Data: 2015-11-06 18:15:13

Comandi IN agente di polizia locale

Un Comune può attivare un comando in entrata da altro Comune di un agente di polziia locale?

L'articolo 5 del DL 78/2015 recita al comma 6:

[i]6. Fino al completo assorbimento del personale di cui  al  presente
articolo, e' fatto divieto agli enti locali, [u]a pena di nullita' delle
relative  assunzioni,  di  reclutare  personale  con  qualsivoglia
tipologia contrattuale[/u] per lo  svolgimento  di  funzioni  di  polizia
locale.  Sono  fatte  salve  le  assunzioni  di  personale  a  tempo
determinato effettuate dopo la data di entrata in vigore del presente
decreto, anche se anteriormente alla data di entrata in vigore  della
relativa legge di conversione, per  lo  svolgimento  di  funzioni  di
polizia locale, esclusivamente per esigenze di carattere strettamente
stagionale e  comunque  per  periodi  non  superiori  a  cinque  mesi
nell'anno solare, non prorogabili.
[/i]

Si parla di RECLUTARE, termine più ampio di ASSUMERE.... ma l'unica sanzione prevista è la nullità delle ASSUNZIONI ... e il comando NON è un'assunzione...

riferimento id:29768

Data: 2015-11-07 13:35:48

Re:Comandi IN agente di polizia locale

CORTE DEI CONTI

Il divieto di assunzione di personale a qualsiasi titolo introdotto dall'articolo 41 della legge 89/2014, conseguente al superamento di determinate tempistiche nell'esecuzione dei pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni, [color=red][b]concerne pure l'istituto del comando[/b][/color], anche se, in tale ipotesi, non si viene ad instaurare alcun rapporto di lavoro con l'amministrazione ricevente. Tale divieto, infatti, preclude non solo l'instaurazione ex novo dei rapporti di lavoro in senso proprio, ai quali fa riferimento il dato testuale della norma, ma più in generale la possibilità di acquisire, con il ricorso a strumenti ed istituti alternativi, quali quello del comando, risorse lavorative con aggravio di spesa a carico del bilancio da parte degli enti che presentino tempi medi di pagamento delle proprie obbligazioni pecuniarie non in linea con l'indicatore legale di riferimento. Depone in questa direzione proprio la ratio sanzionatoria della disposizione, che mira a incentivare la corretta pianificazione di cassa degli enti interessati ed a promuovere il regolare assolvimento delle obbligazioni contratte, senza ritardi patologici che, oltre a porsi in contrasto con le norme comunitarie, legittimerebbero la corresponsione di interessi, generando oneri latenti a carico dei conti e dei relativi equilibri. Ne deriva, quindi, che il divieto comprende anche il comando, sebbene tale istituto non comporti tecnicamente l'instaurazione di un nuovo rapporto di lavoro con l'ente ricevente, che tuttavia è tenuto a dirigere e gestire il dipendente comandato per tutto quanto attiene all'espletamento della prestazione lavorativa, nonché a rimborsare l'ente di appartenenza delle spese sostenute per il pagamento della retribuzione.
SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO DEL LAZIO - PARERE 8 MAGGIO 2015 N. 127/2015

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