Risoluzione n. 223700 del 4 novembre 2015 - Rivendita non esclusiva di stampa, quotidiani e periodici e altre merci
Venerdì, 06 Novembre 2015
La risoluzione n. 223700 del 4 novembre 2015 risponde al quesito sulla ammissibilità di attivazione all’interno di un fabbricato collocato presso un impianto di distribuzione di carburanti di un punto di vendita non esclusivo di quotidiani e periodici unitamente ad altre merci
Ministero dello Sviluppo Economico
DIREZIONE GENERALE PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, I CONSUMATORI, LA VIGILANZA E LA NORMATIVA TECNICA
Divisione IV “Promozione della concorrenza e semplificazioni per le imprese”
Via Sallustiana, 53 – 00187 Roma
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Risoluzione n. 223700 del 4 novembre 2015
Oggetto: Rivendita non esclusiva di stampa, quotidiani e periodici e altre merci
Codesta Società fa presente di aver ottenuto nel 2010 un permesso per la costruzione e
realizzazione “su un’area di proprietà, di un impianto di carburanti, con annesso fabbricato di mq.
620, all’interno del quale sono state collocate due attività commerciali”.
Fa presente, altresì, che, a seguito di istanza, nel 2015 ha ottenuto “permesso di costruire in
variante (…) per la rivendita non esclusiva di stampa, quotidiani e periodici e altre merci”.
Fa presente, infine, con riferimento a detto fabbricato, di avere successivamente presentato
una Segnalazione Certificata di Inizio di Attività (SCIA) per la vendita di quotidiani e periodici.
Tanto premesso, chiede se l’avvio di tale attività sia assentibile con SCIA o necessiti di
formale atto autorizzatorio da parte del Comune e quale significato sia da attribuire alla nozione
“altre merci”, ovvero se si intenda la possibilità di vendere qualsiasi merce, sia alimentare che non.
Oltre quanto sopra, si fa, altresì, riferimento alla nota di codesto Comune, nella quale
esplicitata la medesima fattispecie e richiamato l’articolo 45, comma 3, della L.R. n. 24 del 2015, il
quale prevede che “I nuovi impianti, nonché quelli esistenti ristrutturati, possono inoltre essere
dotati, oltre che di autonomi servizi all’automobile e all’automobilista, autolavaggio, auto parking,
officine, anche di autonome attività commerciali integrative su superfici non superiori a quelle
definite per gli esercizi di vicinato, di attività di somministrazione alimenti e bevande, di attività
artigianali, di rivendite di tabacchi e di punti vendita non esclusivi di stampa quotidiana e
periodica”, chiede di chiarire se sia configurabile un punto vendita non esclusivo di quotidiani e
periodici che di fatto si sostanzia in una media struttura di vendita, anche in considerazione del fatto
che l’interpretazione fornita da codesta Società determinerebbe, nella sostanza, un superamento dei
limiti di superficie stabiliti dal citato articolo 45, comma 3.
Al riguardo, la scrivente Direzione, con riferimento alla disciplina nazionale vigente, in via
preliminare, rappresenta quanto segue.
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Il settore della distribuzione della stampa quotidiana e periodica è disciplinato dal decreto
legislativo 24 aprile 2001, n. 170 recante “Riordino del sistema di diffusione della stampa
quotidiana e periodica, a norma dell’articolo 3 della legge 13 aprile 1999, n. 108” che ha sostituito
in parte le norme contenute nella legge 5 agosto 1981, n. 416 recante “Disciplina delle imprese
editrici e provvidenze per l’editoria”.
Ai sensi della predetta normativa, nello specifico l’articolo 2, comma 2, l’apertura di una
rivendita esclusiva e non esclusiva “è soggetta al rilascio di autorizzazione da parte dei comuni,
anche a carattere stagionale (…). Per i punti di vendita esclusivi l’autorizzazione è rilasciata nel
rispetto dei piani comunali di localizzazione ….”.
Il successivo comma 3 individua gli esercizi commerciali all’interno dei quali può essere
autorizzata la vendita non esclusiva di quotidiani e periodici, ossia:
a) le rivendite di generi di monopolio;
b) le rivendite di carburanti e di oli minerali;
c) i bar, inclusi gli esercizi posti nelle aree di servizio delle autostrade e nell'interno di stazioni
ferroviarie, aeroportuali e marittime, ed esclusi altri punti di ristoro, ristoranti, rosticcerie e trattorie;
d) le strutture di vendita come definite dall'articolo 4, comma 1, lettere e), f) e g), del decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 114, con un limite minimo di superficie di vendita pari a metri
quadrati 700;
e) gli esercizi adibiti prevalentemente alla vendita di libri e prodotti equiparati, con un limite
minimo di superficie di metri quadrati 120;
f) gli esercizi a prevalente specializzazione di vendita, con esclusivo riferimento alla vendita
delle riviste di identica specializzazione.
