costruzioni esistenti in cemento armato o
in muratura. A tal fine sara' opportuno emanare delle linee guida per
gli interventi di rafforzamento locale contenenti le caratteristiche
minime delle costruzioni, le indagini di base, tipologie di
intervento ammissibili, stime speditive quantitative del rischio
sismico);
9) i contributi per l'intervento sulle singole opere potranno
essere basati su costi parametrici calibrati per conseguire un
livello minimo di miglioramento sismico, ferma restando la
possibilita' di raggiungere livelli superiori di sicurezza, o di
effettuare la demolizione e ricostruzione. I maggiori costi saranno a
carico dell'ente beneficiario del contributo;
10) i costi parametrici dovranno essere graduati in relazione ai
diversi obiettivi di sicurezza da conseguire e della tipologia
d'intervento (rafforzamento o miglioramento sismico);
11) al fine di stabilire una linea di azione in conseguenza della
presa d'atto degli esiti della verifica sismica da parte dell'ente
proprietario, occorre definire soglie «accettabili» di rischio, al di
sotto delle quali non e' necessario intervenire ed i criteri di
sicurezza da adottare per le costruzioni chiaramente deficitarie: ad
esempio prevedere tempi rapidi per intervenire, trascorsi i quali
infruttuosamente la costruzione viene resa inutilizzabile per gli
scopi attuali.
Allegato 2
RIPARTIZIONE DELLE RISORSE
1. Le risorse disponibili sono ripartite in ragione delle
condizioni di rischio sismico dei beni esposti. Obiettivo primario e'
la riduzione del rischio di perdita di vite umane. A tal fine, sono
considerati solo i comuni che hanno pericolosita' sismica di base
riferita all'accelerazione orizzontale massima «ag», cosi' come
definita dalla ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri 28
aprile 2006, n. 3519, con valori superiori o uguali a 0,125 g. Il
criterio di base della ripartizione e' riferito ad una valutazione
del rischio effettuata secondo la procedura descritta nei commi
successivi.
2. Si determina per ciascun comune la pericolosita' sismica di
base, espressa in termini di accelerazione orizzontale massima del
terreno «ag» per un tempo di ritorno di 475 anni in condizioni di
sottosuolo rigido e pianeggiante, cosi' come riportata anche negli
allegati alle norme tecniche per le costruzioni di cui al decreto
ministeriale 14 gennaio 2008: il valore rappresentativo della
pericolosita' sismica di ciascun comune e' il valore piu' elevato di
«ag» fra i centri e nuclei ISTAT del comune.
3. Si determina il rischio sismico annuo atteso per ciascun
comune, con riferimento a valutazioni effettuate dal Dipartimento
della protezione civile e dai suoi centri di competenza, utilizzando
i dati relativi alla popolazione ed agli edifici privati ad uso
abitativo resi disponibili dal censimento della popolazione e delle
abitazioni effettuato dall'ISTAT nel 2001 secondo i passi seguenti:
a) si determinano le perdite annue attese in termini di
popolazione coinvolta nei crolli in quanto occupante gli edifici con
danni gravissimi (pc), tali perdite sono utilizzate per definire
l'indicatore di rischio per la vita umana. La perdita e' valutata per
ciascun comune ammesso e sommata a livello di regione. La stima e'
effettuata con modelli di valutazione del rischio differenti,
mediandone i risultati;
b) al fine di tener conto sia della entita' assoluta delle
perdite sia dell'incidenza percentuale delle stesse, si considera,
oltre alla popolazione coinvolta in crolli Pc, anche il rapporto di
tale numero rispetto alla popolazione residente Pcp. Entrambi gli
indicatori sono normalizzati, in modo da ottenere lo stesso valore
complessivo somma di quelli relativi a tutti i comuni italiani;
c) i due indicatori Pc e Pcp vengono quindi mediati prima fra i
diversi modelli di calcolo di cui al Sub b, e successivamente fra
loro, con pesi pari a 0,769 per Pc e 0.231 per Pcp, ottenendo
l'indice finale;
d) si ottiene una graduatoria in base al valore di tale indice,
che determina la ripartizione delle risorse disponibili fra le
regioni, determinate dal prodotto fra il valore dell'indice medio
normalizzato e l'entita' del contributo complessivo disponibile.
