Risoluzione n. 174884 del 29 settembre 2015 - Quesito in materia di consumo sul posto per le imprese artigiane
Venerdì, 06 Novembre 2015
La risoluzione n. 174884 del 29 settembre 2015 risponde al quesito se sia consentita la vendita da parte delle imprese artigiane degli alimenti di propria produzione per il consumo immediato nei locali adiacenti a quelli di produzione.
Ministero dello Sviluppo Economico
DIREZIONE GENERALE PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, I CONSUMATORI, LA VIGILANZA E LA NORMATIVA TECNICA
Divisione IV “Promozione della concorrenza e semplificazioni per le imprese”
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Risoluzione n. 174884 del 29 settembre 2015
Oggetto: Quesito in materia di consumo sul posto per le imprese artigiane
Si fa riferimento alla nota n. 8917 del 21-8-2015, con la quale codesto comando di polizia
chiede chiarimenti in merito alla fattispecie del consumo sul posto da parte delle imprese artigiane.
Tenuto conto di quanto disciplinato dal decreto legge n. 223 del 2006 e di quanto specificato
in numerose risoluzioni ministeriali, nello specifico, evidenzia che ai sensi dell’articolo 2 della L.R.
Lombardia n. 8 del 30-4-2009, è consentita la vendita, da parte delle imprese artigiane, degli
alimenti di propria produzione per il consumo immediato nei locali adiacenti a quelli di produzione,
con l’esclusione degli spazi esterni al locale ove si svolge l’attività artigianale, tramite l’utilizzo
degli arredi dell’azienda e di stoviglie e posate a perdere, ma senza servizio e assistenza di
somministrazione.
Fermo quanto sopra, chiede conferma che anche le imprese artigiane non possano impiegare
tavoli e sedie associati o associabili che sono invece impiegati per le attività di somministrazione,
essendo pertanto consentita la sola presenza di un limitato numero di panchine o altre sedute non
abbinabili ad eventuali piani di appoggio.
Al riguardo, in via preliminare, la scrivente Direzione Generale rappresenta quanto segue.
L’art. 3, comma 1, lettera f-bis) del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con
modificazioni, nella legge 4 agosto 2006, n. 248, ha introdotto il principio in base al quale negli
esercizi di vicinato, nel solo caso in cui siano legittimati alla vendita dei prodotti appartenenti al
settore merceologico alimentare, il consumo sul posto di prodotti di gastronomia non può essere
vietato o limitato se svolto alle condizioni espressamente previste dalla nuova disposizione, ovvero
la presenza di arredi nei locali dell’azienda ed esclusione del servizio assistito di somministrazione.
L’articolo 4, comma 2-bis, dello stesso decreto consente il consumo sul posto anche ai titolari
di impianti di panificazione con le stesse modalità applicative cui devono sottostare i titolari di
esercizi di vicinato.
Infine, ai sensi del comma 8-bis dell’articolo 4 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228,
anche agli imprenditori agricoli è consentito effettuare “…..il consumo immediato dei prodotti
oggetto di vendita, utilizzando i locali e gli arredi nella disponibilità dell’imprenditore agricolo,
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con l’esclusione del servizio assistito di somministrazione e con l’osservanza delle prescrizioni
generali di carattere igienico-sanitario”.
Tali fattispecie di consumo sul posto, peraltro, non possono essere automaticamente estese
alle attività artigianali diverse da quelle dei panificatori, quali gelaterie, pizzeria al taglio, e così via
(salvo non svolgano nella stessa sede legittimamente anche attività di vendita al dettaglio quale
esercizio di vicinato) in quanto non previste dalla disciplina normativa nazionale di riferimento.
