Data: 2015-11-09 18:00:01

Attività di commercio all’ingrosso - requisiti morali

Risoluzione n. 199143 del 15 ottobre 2015 - Attività di commercio all’ingrosso – Richiesta parere su soggetti tenuti al possesso dei requisiti morali

Venerdì, 06 Novembre 2015
La risoluzione n. 199143 del 15 ottobre 2015 reca chiarimenti in merito ai soggetti tenuti al possesso dei requisiti di onorabilità di cui all’art. 71 del decreto legislativo n. 59 del 2010 tenuto conto dell’abrogazione del D.P.R. n. 252 del 1998.

Ministero dello Sviluppo Economico
Direzione Generale per il Mercato, la Concorrenza, i Consumatori, la Vigilanza e la Normativa Tecnica
Divisione IV “Promozione della Concorrenza e semplificazioni per le imprese”
Via Sallustiana, 53 – 00187 Roma
tel. +39 06 47055428 – fax +39 06 47055491
e-mail daniela.paradisi@sviluppoeconomico.gov.it
www.sviluppoeconomico.gov.it

Risoluzione n. 199143 del 15 ottobre 2015
Oggetto: Attività di commercio all’ingrosso – Richiesta parere su soggetti tenuti al possesso dei
requisiti morali
Si fa riferimento alla nota pervenuta per e-mail, con la quale codesta Camera di commercio
chiede chiarimenti in merito ai soggetti tenuti al possesso dei requisiti morali di cui all’articolo 71,
del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, tenuto conto dell’abrogazione del DPR n. 252 del
1998.
Al riguardo la scrivente Direzione precisa quanto segue.
Si richiama, in via preliminare, il comma 5, dell’articolo 71 del decreto legislativo 26 marzo
2010, n. 59 e s.m.i., il quale dispone che: “In caso di società,, associazioni od organismi collettivi i
requisiti morali di cui ai commi 1 e 2 devono essere posseduti dal legale rappresentante, da altra
persona preposta all’attività commerciale e da tutti i soggetti individuati dall’articolo 2, comma 3,
del decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252. In caso di impresa individuale i
requisiti di cui ai commi 1 e 2 devono essere posseduti dal titolare e dall’eventuale altra persona
preposta all’attività commerciale”.
Fermo quanto sopra, si precisa che il D.P.R. 3 giugno 1998, n. 252 è stato trasfuso nel
decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, recante il c.d. Codice Antimafia, il cui articolo 116, al
comma 4, dispone che, dalla data di entrata in vigore delle disposizioni, i richiami alle disposizioni
contenute nel medesimo D.P.R. n. 252, ovunque presenti, di debbano intendere riferiti alle
corrispondenti disposizioni contenute nel Codice anzidetto. Da ciò consegue che, nel caso di
società, associazioni o organismi collettivi, ai fini del controllo del possesso dei requisiti di
onorabilità, occorre fare riferimento ai soggetti indicati all’articolo 85 del citato decreto legislativo
n. 159.
Con particolare riferimento ai membri del collegio sindacale, la scrivente Direzione, con la
nota n. 70222 del 18-5-2015, ha ipotizzato che il requisito morale debba riferirsi anche al collegio
sindacale qualora presente e, altresì, ai familiari conviventi di maggiore età dei componenti del
collegio stesso, pregando comunque il competente Ministero dell’Interno di pronunciarsi al
riguardo.
Quest’ultimo, con la nota n. 555-DOC/C/CRIM/CMAS/5894-15 del 14-8-2015, ha fatto
presente quanto di seguito si riporta.
Via Sallustiana, 53 – 00187 Roma
tel. +39 06 47055428 – fax +39 06 47055491
e-mail daniela.paradisi@sviluppoeconomico.gov.it
www.sviluppoeconomico.gov.it
2
“L’art. 71, del D.Lgs 26 marzo 2010, n. 59, stabilisce, al comma 5, che i soggetti individuati
dall’art. 2, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252, che fanno
parte di società, associazioni ed organismi collettivi, devono possedere i requisiti indicati al comma
1 della medesima disposizione. Tale comma inibisce l’esercizio di attività commerciale di vendita e
somministrazione a tutti coloro che abbiano riportato condanne per varie tipologie di delitti o che
siano sottoposti a una delle misure di prevenzione già previste dalle leggi 27 dicembre 1956, n.
1423 e 31 maggio 1965, n. 575, ora abrogate e sostituite dal decreto legislativo 6 settembre 2011,
n. 159 (Codice delle leggi antimafia);
per quanto riguarda l’individuazione, nelle compagine societarie, dei soggetti che devono essere
sottoposti alla verifica dei requisiti di onorabilità, è appena il caso di evidenziare che l’art. 85 del
Codice delle leggi antimafia (il quale ha sostituito l’art. 2, comma 3 del D.P.R. n. 252/1998) ha
incluso, a seguito della modifica introdotta dall’art. 2, comma 1, lettera b), n. 1, del decreto
legislativo 15 novembre 2012, n. 218, i membri del collegio sindacale delle associazioni e società
di qualunque tipo fra coloro che devono essere in possesso dei requisiti necessari per il rilascio
della documentazione antimafia”.
Con l’occasione si richiama anche l’attenzione sull’articolo 1, comma 1, della legge 6 agosto
2015, n. 121, che ha modificato il comma 3, dell’articolo 85 del Codice Antimafia, sopprimendo le
parole “che risiedono nel territorio dello stato” ed in conseguenza del quale l’obbligo delle
verifiche antimafia è stato esteso a tutti i familiari conviventi di titolari di incarichi rilevanti
nell’impresa, anche se non residenti sul territorio italiano.
IL DIRETTORE GENERALE
Gianfrancesco Vecchio

