Data: 2015-11-10 06:26:13

PROTEZIONE CIVILE - Fondo per la prevenzione del rischio sismico (ord. 26/10/15)

PROTEZIONE CIVILE - Fondo per la prevenzione del rischio sismico (ord. 26/10/15)

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PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE
ORDINANZA 26 ottobre 2015
[color=red][b]Attuazione dell'articolo 11 del decreto-legge 28 aprile 2009, n.  39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24  giugno  2009,  n.  77.[/b][/color]
(Ordinanza n. 293). (15A08183)
(GU n.257 del 4-11-2015)



                      IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
                      della protezione civile

  Vista  la  legge  24  febbraio  1992,  n.  225,  e  successive
modificazioni;
  Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n.  343,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;
  Visto il decreto-legge 28  aprile  2009,  n.  39,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, ed  in  particolare
l'art. 1, comma 1 e l'art. 11, con il quale viene istituito un  Fondo
per la prevenzione del rischio sismico;
  Visto il decreto-legge  15  maggio  2012,  n.  59,  convertito  con
modificazione dalla legge 12 luglio 2012, n. 100;
  Visto il decreto-legge 14  agosto  2013,  n.  93,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119, ed in particolare
l'art. 10;
  Visti gli articoli 32 e 33 del decreto legislativo 18 agosto  2000,
n. 267, riguardanti l'unione dei comuni e  l'esercizio  associato  di
funzioni e servizi da parte dei comuni;
  Visto l'art. 2, comma 109, della legge 23  dicembre  2009,  n.  191
che, per normativa di settore,  ha  previsto  la  soppressione  delle
erogazioni di contribuiti a carico del bilancio dello  Stato  per  le
province autonome di Trento e Bolzano;
  Visti i commi 27 e 28, dell'art. 14  del  decreto-legge  31  maggio
2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010,
n. 122, e dal decreto-legge 6 luglio  2012,  n.  95,  convertito  con
legge 7 agosto 2012, n. 135, concernenti l'esercizio  delle  funzioni
fondamentali dei comuni anche in forma associata;
  Vista l'ordinanza del Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  19
gennaio  2010,  n.  3843  e,  in  particolare,  l'art.  13  che,  per
l'attuazione del citato  art.  11,  nomina  un'apposita  commissione,
composta da dieci membri prescelti tra esperti in materia sismica, di
cui uno con funzioni di Presidente, che, entro  trenta  giorni  dalla
nomina, definisce gli obiettivi ed  i  criteri  per  l'individuazione
degli interventi per la prevenzione del rischio sismico;
  Visto il decreto del Capo Dipartimento della protezione civile  del
28 gennaio 2010, che ha costituito la predetta commissione;
  Visto il documento recante gli  obiettivi  ed  i  criteri  prodotto
dalla  predetta  commissione,  che  individua,  come  interventi  di
riduzione  del  rischio  sismico  finanziabili  gli  studi  di
microzonazione sismica, gli interventi di riduzione  del  rischio  su
opere pubbliche strategiche e rilevanti e gli interventi di riduzione
del rischio su edifici privati;
  Vista l'ordinanza del Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  20
marzo 2003, n. 3274, recante «Primi elementi in  materia  di  criteri
generali per la classificazione sismica del territorio nazionale e di
normative tecniche per le costruzioni in zona sismica», che, al comma
3 dell'art. 2, prevede l'obbligo di verifica  sia  degli  edifici  di
interesse  strategico  e  delle  opere  infrastrutturali  la  cui
funzionalita' durante gli eventi sismici assume rilievo  fondamentale
per le finalita' di protezione civile, sia  degli  edifici  ed  opere
infrastrutturali che possono assumere  rilevanza  in  relazione  alle
conseguenze di un eventuale collasso, con priorita'  per  edifici  ed
opere situate nelle zone sismiche 1 e 2;
  Visto l'art. 2, comma 4, della medesima ordinanza 20 marzo 2003, n.
3274, che stabilisce che  il  Dipartimento  della  protezione  civile
provveda, tra l'altro, ad individuare le tipologie  degli  edifici  e
delle opere che presentano le caratteristiche di cui al comma 3, ed a
fornire ai soggetti  competenti  le  necessarie  indicazioni  per  le
relative verifiche tecniche che  dovranno  stabilire  il  livello  di
adeguatezza di ciascuno di essi  rispetto  a  quanto  previsto  dalle
norme;
  Visto il decreto del Capo del Dipartimento della protezione  civile
21 ottobre 2003, n. 3685, recante «Disposizioni  attuative  dell'art.
2, commi 2, 3 e 4, dell'ordinanza del Presidente  del  Consiglio  dei
ministri n. 3274 del 20 marzo 2003», con il quale, tra l'altro,  sono
state rispettivamente definite per quanto di  competenza  statale  le
tipologie  degli  edifici  di  interesse  strategico  e  delle  opere
infrastrutturali la cui  funzionalita'  durante  gli  eventi  sismici
assume rilievo fondamentale per le finalita' di protezione  civile  e
quelle degli edifici e delle opere che possono assumere rilevanza  in
relazione alle conseguenze  di  un  eventuale  collasso,  nonche'  le
indicazioni per le verifiche tecniche da  realizzare  su  edifici  ed
opere rientranti nelle predette tipologie;
  Vista la direttiva del Presidente del  Consiglio  dei  ministri  27
febbraio 2004  pubblicata  nel  supplemento  ordinario  n.  39  della
Gazzetta Ufficiale n. 59 dell'11 marzo 2004 «Indirizzi operativi  per
la gestione organizzativa e funzionale del  sistema  di  allertamento
nazionale e regionale per il rischio idrogeologico  ed  idraulico  ai
fini  di  protezione  civile»  e  successive  modificazioni  ed
integrazioni;
  Visto, in particolare, il punto 3  della  suddetta  direttiva,  che
stabilisce i compiti, le funzioni e l'organizzazione della  rete  dei
centri funzionali per le finalita' di Protezione civile e dei  centri
di competenza;
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  14
settembre  2012,  recante  la  definizione  dei  principi  per
l'individuazione ed il funzionamento dei centri di competenza;
  Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti,
14 gennaio 2008 emanato di concerto con il  Ministro  dell'interno  e
con il Capo del Dipartimento della protezione civile, con il quale e'
stato approvato il testo  aggiornato  delle  norme  tecniche  per  le
costruzioni;
  Visti  gli  indirizzi  e  criteri  per  la  microzonazione  sismica
approvati dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome il
13 novembre 2008;
  Viste le linee  guida  per  la  gestione  del  territorio  in  aree
interessate  da  Faglie  attive  e  capaci  (FAC)  approvate  dalla
Conferenza delle regioni e delle province autonome il 7 maggio  2015,
integrative degli indirizzi e criteri per la  microzonazione  sismica
approvati dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome il
13 novembre 2008;
  Vista la nota del Ministero dell'economia e  delle  finanze  del  3
settembre 2010;
  Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3907
del 13 novembre 2010, con la quale e' stato  disciplinato  l'utilizzo
dei fondi disponibili per l'annualita' 2010  ai  sensi  del  predetto
art.  11,  al  fine  di  dare  tempestiva  attuazione  alle  concrete
iniziative di riduzione del rischio sismico;
  Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 4007
del 29 febbraio 2012, con la quale e' stato  disciplinato  l'utilizzo
dei fondi disponibili per l'annualita' 2011  ai  sensi  del  predetto
art.  11,  al  fine  di  dare  tempestiva  attuazione  alle  concrete
iniziative di riduzione del rischio sismico;
  Vista l'ordinanza del Capo Dipartimento della protezione civile  n.
52  del  20  febbraio  2013,  con  la  quale  e'  stato  disciplinato
l'utilizzo dei fondi disponibili per l'annualita' 2012 ai  sensi  del
predetto art. 11, al fine di dare tempestiva attuazione alle concrete
iniziative di riduzione del rischio sismico;
  Vista l'ordinanza del Capo Dipartimento della protezione civile  n.
171 del 19 giugno 2014, con la quale e' stato disciplinato l'utilizzo
dei fondi disponibili per l'annualita' 2013  ai  sensi  del  predetto
art.  11,  al  fine  di  dare  tempestiva  attuazione  alle  concrete
iniziative di riduzione del rischio sismico;
  Vista la direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri del 14
gennaio del 2014, recante «Programma nazionale  di  soccorso  per  il
rischio sismico»;
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri  del  21
aprile 2011 che ha costituito la commissione tecnica  di  supporto  e
monitoraggio degli studi di microzonazione sismica di cui all'art. 2,
comma 1, lettera a) dell'ordinanza del Presidente  del  Consigli  dei
ministri n. 3907 del 13 novembre 2010;
  Visto il decreto  del  Capo  Dipartimento  del  6  luglio  2011  in
attuazione dell'art. 11 del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39,  che
istituisce  la  commissione  tecnica  concernente  «altri  interventi
urgenti e indifferibili per la mitigazione del  rischio  sismico»  di
cui all'art. 2, comma l, lettera d) dell'ordinanza del Presidente del
Consiglio dei ministri n. 3907 del 13 novembre 2010;
  Ritenuto necessario disciplinare la ripartizione e  l'utilizzo  dei
fondi disponibili per l'annualita' 2014 ai sensi  del  predetto  art.
11, al fine di proseguire tempestivamente le concrete  iniziative  di
riduzione del rischio sismico avviate con  la  citata  ordinanza  del
Presidente del Consiglio dei ministri n. 3907/2010;
  Acquisito il concerto del Ministero dell'economia e delle finanze;
  Acquisito il parere della Conferenza unificata nella seduta del  1°
ottobre 2015;

                              Dispone:

                              Art. 1

  1. La presente ordinanza disciplina i contributi per gli interventi
di  prevenzione  del  rischio  sismico,  previsti  dall'art.  11  del
decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, relativamente all'annualita' 2014.
  2. Gli allegati 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,  8  e  9  costituiscono  parte
integrante della presente ordinanza.
  3. Aspetti  di  maggior  dettaglio  concernenti  le  procedure,  la
modulistica e  gli  strumenti  informatici  necessari  alla  gestione
locale  e  complessiva  degli  interventi  previsti  nella  presente
ordinanza potranno essere specificati in appositi  decreti  del  Capo
del Dipartimento della protezione civile.
  4. Al fine di configurare il sistema distribuito per l'interscambio
e la condivisione di cui al punto 2 della  direttiva  del  Presidente
del Consiglio dei  ministri  del  14  gennaio  del  2014,  citata  in
premessa, i dati prodotti nell'ambito della presente ordinanza  e  di
quelle relative alle ordinanze precedenti, anche con  riferimento  al
quadro completo delle informazioni sullo stato di avanzamento lavori,
sono corredati dai relativi metadati,  redatti  in  maniera  conforme
agli standard previsti dal repertorio nazionale dei dati territoriali
di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei  ministri  del  10
novembre 2011. La commissione tecnica di cui all'art. 5, commi 7 e  8
dell'ordinanza  del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  n.
3907/2010, istituita con decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri 21 aprile 2011  e  il  tavolo  tecnico  di  cui  all'art.  3
dell'OCDPC n. 171/2014 definiscono le modalita' per far  confluire  i
suddetti dati nei sistemi informativi  territoriali  e  per  renderli
disponibili tramite i servizi web standard previsti  dalla  direttiva
europea  Inspire  (2007/2/CE  del  14  marzo  2007)  e  dal  decreto
legislativo 27 gennaio 2010, n. 32.
                              Art. 2