Con riguardo alle modalità applicative di cui sopra, esse sono ampiamente definite al punto
8.1 della circolare esplicativa 3603/C del 28-9-2006: il consumo sul posto dei prodotti di
gastronomia da parte degli esercizi di vicinato, ovviamente solo nel caso in cui siano legittimati alla
vendita dei prodotti alimentari “… non può essere vietato o limitato se svolto alle condizioni
espressamente previste dalla nuova disposizione. Le condizioni concernono la presenza di arredi
nei locali dell’azienda e l’esclusione del servizio assistito di somministrazione. Per quanto riguarda
gli arredi (…) è di tutta evidenza che i medesimi devono essere correlati all’attività consentita, che
nel caso di specie è la vendita per asporto dei prodotti alimentari e il consumo sul posto dei
prodotti di gastronomia. In ogni caso, però, la norma che consente negli esercizi di vicinato il
consumo sul posto non prevede una modalità analoga a quella consentita negli esercizi di
somministrazione di alimenti e bevande di cui alla legge 25 agosto 1991, n. 287”.
Detta legge, infatti, nel disciplinare l’attività di somministrazione, stabilisce all’articolo 1,
comma 1 che “per somministrazione si intende la vendita per il consumo sul posto” che si esplicita
in “ tutti i casi in cui gli acquirenti consumano i prodotti nei locali dell’esercizio o in una
superficie aperta al pubblico, all’uopo attrezzati”.
L’elemento di distinzione tra l’attività di somministrazione e l’attività di vendita è la presenza
di una attrezzatura in grado di consentire che i prodotti oggetto della vendita, ossia gli alimenti e le
bevande, possano essere consumati dagli acquirenti “nei locali dell’esercizio o in una superficie
aperta al pubblico” a tal fine attrezzati. Pertanto si può parlare di somministrazione di alimenti e
bevande in senso proprio, soltanto nel caso in cui la vendita del prodotto avvenga in locali dotati di
una attrezzatura idonea a consentire la consumazione sul posto.
Nei locali degli esercizi di vicinato, quindi, gli arredi richiamati dalla disposizione non
possono coincidere con le attrezzature tradizionalmente utilizzate negli esercizi di
somministrazione, quali ad esempio le apparecchiature per le bevande alla spina, tavoli e sedie così
come macchine industriali per il caffè, né può essere ammesso, in quanto espressamente vietato
dalla norma, il servizio assistito.
Per garantire le condizioni minime di fruizione è stato infatti ritenuto ammissibile solo
l’utilizzo di piani di appoggio di dimensioni congrue all’ampiezza ed alla capacità ricettiva del
locale nonché la fornitura di stoviglie e posate a perdere.
Successivamente con il parere n. 75893 dell’8-5-2013, la scrivente ha previsto la possibilità di
consentire la presenza di un limitato numero di panchine o altre sedute non abbinabili ad eventuali
piani di appoggio, essendo invece tipica di bar e ristoranti la consumazione seduti al tavolo, anche
se eventualmente svolta con modalità self service.
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A tale proposito, si precisa ulteriormente che i piani e le sedute richiamati nel citato parere
devono intendersi non abbinabili, non nel senso che la loro collocazione all’interno dell’ambito
spaziale deve essere non abbinata (solo in tal senso i clienti potrebbero abbinarli spostandoli), ma
nel senso che l’utilizzo congiunto della seduta e del piano d’appoggio non deve risultare
normalmente possibile (ad esempio, per le diverse altezze dei medesimi) in modo che sia consentito
ai fruitori il consumo degli alimenti e delle bevande da seduti (ma non al tavolo) ovvero
appoggiando i prodotti su un piano (ma senza poterlo utilizzare da seduti).
Premesso quanto sopra, si ribadisce che la disciplina nazionale in materia di consumo sul
posto non contempla detta possibilità nel caso di impresa artigiana.
In presenza, comunque, di una norma regionale vigente che disciplina tale fattispecie e alla
quale, pertanto, codesto Comune deve attenersi nell’ambito del territorio comunale di competenza,
si ritiene che le modalità di applicazione della medesima non possano che essere analoghe a quelle
già ammesse in via interpretativa dalla scrivente nei casi espressamente previsti dalla richiamata
normativa nazionale.
IL DIRETTORE GENERALE
Gianfrancesco Vecchio
BB/consumo sul posto-artigiani