Allegato 3
CRITERI DI PRIORITA' PER INTERVENTI SU EDIFICI PRIVATI
1. Nella formazione delle graduatorie di priorita' di
finanziamento degli interventi su edifici privati la regione terra'
conto dei seguenti indicatori, riferiti a ciascun edificio e secondo
le modalita' descritti nei successivi commi: tipo di struttura, epoca
di realizzazione, occupazione giornaliera media riferita alla
superficie totale lorda dell'edificio (somma di tutte le superfici
coperte di tutti i piani abitabili), prospicienza su vie di fuga.
In tabella 1 sono riportati i punteggi base relativi alla
tipologia di struttura ed all'epoca di realizzazione.
Tabella 1: punteggi base relativi alla struttura ed all'epoca di
realizzazione
=====================================================================
| | Struttura in | Struttura | |
| | calcestruzzo |in muratura|Struttura |
| Epoca di realizzazione | armato | o mista |in acciaio|
+============================+===============+===========+==========+
| Prima del 1919 | 100 | 100 | 90 |
+----------------------------+---------------+-----------+----------+
| Tra il 1920 ed il 1945 | 80 | 90 | 80 |
+----------------------------+---------------+-----------+----------+
| Tra il 1946 ed il 1961 | 60 | 70 | 60 |
+----------------------------+---------------+-----------+----------+
| Tra il 1962 ed il 1971 | 50 | 60 | 40 |
+----------------------------+---------------+-----------+----------+
| Tra il 1972 ed il 1981 | 30 | 40 | 20 |
+----------------------------+---------------+-----------+----------+
| Tra il 1982 ed il 1984 | 20 | 30 | 10 |
+----------------------------+---------------+-----------+----------+
| Dopo il 1984 | 0 | 0 | 0 |
+----------------------------+---------------+-----------+----------+
| Dopo il 1984 con | | | |
|classificazione sismica piu'| | | |
| sfavorevole | 10 | 15 | 5 |
+----------------------------+---------------+-----------+----------+
2. Tali punteggi base vengono corretti moltiplicandoli per un
fattore «F» proporzionale al rapporto fra il numero medio di
occupanti giornalmente l'edificio (dimoranti stabilmente per le
unita' ad uso abitativo, esercenti arte o professione e impiegati in
attivita' produttive per le unita' immobiliari destinate a tali usi)
e il contributo richiesto di cui all'art. 12, moltiplicato per il
valore dell'accelerazione di picco al suolo con periodo di ritorno
pari a 475 anni espresso in g (il valore di F non puo' superare 100):
F = K «ag» Occupanti/(contributo in €), con K = 200000 ed F <=100
3. Fermi restando il valore massimo di F di cui sopra e le
disposizioni di cui agli articoli 2, 3, 9, 11, 13, 14 e 15, nel caso
di edifici soggetti ad ordinanza di sgombero motivata da gravi
deficienze statiche emanata dal sindaco in regime ordinario,
pregressa e non antecedente ad un anno dalla data di pubblicazione
della presente ordinanza nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana, il punteggio di cui al punto 2 e' incrementato del 30%.
4. Per gli edifici progettati o costruiti in assenza di
classificazione sismica (vedi allegato 7) del comune di appartenenza
il punteggio di cui al punto 2 viene maggiorato del 20%.
5. Per gli edifici prospicienti una via di fuga o appartenenti al
sistema di gestione dell'emergenza sottoposto all'analisi della CLE,
ove esistente e secondo quanto stabilito dall'art. 4, il punteggio di
cui al punto 2 viene maggiorato del 50%.
Allegato 4
MODULO PER LA RICHIESTA DI CONTRIBUTO AI SENSI DELL'ART. 14, COMMA 5
Parte di provvedimento in formato grafico
Allegato 5
CONDIZIONI PER L'APPLICABILITA' DEL RAFFORZAMENTO
LOCALE (ASSENZA DI CARENZE GRAVI) - ART. 11, COMMA 2
Per gli interventi di rafforzamento locale su edifici, la
verifica di assenza di carenze gravi richiamate al comma 3, dell'art.