  1.  La  somma  disponibile  per  l'anno  2014  e'  utilizzata  per
finanziare le seguenti azioni nei limiti d'importo previsti dall'art.
16:
  a) indagini di microzonazione sismica e  analisi  della  Condizione
limite per l'emergenza;
  b)  interventi  strutturali  di  rafforzamento  locale  o  di
miglioramento  sismico,  o,  eventualmente,  di  demolizione  e
ricostruzione, degli edifici di interesse strategico  e  delle  opere
infrastrutturali la cui  funzionalita'  durante  gli  eventi  sismici
assume rilievo fondamentale per le finalita' di protezione  civile  e
degli edifici  e  delle  opere  che  possono  assumere  rilevanza  in
relazione alle conseguenze di un collasso, di cui all'art.  2,  comma
3, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri 20  marzo
2003, n. 3274, ed alle delibere regionali in materia,  di  proprieta'
pubblica. Gli edifici scolastici pubblici sono ammessi ai  contributi
fino ad un massimo del 40% della quota definita all'art. 16, comma 1,
lettera b), dedotto l'importo destinato dalle regioni agli interventi
sugli edifici privati con le modalita' di cui al comma 5 del presente
articolo, con priorita' per quegli edifici che nei piani di emergenza
di protezione civile ospitano  funzioni  strategiche.  E',  altresi',
consentita la delocalizzazione degli edifici oggetto di demolizione e
ricostruzione, nei casi in cui sia garantito, ad invarianza di spesa,
un maggiore livello di sicurezza sismica, con contestuale divieto  di
ricostruzione nel sito originario e un  miglioramento  di  efficienza
del  sistema  di  gestione  dell'emergenza,  eventualmente  valutato
attraverso l'analisi della Condizione limite per l'emergenza  di  cui
all'art. 18. Nei casi di edifici di interesse storico,  vincolati  ai
sensi del decreto legislativo 22  gennaio  2004,  n.  42,  successive
modificazioni ed integrazioni, e' ammessa la  delocalizzazione  senza
la  demolizione  dell'edificio  esistente,  purche'  nell'edificio
interessato non siano piu' ospitate funzioni strategiche e rilevanti,
come definito dall'art. 2, comma 3, dell'ordinanza del Presidente del
Consiglio dei ministri 20 marzo  2003,  n.  3274,  ed  alle  delibere
regionali in materia, di proprieta' pubblica. La  ricostruzione  puo'
essere attuata attraverso appalto pubblico ovvero mediante  contratto
di acquisto di cosa  futura,  ai  sensi  dell'art.  1472  del  codice
civile, o il contratto di disponibilita' di cui all'art. 160-ter  del
decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modifiche ed
integrazioni, nel  rispetto  delle  procedure  di  evidenza  pubblica
relative alla scelta del contraente;
  c)  interventi  strutturali  di  rafforzamento  locale  o  di
miglioramento  sismico,  o,  eventualmente,  di  demolizione  e
ricostruzione di edifici privati di cui al comma 4;
  d) altri interventi urgenti ed indifferibili per la mitigazione del
rischio sismico, con particolare riferimento a situazioni di  elevata
vulnerabilita'  ed  esposizione,  anche  afferenti  alle  strutture
pubbliche  a  carattere  strategico  o  per  assicurare  la  migliore
attuazione dei piani di  protezione  civile.  L'individuazione  degli
interventi  finanziabili  e'  effettuata  dal  Dipartimento  della
protezione civile della Presidenza del  Consiglio  dei  ministri,  su
proposta del Presidente della regione, avendo preventivamente sentito
i comuni interessati.
  2. I contributi di cui al comma 1 non possono essere  destinati  ad
edifici o ad  opere  situati  in  comuni  nei  quali  l'accelerazione
massima al suolo «ag» di cui all'allegato 2, sub 2  sia  inferiore  a
0,125 g. Nell'allegato 7 sono riportati i valori di «ag» ed i periodi
di non classificazione sismica dei comuni con «ag»  non  inferiore  a
0,125  g.  Possono  essere  finanziati  anche  edifici  ed  opere  di
interesse strategico in comuni che non ricadono in tale categoria,  a
condizione  che  l'amplificazione  sismica  nel  sito  dell'opera,
dimostrata attraverso studi della risposta sismica locale  effettuati
ai sensi delle Norme tecniche per le costruzioni emanate con  decreto
ministeriale 14 gennaio  2008  e  relativa  circolare,  determini  un
valore  massimo  di  accelerazione  a  terra  di  progetto  S•ag  non
inferiore a 0,125 g.
  3. I contributi di cui alle lettere b) e c) del comma 1 non possono
essere destinati ad opere o edifici che siano oggetto  di  interventi
strutturali gia' eseguiti, o in  corso  alla  data  di  pubblicazione
della presente ordinanza o che usufruiscono di contributi a carico di
risorse pubbliche per la stessa finalita'.
  4. I contributi di cui alla lettera c) del  comma  1  sono  erogati
solo per edifici che non ricadano nella fattispecie di  cui  all'art.
51 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380,
nei quali, alla data di pubblicazione della presente ordinanza, oltre
due terzi dei millesimi di proprieta' delle unita'  immobiliari  sono
destinati a residenza stabile e continuativa di nuclei familiari, e/o
all'esercizio  continuativo  di  arte  o  professione  o  attivita'
produttiva.
  5. Nel caso delle attivita' produttive di cui al comma  precedente,
possono accedere ai contributi solo i soggetti che non  ricadono  nel
regime degli «aiuti di stato». A tal fine la domanda di contributo di
cui all'allegato 4 e' corredata da idonea dichiarazione.
  6. Le regioni attivano per l'annualita' 2014, con le  modalita'  di
cui agli articoli 12, 13 e 14, i contributi di cui  alla  lettera  c)
del comma 1,  in  misura  minima  del  20%  e  massima  del  40%  del
finanziamento ad esse assegnato, come determinato all'art. 16,  comma
1, lettera b). Possono non attivare i contributi di cui alla  lettera
c) del comma 1, le regioni che fruiscono di  un  finanziamento,  come
sopra definito, inferiore a 2.000.000 di euro.
  7. Per la copertura degli oneri relativi alla realizzazione,  anche
con  modalita'  informatiche  o  con  l'ausilio  di  specifiche
professionalita',  delle  procedure  connesse  alla  concessione  dei
contributi di cui alla presente ordinanza,  le  regioni  e  gli  enti
locali  interessati  possono  utilizzare  fino  al  2%  della  quota
assegnata. Le regioni definiscono le modalita'  di  ripartizione  del
suddetto contributo anche attraverso appositi  accordi  con  le  ANCI
regionali per il sostegno alle attivita' dei  comuni  previste  dalla
presente ordinanza.
  8. I contributi di cui alla lettera a) del comma 1 sono  utilizzati
per l'aggiornamento e la manutenzione degli studi  di  microzonazione
sismica e delle analisi  della  condizione  limite  per  l'emergenza,
qualora le regioni abbiano concluso la programmazione  relativa  agli
studi di microzonazione sismica di livello 2 e/o 3 e alla  condizione
limite per l'emergenza in tutti i comuni di  cui  all'allegato  7  di
propria  competenza  territoriale.  I  criteri  di  aggiornamento  e
manutenzione sono definiti dalla commissione tecnica di cui  all'art.
5, commi 7 e  8  dell'ordinanza  del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri n. 3907/2010,  istituita  con  decreto  del  Presidente  del
Consiglio dei ministri 21 aprile 2011, e sono emanati con decreto del
Capo del Dipartimento della protezione civile.
                              Art. 3

  1. Il Dipartimento della protezione  civile  della  Presidenza  del
Consiglio dei ministri ripartisce i contributi tra le  regioni  sulla
base dell'indice medio di rischio sismico elaborato secondo i criteri
riportati nell'allegato 2, a partire dai parametri di pericolosita' e
rischio sismico determinati dal medesimo Dipartimento e dai centri di
competenza di cui alla direttiva del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri 24 febbraio 2004.
  2. Le regioni gestiscono i contributi di cui all'art. 2,  comma  1,
lettera a).
  3. Le regioni definiscono il quadro dei fabbisogni ed  i  programmi
di attivita' per la realizzazione degli interventi di cui all'art. 2,
comma 1, lettera b), sentiti i comuni o le province interessate o  le
ANCI regionali. I comuni  interessati  trasmettono  una  proposta  di
priorita'  degli  edifici  ricadenti  nel  proprio  ambito  entro
centocinquanta giorni dalla  data  di  pubblicazione  nella  Gazzetta
Ufficiale  della  Repubblica  italiana  del  decreto  del  Capo  del
Dipartimento della protezione civile inerente il trasferimento  delle
risorse, individuando gli interventi,  le  modalita'  e  i  tempi  di
attuazione nel rispetto della presente ordinanza.
  4. La  quota  del  Fondo  per  i  contributi  degli  interventi  di
prevenzione del rischio sismico, stabilita sulla base dei criteri del
presente provvedimento per le province autonome di Trento e  Bolzano,
e' acquisita al bilancio dello Stato, ai  sensi  dell'art.  2,  comma
109, della legge 23 dicembre 2009, n. 191. A  tal  fine  la  predetta
quota e' versata all'entrata del bilancio dello Stato al capo X, cap.
2368, art. 6.
  5. Le regioni trasmettono al Dipartimento della  protezione  civile
della Presidenza del Consiglio dei ministri i programmi di  attivita'
di cui al comma 3, entro trenta giorni dalla loro approvazione.
  6. Il supporto ed  il  monitoraggio,  a  livello  nazionale,  degli
interventi di cui all'art. 2, comma 1, lettere b) e c), e' effettuato
dal tavolo tecnico, di cui all'art. 3  dell'OCDPC  n.  171/2014,  che
opera a titolo  gratuito  presso  il  Dipartimento  della  protezione
civile della Presidenza del Consiglio dei ministri,  composto  da  un
rappresentante  per  ciascuna  regione  e  provincia  autonoma  e  da
rappresentanti del Dipartimento  della  protezione  civile  e  da tre
rappresentanti dell'ANCI. A detti componenti,  altresi',  non  spetta
alcun compenso per il rimborso spese di missione, ne' il  gettone  di
presenza o altro emolumento.
                              Art. 4

  1.  Nel  caso  di  interventi  su  strutture  o  infrastrutture  di
proprieta' pubblica o nel caso di interventi su edifici privati  sono
considerati  prioritari  gli  edifici  strategici,  gli  aggregati
strutturali e le unita' strutturali interferenti,  nonche'  le  opere
infrastrutturali individuate dall'analisi della Condizione limite per
l'emergenza  approvata  o,  in  assenza  di  tale  analisi,  edifici
prospicienti  una  via  di  fuga  prevista  nel  piano  di  emergenza
provinciale o comunale per il rischio  sismico  o  vulcanico,  oppure
opere appartenenti all'infrastruttura a servizio della via di fuga  o
ancora l'interferenza con essa.
  2. Un edificio e' ritenuto prospiciente ad una via di  fuga  se  la
facciata sulla via di fuga  ha  altezza  superiore  al  doppio  della
distanza della facciata stessa dal ciglio opposto della via di fuga.
  3. Un edificio e' ritenuto interferente con una via di fuga  se  la
facciata sulla via di  fuga  ha  altezza  pari  alla  distanza  della
facciata stessa dal ciglio opposto della via di fuga.
                              Art. 5