riferimento id:29853

Data: 2015-11-10 12:58:48

Re:Attività di commercio all’ingrosso - requisiti morali


Risoluzione n. 199143 del 15 ottobre 2015 - Attività di commercio all’ingrosso – Richiesta parere su soggetti tenuti al possesso dei requisiti morali

Venerdì, 06 Novembre 2015
La risoluzione n. 199143 del 15 ottobre 2015 reca chiarimenti in merito ai soggetti tenuti al possesso dei requisiti di onorabilità di cui all’art. 71 del decreto legislativo n. 59 del 2010 tenuto conto dell’abrogazione del D.P.R. n. 252 del 1998.

Ministero dello Sviluppo Economico
Direzione Generale per il Mercato, la Concorrenza, i Consumatori, la Vigilanza e la Normativa Tecnica
Divisione IV “Promozione della Concorrenza e semplificazioni per le imprese”
Via Sallustiana, 53 – 00187 Roma
tel. +39 06 47055428 – fax +39 06 47055491
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Risoluzione n. 199143 del 15 ottobre 2015
Oggetto: Attività di commercio all’ingrosso – Richiesta parere su soggetti tenuti al possesso dei
requisiti morali
Si fa riferimento alla nota pervenuta per e-mail, con la quale codesta Camera di commercio
chiede chiarimenti in merito ai soggetti tenuti al possesso dei requisiti morali di cui all’articolo 71,
del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, tenuto conto dell’abrogazione del DPR n. 252 del
1998.
Al riguardo la scrivente Direzione precisa quanto segue.
Si richiama, in via preliminare, il comma 5, dell’articolo 71 del decreto legislativo 26 marzo
2010, n. 59 e s.m.i., il quale dispone che: “In caso di società,, associazioni od organismi collettivi i
requisiti morali di cui ai commi 1 e 2 devono essere posseduti dal legale rappresentante, da altra
persona preposta all’attività commerciale e da tutti i soggetti individuati dall’articolo 2, comma 3,
del decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252. In caso di impresa individuale i
requisiti di cui ai commi 1 e 2 devono essere posseduti dal titolare e dall’eventuale altra persona
preposta all’attività commerciale”.
Fermo quanto sopra, si precisa che il D.P.R. 3 giugno 1998, n. 252 è stato trasfuso nel
decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, recante il c.d. Codice Antimafia, il cui articolo 116, al
comma 4, dispone che, dalla data di entrata in vigore delle disposizioni, i richiami alle disposizioni
contenute nel medesimo D.P.R. n. 252, ovunque presenti, di debbano intendere riferiti alle
corrispondenti disposizioni contenute nel Codice anzidetto. Da ciò consegue che, nel caso di
società, associazioni o organismi collettivi, ai fini del controllo del possesso dei requisiti di
onorabilità, occorre fare riferimento ai soggetti indicati all’articolo 85 del citato decreto legislativo
n. 159.
Con particolare riferimento ai membri del collegio sindacale, la scrivente Direzione, con la
