Si riceve il l'accluso casellario relativo al titolare di un pubblico esercizio per la somministrazione di alimenti e bevande.
Alla luce dell'art. 71 del D.Lgs. 59/2010 sussistono i requisiti morali?
Non credo ci siano problemi per i reati di cui ai punti 1-2-3-5 (ricettazione, falsità materiale, furto, minaccia) vista la sospensione condizionale della pena ed il pagamento della pena pecuniaria
Ma per la rapina - punto 4?
L'art. 71 dice che "Non possono esercitare l'attività commerciale dì vendita e di somministrazione:
... omissis...
c) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna a pena detentiva per uno dei delitti di cui al libro II, Titolo VIII, capo II del codice penale, ovvero per ricettazione, riciclaggio, insolvenza fraudolenta, bancarotta fraudolenta, usura, rapina, delitti contro la persona commessi con violenza, estorsione;
...
Inoltre nulla si dice in merito alla durata ed alle modalità di estinzione del divieto di esercizio dell'attività.
Il comma 3 prevede l'estinzione per altri casi (lett. b, e, d, e, f) rispetto alla rapina (lett. c)
(comma 3: Il divieto di esercizio dell'attività, ai sensi del comma 1, lettere b), e), d), e) e f) permane per la durata di cinque anni a decorrere dal giorno in cui la pena e' stata scontata. Qualora la pena si sia estinta in altro modo, il termine di cinque anni decorre dal giorno del passaggio in giudicato della sentenza, salvo riabilitazione).
Ulteriore problema:
il casellario è arrivato solo il 2.12.2011, mentre la Scia per la somministrazione è stata presentata a Settembre e sono già decorsi 60 giorni.
p.s. nel caso l'allegato fosse illeggibile, il reato di cui parlo è quello di rapina e detenzione illegale di armi sentenza emessa della Corte di Appello irrevocabile il 22.07.2005 - conferma della sentenza emessa dal Gip il 10.11.2004
Pena: anni 1 e mesi 6 di reclusione + multa € 500
Pena esguita per custodia cautelare dal 04.02.2004 al 03.08.2005
la lettera c) è stata scritta come e). Infatti la lettera e) è ripetuta due volte.
Approfondisci con le due circolari del MISE in allegato e con un articolo che ha pubblicato anche Chiarelli su questo forum.
Puoi applicare le condizioni di cui al comma 3: divieto per 5 anni a decorrere dal giorno in la pena è stata scontata.
Ecco l'articolo.
http://www.edkeditore.it/edk/webimg.nsf/Immagini/DA55515427DB3AA8C12578570050E9B6/$FILE/PLCOM_11-2011_02.html
Per i 60 gg no problem. L'ultimo periodo del comma 3 dell'art. 19 della legge 241/90 dispone:In caso di dichiarazioni sostitutive di certificazione e dell’atto di notorietà false o mendaci, l’amministrazione, ferma restando l’applicazione delle sanzioni penali di cui al comma 6, nonché di quelle di cui al capo VI del testo unico di cui al d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, può sempre e in ogni tempo adottare i provvedimenti di cui al primo periodo.