  1. Il finanziamento previsto nella lettera a) del comma 1 dell'art.
16 e' destinato allo svolgimento di studi di  microzonazione  sismica
almeno di livello 1, da eseguirsi con  le  finalita'  definite  negli
«Indirizzi e criteri per la microzonazione sismica»  approvati  dalla
Conferenza delle regioni e delle province  autonome  il  13  novembre
2008 e successive linee  guida  integrative,  unitamente  all'analisi
della Condizione limite per l'emergenza di cui all'art. 18.
  2. I contributi di cui al comma 1 a valere sulle risorse  stanziate
all'art. 11 del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito,  con
modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, sono concessi,  nel
limite delle risorse disponibili, alle regioni ed  agli  enti  locali
previo cofinanziamento della spesa in misura non inferiore al 25% del
costo degli studi di cui al comma 1.
  3. Le regioni, sentiti gli enti  locali  interessati,  con  proprio
provvedimento individuano i territori nei  quali  e'  prioritaria  la
realizzazione degli studi di cui al  comma  1  e  lo  trasmettono  al
Dipartimento della protezione civile. Nel medesimo provvedimento sono
definite le condizioni minime necessarie per la  realizzazione  degli
studi di microzonazione sismica avuto riguardo  alla  predisposizione
ed attuazione degli  strumenti  urbanistici  e  sono  individuate  le
modalita' di recepimento degli  studi  di  microzonazione  sismica  e
dell'analisi della Condizione limite per l'emergenza negli  strumenti
urbanistici vigenti.
  4. Sono escluse dall'esecuzione  della  microzonazione  sismica  le
zone che incidono su  Aree  naturali  protette,  Siti  di  importanza
comunitaria (SIC), Zone di protezione speciale (ZPS) e Aree adibite a
verde pubblico di grandi dimensioni, come  indicate  nello  strumento
urbanistico generale che:
  a) non presentano insediamenti abitativi  esistenti  alla  data  di
pubblicazione della presente ordinanza;
  b) non presentano nuove  edificazioni  di  manufatti  permanenti  o
interventi su quelli gia' esistenti;
  c) rientrano in aree gia' classificate R4 dal Piano  per  l'assetto
idrogeologico (PAI).
  5. La presenza nelle aree di manufatti di classe d'uso «I» ai sensi
del punto 2.4.2 del decreto ministeriale 14 gennaio 2008, di  modeste
dimensioni  e  strettamente  connessi  alla  fruibilita'  delle  aree
stesse, non determina la necessita'  di  effettuare  le  indagini  di
microzonazione sismica.
  6. Gli «Indirizzi  e  criteri  per  la  microzonazione  sismica»  e
successive linee guida integrative costituiscono il documento tecnico
di riferimento. Al  fine  di  pervenire  a  risultati  omogenei,  gli
standard di rappresentazione ed archiviazione informatica degli studi
di microzonazione sismica gia' predisposti dalla commissione  tecnica
di cui al comma  7,  vengono  aggiornati  dalla  commissione  tecnica
stessa.
  7. Il supporto ed il monitoraggio, a livello nazionale, degli studi
di cui al presente articolo,  sono  garantiti,  in  attuazione  degli
«Indirizzi e criteri per  la  microzonazione  sismica»  e  successive
linee guida integrative, dalla commissione tecnica di cui all'art. 5,
commi 7 e 8 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei  ministri
n. 3907/2010, istituita con decreto del Presidente del Consiglio  dei
ministri del 21 aprile 2011. La commissione tecnica  opera  a  titolo
gratuito  presso  il  Dipartimento  della  protezione  civile  della
Presidenza del Consiglio dei ministri e puo' fruire del supporto  del
C.N.R.  attraverso  apposito  accordo  con  il  Dipartimento  della
protezione civile e con oneri a carico delle risorse di cui  all'art.
16, comma 1, riguardanti l'esecuzione delle  attivita'  di  cui  alla
presente ordinanza.
                              Art. 6

  1. Le regioni per gli ambiti di propria  competenza  predispongono,
entro novanta giorni dalla data di pubblicazione del decreto del Capo
del  Dipartimento  della  protezione  civile  di  ripartizione  delle
risorse, di cui all'art. 3, comma 1 le  specifiche  di  realizzazione
degli studi, sentiti gli enti locali, e le inviano  alla  commissione
tecnica.
  2. Le regioni, nei  successivi  sessanta  giorni,  provvedono  alla
selezione  di  soggetti  realizzatori  dei  progetti  di  studi  di
microzonazione sismica nelle aree interessate  di  cui  al  comma  3,
dell'art. 5, nonche' delle eventuali analisi di cui  all'art.  18,  e
definiscono i tempi di  realizzazione  degli  elaborati  finali,  che
comunque non potranno essere superiori a duecentoquaranta giorni  per
i comuni e trecento giorni per i comuni che fanno parte di  un'unione
o associazione di comuni.
  3. Gli  enti  locali  si  adoperano  per  favorire  tecnicamente  e
logisticamente le indagini sul  territorio,  fornendo  tutti  i  dati
utili agli studi.
  4. Le regioni informano la commissione tecnica di cui  all'art.  5,
comma 7, sull'avanzamento degli studi.
  5. Le regioni, entro novanta giorni dal ricevimento degli elaborati
finali degli studi di microzonazione sismica e delle analisi  di  cui
all'art. 18,  ne  danno  comunicazione  alla  commissione  tecnica  e
trasmettono i suddetti elaborati finali.
  6. La commissione tecnica puo' richiedere chiarimenti, modifiche  o
approfondimenti degli studi e  delle  analisi  di  cui  all'art.  18,
trasmessi dalle regioni,  che  ne  assicurano  l'esecuzione  entro  i
trenta giorni successivi alla richiesta.
  7. Le regioni,  acquisito  il  parere  della  commissione  tecnica,
approvano  gli  studi  effettuati  e  certificano  che  i  soggetti
realizzatori abbiano rispettato le specifiche definite dalle  regioni
e dagli  «Indirizzi  e  criteri  per  la  microzonazione  sismica»  e
successive linee guida integrative,  nonche'  le  ulteriori  clausole
contrattuali, redigendo un certificato di conformita', a seguito  del
quale viene erogato il saldo.
                              Art. 7

  1. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 2, 3 e 5, comma 2,
l'entita' dei contributi massimi per lo svolgimento  degli  studi  di
microzonazione sismica unitamente all'analisi della Condizione limite
per l'emergenza di cui all'art. 18 e'  riportata  in  tabella  1,  in
ragione della popolazione residente sul territorio  comunale  secondo
l'ultimo dato ISTAT disponibile  alla  data  di  pubblicazione  della
presente ordinanza. Il contributo di 32.250,00 euro si applica  anche
ai municipi e alle circoscrizioni con piu'  di  100.000  abitanti.  I
sotto riportati importi non comprendono  il  cofinanziamento  di  cui
all'art. 5, comma 2. Gli studi di livello 1 devono coprire almeno  il
70% della  superficie  complessiva  di  centri  e  nuclei  abitati  o
interessare  almeno  il  70%  della  popolazione  comunale,  o  del
municipio, o della circoscrizione.
  2. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 2, 3 e 5, comma 2,
l'entita' dei contributi massimi  per  lo  svolgimento  di  studi  di
microzonazione sismica di livello  3  e'  doppia  rispetto  a  quella
riportata  nella  tabella  1,  con  conseguente  raddoppio  anche
dell'importo di cofinanziamento di cui all'art. 5, comma  2,  qualora
siano stati effettuati su almeno il 30%  dei  comuni  della  regione,
come individuati dall'art. 2, comma 2, gli  studi  di  microzonazione
sismica almeno di livello 1 e siano stati  certificati,  o  siano  in
corso di certificazione, secondo le modalita' di cui all'art. 6.
  3. Gli studi di microzonazione sismica di livello 3 dovranno essere
svolti su territori dove non siano applicabili studi di livello  2  e
dovranno  essere    realizzati    prioritariamente    nei    comuni,
circoscrizioni o municipi classificati in zona sismica 1.
  4. Nei comuni, o municipi, o circoscrizioni in cui  vengono  svolti
studi di livello 3, dovranno contemporaneamente essere realizzate  le
seguenti attivita':
  a) realizzazione degli studi di livello 2  e/o  3  prioritariamente
nell'insediamento storico;
  b) completamento degli studi di livello 1 per almeno il  70%  della
superficie complessiva di centri e nuclei abitati o per una copertura
di almeno il 70% della popolazione comunale, o del municipio, o della
circoscrizione;
  c) realizzazione degli studi di livello 2 su tutti i  territori  su
cui sono applicabili tali studi, utilizzando gli abachi  regionali  o
nazionali;
  d) realizzazione degli studi di livello 2 e 3  per  almeno  il  40%
della superficie complessiva di centri e nuclei  abitati  o  per  una
copertura di almeno il 40% della  popolazione  dei  centri  e  nuclei
abitati;

                              Tabella 1

   

          ===============================================
          |      Popolazione      |    Contributo      |
          +=======================+=====================+
          |      Ab. ≤ 2.500      |    € 11.250,00    |
          +-----------------------+---------------------+
          |  2.500 < ab. ≤ 5.000  |    € 14.250,00    |
          +-----------------------+---------------------+
          | 5.000 < ab. ≤ 10.000  |    € 17.250,00    |
          +-----------------------+---------------------+
          | 10.000 < ab. ≤ 25.000 |    € 20.250,00    |
          +-----------------------+---------------------+
          | 25.000 < ab. ≤ 50.000 |    € 24.750,00    |
          +-----------------------+---------------------+
          |50.000 < ab. ≤ 100.000 |    € 27.750,00    |
          +-----------------------+---------------------+
          |    100.000 < ab.    |    € 32.250,00    |
          +-----------------------+---------------------+

                              Art. 8

  1. Per gli interventi di rafforzamento locale  o  di  miglioramento
sismico,  o,  eventualmente,  di  demolizione  e  ricostruzione,
destinatari dei contributi di cui all'art. 2, comma 1, lettera b), il
costo convenzionale di intervento, ivi inclusi i  costi  delle  spese
tecniche, delle  finiture  e  degli  impianti  strettamente  connessi
all'esecuzione delle opere strutturali, e' determinato nella seguente
misura massima, comprensiva di IVA:
  a) rafforzamento locale: 100 euro per ogni  metro  cubo  di  volume
lordo di edificio soggetto ad interventi, 375  euro  per  ogni  metro
quadrato di impalcato di ponte soggetto ad interventi;
  b) miglioramento sismico: 150 euro per ogni metro  cubo  di  volume
lordo di edificio soggetto ad interventi, 562,50 euro per ogni  metro
quadrato di impalcato di ponte soggetto ad interventi;
  c) demolizione e ricostruzione: 200 euro per  ogni  metro  cubo  di
volume lordo di edificio soggetto ad interventi, 750  euro  per  ogni
metro quadrato di impalcato di ponte soggetto ad interventi.
  2. L'utilizzo dell'eventuale ribasso d'asta del contributo  statale
e' consentito nei termini di legge previo nulla osta della competente
regione.
                              Art. 9

