Data: 2015-11-09 17:56:51

Attività di vendita diretta su aree private

Risoluzione n. 162011 del 14 settembre 2015 - Attività di vendita diretta su aree private di cui gli imprenditori agricoli abbiano la disponibilità

Venerdì, 06 Novembre 2015
La risoluzione n. 162011 del 14 settembre 2015, diffonde  il contenuto della nota  del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali n. 2855 del 7-8-2015 con la quale tale Ministero si è espresso in merito alla vigente formulazione dell’art. 4, comma 2 secondo periodo, del decreto legislativo n. 228 del 2001 in materia di attività di vendita da parte degli imprenditori agricoli.


Ministero dello Sviluppo Economico
DIREZIONE GENERALE PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, I CONSUMATORI, LA VIGILANZA E LA NORMATIVA TECNICA
DIVISIONE IV Promozione della concorrenza e semplificazioni per le imprese
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Risoluzione n. 162011 del 14 settembre 2015

Oggetto: Attività di vendita diretta su aree private di cui gli imprenditori agricoli abbiano la
disponibilità
Per opportuna informazione di codesti Enti, destinatari di precedenti risoluzioni in materia
da parte di questa Direzione Generale, si porta a conoscenza il contenuto della nota del Ministero
delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali n. 2855 del 7-8-2015, con la quale
l’Amministrazione che legge per conoscenza, si è espressa in merito all’attuale formulazione
dell’articolo 4, comma 2, secondo periodo del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, così
come modificato dall’articolo 30-bis del decreto legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito con legge 9
agosto 2013, n. 98.
La norma vigente dispone, infatti, che “Per la vendita al dettaglio esercitata su superfici
all’aperto nell’ambito dell’azienda agricola, nonché per la vendita esercitata in occasione di sagre,
fiere, manifestazioni a carattere religioso, benefico o politico o di promozione dei prodotti tipici o
locali, non è richiesta la comunicazione di inizio di attività”, non prevedendo più, pertanto, la
possibilità di vendita al dettaglio sulle altre aree private delle quali gli imprenditori agricoli abbiano
la disponibilità.
Per effetto di tale modificazione la scrivente ha sostenuto, con nota del 3 aprile 2015, n.
47941, che non fosse possibile l’utilizzo, da parte di un soggetto imprenditore agricolo, di un’area
messa a disposizione da un altro imprenditore agricolo, ai fini della vendita dei propri prodotti.
Al riguardo, il Ministero delle Politiche Agricole ha sostenuto, invece, quanto di seguito si riporta.
“Al riguardo, è opportuno evidenziare che la vendita diretta da parte degli imprenditori
agricoli rientra nel novero delle attività qualificate agricole per connessione dall’articolo 2135,
comma 3, del codice civile e, pertanto, le questioni attinenti alle modalità di svolgimento di tale
attività ricadono nella competenza per materia dello scrivente Ministero che intende formulare le
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osservazioni indirizzate anche all’Associazione Nazionale dei Comuni Italiani affinché siano rese
disponibili alle Amministrazioni comunali.
Al fine di un corretto inquadramento giuridico della questione è necessario partire dalla lettura
della previsione generale sul tema, a norma della quale “Gli imprenditori agricoli, singoli o
associati, iscritti nel registro delle imprese di cui all’art. 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580,
possono vendere direttamente al dettaglio, in tutto il territorio della Repubblica, i prodotti
provenienti in misura prevalente dalle rispettive aziende, osservate le disposizioni vigenti in
materia di igiene e sanità” (art. 4, comma 1, D.Lgs n. 228 del 2001).
E’ evidente che la possibilità ivi prevista di esercitare la vendita diretta “in tutto il territorio della
Repubblica” non può essere limitata da una lettura restrittiva dei successivi commi del citato
articolo 4 che risulterebbe, tra l’altro, in contrasto con il principio costituzionale di libertà di
iniziativa economica privata (cfr. art. 41 Cost.).
Sulla specifica questione oggetto delle sopra citate Risoluzioni, inerente alla vendita esercitata
dall’imprenditore agricolo su aree private “esterne alla propria azienda agricola”, si ritiene che la
corretta opzione interpretativa del disposto di cui al comma 2 del citato articolo 4 – come
modificato dall’articolo 30-bis del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, introdotto dalla legge di
conversione n. 98 nel 2013 – nella parte in cui disciplina “la vendita al dettaglio esercitata su
