Egregio Dottore la Questura ha rilaciato la licenza di cui all'oggetto scrivendomi che " Quanto sopra per le determinazioni di competenza e per gli opportuni controlli, in relazione alle limitazioni imposte da norme di Legge Statale, Regionale, o da Regolamento comunale e, in particolare, da quelle inerenti alla nuova collocazione di apparecchi a distanza dai luoghi sensibili ai sensi della Legge Rgionale n. 43 del 2013 e dei relativi atti attuativi".
Mi sono sentito con la Questura la quale ha detto che tocca a me togliere la licenza rilasciata da loro, considerato che la legge regionale demanda le competenze ai Comuni.
Ho risposto che io non posso togliere una licenza rilasciata da un altro Ente, ma loro mi hanno risposto di fare ciò che voglio, che non è competenza loro ritirarla.
Dottore è come dicono loro?
Secondo il Ministero dell'Interno la Questura, nel rilascio della licenza 88 tulps per raccolta scommesse, deve limitarsi a valutare i profili di p.s. connessi alle proprie competenze (requisiti soggettivi ex art.11 e 92 tulps ed antimafia Dlgs 159/2011 del richiedente e di eventuali "rappresentanti" ex artt. 8 e 93 tulps e requisiti oggettivi di sorvegliabilità ex art.153 reg. tulps) e non anche quelle devolute o disciplinate da altri enti sotto altre normative.
Spetta quindi al Comune valutare se l'apertura di tale locale sia in contrasto con altre normative o regolamenti locali ed attivarsi in tal senso, fermo restando che in tal caso, la licenza, ove riferita a locale che non rispetta ad es. la LR, ove applicabile alla tipologia di attività, non avrebbe acquisito piena efficacia essendo condizionata al rispetto di tutte le norme vigenti (sia statali, sia regionali sia comunali).
Nel caso specifico in realtà il COmune non andrebbe a revocare o comunque rimuovere il titolo questorile (che potrebbe violare il c.d. principio del [i]contrarius actus[/i]) ma si limiterebbe al max ad inibire l'esercizio dell'attività in concreto con un provvedimento ad hoc.
Mi pare comunque che l'art.7 c.8 della LR citata preveda solo un'ipotesi di sospensione temporanea in caso di reiterazione della violazione.
Devo dire che spesso queste LR sono scritte male (come si fa a prevedere una durata quinquennale quando la norma nazionale (art.11 c.2 reg. tulps) prevede che l'"autorizzazione" (in tal caso l'88 tulps) sia permanente ?
Grazie per la competente risposta. Ma cosa intendi quando dici "inibire l'esercizio dell'attività in concreto con un provvedimento ad hoc"? Devo fare avvio procedimento o qualche altro atto? Grazie
riferimento id:29837Quando dicevo che queste LL.RR. sono spesso scritte male.
AD es. l'art.7 comma 1 parla di "sala da gioco" ma non dice a quali tipologie di sale si riferisca (indistantamente 86 e 88 tulps?).
Ma comunque afferma che "[i]L’esercizio delle [b]sale da gioco[/b] e l’installazione di apparecchi da gioco di cui all’articolo 110, comma 6, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, emanato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, [b]nonché ogni altra tipologia di offerta di gioco con vincita in denaro [/b] [u]sono soggetti al regime autorizzatorio previsto dalle norme vigenti[/u][/i]".
Dunque se il locale è un corner ippico "Bersani" (punto di gioco ex art.38 c.4) per operare in tale settore è soggetto alla disciplina dell'art.88 tulps. Non mi pare che la LR in questione introduca un ulteriore titolo abilitante specifico (licenza o scia) di competenza comunale (anche perchè sarebbe difficilmente giustificabile a legislazione vigente).
Il comma 2 (da leggere in "combinato disposto" col c.1) prevede che "[i]l’autorizzazione all’esercizio non viene concessa nel caso di ubicazioni in un raggio non inferiore a cinquecento metri[/i]".
Con tale affermazione, secca, se vale il ragionamento per cui tale normativa si applica indistitamente ad 86 ed 88 tulps, pare porre un limite generale per tutti i locali, non solo quelli di competenza comunale.
Abbiamo già detto che le licenze questorili rilasciate a prescindere dalle distanze imposte da tali LR andrebbero considerate non efficaci in quanto di norma subordinate al rispetto di tutte le leggi e regolamenti esistenti, compresi quelle regionali in questione.
Il c.8 pare però porre un limite alla possibilità di sospensione, peraltro solo [b]temporanea[/b], in caso di violazione del c.2, ossia la [i][b]reiterazione [/b] [/i] delle violazioni stesse. Questa viene qualificata come "sanzione amministrativa accessoria" (da dieci a sessanta giorni).
Ma, mi chiedo, il c.2 può essere commesso dall'esercente o in teoria solo da chi gli ha concesso l'autorizzazione ?
Non dice che se l'esercente apre un'attività del genere non rispettando le distanze incorre nella sanzione, amm.va pecuniaria del comma 8 (ed in caso di reiterazione anche della sospensione temporanea).
Visto che l'analoga non è applicabile ex lege 689/81.....
Comunque, se il c.8 per la violazione del c.2 fosse applicabile all'esercente, solo la reiterazione di tale violazione (in tal caso come si considera la reiterazione ? per il fatto che ricevuto i verbali di contestazione non abbia ancora chiuso ? oppure al verbale deve fare seguito una diffida a cessare l'attività ?)
Se il c.8 prevede la sospensione (e non quindi la revoca del titolo...) solo temperanea dell'attività la vedo dura fare un provvedimento ad hoc di tipo cautelare ed immediato per far cessare l'attività a prescindere dall'iter delle contestazioni amministrative per violazione del c.2.
Queste mi pare sono le conseguenze di chi legifera in questo modo assurdo lasciando poi gli uffici pubblici in serie difficoltà. E casi simili ne esistono a centinaia, con danno per il cittadino e per la stessa P.A.