  1. Gli interventi di rafforzamento locale, oggetto  del  contributo
di cui all'art. 2, comma 1, lettera b), rientranti nella  fattispecie
definita come «riparazioni o interventi locali» nelle  vigenti  norme
tecniche, sono finalizzati a ridurre od eliminare i comportamenti  di
singoli elementi o parti strutturali, che danno luogo a condizioni di
fragilita' e/o innesco di collassi locali.
  2. Ricadono, tra l'altro, nella categoria di cui  al  comma  1  gli
interventi:
  a)  volti  ad  aumentare  la  duttilita'  e/o  la  resistenza  a
compressione e a taglio di pilastri, travi e nodi delle strutture  in
cemento armato;
  b) volti a ridurre il rischio di ribaltamenti di pareti o  di  loro
porzioni nelle strutture  in  muratura,  eliminare  le  spinte  o  ad
aumentare la duttilita' di elementi murari;
  c) volti alla messa in sicurezza di elementi non strutturali, quali
tamponature, sporti, camini, cornicioni  ed  altri  elementi  pesanti
pericolosi in caso di caduta.
  3. Per gli interventi di  rafforzamento  locale,  per  i  quali  le
vigenti norme tecniche prevedono solo la valutazione  dell'incremento
di capacita' degli elementi e dei meccanismi locali su cui si  opera,
e non la verifica globale della struttura, occorre assicurare che  il
comportamento  strutturale  della  parte  di  edificio  su  cui  si
interviene non sia variato in  modo  significativo  dagli  interventi
locali e che l'edificio  non  abbia  carenze  gravi  non  risolvibili
attraverso interventi di rafforzamento locale, e quindi tali  da  non
consentire di conseguire un effettivo beneficio  alla  struttura  nel
suo complesso.
  4. Gli interventi di miglioramento sismico, per i quali le  vigenti
norme tecniche prevedono la valutazione della sicurezza prima e  dopo
l'intervento, devono consentire di raggiungere un valore  minimo  del
rapporto capacita'/domanda pari al 60%, salvo  nel  caso  di  edifici
esistenti soggetti alla tutela dei beni culturali e paesaggistici  ai
sensi del decreto legislativo n. 42/2004,  e,  comunque,  un  aumento
della  capacita'  non  inferiore  al  20%  di  quella  corrispondente
all'adeguamento sismico.
  5. Il progettista congiuntamente agli elaborati progettuali  dovra'
presentare un'attestazione del raggiungimento della  percentuale  del
60%. Nel caso  in  cui  dalla  progettazione  risulti  non  possibile
raggiungere, attraverso il miglioramento sismico, la percentuale  del
60% come sopra indicata, la tipologia dell'intervento  potra'  essere
ridotta a rafforzamento locale, laddove ne  esistano  le  condizioni,
con una nuova progettazione debitamente rendicontato economicamente e
tecnicamente, che comunque dovra'  garantire  interventi  strutturali
sulle parti piu' vulnerabili dell'edificio. La regione provvedera'  a
ricalcolare il finanziamento secondo i parametri indicati al comma 1,
lettera  a)  dell'art.  8  e  alla  rimodulazione  del  programma,
comunicandolo al Dipartimento.
  6. Gli interventi di demolizione e ricostruzione devono  restituire
edifici conformi alle norme tecniche e  caratterizzati  dagli  stessi
parametri edilizi dell'edificio preesistente, salvo il  caso  in  cui
siano consentiti interventi di sostituzione edilizia.
  7. Tutti gli interventi devono rispettare le  condizioni  contenute
nell'art. 11, comma 1, della presente ordinanza.
                              Art. 10

  1. La selezione degli interventi e' affidata alle regioni,  secondo
i programmi di cui all'art. 3, comma 3, tenuto conto delle  verifiche
tecniche  eseguite  ai  sensi  dell'ordinanza  del  Presidente  del
Consiglio dei ministri 20 marzo 2003, n. 3274. Le regioni  assicurano
l'omogeneita' dei criteri e delle verifiche eseguite.
  2. Il contributo concesso a carico del fondo di cui all'art. 11 del
decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, e' pari ad  una  quota  del  costo
convenzionale di  intervento  dipendente  dall'esito  della  verifica
tecnica, espresso in termini di rapporto  fra  capacita'  e  domanda,
secondo il  criterio  di  seguito  riportato.  Piu'  in  particolare,
definito con  αSLV  il  rapporto  capacita'/domanda  che  esprime  il
livello di adeguatezza rispetto allo stato limite salvaguardia  della
vita, con αSLD il rapporto capacita'/domanda che esprime  il  livello
di adeguatezza rispetto allo stato limite  di  danno,  riscontrati  a
seguito della verifica sismica  svolta  in  accordo  con  la  vigente
normativa, sara' riconosciuto un contributo pari a:
  100% del costo convenzionale se α ≤ 0,2;
  0% del costo convenzionale se α > 0,8;
  [(380 - 400 α)/3]% del costo convenzionale se 0,2 < α ≤ 0,8.
  Dove per α si intende αSLV, nel caso di opere rilevanti in caso  di
collasso e il minore tra αSLD ed αSLV nel caso di opere strategiche.
  3. I valori di  α  devono  essere  coerenti  con  la  pericolosita'
attuale, cosi' come definita dal decreto ministeriale 14 gennaio 2008
ovvero dall'ordinanza del Presidente del Consiglio  dei  ministri  28
aprile 2006, n. 3519, e pertanto i risultati delle verifiche sismiche
effettuati con riferimento alla pericolosita'  sismica  recata  dalla
ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri 20 marzo 2003, n.
3274,  devono  essere  rivalutati  in  termini  di  domanda,  anche
attraverso procedure  semplificate,  che  tengano  conto  del  valore
dell'ordinata spettrale riferita  al  periodo  proprio  al  quale  e'
associata la massima massa partecipante della costruzione.
                              Art. 11

  1.  Fermo  restando  quanto  previsto  dagli  articoli  1  e  2,  i
contributi di cui all'art. 2, comma 1, lettera b) non possono  essere
concessi per interventi  su  edifici  ricadenti  in  aree  a  rischio
idrogeologico in zona R4, su edifici ridotti allo stato di  rudere  o
abbandonati, su edifici realizzati o adeguati dopo il  1984,  a  meno
che la classificazione simica non sia stata  successivamente  variata
in senso sfavorevole.
  2. Per gli  interventi  di  rafforzamento  locale  su  edifici,  la
verifica di assenza di carenze gravi richiamate al comma 3, dell'art.
9  puo'  essere  considerata  soddisfatta  se  l'edificio  rispetta
contemporaneamente tutte le condizioni contenute nell'allegato 5 alla
presente ordinanza.
                              Art. 12

  1. Per gli interventi di rafforzamento locale  o  di  miglioramento
sismico o, eventualmente, di demolizione e ricostruzione, destinatari
dei contributi di cui all'art. 2, comma 1, lettera c), il  contributo
per il singolo edificio e' stabilito nella seguente misura massima  e
per gli interventi di cui alle successive lettere a) e b) deve essere
destinato unicamente agli interventi sulle parti strutturali:
  a) rafforzamento locale:  100  euro  per  ogni  metro  quadrato  di
superficie  lorda  coperta  complessiva  di  edificio  soggetta  ad
interventi, con il limite di 20.000 euro moltiplicato per  il  numero
delle unita' abitative e 10.000 euro moltiplicato per  il  numero  di
altre unita' immobiliari;
  b) miglioramento sismico: 150  euro  per  ogni  metro  quadrato  di
superficie  lorda  coperta  complessiva  di  edificio  soggetta  ad
interventi, con il limite di 30.000 euro moltiplicato per  il  numero
delle unita' abitative e 15.000 euro moltiplicato per  il  numero  di
altre unita' immobiliari;
  c) demolizione e ricostruzione: 200 euro per ogni metro quadrato di
superficie  lorda  coperta  complessiva  di  edificio  soggetta  ad
interventi, con il limite di 40.000 euro moltiplicato per  il  numero
delle unita' abitative e 20.000 euro moltiplicato per  il  numero  di
altre unita' immobiliari.
                              Art. 13

  1.  Per  gli  interventi  di  rafforzamento  locale  sugli  edifici
privati, di cui all'art. 2,  comma  1,  lettera  c),  fermo  restando
quanto previsto dagli articoli 2 e 3, si applicano gli articoli 9  ed
11.
  2. Per  gli  interventi  di  miglioramento  sismico  sugli  edifici
privati, di cui all'art. 2, comma 1,  lettera  c),  si  applicano  le
disposizioni del comma 1  dell'art.  11.  Per  tale  fattispecie,  il
progettista  deve  dimostrare  che,  a  seguito  dell'intervento,  si
raggiunge una soglia minima del rapporto  capacita'/domanda  pari  al
60%, e comunque un aumento della  stessa  non  inferiore  al  20%  di
quella del livello corrispondente all'adeguamento sismico.
  3. Gli interventi di demolizione e ricostruzione devono  restituire
edifici conformi alle norme tecniche e  caratterizzati  dagli  stessi
parametri edilizi dell'edificio preesistente, salvo il  caso  in  cui
siano consentiti dalle norme urbanistiche interventi di  sostituzione
edilizia.
                              Art. 14

