Data: 2015-11-09 17:53:29

Requisiti di onorabilità in capo al collegio sindacale

Risoluzione n. 161020 del 11 settembre 2015 - Decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59 e s.m.i. – Articolo 71 – Requisiti di onorabilità in capo al collegio sindacale

Giovedì, 05 Novembre 2015
La risoluzione n. 161020 del 11 settembre 2015 ,  fornisce chiarimenti in merito al possesso dei requisiti di onorabilità per l’avvio di una attività di commercio al dettaglio da parte di tutti i soggetti di una società a responsabilità limitata indicati nell’articolo 85 del decreto legislativo n. 159 del 2011 (antimafia).

Ministero dello Sviluppo Economico
DIREZIONE GENERALE PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, I CONSUMATORI, LA VIGILANZA E LA NORMATIVA TECNICA
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Risoluzione n. 161020 del 11 settembre 2015
Oggetto: Decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59 e s.m.i. – Articolo 71 – Requisiti di
onorabilità in capo al collegio sindacale
Con riferimento alla nota inviata per e-mail, con la quale codesto Comune ha chiesto
chiarimenti in merito al possesso dei requisiti di onorabilità per l’avvio di un’ attività di commercio
al dettaglio da parte di tutti i soggetti di una società a responsabilità limitata indicati nell’articolo 85
del decreto legislativo n. 159 del 2011, si porta a conoscenza il contenuto della nota del Ministero
dell’Interno n. 555-DOC/C/CRIM/CMAS/5894-15 del 14-8-2015, con la quale l’Amministrazione
in parola ha fornito chiarimenti sulla materia in questione.
Al riguardo, la scrivente Direzione, con la nota n. 70222 del 18-5-2015, stante il tenore della norma
indicata, ha ipotizzato che il requisito morale avrebbe dovuto riferirsi anche al collegio sindacale
qualora presente e, altresì, ai familiari conviventi di maggiore età dei componenti del collegio
stesso, pregando comunque il competente Ministero dell’Interno di pronunciarsi al riguardo.
Quest’ultimo, con la nota citata, fa presente quanto di seguito si riporta.
“L’art. 71, del D.Lgs 26 marzo 2010, n. 59, stabilisce, al comma 5, che i soggetti individuati
dall’art. 2, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252, che fanno
parte di società, associazioni ed organismi collettivi, devono possedere i requisiti indicati al comma
1 della medesima disposizione. Tale comma inibisce l’esercizio di attività commerciale di vendita e
somministrazione a tutti coloro che abbiano riportato condanne per varie tipologie di delitti o che
siano sottoposti a una delle misure di prevenzione già previste dalle leggi 27 dicembre 1956, n.
1423 e 31 maggio 1965, n. 575, ora abrogate e sostituite dal decreto legislativo 6 settembre 2011,
n. 159 (Codice delle leggi antimafia);
per quanto riguarda l’individuazione, nelle compagine societarie, dei soggetti che devono essere
sottoposti alla verifica dei requisiti di onorabilità, è appena il caso di evidenziare che l’art. 85 del
Codice delle leggi antimafia (il quale ha sostituito l’art. 2, comma 3 del D.P.R. n. 252/1998) ha
incluso, a seguito della modifica introdotta dall’art. 2, comma 1, lettera b), n. 1, del decreto
legislativo 15 novembre 2012, n. 218, i membri del collegio sindacale delle associazioni e società
di qualunque tipo fra coloro che devono essere in possesso dei requisiti necessari per il rilascio
della documentazione antimafia”.
Con l’occasione si richiama anche l’attenzione sull’articolo 1, comma 1, della legge 6 agosto 2015,
n. 121, che ha modificato il comma 3, dell’articolo 85 del Codice Antimafia, sopprimendo le parole
2
“che risiedono nel territorio dello stato” ed in conseguenza del quale l’obbligo delle verifiche
antimafia è stato esteso a tutti i familiari conviventi di titolari di incarichi rilevanti nell’impresa,
anche se non residenti sul territorio italiano.
IL DIRETTORE GENERALE
(Gianfrancesco Vecchio)
BB/requisiti antimafia collegio sindacale

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