Data: 2015-11-09 06:35:32

MANSIONI SUPERIORI: accertate in presenza di 3 distinte condizioni - SENTENZA

MANSIONI SUPERIORI: accertate in presenza di 3 distinte condizioni - SENTENZA

[img]http://inps.usb.it/uploads/pics/tuttofare.gif[/img]

[color=red][b]TAR CAMPANIA – NAPOLI, SEZ. V – sentenza 6 novembre 2015 n. 5207[/b][/color]

N. 05207/2015 REG.PROV.COLL.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Quinta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 4317 del 2000, proposto da:

Procentese Giovanni, rappresentato e difeso dall’avv. Luciano Lepre, con domicilio eletto presso lo stesso in Napoli, al Corso Umberto I, n. 23;

contro

Comune di Napoli, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dagli avv.ti Barbara Accattatis Chalons D’Oranges, Antonio Andreottola, Eleonora Carpentieri, Bruno Crimaldi, Anna Pulcini, Bruno Ricci, Annalisa Cuomo, Anna Ivana Furnari, Giacomo Pizza e Gabriele Romano, coi quali è domiciliato in Napoli, ala piazza Municipio, Palazzo San Giacomo;

per ottenere il riconoscimento della 5^ qualifica funzionale in relazione alle mansioni superiori asseritamente svolte dal 1973 al 30 marzo 1999 e delle differenze retributive spettanti a tale titolo, con conseguente condanna dell’amministrazione intimata al pagamento degli importi dovuti oltre ad interessi e rivalutazione monetaria.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Napoli;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 22 ottobre 2015 il dott. Pierluigi Russo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

Col ricorso in epigrafe, notificato il 14 aprile 2000 e depositato il 9 maggio seguente, il sig. Giovanni Procentese ha premesso di essere stato assunto alle dipendenze del Comune di Napoli nel mese di marzo del 1971, quale seppellitore, III livello retributivo. Egli ha esposto che, sin dal 1973 e fino al 30 marzo 1999, veniva assegnato a mansioni diverse e superiori rispetto a quelle di inquadramento, corrispondenti a quelle di coordinatore del cimitero di Soccavo, con conseguente spettanza del V livello retributivo, come peraltro sarebbe stato ribadito dalla stessa amministrazione con l’ordine di servizio del 19.7.1991. L’instante ha pertanto richiesto il riconoscimento della 5^ qualifica funzionale, in relazione alle mansioni superiori asseritamente svolte, e delle differenze retributive spettanti a tale titolo, pari a £. 65.438.000, con conseguente condanna dell’amministrazione intimata al pagamento del detto importo, oltre ad interessi e rivalutazione monetaria

Nel costituirsi in giudizio, il Comune di Napoli ha depositato documenti e memorie difensive, concludendo con richiesta di reiezione dell’azione in quanto infondata.

All’udienza pubblica del 22 ottobre 2015, sentiti i difensori delle parti, presenti come da verbale, la causa è stata trattenuta in decisione.

DIRITTO

Come si è anticipato nella parte in fatto, la domanda giudiziale ha ad oggetto il riconoscimento delle mansioni superiori asseritamente svolte dal ricorrente, a partire dal maggio 1973 e fino al marzo 1999, presso il cimitero di Soccavo del Comune di Napoli.

Ad avviso del Collegio il ricorso è infondato e va, pertanto, respinto, non essendo comprovata la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento sia ai fini giuridici che economici della più elevata qualifica richiesta (V livello retributivo anziché III).

Infatti, alla stregua del consolidato orientamento della giurisprudenza amministrativa, il detto riconoscimento può avere luogo in presenza della [color=red][b]triplice e contestuale condizione[/b][/color] inerente: [b]all’esistenza in organico di un posto vacante cui ricondurre le mansioni di più elevato livello[/b]; [color=red][b]alla previa adozione di un atto deliberativo di assegnazione delle mansioni superiori da parte dell’organo a ciò competente[/b][/color]; a[color=blue][b]ll’espletamento delle suddette mansioni per un periodo eccedente i sessanta giorni nell’anno solare [/b][/color](cfr. ex multis Consiglio di Stato, Sez. III, n. 5737 del 21 novembre 2014, n. 5904 del 10 dicembre 2013, n. 768 del 13 marzo 2012; n. 829 del 16 febbraio 2012; n. 3661 del 21 giugno 2012; Sez. V, n. 814 del 15 febbraio 2010; Sez. VI, n. 9016 del 16 dicembre 2012; T.A.R. Campania, Napoli, Sezione V, n. 715 del 3 febbraio 2015).

Nella fattispecie in trattazione le prime due condizioni su enumerate non sussistono.

Certamente non ricorre la prima condizione, non essendo stata data dimostrazione alcuna dell’esistenza di un posto vacante nella pianta organica riferito alla posizione funzionale e retributiva richiesta né a detta vacanza è fatto riferimento negli atti di gestione del rapporto di impiego versati in giudizio.

Ma neppure il secondo presupposto risulta sussistente, atteso che non è stato prodotto in giudizio alcun preventivo provvedimento formale ed esecutivo di incarico dell’organo di vertice e di gestione dell’amministrazione comunale, da cui insorga il dovere del dipendente di fornire le prestazioni imposte e le connesse responsabilità e, specularmente, in assenza del quale il dipendente stesso non può ritenersi tenuto ad espletare i compiti rientranti nelle attribuzioni della qualifica superiore. Al riguardo, non può ritenersi sufficiente l’ordine di servizio datato 11.7.1991, atteso che, secondo la costante giurisprudenza della Sezione (cfr., tra le tante, sentenza del 18.3.2015, n. 1628), dalla quale non vi sono ragioni per discostarsi, ai fini del riconoscimento della pretesa azionata, è necessaria l’esistenza di un puntuale incarico formale, conferito dall’organo competente, requisito che non può essere integrato con tutta evidenza da un mero ordine di servizio.

Per le considerazioni che precedono il ricorso va conclusivamente respinto.

Il mutamento nel tempo del quadro normativo di riferimento per la materia de qua consente comunque di compensare fra le parti spese ed onorari del giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Quinta) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del 22 ottobre 2015 con l’intervento dei magistrati:

Luigi Domenico Nappi, Presidente

Pierluigi Russo, Consigliere, Estensore

Sergio Zeuli, Consigliere

DEPOSITATA IN SEGRETERIA il 06/11/2015.

riferimento id:29787
vuoi interagire con la community? vai al NUOVO FORUM - community.omniavis.it