  1. La ripartizione fra le regioni dei contributi di cui all'art. 12
si effettua con i criteri riportati nell'allegato 2.
  2. Le regioni, previa definizione dei relativi criteri, individuano
i comuni su cui attivare i contributi di cui  all'art.  12,  d'intesa
con i comuni interessati.
  3. I comuni predispongono i bandi di cui  al  comma  5  nei  limiti
delle risorse ripartite ai sensi del comma 2.
  4.  Le  richieste  di  contributo  sono  registrate  dai  comuni  e
trasmesse alle  regioni  che  provvedono  ad  inserirle  in  apposita
graduatoria di priorita', tenendo conto dei seguenti  elementi:  tipo
di struttura, anno di realizzazione, occupazione  giornaliera  media,
classificazione sismica e pericolosita' sismica, eventuali  ordinanze
di sgombero pregresse emesse in regime ordinario, motivate  da  gravi
deficienze statiche e non  antecedenti  ad  un  anno  dalla  data  di
pubblicazione della presente ordinanza nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana, secondo i criteri riportati nell'allegato 3.  Le
richieste  sono  ammesse  a  contributo  fino  all'esaurimento  delle
risorse ripartite di cui al comma 2.
  5. A tal fine i  comuni  provvedono  a  pubblicizzare  l'iniziativa
mediante l'affissione del bando nell'albo pretorio  e  sul  sito  web
istituzionale  del  comune,  chiedendo  ai  cittadini  che  intendono
aderire  all'iniziativa  di  presentare  la  richiesta  di  incentivo
secondo la modulistica riportata nell'allegato 4, entro il termine di
sessanta giorni dall'affissione del bando o dalla pubblicazione dello
stesso nell'albo pretorio.
  6. La  regione  formula  e  rende  pubblica  la  graduatoria  delle
richieste entro trecentosessanta giorni dalla data  di  pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana  del  decreto  del
Capo del Dipartimento inerente  il  trasferimento  delle  risorse:  i
soggetti  collocati  utilmente  nella  predetta  graduatoria  devono
presentare un progetto di intervento sottoscritto  da  professionista
abilitato ed iscritto all'albo, coerente con la richiesta presentata,
entro  il  termine  di  novanta  giorni  per  gli  interventi  di
rafforzamento locale e di centottanta giorni per  gli  interventi  di
miglioramento sismico o demolizione e ricostruzione. I progetti  sono
sottoposti  allo  sportello  unico  del  comune  o  degli  uffici
intercomunali,  ove  esistenti,  per  il  rilascio  del  permesso  di
costruzione e per il controllo.
  7. Per i progetti e gli interventi si  applicano  le  procedure  di
controllo e vigilanza  previste  dal  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.
  8. Gli interventi devono iniziare entro trenta  giorni  dalla  data
nella quale  viene  comunicata  l'approvazione  del  progetto  e  del
relativo  contributo    e    devono    essere    completati    entro
duecentosettanta,  trecentosessanta  o  quattrocentocinquanta  giorni
rispettivamente nei casi di rafforzamento locale, di miglioramento  o
di demolizione  e  ricostruzione.  Il  completamento  dei  lavori  e'
certificato dal direttore dei lavori e comunicato al comune  al  fine
dell'eventuale applicazione di riduzioni di contributo previste nelle
procedure di cui al  comma  9.  E'  data  facolta'  alle  regioni  di
accordare proroghe non superiori  ai  novanta  giorni  alle  suddette
scadenze di completamento  dei  lavori,  previa  motivata  richiesta,
effettuata  entro  le  scadenze,  dal  soggetto  privato  ammesso  a
contributo.
  9. Nell'allegato 6 sono riportate indicazioni  di  massima  per  la
definizione degli edifici  e  per  le  procedure  di  erogazione  dei
contributi.
  10. Qualora  la  tipologia  di  intervento  indicata  nel  progetto
presentato dal soggetto privato utilmente collocato nella graduatoria
di cui al comma 6, non risulti coerente con la richiesta  presentata,
nel caso di intervento che aumenti la sicurezza della costruzione (da
rafforzamento a miglioramento o a demolizione  e  ricostruzione),  la
relativa maggiore spesa rispetto al contributo  assegnato,  rimane  a
carico del soggetto privato proponente, nel  caso  di  intervento  in
diminuzione  della  sicurezza  (da  demolizione  e  ricostruzione  a
miglioramento o rafforzamento), la regione procede  alla  revoca  del
contributo  concesso  ed  alla  cancellazione  del  soggetto  dalla
graduatoria, le economie derivanti  rimangono  a  disposizione  della
regione per l'annualita' successiva.
  11. Le regioni possono utilizzare le graduatorie  delle  annualita'
precedenti integrate con le richieste di finanziamento  presentate  a
seguito dell'emanazione della presente ordinanza, salvo modifiche nei
criteri di ammissibilita' e priorita' del contributo.
  12. Al  fine  di  costituire  una  statistica  delle  richieste  di
finanziamento relative agli immobili privati, le regioni  trasmettono
al Dipartimento della protezione civile il database  regionale  delle
richieste di finanziamento acquisite presso i comuni, sulla base  del
quale e' stata formulata la graduatoria  relativa  all'annualita'  in
corso.
                              Art. 15

  1. I contributi concessi per la realizzazione degli  interventi  di
cui all'art. 2, comma 2, lettere a), b) e c) possono essere  revocati
dal Dipartimento della protezione civile, ove le somme attribuite  ai
sensi della presente ordinanza non vengano  impegnate  e/o  assegnate
entro ventiquattro mesi dalla relativa attribuzione. A  tal  fine  le
regioni  comunicano  annualmente  al  Dipartimento  della  protezione
civile l'avvenuto impegno o l'utilizzazione delle  risorse  stanziate
per ciascuna annualita' con  i  relativi  interventi  effettuati.  Le
somme revocate sono utilizzate, per ulteriori interventi di cui  alle
medesime lettere a), b) e c), comma  1,  dell'art.  2.  Le  eventuali
economie che si rendessero  disponibili  a  conclusione  delle  opere
previste  nel  piano  degli  interventi  approvato,  rimangono  a
disposizione  della  regione  per  l'annualita'  successiva,  per  le
medesime lettere a), b) e c), comma 1, dell'art. 2 per cui sono stati
concessi i contributi.
                              Art. 16

  1. Per l'annualita' 2014 si provvede utilizzando le risorse, pari a
195,600 milioni di euro, di cui  all'art.  11  del  decreto-legge  28
aprile 2009, n. 39, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  24
giugno 2009, n. 77, con la seguente ripartizione:
  a) art. 2, comma 1, lettera a): 16 milioni di euro;
  b) art. 2, comma 1, lettere b) e c): 170 milioni di euro;
  c) art. 2, comma 1, lettera d): 8,3 milioni di euro;
  d)  per  gli  oneri  sostenuti  da  parte  del  Dipartimento  della
protezione civile  per  l'esecuzione  delle  attivita'  di  cui  alla
presente  ordinanza:  1.300.000  euro,  anche  attraverso  specifici
accordi con uno o piu'  centri  di  competenza  del  Dipartimento  di
protezione civile.
                              Art. 17

  1. Le regioni definiscono per  ciascuno  studio  di  microzonazione
sismica di livello 1 se,  in  caso  di  futuro  approfondimento,  sia
possibile  utilizzare  gli  abachi  dei  fattori  di  amplificazione
riportati negli indirizzi e criteri per  la  microzonazione  sismica,
ovvero sia necessario  ricorrere  ad  abachi  regionali,  ovvero  sia
necessario intraprendere studi di livello 3.
  2. Le regioni che non ritengono utilizzabili gli  abachi  nazionali
riportati negli «Indirizzi e criteri per la microzonazione  sismica»,
per  comporre    gli    abachi    regionali    per    amplificazioni
litostratigrafiche  o  verificare  gli  abachi  regionali  esistenti,
possono impiegare, nell'ambito del finanziamento  assegnato,  risorse
fino ad un massimo di 50.000  euro,  a  condizione  che  siano  stati
effettuati studi di microzonazione del livello 1 sui comuni,  in  cui
la popolazione costituisca almeno il 30% degli abitanti dei comuni di
cui all'allegato 7, ovvero su almeno il 40% dei  comuni  di  ciascuna
regione di  cui  all'allegato  7.  L'utilizzo  di  tali  risorse  non
richiede cofinanziamento.
  3. Le risorse complessivamente  assegnate,  di  cui  al  precedente
comma, possono essere  integrate  con  quelle  di  cui  al  comma  2,
dell'art. 17 e comma 1 dell'art. 18, qualora ricorrano le  condizioni
previste nei suddetti articoli.
  4. Le regioni inviano alla commissione  tecnica  il  programma  per
comporre    gli    abachi    regionali    per    le    amplificazioni
litostratigrafiche o per verificare gli  abachi  regionali  esistenti
nonche' l'elenco dei comuni nei quali sono stati effettuati gli studi
di microzonazione sismica di livello 1, indicando quelli nei quali e'
possibile l'utilizzazione dei suddetti abachi.
                              Art. 18

  1. Al fine di realizzare una  maggiore  integrazione  delle  azioni
finalizzate alla mitigazione del rischio sismico, sono incentivate le
iniziative volte al miglioramento della gestione delle  attivita'  di
emergenza nella fase immediatamente successiva al terremoto.  A  tale
scopo, gli  studi  di  cui  al  comma  1,  dell'art.  5  sono  sempre
accompagnati dall'analisi della  Condizione  limite  per  l'emergenza
(CLE) dell'insediamento  urbano,  di  cui  ai  successivi  commi  del
presente articolo.
  2. Si  definisce  come  Condizione  limite  per  l'emergenza  (CLE)
dell'insediamento  urbano  quella  condizione    fino    al    cui
raggiungimento, a seguito del manifestarsi dell'evento  sismico,  pur
in concomitanza con il verificarsi di danni fisici e funzionali  tali
da condurre all'interruzione delle  quasi  totalita'  delle  funzioni
urbane  presenti,  compresa  la  residenza,  l'insediamento  urbano
conserva comunque, nel suo complesso,  l'operativita'  della  maggior
parte  delle  funzioni  strategiche  per  l'emergenza,  la  loro
accessibilita' e connessione con il contesto territoriale.
  3. Le regioni, nel provvedimento di cui al  comma  3,  dell'art.  5
determinano  le  modalita'  di  recepimento  di  tali  analisi  negli
strumenti urbanistici e di pianificazione dell'emergenza vigenti.
  4.  Al  fine  di  conseguire  risultati  omogenei,  la  commissione
tecnica, di cui all'art. 5, commi 7 e 8 dell'ordinanza del Presidente
del Consiglio dei ministri n. 3907/2010 e costituita con decreto  del
Presidente del Consiglio dei ministri 21  aprile  2011,  integra  gli
standard di rappresentazione ed archiviazione informatica degli studi
di microzonazione  sismica  con  gli  standard  per  l'analisi  della
Condizione limite per l'emergenza (CLE) dell'insediamento  urbano  di
cui al precedente comma 2.
  5.  L'analisi  della  Condizione  limite  per  l'emergenza  (CLE)
dell'insediamento urbano viene effettuata utilizzando la  modulistica
predisposta dalla commissione tecnica, di cui all'art. 5, commi 7 e 8
dell'ordinanza  del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  n.
3907/2010, ed emanata con apposito decreto del Capo del  Dipartimento
della protezione civile. Tale analisi comporta:
  a) l'individuazione degli edifici e delle aree che garantiscono  le
funzioni strategiche per l'emergenza;
  b) l'individuazione delle infrastrutture  di  accessibilita'  e  di
connessione con il contesto territoriale, degli  oggetti  di  cui  al
punto a) e gli eventuali elementi critici;
  c) l'individuazione degli aggregati  strutturali  e  delle  singole
unita' strutturali che possono interferire con le  infrastrutture  di
accessibilita' e di connessione con il contesto territoriale.
  6. Le attivita' derivanti  dall'attuazione  del  presente  articolo
sono svolte nell'ambito  delle  risorse  disponibili  a  legislazione
vigente.
                              Art. 19