9 puo' essere considerata soddisfatta se l'edificio rispetta
contemporaneamente tutte le condizioni di seguito riportate. Tali
condizioni sono valide solo ai fini del contributo concesso con la
presente ordinanza.
a) Per edifici in muratura con le seguenti caratteristiche:
altezza non oltre tre piani fuori terra (21);
assenza di pareti portanti in falso;
assenza di murature portanti costituite da elementi in laterizio
non strutturale;
assenza di danni strutturali medio-gravi visibili;
tipologie di muratura ricomprese nella tabella C8A.2.1
dell'appendice C.8.A.2 alla circolare 2 febbraio 2009, n. 617, delle
norme tecniche per le costruzioni emanate con decreto ministeriale 14
gennaio 2008, con esclusione della prima tipologia di muratura -
Muratura in pietrame disordinata (ciottoli, pietre erratiche e
irregolari);
valore della compressione media nei setti murari per effetto dei
soli carichi permanenti e variabili non superiore a 1/5 della
resistenza media a compressione; quest'ultima puo' essere ricavata,
in mancanza di piu' accurate valutazioni, dalla tabella C8A.2.1 della
citata appendice alla circolare n. 617;
buone condizioni di conservazione.
b) Per edifici in calcestruzzo armato, in acciaio o in
combinazione con le seguenti caratteristiche:
realizzazione successiva al 1970;
struttura caratterizzata da un sistema resistente alle forze
orizzontali in entrambe le direzioni ortogonali;
altezza non oltre quattro piani fuori terra;
forma in pianta relativamente compatta;
assenza di danni strutturali medio-gravi visibili;
tensione media di compressione negli elementi strutturali
verticali portanti in cemento armato per effetto dei soli carichi
permanenti e variabili inferiore a 4 MPa;
tensione media di compressione negli elementi strutturali
verticali portanti in acciaio per effetto dei soli carichi permanenti
e variabili inferiore a 1/3 della tensione di snervamento e snellezza
massima delle colonne inferiore a 100;
buone condizioni di conservazione.
c) Per edifici a struttura mista devono sussistere
contemporaneamente le condizioni specificate in precedenza ed
applicabili a ciascuna tipologia strutturale costituente la
struttura.
d) Solo le soffitte e i sottotetti accessibili (munite di scala
fissa) e quelle abitabili costituiscono, ai fini della presente
ordinanza, un piano che rientra nel conteggio complessivo delle
superfici ammissibili a contributo.
(21) Riguardo alla determinazione del numero dei piani da
considerare fuori terra, il progettista effettuera' le sue
valutazioni considerando il possibile coinvolgimento del piano
seminterrato nei probabili meccanismi di danneggiamento/collasso che
possano svilupparsi nell'edificio soggetto all'azione del terremoto,
tenendo conto dell'azione di contenimento del terreno. In ogni modo,
possono considerarsi piani interrati solo quelli in cui l'altezza
fuori terra (ovvero l'altezza media fuori terra nel caso di edifici
posti su pendio) e' inferiore ad ½ dell'altezza totale di piano.
Allegato 6
INDICAZIONI DI MASSIMA PER LA DEFINIZIONE
DI EDIFICIO E PER LE PROCEDURE
DI EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI - ART. 14
1. I beneficiari dei contributi sono i proprietari di edifici, la
cui definizione e' riportata di seguito.
2. Gli edifici sono intesi come unita' strutturali minime di
intervento. Gli edifici possono essere isolati, ossia separati da
altri edifici da spazi (strade, piazze) o da giunti sismici, come
normalmente accade per le costruzioni in cemento armato o in acciaio
edificate in accordo con le norme sismiche, oppure possono costituire
parti di aggregati strutturali piu' ampi. In questo secondo caso piu'
edifici, anche realizzati con tecnologie diverse, in qualche modo
interagiscono fra di loro in caso di sisma ed essi vengono
identificati dal progettista sulla base di considerazioni riguardanti
il livello di interazione fra di essi: se l'interazione e' bassa e'
possibile studiare l'intervento considerando l'edificio indipendente
dal resto dell'aggregato. Se cosi' non e' il progettista definisce
l'unita' minima di intervento che ragionevolmente puo' rappresentare
il comportamento strutturale, oppure considera l'aggregato nel suo
complesso:
a) nel caso di condomini costituiti formalmente, la domanda di
accesso ai contributi puo' essere prodotta dall'amministratore in
conformita' al regolamento adottato dal condominio;
b) nel caso di comunioni i proprietari designano all'unanimita',
con apposita scrittura privata o procura un rappresentante della
comunione. Questi provvede a redigere la richiesta di incentivo di
cui al comma 5 dell'art. 14;
c) l'amministratore o il rappresentante della comunione
provvedono ad individuare il professionista incaricato della
progettazione e successivamente l'impresa realizzatrice
dell'intervento. Il rappresentante puo' essere autorizzato a ricevere
su un conto corrente dedicato i contributi erogati dalla regione.
