Illegittime le norme sul commercio nei centri storici per mancata previsione....
Valorizzazione e tutela dei beni culturali e tra questi strade e piazze vanno legittimamente condivisi tra Stato e regioni. Nel modificare il quadro costituzionale delle competenze di Stato e Regioni il legislatore costituzionale del 2001, infatti, tenendo conto delle caratteristiche diffuse del patrimonio storico-artistico italiano, ha disposto espressamente che la legge statale disciplini forme di intesa e coordinamento tra Stato e regioni proprio nella materia della tutela dei beni culturali. Ma se allo Stato va attribuita la salvaguardia delle esigenze primarie della tutela che costituisce il fondamento di tutta la normativa sui beni culturali, non vanno trascurate le peculiarità locali delle Regioni, con la conseguenza che una legge che pone vincoli per il commercio nelle aree soggette a vincolo è incostituzionale se sulla stessa non è stata prioritariamente raggiunta un'intesa con le regioni.
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