  1. Al fine di avviare l'attivita' per rendere omogenei  e  coerenti
gli studi di microzonazione sismica preesistenti, con gli  «Indirizzi
e criteri per la microzonazione sismica»  e  successive  linee  guida
integrative, con gli standard  di  rappresentazione  e  archiviazione
informatica e al fine di realizzare l'analisi della Condizione limite
per l'emergenza di cui all'art.  18,  le  risorse  stanziate  per  le
finalita' di cui all'art.  2,  comma  1,  lettera  a)  vengono  anche
utilizzate per i comuni di cui all'allegato 8, nei quali  sono  stati
effettuati gli studi di microzonazione sismica non certificati  nelle
modalita' di cui all'art. 6.
  2. L'entita'  dei  contributi  massimi  per  lo  svolgimento  delle
attivita' di cui al comma 1 e' riportata  in  tabella  1  in  ragione
della popolazione residente sul territorio comunale secondo  l'ultimo
dato ISTAT disponibile alla  data  di  pubblicazione  della  presente
ordinanza. Il contributo  di  32.250,00  euro  si  applica  anche  ai
municipi e alle circoscrizioni con piu' di 100.000 abitanti.
  3. I contributi di cui al comma 2 a valere sulle risorse  stanziate
all'art.  16,  comma  1,  lettera  a),  sono  concessi  anche  senza
cofinanziamento.
  4. Le regioni effettuano obbligatoriamente le attivita' di  cui  al
comma 1 su tutti i comuni ricadenti nel territorio di  competenza  di
cui all'allegato 8, oppure almeno fino alla concorrenza  dell'importo
complessivo di 100.000 euro.
                              Art. 20

  1. Le regioni  possono  individuare  i  comuni  su  cui  realizzare
l'analisi della Condizione limite per l'emergenza di cui all'art. 18,
per i quali  sono  stati  gia'  effettuati  studi  di  microzonazione
sismica certificati nelle modalita' di cui all'art. 6. Per realizzare
tale analisi vengono concessi i contributi, nell'ambito delle risorse
di cui all'art. 16, comma 1, lettera a), la cui entita' e'  riportata
nella tabella  2,  determinata  in  funzione  della  popolazione  del
comune.
  2. I contributi di cui al comma 1 a valere sulle risorse  stanziate
all'art.  16,  comma  1,  lettera  a),  sono  concessi  anche  senza
cofinanziamento.

                              Tabella 2

   

          ===============================================
          |      Popolazione      |    Contributo      |
          +=======================+=====================+
          |      Ab. ≤ 2.500      |    € 3.000,00      |
          +-----------------------+---------------------+
          |  2.500 < ab. ≤ 5.000  |    € 3.000,00      |
          +-----------------------+---------------------+
          | 5.000 < ab. ≤ 10.000  |    € 3.000,00      |
          +-----------------------+---------------------+
          | 10.000 < ab. ≤ 25.000 |    € 3.000,00      |
          +-----------------------+---------------------+
          | 25.000 < ab. ≤ 50.000 |    € 5.000,00      |
          +-----------------------+---------------------+
          |50.000 < ab. ≤ 100.000 |    € 5.000,00      |
          +-----------------------+---------------------+
          |    100.000 < ab.    |    € 7.000,00      |
          +-----------------------+---------------------+

                              Art. 21

  1. Per i comuni che fanno parte  di  un'unione  o  associazione  di
comuni finalizzata anche alla  gestione  dell'emergenza  in  cui  non
siano presenti  studi  di  microzonazione  sismica  e  analisi  della
Condizione limite per l'emergenza, la  percentuale  dell'importo  del
cofinanziamento della regione o degli enti locali interessati di  cui
all'art. 5 puo' essere ridotto fino al 15% del costo degli  studi  di
microzonazione sismica e contestualmente il contributo statale di cui
alla tabella 3  puo'  essere  incrementato  fino  all'85%  del  costo
complessivo, a condizione che tali  studi  portino  al  completamento
della microzonazione sismica e dell'analisi della  Condizione  limite
per l'emergenza in tutti i  comuni  dell'unione,  e  limitatamente  a
quelli, ricompresi nell'allegato 7. La realizzazione degli  studi  di
microzonazione sismica e dell'analisi  della  Condizione  limite  per
l'emergenza  dovra'  essere  unitaria  e  adottata  da  tutti  comuni
dell'unione di comuni nelle forme e modalita' definite dalla  regione
di appartenenza, nel limite complessivo delle risorse di cui all'art.
16, comma 1, lettera a) destinate alla microzonazione.
  2. La riduzione del contributo  di  cui  al  comma  1  puo'  essere
attuata  per  le  unioni  di  comuni  in  cui  almeno  il  75%  della
popolazione risieda in comuni di cui all'allegato 7.

                              Tabella 3

   

          ===============================================
          |      Popolazione      |    Contributo      |
          +=======================+=====================+
          |      Ab. ≤ 2.500      |    € 12.750,00    |
          +-----------------------+---------------------+
          |  2.500 < ab. ≤ 5.000  |    € 16.150,00    |
          +-----------------------+---------------------+
          | 5.000 < ab. ≤ 10.000  |    € 19.550,00    |
          +-----------------------+---------------------+
          | 10.000 < ab. ≤ 25.000 |    € 22.950,00    |
          +-----------------------+---------------------+
          | 25.000 < ab. ≤ 50.000 |    € 28.050,00    |
          +-----------------------+---------------------+
          |50.000 < ab. ≤ 100.000 |    € 31.450,00    |
          +-----------------------+---------------------+
          |    100.000 < ab.    |    € 36.550,00    |
          +-----------------------+---------------------+

  3. Nelle regioni in cui sono state costituite unioni o altre  forme
associate di comuni,  che  svolgono  l'esercizio  delle  funzioni  di
protezione civile in forma associata, l'assegnazione dei fondi  viene
effettuata prioritariamente all'unione o all'associazione di comuni.
                              Art. 22

  1. Le regioni e le province autonome, nell'ambito  degli  studi  di
microzonazione sismica e delle analisi della CLE, hanno  la  facolta'
di sperimentare un programma finalizzato a  garantire  le  condizioni
minime per la gestione del sistema di emergenza.
  2. Per la sperimentazione del programma le regioni  e  le  province
autonome individuano uno o piu'  unioni  di  comuni  e/o  comuni  non
soggetti ad esercizio obbligatorio in forma  associata  previsto  dal
comma 28, dell'art. 14 del  decreto-legge  31  maggio  2010,  n.  78,
convertito, con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.  Su
ciascuna di tali unioni di comuni e/o comuni le regioni e le province
autonome effettuano gli studi di  microzonazione  sismica  unitamente
all'analisi della CLE, qualora non ancora  effettuati  e  individuano
tre edifici  strategici,  che  assicurino  le  funzionalita'  di  cui
all'art. 2, comma 1, lettera b), in particolare per:
  a) il  coordinamento  degli  interventi,  ovvero  il  coordinamento
demandato,  in  caso  di  emergenza,  all'autorita'  di  competenza
territoriale;
  b) il soccorso  sanitario,  ovvero  l'attuazione  degli  interventi
diretti ad assicurare alle popolazioni colpite dagli  eventi  di  cui
all'art. 2 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, ogni forma di  prima
assistenza sanitaria;
  c) l'intervento operativo, ovvero  il  superamento  dell'emergenza,
consistente nell'attuazione coordinata con le autorita' locali, delle
iniziative volte a rimuovere gli ostacoli alla ripresa delle  normali
condizioni di vita.
  3. Al fine di  conseguire  risultati  omogenei  nell'individuazione
degli edifici di cui al comma 2, necessari alla  sperimentazione  del
programma di cui al comma 1, il tavolo tecnico, di  cui  all'art.  3,
comma 6, supportera' le regioni e le province autonome.
  4. Gli studi di microzonazione sismica e le analisi  della  CLE  da
effettuare a completamento delle unioni di  comuni  o  per  i  comuni
individuati ai sensi del comma 2, possono essere finanziati senza  il
cofinanziamento previsto dall'art. 5, secondo gli importi di cui alla
tabella 4.
  5. All'attuazione delle disposizioni di cui al  presente  articolo,
si  provvede  nell'ambito  della  risorse  umane,  strumentali  e
finanziarie disponibili a legislazione  vigente  e,  comunque,  senza
nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

                              Tabella 4

   

          ===============================================
          |      Popolazione      |    Contributo      |
          +=======================+=====================+
          |      Ab. ≤ 2.500      |    € 15.000,00    |
          +-----------------------+---------------------+
          |  2.500 < ab. ≤ 5.000  |    € 19.000,00    |
          +-----------------------+---------------------+
          | 5.000 < ab. ≤ 10.000  |    € 23.000,00    |
          +-----------------------+---------------------+
          | 10.000 < ab. ≤ 25.000 |    € 27.000,00    |
          +-----------------------+---------------------+
          | 25.000 < ab. ≤ 50.000 |    € 33.000,00    |
          +-----------------------+---------------------+
          |50.000 < ab. ≤ 100.000 |    € 37.000,00    |
          +-----------------------+---------------------+
          |    100.000 < ab.    |    € 43.000,00    |
          +-----------------------+---------------------+

 
                              Art. 23

  1. Le regioni, sentiti gli enti  locali  interessati,  con  proprio
provvedimento individuano i comuni interessati per  le  attivita'  di
cui agli articoli 5, 20 e 21 e lo trasmettono al  Dipartimento  della
protezione civile congiuntamente al provvedimento di cui al comma  3,
dell'art. 5.
  2. Al fine di monitorare lo  stato  di  attuazione  della  presente
ordinanza, le regioni attribuiscono  a  tutti  i  comuni  una  classe
secondo i criteri riportati nell'allegato 9 prima  dell'utilizzazione
dei fondi previsti dalla presente ordinanza,  indicano  per  ciascuno
dei comuni di cui al comma 1,  la  classe  che  verra'  attribuita  a
conclusione delle attivita' e trasmettono gli elenchi al Dipartimento
della protezione civile. I criteri di attribuzione delle classi  sono
definiti dalla commissione tecnica di cui all'art. 5,  commi  7  e  8
dell'ordinanza  del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  n.
3907/2010, istituita con decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri 21 aprile 2011, e sono emanati  con  decreto  del  Capo  del
Dipartimento della protezione civile.
                              Art. 24

  1. Per le regioni a statuto speciale e  per  le  province  autonome
sono fatte salve le  competenze  riconosciute  dai  relativi  statuti
speciali e dalle relative norme di attuazione.
  La presente ordinanza sara'  pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana.
    Roma, 26 ottobre 2015

                                    Il Capo del Dipartimento: Curcio
                                                          Allegato 1

          OBIETTIVI E CRITERI DEFINITI DALLA COMMISSIONE
                DI CUI ALL'ORDINANZA DEL PRESIDENTE
              DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI N. 3843/2010

