Data: 2011-12-13 16:46:22

Emissioni generali

Ultimamente stanno arrivando molte richieste di adesione all'autorizzazione alle emissioni generali, che in caso di nuova attività richiedono un' attesa da parte della ditta di 45 giorni prima di poter iniziare l'attività stessa. La provincia sostiene che i 45 giorni partono da quando la pratica arriva nei loro uffici, io invece ritengo che, trattandosi di una sorta di scia, perché la domanda di adesione non comporta l'adozione di un provvedimento finale, il termine parte da quando la ditta invia al suap la pratica. Guardando il contenuto dell'autorizzazione fatta dalla Provincia non vi è cenno ad un eventuale termine da cui far partire il conto dei 45 giorni, si dice invece quanto segue:
"almeno quarantacinque giorni prima dell’installazione o della modifica degli stabilimenti per i quali è stata adottata l’autorizzazione generale, il gestore presenta all’autorità competente una domanda di adesione corredata dai documenti prescritti;"
L'ente in questione non può che essere il SUAP, dunque qualunque sia la natura del procedimento (scia, comunicazione, silenzio assenso?) il conteggio dei giorni deve partire dal momento della presentazione. Sbaglio? C'è qualche norma che non conosco e che dà prescrizioni diverse?

riferimento id:2985

Data: 2011-12-13 17:14:20

Re:Emissioni generali

Ti incollo il comma 3 dell'art. 272 del d.lgs. 152/2006 che si riferisce agli stabilimenti che possono aderire all'aut. generale di cui al comma 2.
Le province inetrpretano alla lettera ma è chiaro che bisogna fare i conti dal momento della presentazione al SUAP. I termini decorrono dalla presentazione al SUAP che poi è l'unica data certa dato che sarà la data della ricevuta di consegna della PEC.
L'autorizzazione generale è una sorta di DIA ad efficia differita a 45 gg. Il privato non deve aspettare una autorizzazione. Comunque le province hanno regole tutte loro...

[i]3. Almeno quarantacinque giorni prima dell'installazione il gestore degli stabilimenti di cui al comma 2, presenta all'autorità competente o ad altra autorità da questa delegata una domanda di adesione all'autorizzazione generale corredata dai documenti ivi prescritti. L'autorità che riceve la domanda può, con proprio provvedimento, negare l'adesione nel caso in cui non siano rispettati i requisiti previsti dall'autorizzazione generale o i requisiti previsti dai piani e dai programmi o dalle normative di cui all'articolo 271, commi 3 e 4, o in presenza di particolari situazioni di rischio sanitario o di zone che richiedono una particolare tutela ambientale. Tale procedura si applica anche nel caso in cui il gestore intenda effettuare una modifica dello stabilimento. Resta fermo l'obbligo di sottoporre lo stabilimento all'autorizzazione di cui all'articolo 269 in caso di modifiche per effetto delle quali lo stabilimento non sia più conforme alle previsioni dell'autorizzazione generale. L'autorizzazione generale si applica a chi vi ha aderito, anche se sostituita da successive autorizzazioni generali, per un periodo pari ai dieci anni successivi all'adesione. Non hanno effetto su tale termine le domande di adesione relative alle modifiche dello stabilimento. Almeno quarantacinque giorni prima della scadenza di tale periodo il gestore presenta una domanda di adesione all'autorizzazione generale vigente, corredata dai documenti ivi prescritti. L'autorità competente procede, almeno ogni dieci anni, al rinnovo delle autorizzazioni generali adottate ai sensi del presente articolo...[/i]

riferimento id:2985
vuoi interagire con la community? vai al NUOVO FORUM - community.omniavis.it