Egregio Dottore, l'art. 7 della legge regione puglia del 2013 prevede che.
Art. 7
Apertura ed esercizio dell’attività
1. L’esercizio delle sale da gioco e l’installazione di apparecchi da gioco di cui all’articolo 110, comma 6, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, emanato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, nonché ogni altra tipologia di offerta di gioco con vincita in denaro sono soggetti al regime autorizzatorio previsto dalle norme vigenti.
2. Fuori dai casi previsti dall’articolo 110, comma 7, del r.d. 773/1931, l’autorizzazione all’esercizio non viene concessa nel caso di ubicazioni in un raggio non inferiore a cinquecento metri, misurati per la distanza pedonale più breve, da istituti scolastici di qualsiasi grado, luoghi di culto, oratori, impianti sportivi e centri giovanili, centri sociali o altri istituti frequentati principalmente da giovani o strutture residenziali o semiresidenziali operanti in ambito sanitario o socio-assistenziale e, inoltre, strutture ricettive per categorie protette. L’autorizzazione è concessa per cinque anni e può essere chiesto il rinnovo dopo la scadenza.
Nel mio comune c'è un tabaccaio che ha richiesto l'installazione di tali giochi e si trova ameno di 100 mt dal Parco Comunale, all'interno del quale è stato realizzato un campetto da calcio. Secondo Lei tale luogo deve essere considerato sensibile, considerato che la normativa parla di IMPIANTI SPORTIVI E CENTRI GIOVANILI? Può essere considerato tale il Parco Comunale (in questo caso anche con impianto sportivo interno?).
Grazie per la cortese risposta.
Tutte le leggi regionali in materia riportano, su per giù, le stesse disposizioni e come ho sempre detto nel forum, in assenza di una regolamentazione comunale che dettagli che cosa si intenda per le varie fattispecie, è difficile dare una risposta. L’amministrazione comunale, oltre a definire meglio, potrebbe indicare indicare sul territorio proprio le strutture oggetto di considerazione al fine dell’applicazione dei criteri di distanza.
A parere mio, al fine di dare una ragionevole certezza applicativa e non sfociare nella completa arbitrarietà, i luoghi sensibili devono avere il carattere della stabilità ed oggettiva destinazione “professionale” compatibile con la definizione legale. Un campetto su una spiaggia, uno spazio in un parco pubblico, un giardino pubblico con strutture ludiche non sarebbero da considerare “impianti” data la loro frequentazione occasionale e non regolata. Sono luoghi per il tempo libero e non sono strutture abilitate in modo formale alla pratica sportiva.
Egregio Dottore, grazie per la cortese risposta.
Ma cosa vuol dire il legislatore regionale quando dice:
"Fuori dai casi previsti dall’articolo 110, comma 7, del r.d. 773/1931, l’autorizzazione all’esercizio non viene concessa nel caso di ubicazioni in un raggio non inferiore a cinquecento metri . . . ."
Di fatto che differenza c'è tra le macchinette mangia soldi del comma 6 e del comma 7?
cosa vuol dire "FUORI DEI CASI PREVISTI DAL CO. 7?
Grazie per la cortese risposta.
Dottore scusi un'altra domanda, ma la Residenza sociosanitaria assistenziale (dove vi sono ricoverati anziani o persone con necessità di assistenza continua) può essere considerato un luogo "sensibile"?
riferimento id:29770I comma 7 non prevedono vincite in denaro e quindi non rientrano nel divieto. Sono i vecchi giochini che una volta andavano con la moneta da 200 lire: tetris ecc.
relativamente alla residenza socio-sanitaria ritengo che la definzione legale prenda nel segno.
Ma nel caso di comma 7 devo rilasciare licenza o è sufficiente SCIA?
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