Data: 2015-11-09 09:45:15

Certificati abilitazione alla vendita di prodotti fitosanitari

Ho già letto i vari post in materia ma ho molti dubbi. Faccio un caso specifico: autorizzazione alla vendita che scade a gennaio 2016; il titolare mi dice di aver frequentato il corso e che gli è stato detto che deve richiedere il rinnovo entro il 26 novembre 2015? Perché secondo voi? Io avevo capito che, anche dopo il 26 novembre, il rinnovo dei certificati di abilitazione, già rilasciati ai sensi del D.P.R. 290/01, possono essere rinnovati anche se i titolari non sono in possesso dei titoli di studio previsti dal comma 2, dell'art. 8, del D.Lgs. 150/2012, previa verifica della partecipazione a specifici corsi e senza valutazione finale. Quindi: rilascio certificato alla vendita: persone in possesso dei diplomi o lauree in discipline agrarie ecc - frequenza di corso di formazione - valutazione finale; rinnovo certificato alla vendita: corso di formazione senza valutazione finale - se già in possesso di certificato rilasciato ai sensi del D.P.R. 290/01 il rinnovo è possibile anche se il titolare non è in possesso dei titoli di studio previsti. Se la mia ricostruzione è esatta nel caso specifico descritto il titolare può chiedere il rinnovo a gennaio 2016 dichiarando la frequenza al corso. Grazie.

riferimento id:29805

Data: 2015-11-09 18:48:18

Re:Certificati abilitazione alla vendita di prodotti fitosanitari

Ti incolla parte della delibera della giunta toscana n. 361/2015

[b]D. Richiesta di rinnovo del certificato di abilitazione all’acquisto e all’utilizzo o alla vendita[/b]
1.L’operatore in possesso di abilitazione all’acquisto e all’utilizzo o alla vendita rilasciata con le modalità precedentemente in vigore, può richiedere il rinnovo previa partecipazione agli specifici
corsi di formazione obbligatoria di aggiornamento di cui al decreto dirigenziale n. 4309 del 3 ottobre 2014.
2.L’operatore presenta richiesta per il rilascio del rinnovo del certificato di abilitazione alle seguenti strutture:
a)per l’acquisto e l’utilizzo, dei prodotti fitosanitari all’ufficio agricoltura della provincia territorialmente competente o della città metropolitana di Firenze;
b)per la vendita dei prodotti fitosanitari allo SUAP del comune ove ha sede l’impresa o dove è residente l’operatore medesimo.
3.La richiesta di rinnovo contiene la dichiarazione ai sensi dell’articolo 46 del DPR 445/2000, della frequenza del percorso formativo.
4.[b]L’operatore la cui abilitazione sia in scadenza dopo il 26 novembre 2015[/b], al fine del rinnovo, entro i successivi tre mesi deve partecipare al corso di formazione obbligatoria di aggiornamento di
cui al punto 1. Scaduto tale termine l’abilitazione non può essere più rinnovata e l’operatore deve chiedere un nuovo certificato di abilitazione con le modalità di cui al punto A. Durante tale termine
il certificato è valido purché accompagnato dall’iscrizione al corso di formazione obbligatoria di aggiornamento.
5.Per gli operatori in possesso di abilitazione alla vendita, per effetto del punto 7 dell’azione A.1.1 del PAN sono da considerarsi valide le abilitazioni alla vendita rilasciate o rinnovate dal Sindaco o
dai SUAP del comune competente per territorio a seguito della partecipazione a corsi di formazione o aggiornamento organizzati dalle Az. UU.SS.LL. della Toscana ai sensi del DPR 290/2001 ed
erogati, nelle more dell’adozione del presente atto, sulla base dei contenuti dei programmi formativi di cui al decreto dirigenziale n. 4309 del 03/10/2014. Successivamente alla data di entrata in vigore
del presente atto cessa la facoltà per le Az. UU.SS.LL. di organizzare corsi di formazione ed aggiornamento per le abilitazioni alla vendita dei prodotti fitosanitari (ed DPR 290/2001), fatta
salva la facoltà della partecipazione in qualità di docenti dei tecnici delle medesime Az. Sanitarie ai corsi sopra citati.

riferimento id:29805
vuoi interagire con la community? vai al NUOVO FORUM - community.omniavis.it