3. La superficie a cui si fa riferimento per la determinazione
del contributo e' quella risultante alla data di emanazione del
presente provvedimento; eventuali ampliamenti consentiti dal piano
case sono a totale carico del beneficiario. Nel caso in cui la
ricostruzione preveda una superficie inferiore a quella originaria,
l'incentivo viene calcolato con riferimento alla superficie
dell'edificio ricostruito.
4. I contributi sono concessi dalle regioni, con il versamento di
somme corrispondenti agli stati di avanzamento dei lavori. In
alternativa, le regioni trasferiscono ai comuni l'importo complessivo
dei contributi e li autorizzano all'erogazione ai beneficiari di
somme corrispondenti agli stati di avanzamento dei lavori. Una prima
rata e' erogata al momento dell'esecuzione del 30% del valore delle
opere strutturali previste in progetto, la seconda rata e' erogata al
momento dell'esecuzione del 70% del valore delle opere strutturali
previste ivi comprese le opere di finitura e degli impianti
strettamente connessi all'esecuzione delle opere strutturali. La rata
del 30% viene erogata a saldo al completamento dei lavori. Nel caso
di lavori che richiedano il collaudo statico la rata finale e'
erogata al momento della presentazione del certificato di collaudo
statico.
5. Il raggiungimento di ciascuno stato di avanzamento viene
documentato dal beneficiario mediante presentazione delle fatture
quietanzate di pagamento dell'impresa esecutrice nonche' con la
presentazione del SAL redatto dal direttore dei lavori, comprensivo
della documentazione fotografica degli interventi effettuati.
6. In caso di superamento dei termini di conclusione la ditta
appaltatrice e' soggetta all'applicazione di una penale definita nel
contratto in misura non superiore all'1% del corrispettivo per ogni
settimana di ritardo.
7. I prezzi utilizzati per la contabilita' dei lavori sulle parti
strutturali devono essere non superiori a quelli previsti nei
prezziari regionali.
Allegato 7
ELENCO DEI COMUNI CON «AG» UGUALE O MAGGIORE
DI 0,125 G E PERIODI DI CLASSIFICAZIONE
(Pubblicato sul sito istituzionale del Dipartimento della
protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri in
ragione della mole dei dati ivi riportati).
Allegato 8
ELENCO DEI COMUNI CON STUDI PREGRESSI
DI MICROZONAZIONE SISMICA
(Pubblicato sul sito istituzionale del Dipartimento della
protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri in
ragione della mole dei dati ivi riportati).
Allegato 9
MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE
Ad ogni comune viene attribuita una «classe» in funzione del
livello conoscitivo, valutativo e del livello attuativo di alcune
attivita' di mitigazione del rischio sismico, quali la microzonazione
sismica, l'analisi della condizione limite per l'emergenza e la
valutazione e la programmazione degli interventi. A valle delle fasi
riguardanti gli studi di MS di L2/L3 e la valutazione della CLE, ai
fini dell'attribuzione della classe, ciascun comune deve effettuare
la loro adozione almeno nella pianificazione di emergenza e, se del
caso, un aggiornamento della stessa.
Le classi sono cinque (da A ad E), dove E e' la classe piu' bassa
e indica «assenza degli studi di microzonazione sismica». La classe D
indica la presenza di studi di MS (articolata in D.1 - livello 1, e
D.2 - livelli 2 e 3, per differenziare il livello di approfondimento
degli studi). La classe C indica la presenza di analisi della CLE. Le
singole classi includono i livelli conoscitivi inferiori (per esempio
la classe B implica la presenza dei livelli conoscitivi propri di C e
D).
La classe B include il livello valutativo. Nel momento in cui e'
stata effettuata l'analisi della CLE, e' possibile valutare la
condizione di operativita' strutturale del sistema di gestione
dell'emergenza, con riferimento ai soli elementi analizzati
nell'analisi della CLE stessa. Infine la classe A indica se sono in
corso programmi e interventi finalizzati al miglioramento
dell'operativita' (per esempio interventi finalizzati alla messa in
sicurezza di edifici strategici).
Nella tabella 1 viene riportata la casistica delle classi
applicabili. Nella figura 1 viene riportato il flusso procedurale di
assegnazione della classe.
Tabella 1 - Classi dello stato di attuazione
Parte di provvedimento in formato grafico