SOSPENSIONE di discoteca - ILLEGITTIMA se sproporzionata e non ragionevole
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[color=red][b]TAR CAMPANIA – SALERNO, SEZ. II – decreto 6 novembre 2015 n. 728[/b][/color]
N. 00728/2015 REG.PROV.CAU.
REPUBBLICA ITALIANA
Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
sezione staccata di Salerno (Sezione Seconda)
Il Presidente
ha pronunciato il presente
DECRETO
sul ricorso numero di registro generale 2387 del 2015, proposto da:
Sea Garden S.r.l., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall’avv. Marcello Fortunato, con domicilio eletto presso lo stesso in Salerno, Via Ss. Martiri Salernitani, 31;
contro
Ministero dell’Interno, Questore della Provincia di Salerno;
per l’annullamento
previa sospensione dell’efficacia,
[b]del provvedimento prot. Div. P.A.S. cat. 11^A del 04.11.2015 con il quale il Questore della Provincia di Salerno ha ordinato la sospensione per la durata di giorni 15(quindici) dell’attività esercitata nel locale denominato “SEA GARDEN” e sito in Salerno alla Via Salvator Allende n.10;[/b]
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Vista l’istanza di misure cautelari monocratiche proposta dal ricorrente, ai sensi dell’art. 56 cod. proc. amm.;
[color=red][b]Premesso che funzione del decreto cautelare non è quella di anticipare il giudizio, ma solo quella di prevenire pregiudizi irreversibili, tali che non possano essere evitati nemmeno dalla misura cautelare collegiale;[/b][/color]
Dato atto che, a questi fini, la gravità del danno va valutata con una ragionevole comparazione degli effetti che il provvedimento cautelare produce sui contrapposti interessi delle parti;
[b]Considerato che, alla luce dei dati concreti che connotano la fattispecie del gravame depositato e la posizione legittimante della Società ricorrente (connessa ad una misura di sicurezza dell’ordine pubblico rispetto al quale vengono in evidenza fatti e circostanze limitate ad un contesto temporale determinato, tali cioè da consentire l’eventuale spostamento nel tempo della disposta sospensione dell’attività di intrattenimento esercitata nel locale in epigrafe indicato), ai pregiudizi di “estrema gravità ed urgenza” può porsi, al momento, rimedio differendo l’esecuzione del provvedimento gravato sino e non oltre la data della camera di consiglio del 9 dicembre 2015 nel cui contesto saranno assunte le eventuali misure cautelari idonee al caso di specie;[/b]
P.Q.M.
Accoglie la domanda di sospensione cautelare provvisoria nei sensi e nei limiti di cui in motivazione.
Fissa per la trattazione collegiale la camera di consiglio del 9 dicembre 2015.
Il presente decreto sarà eseguito dall’Amministrazione ed è depositato presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Salerno il giorno 6 novembre 2015.
Il Presidente
Francesco Riccio
DEPOSITATO IN SEGRETERIA il 06/11/2015.
Leggendo il provvedimento del TAR non mi pare che la sintesi del titolo sia pienamente corretta.
Non c'è allo stato stata alcuna valutazione del TAR sulla ragionevolezza e proporzionalità della misura ma solo l'accordare una tutela cautelare alla udienza prossima.
Credo occorra attendere l'esito del ricorso o comunque almeno la camera di consiglio del 9 dicembre p.v. per capire meglio.
Leggendo il provvedimento del TAR non mi pare che la sintesi del titolo sia pienamente corretta.
Non c'è allo stato stata alcuna valutazione del TAR sulla ragionevolezza e proporzionalità della misura ma solo l'accordare una tutela cautelare alla udienza prossima.
Credo occorra attendere l'esito del ricorso o comunque almeno la camera di consiglio del 9 dicembre p.v. per capire meglio.
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L'ordinanza cautelare del TAR viene giustificata in base al presupposto per cui il provvedimento questorile non realizzava la tutela di un interesse immediato ed attuale e ben poteva essere adottato in un momento successivo.
In questo senso appare, in concreto, sproporzionato e non ragionevole per il tempo dell'esecuzione ....
Ovviamente il giudizio cautelare potrà essere anche di diverso avviso così come, ovviamente, il merito.
Ho capito. Grazie delle precisazioni.
Se è così, non concordo con quanto espresso dal TAR che non pare tenere conto che il provvedimento questorile ha natura cautelare e relativo ad una situazione che, in genere, è contingente ed urgente (salvo casi particolari).
Per cui il procrastinare ad altra data, ancorchè relativamente vicina, l'esecuzione, potrebbe rischiare di compromettere il senso ed efficacia della misura questorile. Probabilmente il G.A., nel contemperamento dei contrapposti interessi, ha valutato che quello economico della società fosse allo stato prevalente rispetto alla finalità di prevenzione e tutela della sicurezza pubblica che il provvedimento gravato dovrebbe tutelare.
A meno che, non si sia già orientata per la sospensiva o addirittura (anticipando in qualche modo il giudizio di merito...sic..) ritenga addirittura di annullare il provvedimento della questura e quindi, in questo modo, tutelando maggiormente il ricorrente che, altrimenti, in attesa del giudizio, "sconterebbe" comunque la misura.
Aspettiamo