Data: 2015-11-06 13:31:46

Raccolta e vendita diretta di prodotti del bosco e del sottobosco

BUONASERA,
CI E' STATO POSTO IL SEGUENTE QUESITO:
"sto costituendo una società semplice agricola che ha per oggetto la raccolta e la vendita diretta di prodotti del bosco e del sottobosco, nello specifico di castagne e di farina di neccio e loro derivati.

Tale attività sarà svolta direttamente a favore di:
1)    Consumatori finali;
2)    Altri operatori (Commercianti al dettaglio, all’ingrosso e trasformatori);
3)    Sia presso il proprio fondo e in propri locali;
4)    Sia con consegna dei prodotti ai propri clienti.

I prodotti potranno essere venduti allo stato primario sia sfusi che imbustati,  oppure sempre sia sfusi che imbustati, ma previa loro manipolazione, trasformazione, (es. farina di castagne).

Ciò premesso avrei necessità di alcuni chiarimenti in merito alle comunicazioni da inoltrare per l’inizio dell’attività suddetta, e alle autorizzazioni sanitarie richieste.

In particolare, relativamente a:
A) COMUNICAZIONE DI INIZIO ATTIVITA’

avrei identificato il Mod. AGR 01_04 per comunicare l’inizio attività. Se ciò è corretto:

Tale modello vale per comunicare tutte e 4 le tipologie di vendita sopra indicate? O per l’attività di vendita a favore di altri operatori è necessario un diverso modello?

Con tale modello si segnalano anche eventuali locali ove avviene il deposito e lo stoccaggio temporaneo dei prodotti venduti, siano essi allo stadio primario (castagne) o non primario (farina di castagne)?

Inoltre:

-        va comunicata l’esistenza del metato per l’ottenimento della farina neccia con un apposito Mod. oppure è sufficiente la sola presentazione del Mod. AGR 01_04 in quanto l’attività di manipolazione o trasformazione dei prodotti completa il ciclo produttivo dell’azienda e della sua attività?

-        la fase della lavorazione ed essiccazione delle castagne va comunicata in qualche modo?

Da ultimo, la vendita diretta dei prodotti può essere effettuata sin dalla data di inoltro della domanda oppure è necessario far decorrere i 30 giorni dal ricevimento della stessa?

B) AUTORIZZAZIONI SANITARIE

In primo luogo si chiede conferma se la normativa di riferimento per il rilascio dell’autorizzazione sanitaria in materia di alimenti e bevande per il settore agricolo è la L. 283/62 DPR n. 327/80 e del G.R. n. 577 del 08/06/98 e se vi è una diversa norma di riferimento?

Ciò premesso, in merito alle autorizzazioni sanitarie, vi è una differenziazione circa la sola attività di vendita di castagne e prodotti del sottobosco rispetto a quella della loro lavorazione?

In particolare si chiede conferma se le operazioni di primo stoccaggio e conservazione delle castagne, siano esse sfuse che in sacchetti, è esclusa da autorizzazione sanitaria.

Mentre è soggetta ad autorizzazione sanitaria l’attività di trasformazione in farina neccia

C) ETICHETTATURA E TRACCIABILITA’

In primo luogo si chiede conferma se la norma di riferimento è il D. Lgs 109/92 e Reg 178/2002/CE o vi è una diversa normativa di riferimento?

Ciò premesso si chiede conferma che tale norma si applica solo ai prodotti confezionati (sia castagna che farina) e non a quelli sfusi, siano essi venduti in loco o ad operatori economici. "

Ringrazio anticipatamente per la collaborazione e porgo

Cordiali Saluti

riferimento id:29766

Data: 2015-11-06 15:23:45

Re:Raccolta e vendita diretta di prodotti del bosco e del sottobosco

Intanto linko la definizione di metato ad uso di tutti (compreso me  :D )
https://it.wikipedia.org/wiki/Metato

Dal culturale passiamo al giuridico dicendo che l’imprenditore agricolo come quello che descrivi è sottoposto, da un punto di vista amministrativo, alla comunicazione ex art. 4 del d.lgs. n. 228/01 ai fini della vendita diretta al dettaglio e alla notifica ex Reg. CE n. 852/2004 e DPGR Toscana n. 40R/2006 ai fini igienico-sanitari (in sostituzione della vecchia normativa statale che citi). Per limiti e condizioni ti consiglio la lettura completa dell’art. 4 citato.

In entrambi i casi si tratta di forme comunicative ad efficacia immediata: abilitano al momento della presentazione.
La prima è necessaria per la vendita diretta in forma itinerante o presso il domicilio del consumatore  (nei mercati), in locali aperti al pubblico fuori dall’ambito aziendale, tramite internet.
Per la vendita all’ingrosso non occorre niente. Non so se il modello che citi si rifà a questa norma, controlla e casomai cercano un altro.

Da un punto di vista ig. sanitario due precisazioni.
Dalla lettura del Reg. CE 852/04 si evince che la normativa non si applica alla fornitura diretta di piccoli quantitativi di prodotti primari dal produttore al consumatore  finale o a dettaglianti locali che forniscono direttamente il consumatore finale. In ogni caso, se c’è manipolazione e si ottiene farina questa non è un prodotto primario.
Per la notifica ex art. 6 del Reg. CE 852/04 delle imprese che trattano prodotti primari puoi vedere la norma regionale in allegato.
Rammenta che la notifica riguarda tutte le fasi della lavorazione, deposito, trasporto, vendita alimenti. Devono essere indicati anche i luoghi afferenti agli alimenti con relativa descrizione.
Senti il SUAP competente per le modalità di presentazione delle pratiche e per valutare l'applicabilità della nroma in allegato.

Sull’etichettatura vedi qua:
http://www.sviluppoeconomico.gov.it/index.php/it/impresa/competitivita-e-nuove-imprese/industria-alimentare/etichettatura-alimentare
www.rc.camcom.gov.it/download/977.html

riferimento id:29766
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