Un soggetto, vorrebbe aprire locale in cui l'attività prevalente è la messa a disposizione del pubblico di terminali per le comunicazioni ( cosiddetto internet - point). Attività secondaria sala giochi.
Se bene ho compreso le norme, per quanto attiene all'internet - point (attività prevalente), dovrà produrre SCIA al MISE - dipartimento Comunicazioni - Ispettorato Piemonte - ai sensi dell'art. 25 del D.Lgs. n. 259/2003. Inoltre dovrà provvedere all'iscrizione nel ROC (Registro operatori comunicazione) ai sensi dell'art. 1 L. n. 249/1997.
Contemporaneamente, dovrebbe presentare al Comune la SCIA ex art. 86 commi 1 e 3 del TULPS per potere svolgere giochi alle carte, installare biliardi ecc. nonché per l'installazione di apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici di cui all’art. 110, commi 6 e 7, stessa disposizione normativa.
Ma se volesse installare apparecchi di cui all'art. 110, comma 6, lett. b) del TULPS, la competenza in ordine al rilascio del titolo, passerebbe in capo alla Questura? E la licenza ex art. 88 TULPS, comprenderebbe anche gli apparecchi e congegni di cui al comma 6 lett. a) e quelli del comma 7, ovviamente nel numero consentito dal Decreto del D.G. di AAMS del 27/07/2011?
Nella fattispecie sopra esaminata, il punto vendita gioco sarebbe riconducibile nell'alveo della lett. f) del comma 4, dell'art. 3 del Decreto AAMS del 27/07/2011?
Se così fosse, il numero di apparecchi installabili, supponendo che l'esercizio abbia una superficie complessiva di 50 mq., ripartita in mq. 30 per internet point e 20 mq per sala giochi, dovrebbe essere 4? E quanti se ne potrebbero installare di quelli del comma 7?
Inoltre, la prevalenza dell'attività, internet point o sala giochi, è lecito desumerla dalla maggiore superficie che viene ad essa attribuita, ovvero, bisogna attingere ad una visura camerale per verificare quale che sia l'oggetto sociale prevalente dell'impresa?
Grazie per l'attenzione
Per internet point, essendo dal 1.1.2012 decaduta la normativa dell'art.7 DL 144/05 e s.m.i., non è più necessaria la licenza questorile prima prevista ma è appunto sufficiente la scia all'ispettorato comunicazioni ex codice comunicazione secondo l'apposita modulistica prevista dall'art.25.
Se l'attività prevalente è quella, allora la questura non potrà mai autorizzare ex art.2 c.2 quater L.73/2010 con rif. all'art.88 tulps la specifica licenza per mettere le vlt in quanto non rientra tra la tipologia di locali tassativamente previsti dal DD AAMS del 22.01.2010.
La questura potrà invece autorizzare tale locale come sala vlt tipologia "e" (cfr. art.9 del DD citato) nel caso in cui l'attività principale autorizzata sia quella ex art.86 c.3 lett. c) tulps di "sala giochi" comunale.
Nella sala giochi, con il titolo comunale, potranno essere installati slot c.6a e c.7 nel rapporto 2:1. Solo dopo l'ottenimento anche della licenza questorile potrà mettere le vlt ma non attivarle se prima l'ufficio regionale dell'ADM non ha colladuto la sala ex DM in questione rilasciando l'apposito verbale.
In pratica per operare correttamente con le vlt occorre: licenza questorile, collaudo di ADM ed iscrizione all'elenco RIES tenuto dall'ADM.
Si rammenta che comunque non dovrebbero però poi essere installati apparecchi atti al collegamento telematico con siti di scommesse stante l'espresso divieto previsto dal DL Balduzzi (PS: spesso, dietro la voce "internet point" oppure di PDC, punti di commercializzazione, si nasconde attività illegale di raccolta scommesse su "rete fisica" quando in realtà la concessione, estera o italiana, è riferita alla raccolta "a distanza" con regole e rapporti sensibilmente diversi)
;)
Roberto ha fatto una ricostruzione normativa ineccepibile.
Le VLT possono essere installate solo in determinati luoghi: sale bingo, sale giochi, ag. scommesse, ecc.
Quindi, se l’intenzione è quella di installare anche le VLT allora occorre che l’attività principale sia quella di “sala giochi” abilitata come tale dal Comune ex art. 86 TULPS. Su questo presupposto la Questura potrà valutare se rilasciare anche la licenza ex art. 88 TULPS per le VLT.
Nulla vieta, in via generale, che poi dentro alla sala giochi possa essere esercitata attività di internet point sempre previa SCIA. La fattispecie sarà valutata da Comune e Questura ma in via generale l’esercizio congiunto è ammesso previa verifica della sorvegliabilità.
Rammenta che la messa a disposizione di terminali internet quale attività meramente complementare ed accessoria rispetto ad altra attività principale, non è sottoposta a SCIA.