nota n. 70222 del 18-5-2015, ha ipotizzato che il requisito morale debba riferirsi anche al collegio
sindacale qualora presente e, altresì, ai familiari conviventi di maggiore età dei componenti del
collegio stesso, pregando comunque il competente Ministero dell’Interno di pronunciarsi al
riguardo.
Quest’ultimo, con la nota n. 555-DOC/C/CRIM/CMAS/5894-15 del 14-8-2015, ha fatto
presente quanto di seguito si riporta.
Via Sallustiana, 53 – 00187 Roma
tel. +39 06 47055428 – fax +39 06 47055491
e-mail daniela.paradisi@sviluppoeconomico.gov.it
www.sviluppoeconomico.gov.it
2
“L’art. 71, del D.Lgs 26 marzo 2010, n. 59, stabilisce, al comma 5, che i soggetti individuati
dall’art. 2, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252, che fanno
parte di società, associazioni ed organismi collettivi, devono possedere i requisiti indicati al comma
1 della medesima disposizione. Tale comma inibisce l’esercizio di attività commerciale di vendita e
somministrazione a tutti coloro che abbiano riportato condanne per varie tipologie di delitti o che
siano sottoposti a una delle misure di prevenzione già previste dalle leggi 27 dicembre 1956, n.
1423 e 31 maggio 1965, n. 575, ora abrogate e sostituite dal decreto legislativo 6 settembre 2011,
n. 159 (Codice delle leggi antimafia);
per quanto riguarda l’individuazione, nelle compagine societarie, dei soggetti che devono essere
sottoposti alla verifica dei requisiti di onorabilità, è appena il caso di evidenziare che l’art. 85 del
Codice delle leggi antimafia (il quale ha sostituito l’art. 2, comma 3 del D.P.R. n. 252/1998) ha
incluso, a seguito della modifica introdotta dall’art. 2, comma 1, lettera b), n. 1, del decreto
legislativo 15 novembre 2012, n. 218, i membri del collegio sindacale delle associazioni e società
di qualunque tipo fra coloro che devono essere in possesso dei requisiti necessari per il rilascio
della documentazione antimafia”.
Con l’occasione si richiama anche l’attenzione sull’articolo 1, comma 1, della legge 6 agosto
2015, n. 121, che ha modificato il comma 3, dell’articolo 85 del Codice Antimafia, sopprimendo le
parole “che risiedono nel territorio dello stato” ed in conseguenza del quale l’obbligo delle
verifiche antimafia è stato esteso a tutti i familiari conviventi di titolari di incarichi rilevanti
nell’impresa, anche se non residenti sul territorio italiano.
IL DIRETTORE GENERALE
Gianfrancesco Vecchio
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Ma noi siamo d'accordo con quanto afferma il Mininterno? no perché le "verifiche antimafia" si distinguono in "comunicazione" e in  "informativa" antimafia; la modifica di cui si accenna riguarda l'"informativa", non la comunicazione o le verifiche in generale, pertanto nei procedimenti di polizia amministrativa o commercio di cui all'art. 67,
non si chiede NULLA per i familiari... 

riferimento id:29853
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