Data: 2015-11-09 10:46:39

CHIUSA ATTIVITA' senza autorizzazione - non rileva il ritardo dell'Ente

CHIUSA ATTIVITA' senza autorizzazione - non rileva il ritardo dell'Ente

SINTESI: non giustifica l'avvio dell'attività senza autorizzazione il fatto che l'Amministrazione abbia ritardato nel rilascio dei titoli. In questi casi è indispensabile IMPUGNARE IL SILENZIO .... invece che farsi giustizia da soli!

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CONSIGLIO DI STATO, SEZ. III – sentenza 26 ottobre 2016 n. 4901

Se è vero, infatti, che l’amministrazione regionale non ha definito tempestivamente il procedimento finalizzato ad ottenere l’autorizzazione all’esercizio dell’attività del poliambulatorio presso la nuova sede, è anche vero che il relativo ritardo, così come l’inerzia serbata in merito ai solleciti formalizzati dalla società istante, avrebbe dovuto essere denunciata per mezzo del rimedio avverso il relativo silenzio inadempimento, ma non poteva certo legittimare il Laboratorio ad attivare il poliambulatorio nella nuova sede, in difetto del prescritto titolo autorizzativo (con la conseguenza che, anche sotto tale profilo, resta confermata la legittimità del decreto con cui è stata ordinata la cessazione dell’attività).

Né vale, da ultimo, invocare il principio del legittimo affidamento circa la stabilità delle precedenti autorizzazioni e (pare di capire) la favorevole conclusione del nuovo procedimento (peraltro smentito dal diniego sopravvenuto), posto che il predetto canone è utilmente invocabile nei (soli) casi in cui l’applicazione rigorosa di una regola di diritto positivo produce conseguenze irragionevoli e del tutto imprevedibili, contrastanti con la condotta amministrativa tenuta in precedenza (Cons. St., sez. V, 10 giugno 2015, n.2847).

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