Con riguardo alla predetta attività di rivendita non esclusiva di quotidiani e periodici, la
scrivente Direzione Generale, alla luce delle norme di liberalizzazione e semplificazione, nonché
dei dettami della giurisprudenza (cfr. sentenza 2189 del 29 aprile 2003), non sussistendo alcun
margine di discrezionalità in capo all’autorità competente, ha avuto già modo di precisare, con
l’allegata nota n. 172360 del 2-8-2012, che all’avvio di tale attività può essere applicabile l’istituto
della SCIA, secondo quanto disposto dall’art. 19 della legge 241/1990, pur evidenziandosi che la
competenza prevalente in materia spetta al Dipartimento per l’Informazione e l’Editoria.
Con riferimento, invece, all’attività di vendita in generale, si precisa che la disciplina
nazionale vigente, (decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, decreto legislativo 26 marzo 2010, n.
59 e decreto legislativo 6 agosto 2012, n. 147) prevede che l’attività commerciale possa essere
avviata ed esercitata con riferimento ai seguenti settori merceologici: alimentare e non alimentare
(cfr. articolo 5, comma 1, del decreto legislativo n. 114 del 1998).
Ciò significa che un soggetto in possesso dei requisiti prescritti può vendere tutti i prodotti
relativi al settore merceologico prescelto, fermo restando il rispetto dei regolamenti locali di polizia
urbana, annonaria e igienicosanitaria, i regolamenti edilizi e le norme urbanistiche nonché quelle
relative alle destinazioni d’uso.
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In caso di vendita al dettaglio di prodotti appartenenti al settore merceologico alimentare, la
normativa di riferimento impone, oltre al possesso dei requisiti morali, anche il possesso dei
requisiti professionali, di cui all’articolo 71, comma 6, del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59.
Fermo quanto sopra, si precisa che la disciplina applicabile alle attività commerciali è
correlata alla superficie del locale nel quale il soggetto intende avviare l’attività di vendita, al fine di
definire la tipologia dell’attività commerciale e il relativo titolo legittimante all’avvio dell’attività.
Ove l’attività sia esercitata in esercizi di vicinato, ossia quelli aventi superficie di vendita
non superiore a 150 mq. nei comuni con popolazione residente inferiore a 10.000 abitanti e a 250
mq. nei comuni con popolazione residente superiore a 10.000 abitanti (cfr. articolo 4, comma 1,
lettera d), del citato decreto legislativo n. 114 del 1998) è sufficiente la presentazione della
Segnalazione Certificata di Inizio di Attività (SCIA) al comune competente per territorio.
In caso di esercizi con superficie di vendita superiore ai suddetti limiti (cfr. articolo 4,
comma 1, lettere e), f) e g) del decreto legislativo n. 114 del 1998) è necessario ottenere una
specifica autorizzazione dal comune (cfr. articoli 8 e 9, medesimo decreto).
In conseguenza di quanto sopra evidenziato, la risposta alla richiesta di parere non può che
essere correlata alla dimensione del locale nel quale l’attività deve essere esercitata.
Nel caso di specie, la superficie complessiva del locale è superiore ai limiti del citato
articolo 4, comma 1, lettera d) del decreto legislativo n. 114 del 1998.
Di conseguenza, se codesta Società intende attivare l’attività di vendita di merce
appartenente al settore merceologico alimentare e/o non alimentare in una parte del locale entro i
limiti del citato articolo 4, comma 1, lettera d), è ammissibile l’utilizzo della SCIA (fermo restando
il possesso dei requisiti prescritti).
Egualmente tale istituto è utilizzabile per la vendita non esclusiva di quotidiani e periodici
nella parte restante di superficie, non essendo necessaria, in questo caso, la correlazione con la
superficie del locale.
Se invece la superficie da destinare all’attività di vendita di prodotti appartenenti al settore
merceologico alimentare e/o non alimentare è superiore ai limiti di cui al citato articolo 4, comma 1,
lettera d), non è ammissibile l’istituto della SCIA, essendo necessario, al riguardo, l’istituto
dell’autorizzazione.
Quanto sopra è evidenziato dalla scrivente alla luce della vigente disciplina nazionale di
riferimento.
Considerato però che nell’ambito territoriale di riferimento è vigente una normativa
regionale che, stante il disposto del citato articolo 45, limita l’ampiezza della superficie del locale
attivabile presso un impianto di distribuzione di carburante entro i limiti stabiliti dal citato decreto
legislativo n. 114 per gli esercizi di vicinato, è evidente che codesta Società può attivare la vendita
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di prodotti appartenenti al settore merceologico alimentare e/o non alimentare, soltanto entro i limiti
stabiliti dal citato articolo 4, comma 1, lettera d) del decreto.
Resta fermo, comunque, ad avviso della scrivente che l’attivazione di una rivendita non
esclusiva di quotidiani e periodici, stante peraltro il contenuto della norma nazionale di riferimento,
ossia l’articolo 2, comma 3, del citato decreto legislativo n. 170, non è assoggettabile a limiti di
superficie ed è avviabile a seguito della presentazione della SCIA al Comune competente per
territorio.
La presente nota ed il relativo quesito sono inviati anche alla Regione (…), la quale è
pregata di far conoscere eventuali determinazioni contrarie.
IL DIRETTORE GENERALE
Gianfrancesco Vecchio