Un Comune può attivare un comando in entrata da altro Comune di un agente di polziia locale?
L'articolo 5 del DL 78/2015 recita al comma 6:
[i]6. Fino al completo assorbimento del personale di cui al presente
articolo, e' fatto divieto agli enti locali, [u]a pena di nullita' delle
relative assunzioni, di reclutare personale con qualsivoglia
tipologia contrattuale[/u] per lo svolgimento di funzioni di polizia
locale. Sono fatte salve le assunzioni di personale a tempo
determinato effettuate dopo la data di entrata in vigore del presente
decreto, anche se anteriormente alla data di entrata in vigore della
relativa legge di conversione, per lo svolgimento di funzioni di
polizia locale, esclusivamente per esigenze di carattere strettamente
stagionale e comunque per periodi non superiori a cinque mesi
nell'anno solare, non prorogabili.
[/i]
Si parla di RECLUTARE, termine più ampio di ASSUMERE.... ma l'unica sanzione prevista è la nullità delle ASSUNZIONI ... e il comando NON è un'assunzione...
CORTE DEI CONTI
Il divieto di assunzione di personale a qualsiasi titolo introdotto dall'articolo 41 della legge 89/2014, conseguente al superamento di determinate tempistiche nell'esecuzione dei pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni, [color=red][b]concerne pure l'istituto del comando[/b][/color], anche se, in tale ipotesi, non si viene ad instaurare alcun rapporto di lavoro con l'amministrazione ricevente. Tale divieto, infatti, preclude non solo l'instaurazione ex novo dei rapporti di lavoro in senso proprio, ai quali fa riferimento il dato testuale della norma, ma più in generale la possibilità di acquisire, con il ricorso a strumenti ed istituti alternativi, quali quello del comando, risorse lavorative con aggravio di spesa a carico del bilancio da parte degli enti che presentino tempi medi di pagamento delle proprie obbligazioni pecuniarie non in linea con l'indicatore legale di riferimento. Depone in questa direzione proprio la ratio sanzionatoria della disposizione, che mira a incentivare la corretta pianificazione di cassa degli enti interessati ed a promuovere il regolare assolvimento delle obbligazioni contratte, senza ritardi patologici che, oltre a porsi in contrasto con le norme comunitarie, legittimerebbero la corresponsione di interessi, generando oneri latenti a carico dei conti e dei relativi equilibri. Ne deriva, quindi, che il divieto comprende anche il comando, sebbene tale istituto non comporti tecnicamente l'instaurazione di un nuovo rapporto di lavoro con l'ente ricevente, che tuttavia è tenuto a dirigere e gestire il dipendente comandato per tutto quanto attiene all'espletamento della prestazione lavorativa, nonché a rimborsare l'ente di appartenenza delle spese sostenute per il pagamento della retribuzione.
SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO DEL LAZIO - PARERE 8 MAGGIO 2015 N. 127/2015