    Fermo restando l'obiettivo della riduzione  del  rischio  sismico
attraverso sia interventi  sulle  strutture  ed  infrastrutture,  sia
sulla migliore conoscenza dei fattori di rischio, la  commissione  ha
stabilito i criteri qualificanti seguenti:
    1) potranno essere finanziati interventi sia su edifici  privati,
sia su strutture e infrastrutture pubbliche;
    2) i contributi per gli edifici privati  di  abitazione  verranno
graduati in relazione ad un indice di  rischio  a  scala  locale  (ad
esempio provinciale) basato su valutazioni  a  livello  nazionale  su
dati del censimento ISTAT;
    3) per una programmazione piu' adeguata alle singole tipologie di
edifici  pubblici  si  dovra'  al  piu'  presto  ottenere  un  quadro
complessivo del rischio sismico associato alle diverse  tipologie  di
costruzioni di competenza delle diverse amministrazioni  (ad  esempio
scuole, ospedali);
    4) i criteri di assegnazione delle  priorita'  e  di  graduazione
degli interventi nelle diverse aree territoriali (province o regioni)
per gli edifici pubblici dovranno tener conto, oltre che del  rischio
di danneggiamento, anche dell'esposizione e  dunque  del  rischio  di
perdite umane o, per gli edifici strategici, delle conseguenze  sulle
attivita' di protezione civile successive a un terremoto;
    5)  nella  definizione  delle  priorita'  su  edifici  privati  e
pubblici dovra' essere tenuto conto, attraverso opportuni  strumenti,
anche del rischio di sistema, in particolare in relazione al  rischio
indotto dai  crolli  su  strade  importanti  ai  fini  dei  piani  di
protezione civile.  Particolare  attenzione  sara'  posta  su  quelle
situazioni  critiche  anche  collegate  ad  un  concomitante  rischio
vulcanico;
    6)  per  la  prima  annualita'  ci  si  affidera'  a  stime  di
pericolosita' di tipo stazionario gia' disponibili (progetto DPC-INGV
S1), ed a valutazioni di vulnerabilita' anch'esse gia' disponibili  a
livello nazionale. Le previsioni di  pericolosita'  a  medio  termine
saranno  prese  in  considerazione  a  partire  dal  2011,  previa
valutazione di consenso del mondo scientifico;
    7) sempre per la prima  annualita'  sara'  possibile  finanziare,
oltre agli interventi su strutture ed infrastrutture pubbliche, ed  a
quelli su edifici privati, anche studi di microzonazione sismica  che
consentono una migliore stima della severita' delle azioni sismiche a
partire dalla  pericolosita'  di  base.  Inoltre  gli  interventi  su
edifici e opere pubbliche  strategiche  e  rilevanti  saranno  basati
sugli  esiti  delle  verifiche  di  sicurezza  effettuate  ai  sensi
dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri  n.  3274  o
coerenti con i suoi criteri generali. E' opportuno che tali verifiche
siano controllate da commissioni di esperti;
    8) ai fini del  conseguimento  piu'  rapido  degli  obiettivi  di
riduzione della vulnerabilita', si potra' far ricorso a interventi di
rafforzamento locale, cosi' come definiti nelle Norme tecniche  delle
costruzioni (decreto ministeriale 14 gennaio 2008), secondo i criteri
applicati in Abruzzo nel ripristino  delle  scuole  e  degli  edifici
privati ai sensi dell'ordinanza  del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri n. 3790; il rafforzamento locale potra' essere  applicato  a
condizione che siano soddisfatte alcune condizioni minime  essenziali
relative alle caratteristiche  dell'organismo  strutturale,  e  sara'
finalizzato alla eliminazione o drastica riduzione di alcune  carenze
strutturali tipiche delle costruzioni esistenti  in cemento  armato o
in muratura. A tal fine sara' opportuno emanare delle linee guida per
gli interventi di rafforzamento locale contenenti le  caratteristiche
minime  delle  costruzioni,  le  indagini  di  base,  tipologie  di
intervento ammissibili,  stime  speditive  quantitative  del  rischio
sismico);
    9) i contributi per l'intervento  sulle  singole  opere  potranno
essere basati  su  costi  parametrici  calibrati  per  conseguire  un
livello  minimo  di  miglioramento  sismico,  ferma  restando  la
possibilita' di raggiungere livelli  superiori  di  sicurezza,  o  di
effettuare la demolizione e ricostruzione. I maggiori costi saranno a
carico dell'ente beneficiario del contributo;
    10) i costi parametrici dovranno essere graduati in relazione  ai
diversi obiettivi  di  sicurezza  da  conseguire  e  della  tipologia
d'intervento (rafforzamento o miglioramento sismico);
    11) al fine di stabilire una linea di azione in conseguenza della
presa d'atto degli esiti della verifica sismica  da  parte  dell'ente
proprietario, occorre definire soglie «accettabili» di rischio, al di
sotto delle quali non e'  necessario  intervenire  ed  i  criteri  di
sicurezza da adottare per le costruzioni chiaramente deficitarie:  ad
esempio prevedere tempi rapidi per  intervenire,  trascorsi  i  quali
infruttuosamente la costruzione viene  resa  inutilizzabile  per  gli
scopi attuali.
                                                          Allegato 2

                    RIPARTIZIONE DELLE RISORSE

    1.  Le  risorse  disponibili  sono  ripartite  in  ragione  delle
condizioni di rischio sismico dei beni esposti. Obiettivo primario e'
la riduzione del rischio di perdita di vite umane. A tal  fine,  sono
considerati solo i comuni che hanno  pericolosita'  sismica  di  base
riferita  all'accelerazione  orizzontale  massima  «ag»,  cosi'  come
definita dalla ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri 28
aprile 2006, n. 3519, con valori superiori o uguali  a  0,125  g.  Il
criterio di base della ripartizione e' riferito  ad  una  valutazione
del rischio effettuata  secondo  la  procedura  descritta  nei  commi
successivi.
    2. Si determina per ciascun comune la  pericolosita'  sismica  di
base, espressa in termini di accelerazione  orizzontale  massima  del
terreno «ag» per un tempo di ritorno di 475  anni  in  condizioni  di
sottosuolo rigido e pianeggiante, cosi' come  riportata  anche  negli
allegati alle norme tecniche per le costruzioni  di  cui  al  decreto
ministeriale  14  gennaio  2008:  il  valore  rappresentativo  della
pericolosita' sismica di ciascun comune e' il valore piu' elevato  di
«ag» fra i centri e nuclei ISTAT del comune.
    3. Si determina il  rischio  sismico  annuo  atteso  per  ciascun
comune, con riferimento a  valutazioni  effettuate  dal  Dipartimento
della protezione civile e dai suoi centri di competenza,  utilizzando
i dati relativi alla popolazione  ed  agli  edifici  privati  ad  uso
abitativo resi disponibili dal censimento della popolazione  e  delle
abitazioni effettuato dall'ISTAT nel 2001 secondo i passi seguenti:
    a)  si  determinano  le  perdite  annue  attese  in  termini  di
popolazione coinvolta nei crolli in quanto occupante gli edifici  con
danni gravissimi (pc), tali  perdite  sono  utilizzate  per  definire
l'indicatore di rischio per la vita umana. La perdita e' valutata per
ciascun comune ammesso e sommata a livello di regione.  La  stima  e'
effettuata  con  modelli  di  valutazione  del  rischio  differenti,
mediandone i risultati;
    b) al fine di  tener  conto  sia  della  entita'  assoluta  delle
perdite sia dell'incidenza percentuale delle  stesse,  si  considera,
oltre alla popolazione coinvolta in crolli Pc, anche il  rapporto  di
tale numero rispetto alla popolazione  residente  Pcp.  Entrambi  gli
indicatori sono normalizzati, in modo da ottenere  lo  stesso  valore
complessivo somma di quelli relativi a tutti i comuni italiani;
    c) i due indicatori Pc e Pcp vengono quindi mediati prima  fra  i
diversi modelli di calcolo di cui al Sub  b,  e  successivamente  fra
loro, con pesi pari a  0,769  per  Pc  e  0.231  per  Pcp,  ottenendo
l'indice finale;
    d) si ottiene una graduatoria in base al valore di  tale  indice,
che determina  la  ripartizione  delle  risorse  disponibili  fra  le
regioni, determinate dal prodotto fra  il  valore  dell'indice  medio
normalizzato e l'entita' del contributo complessivo disponibile.
                                                          Allegato 3

       CRITERI DI PRIORITA' PER INTERVENTI SU EDIFICI PRIVATI

    1.  Nella  formazione  delle  graduatorie  di  priorita'  di
finanziamento degli interventi su edifici privati la  regione  terra'
conto dei seguenti indicatori, riferiti a ciascun edificio e  secondo
le modalita' descritti nei successivi commi: tipo di struttura, epoca
di  realizzazione,  occupazione  giornaliera  media  riferita  alla
superficie totale lorda dell'edificio (somma di  tutte  le  superfici
coperte di tutti i piani abitabili), prospicienza su vie di fuga.
    In tabella  1  sono  riportati  i  punteggi  base  relativi  alla
tipologia di struttura ed all'epoca di realizzazione.

Tabella 1: punteggi base relativi  alla  struttura  ed  all'epoca  di
                            realizzazione

     

=====================================================================
|                            | Struttura in  | Struttura |          |
|                            | calcestruzzo  |in muratura|Struttura |
|  Epoca di realizzazione  |    armato    |  o mista  |in acciaio|
+============================+===============+===========+==========+
|      Prima del 1919      |      100      |    100    |    90    |
+----------------------------+---------------+-----------+----------+
|  Tra il 1920 ed il 1945  |      80      |    90    |    80    |
+----------------------------+---------------+-----------+----------+
|  Tra il 1946 ed il 1961  |      60      |    70    |    60    |
+----------------------------+---------------+-----------+----------+
|  Tra il 1962 ed il 1971  |      50      |    60    |    40    |
+----------------------------+---------------+-----------+----------+
|  Tra il 1972 ed il 1981  |      30      |    40    |    20    |
+----------------------------+---------------+-----------+----------+
|  Tra il 1982 ed il 1984  |      20      |    30    |    10    |
+----------------------------+---------------+-----------+----------+
|        Dopo il 1984        |      0      |    0    |    0    |
+----------------------------+---------------+-----------+----------+
|      Dopo il 1984 con      |              |          |          |
|classificazione sismica piu'|              |          |          |
|        sfavorevole        |      10      |    15    |    5    |
+----------------------------+---------------+-----------+----------+

    2. Tali punteggi base vengono  corretti  moltiplicandoli  per  un
fattore  «F»  proporzionale  al  rapporto  fra  il  numero  medio  di
occupanti  giornalmente  l'edificio  (dimoranti  stabilmente  per  le
unita' ad uso abitativo, esercenti arte o professione e impiegati  in
attivita' produttive per le unita' immobiliari destinate a tali  usi)
e il contributo richiesto di cui all'art.  12,  moltiplicato  per  il
valore dell'accelerazione di picco al suolo con  periodo  di  ritorno
pari a 475 anni espresso in g (il valore di F non puo' superare 100):

  F = K «ag» Occupanti/(contributo in €), con K = 200000 ed F <=100

    3. Fermi restando il valore massimo  di  F  di  cui  sopra  e  le
disposizioni di cui agli articoli 2, 3, 9, 11, 13, 14 e 15, nel  caso
di edifici soggetti  ad  ordinanza  di  sgombero  motivata  da  gravi
deficienze  statiche  emanata  dal  sindaco  in  regime  ordinario,
pregressa e non antecedente ad un anno dalla  data  di  pubblicazione
della presente ordinanza nella Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
italiana, il punteggio di cui al punto 2 e' incrementato del 30%.
    4.  Per  gli  edifici  progettati  o  costruiti  in  assenza  di
classificazione sismica (vedi allegato 7) del comune di  appartenenza
il punteggio di cui al punto 2 viene maggiorato del 20%.
    5. Per gli edifici prospicienti una via di fuga o appartenenti al
sistema di gestione dell'emergenza sottoposto all'analisi della  CLE,
ove esistente e secondo quanto stabilito dall'art. 4, il punteggio di
cui al punto 2 viene maggiorato del 50%.
                                                          Allegato 4