superfici all’aperto nell’ambito dell’azienda agricola”, debba fondarsi sulla nozione di azienda
recata dall’articolo 2555 del codice civile.
In particolare, tale norma definisce azienda “il complesso di beni organizzati dall’imprenditore per
l’esercizio della impresa”: non vi è dubbio, quindi, che ricada nel novero dei beni aziendali anche
una superficie o un’area nella disponibilità dell’imprenditore agricolo in virtù di un titolo legittimo
e destinati all’esercizio della vendita diretta quale attività propria dell’impresa agricola, ancorché
tale superficie o area siano diverse dai terreni su cui è svolta l’attività di produzione.
Pertanto, non è sostenibile giuridicamente la differenziazione ai fini della vendita diretta tra terreni
o beni “aziendali” e terreni o beni “esterni all’azienda”, stante il consolidato orientamento
giurisprudenziale formatosi in sede di interpretazione della citata disposizione codicistica, secondo
cui “l’azienda consiste in una universitas rerum, comprendente cose materiali ed immateriali,
funzionalmente organizzate in un complesso unitario ad un unico fine” (Cassazione Civile, 22
marzo 1980, n. 1939).
Inoltre, che l’esercizio dell’attività imprenditoriale possa legittimamente avvenire su beni di cui
l’imprenditore non ne abbia la proprietà ma la piena disponibilità è confermato dalla
giurisprudenza secondo cui “E’ infatti nozione giuridica comune che nell’ambito dell’azienda (art.
2555 c.c.), che costituisce un complesso di beni organizzati dall’imprenditore per l’esercizio
dell’impresa, non sia necessario che rispetto ai beni tutti sussista il diritto di proprietà: necessario
e sufficiente perché un bene sia aziendale è la sua destinazione funzionale impressa
dall’imprenditore, mentre è irrilevante il titolo giuridico (reale o obbligatorio) che legittima
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l’imprenditore ad utilizzare il bene nel processo produttivo” (Consiglio di Stato, sezione V, 18
giugno 2008, n. 3029).
Peraltro, una interpretazione diversa da quella sopra esposta non risulterebbe conforme alla
volontà del legislatore che con il citato articolo 30-bis del decreto legge n. 69 del 2013, rubricato
“Semplificazioni in materia agricola”, ha evidentemente inteso ridurre gli adempimenti a carico
degli imprenditori agricoli intenzionati ad esercitare la vendita diretta.
In conclusione, ad avviso dello scrivente Dipartimento, l’attuale formulazione dell’articolo 4,
comma 2, del decreto legislativo n. 228 del 2001 non pone alcun limite all’esercizio della vendita
diretta nel territorio della Repubblica su superficie private all’aperto ovunque esse siano ubicate
purché delle stesse l’imprenditore agricolo abbia la legittima disponibilità e ferma restando,
naturalmente, l’osservanza delle vigenti norme in materia igienico-sanitaria come espressamente
previsto dal comma 1, del citato articolo 4”.
Per effetto di tali precisazioni, pertanto, l’interpretazione sostenuta dalla scrivente nella citata nota
n. 47941 deve intendersi superata.
Ciò significa che un imprenditore agricolo può utilizzare un’area dell’azienda di un altro
imprenditore agricolo ai fini della vendita dei propri prodotti, nonché qualsiasi superficie privata
all’aperto, ovunque ubicata e della quale abbia la disponibilità.
Fermo quanto sopra, si ritiene opportuno evidenziare, con particolare riferimento a quanto sostenuto
dal predetto Ministero nella citata nota n. 2855, ossia che la scrivente avrebbe fornito
un’interpretazione restrittiva ritenendo di vietare la vendita su aree private all’esterno dell’azienda
agricola, che tale interpretazione è stata confermata con nota n. 79920 del 29-10-2014 dalla
Direzione Generale per la Promozione della Qualità Agroalimentare e dell’Ippica del medesimo
Ministero, la quale, in relazione alla modifica in discorso dell’articolo 4, comma 2, secondo periodo
del decreto legislativo n. 228 del 2001 ha avuto modo di precisare quanto segue: “La novella ha
ampliato la possibilità di vendita da parte degli imprenditori agricoli in occasione di sagre, fiere e
manifestazioni varie, e nel contempo, ha escluso la vendita diretta su “altre aree private di cui gli
imprenditori agricoli abbiano la disponibilità”, abrogando la relativa disposizione normativa. Per
quanto sopra, si ritiene di poter concordare sull’interpretazione fornita dal Ministero dello
Sviluppo Economico in merito al divieto di vendita su aree private all’esterno dell’azienda
agricola”.
IL DIRETTORE GENERALE
(Gianfrancesco Vecchio)

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