Direzione Generale Competitività del Sistema
Regionale e Sviluppo delle Competenze
DELIBERAZIONE 23 maggio 2011, n. 413
Individuazione delle date di inizio e della durata
delle vendite di fine stagione, ai sensi dell’art. 37,
comma 2, del D.P.G.R. 1 aprile 2009, n. 15/R.
LA GIUNTA REGIONALE
Vista la legge regionale 7 febbraio 2005, n. 28
recante “Codice del Commercio. Testo Unico in
materia di commercio in sede fissa, su aree pubbliche,
somministrazione di alimenti e bevande, vendita di stampa
quotidiana e periodica e distribuzione di carburanti”;
Visto, in particolare, il comma 2 dell’articolo 95
(Vendite di fine stagione) della citata l.r. 28/2005,
che rimanda al regolamento di attuazione della legge
l’individuazione delle date di inizio e della durata delle
vendite di fine stagione;
Visto il Regolamento regionale approvato con D.P.G.R.
1 aprile 2009, n.15/R, recante “Regolamento di attuazione
della legge regionale 7 febbraio 2005, n. 28 (Codice del
Commercio. Testo Unico in materia di commercio in sede
fissa, su aree pubbliche, somministrazione di alimenti
e bevande, vendita di stampa quotidiana e periodica e
distribuzione di carburanti)”;
Visto, in particolare, il comma 2 dell’articolo 37 del
citato regolamento (Date di inizio e durata delle vendite
di fine stagione), che dispone che le date di inizio e la
durata delle vendite di fine stagione possono essere
modificate annualmente dalla Giunta regionale con
propria deliberazione;
Preso atto che da tempo si avverte la necessità
di procedere ad uniformare, soprattutto tra Regioni
confinanti o comunque vicine, le date di inizio delle
vendite di fine stagione, a tutela della concorrenza;
Preso atto che in sede di Conferenza dei Presidenti
delle Regioni e Province autonome è stata condivisa
l’esigenza di individuare una data comune a tutte le
Regioni italiane per l’effettuazione delle vendite di fine
stagione e che a tal fine, in data 24 marzo 2011, è stato
approvato il provvedimento recante: “Indirizzi unitari
delle Regioni sull’individuazione della data di inizio delle
vendite di fine stagione”, con il quale le Regioni hanno
concordato di rendere omogenea su tutto il territorio
nazionale la data di inizio delle vendite di fine stagione,
individuando le seguenti scadenze:
- il primo giorno feriale antecedente l’Epifania, per le
vendite di fine stagione invernale;
- il primo sabato del mese di luglio, per le vendite di
fine stagione estiva;
Preso atto che le Regioni si sono impegnate a dare
seguito al suddetto provvedimento con propri atti;
Sentite le Associazioni di categoria e le Parti sociali,
che hanno condiviso la proposta;
Ritenuto opportuno individuare, per gli anni
2011/2012, nel primo sabato del mese di luglio la data
di inizio delle vendite di fine stagione estiva e nel primo
giorno feriale antecedente l’Epifania la data di inizio
delle vendite di fine stagione invernale, stabilendone per
entrambe la durata in sessanta giorni dalla data di inizio;
A voti unanimi
DELIBERA
1. di individuare, per gli anni 2011/2012, nelle date,
rispettivamente, del primo sabato del mese di luglio la
data di inizio delle vendite di fine stagione estiva e nel
primo giorno feriale antecedente l’Epifania la data di
inizio delle vendite di fine stagione invernale;
2. di stabilire la durata delle vendite di fine stagione in
sessanta giorni dalla data di inizio.
Il presente provvedimento è pubblicato integralmente
sul BURT ai sensi dell’articolo 5, comma 1, lettera f) della
L.R. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi
della Giunta Regionale ai sensi dell’articolo 18, comma
2, della medesima L.R. 23/2007.
Segreteria della Giunta
Il Direttore Generale
Antonio Davide Barretta