MODULO PER LA RICHIESTA DI CONTRIBUTO AI SENSI DELL'ART. 14, COMMA 5 


              Parte di provvedimento in formato grafico

                                                          Allegato 5

          CONDIZIONI PER L'APPLICABILITA' DEL RAFFORZAMENTO
        LOCALE (ASSENZA DI CARENZE GRAVI) - ART. 11, COMMA 2

    Per  gli  interventi  di  rafforzamento  locale  su  edifici,  la
verifica di assenza di carenze gravi richiamate al comma 3, dell'art.
9  puo'  essere  considerata  soddisfatta  se  l'edificio  rispetta
contemporaneamente tutte le condizioni  di  seguito  riportate.  Tali
condizioni sono valide solo ai fini del contributo  concesso  con  la
presente ordinanza.
    a) Per edifici in muratura con le seguenti caratteristiche:
    altezza non oltre tre piani fuori terra (21);
    assenza di pareti portanti in falso;
    assenza di murature portanti costituite da elementi in  laterizio
non strutturale;
    assenza di danni strutturali medio-gravi visibili;
    tipologie  di  muratura  ricomprese  nella  tabella  C8A.2.1
dell'appendice C.8.A.2 alla circolare 2 febbraio 2009, n. 617,  delle
norme tecniche per le costruzioni emanate con decreto ministeriale 14
gennaio 2008, con esclusione della  prima  tipologia  di  muratura  -
Muratura  in  pietrame  disordinata  (ciottoli,  pietre  erratiche  e
irregolari);
    valore della compressione media nei setti murari per effetto  dei
soli carichi  permanenti  e  variabili  non  superiore  a  1/5  della
resistenza media a compressione; quest'ultima puo'  essere  ricavata,
in mancanza di piu' accurate valutazioni, dalla tabella C8A.2.1 della
citata appendice alla circolare n. 617;
    buone condizioni di conservazione.
    b)  Per  edifici  in  calcestruzzo  armato,  in  acciaio  o  in
combinazione con le seguenti caratteristiche:
    realizzazione successiva al 1970;
    struttura caratterizzata da  un  sistema  resistente  alle  forze
orizzontali in entrambe le direzioni ortogonali;
    altezza non oltre quattro piani fuori terra;
    forma in pianta relativamente compatta;
    assenza di danni strutturali medio-gravi visibili;
    tensione  media  di  compressione  negli  elementi  strutturali
verticali portanti in cemento armato per  effetto  dei  soli  carichi
permanenti e variabili inferiore a 4 MPa;
    tensione  media  di  compressione  negli  elementi  strutturali
verticali portanti in acciaio per effetto dei soli carichi permanenti
e variabili inferiore a 1/3 della tensione di snervamento e snellezza
massima delle colonne inferiore a 100;
    buone condizioni di conservazione.
    c)  Per  edifici  a  struttura  mista  devono    sussistere
contemporaneamente  le  condizioni  specificate  in  precedenza  ed
applicabili  a  ciascuna  tipologia  strutturale  costituente  la
struttura.
    d) Solo le soffitte e i sottotetti accessibili (munite  di  scala
fissa) e quelle  abitabili  costituiscono,  ai  fini  della  presente
ordinanza, un piano  che  rientra  nel  conteggio  complessivo  delle
superfici ammissibili a contributo.
       
    (21) Riguardo  alla  determinazione  del  numero  dei  piani  da
considerare  fuori  terra,  il  progettista  effettuera'  le  sue
valutazioni  considerando  il  possibile  coinvolgimento  del  piano
seminterrato nei probabili meccanismi di danneggiamento/collasso  che
possano svilupparsi nell'edificio soggetto all'azione del  terremoto,
tenendo conto dell'azione di contenimento del terreno. In ogni  modo,
possono considerarsi piani interrati solo  quelli  in  cui  l'altezza
fuori terra (ovvero l'altezza media fuori terra nel caso  di  edifici
posti su pendio) e' inferiore ad ½ dell'altezza totale di piano.
                                                          Allegato 6

              INDICAZIONI DI MASSIMA PER LA DEFINIZIONE
                  DI EDIFICIO E PER LE PROCEDURE
              DI EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI - ART. 14

    1. I beneficiari dei contributi sono i proprietari di edifici, la
cui definizione e' riportata di seguito.
    2. Gli edifici sono intesi  come  unita'  strutturali  minime  di
intervento. Gli edifici possono essere  isolati,  ossia  separati  da
altri edifici da spazi (strade, piazze) o  da  giunti  sismici,  come
normalmente accade per le costruzioni in cemento armato o in  acciaio
edificate in accordo con le norme sismiche, oppure possono costituire
parti di aggregati strutturali piu' ampi. In questo secondo caso piu'
edifici, anche realizzati con tecnologie  diverse,  in  qualche  modo
interagiscono  fra  di  loro  in  caso  di  sisma  ed  essi  vengono
identificati dal progettista sulla base di considerazioni riguardanti
il livello di interazione fra di essi: se l'interazione e'  bassa  e'
possibile studiare l'intervento considerando l'edificio  indipendente
dal resto dell'aggregato. Se cosi' non e'  il  progettista  definisce
l'unita' minima di intervento che ragionevolmente puo'  rappresentare
il comportamento strutturale, oppure considera  l'aggregato  nel  suo
complesso:
    a) nel caso di condomini costituiti formalmente,  la  domanda  di
accesso ai contributi puo'  essere  prodotta  dall'amministratore  in
conformita' al regolamento adottato dal condominio;
    b) nel caso di comunioni i proprietari designano  all'unanimita',
con apposita scrittura privata  o  procura  un  rappresentante  della
comunione. Questi provvede a redigere la richiesta  di  incentivo  di
cui al comma 5 dell'art. 14;
    c)  l'amministratore  o  il  rappresentante  della  comunione
provvedono  ad  individuare  il  professionista  incaricato  della
progettazione    e    successivamente    l'impresa    realizzatrice
dell'intervento. Il rappresentante puo' essere autorizzato a ricevere
su un conto corrente dedicato i contributi erogati dalla regione.
    3. La superficie a cui si fa riferimento  per  la  determinazione
del contributo e' quella  risultante  alla  data  di  emanazione  del
presente provvedimento; eventuali ampliamenti  consentiti  dal  piano
case sono a totale carico  del  beneficiario.  Nel  caso  in  cui  la
ricostruzione preveda una superficie inferiore a  quella  originaria,
l'incentivo  viene  calcolato  con  riferimento  alla  superficie
dell'edificio ricostruito.
    4. I contributi sono concessi dalle regioni, con il versamento di
somme  corrispondenti  agli  stati  di  avanzamento  dei  lavori.  In
alternativa, le regioni trasferiscono ai comuni l'importo complessivo
dei contributi e li  autorizzano  all'erogazione  ai  beneficiari  di
somme corrispondenti agli stati di avanzamento dei lavori. Una  prima
rata e' erogata al momento dell'esecuzione del 30% del  valore  delle
opere strutturali previste in progetto, la seconda rata e' erogata al
momento dell'esecuzione del 70% del valore  delle  opere  strutturali
previste  ivi  comprese  le  opere  di  finitura  e  degli  impianti
strettamente connessi all'esecuzione delle opere strutturali. La rata
del 30% viene erogata a saldo al completamento dei lavori.  Nel  caso
di lavori che richiedano  il  collaudo  statico  la  rata  finale  e'
erogata al momento della presentazione del  certificato  di  collaudo
statico.
    5. Il raggiungimento  di  ciascuno  stato  di  avanzamento  viene
documentato dal beneficiario  mediante  presentazione  delle  fatture
quietanzate di  pagamento  dell'impresa  esecutrice  nonche'  con  la
presentazione del SAL redatto dal direttore dei  lavori,  comprensivo
della documentazione fotografica degli interventi effettuati.
    6. In caso di superamento dei termini  di  conclusione  la  ditta
appaltatrice e' soggetta all'applicazione di una penale definita  nel
contratto in misura non superiore all'1% del corrispettivo  per  ogni
settimana di ritardo.
    7. I prezzi utilizzati per la contabilita' dei lavori sulle parti
strutturali  devono  essere  non  superiori  a  quelli  previsti  nei
prezziari regionali.
                                                          Allegato 7

            ELENCO DEI COMUNI CON «AG» UGUALE O MAGGIORE
              DI 0,125 G E PERIODI DI CLASSIFICAZIONE

    (Pubblicato  sul  sito  istituzionale  del  Dipartimento  della
protezione civile della Presidenza  del  Consiglio  dei  ministri  in
ragione della mole dei dati ivi riportati).
                                                          Allegato 8

                ELENCO DEI COMUNI CON STUDI PREGRESSI
                      DI MICROZONAZIONE SISMICA

    (Pubblicato  sul  sito  istituzionale  del  Dipartimento  della
protezione civile della Presidenza  del  Consiglio  dei  ministri  in
ragione della mole dei dati ivi riportati).
                                                          Allegato 9

                  MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE

    Ad ogni comune viene attribuita  una  «classe»  in  funzione  del
livello conoscitivo, valutativo e del  livello  attuativo  di  alcune
attivita' di mitigazione del rischio sismico, quali la microzonazione
sismica, l'analisi della  condizione  limite  per  l'emergenza  e  la
valutazione e la programmazione degli interventi. A valle delle  fasi
riguardanti gli studi di MS di L2/L3 e la valutazione della  CLE,  ai
fini dell'attribuzione della classe, ciascun comune  deve  effettuare
la loro adozione almeno nella pianificazione di emergenza e,  se  del
caso, un aggiornamento della stessa.
    Le classi sono cinque (da A ad E), dove E e' la classe piu' bassa
e indica «assenza degli studi di microzonazione sismica». La classe D
indica la presenza di studi di MS (articolata in D.1 - livello  1,  e
D.2 - livelli 2 e 3, per differenziare il livello di  approfondimento
degli studi). La classe C indica la presenza di analisi della CLE. Le
singole classi includono i livelli conoscitivi inferiori (per esempio
la classe B implica la presenza dei livelli conoscitivi propri di C e
D).
    La classe B include il livello valutativo. Nel momento in cui  e'
stata effettuata  l'analisi  della  CLE,  e'  possibile  valutare  la
condizione  di  operativita'  strutturale  del  sistema  di  gestione
dell'emergenza,  con  riferimento  ai  soli  elementi  analizzati
nell'analisi della CLE stessa. Infine la classe A indica se  sono  in
corso  programmi  e  interventi  finalizzati  al  miglioramento
dell'operativita' (per esempio interventi finalizzati alla  messa  in
sicurezza di edifici strategici).
    Nella  tabella  1  viene  riportata  la  casistica  delle  classi
applicabili. Nella figura 1 viene riportato il flusso procedurale  di
assegnazione della classe.

            Tabella 1 - Classi dello stato di attuazione


              Parte di provvedimento in formato grafico

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