Data: 2015-11-05 15:21:42

Sanzioni LR 57-2013

Abbiamo ricevuto una segnalazione circa l'installazione di VLT in un esercizio di somministrazione ubicato a meno di 500 m. da diversi luoghi sensibili.
Da verifica effettuata sul sito dei monopoli è emerso che effettivamente in quell'esercizio sono presenti apparecchi 110, comma 6 lettera a).
Devo precisare che, al momento del ricevimento della scia di apertura, al titolare di detta attività (che aveva palesato l'intenzione di mettere detti congegni nel bar), era stato comunicato che non poteva installare VLT in ossequio a quanto disposto dall'art. 4, comma 1 LR 57/2013.
La stessa comunicazione era stata inviata per conoscenza a polizia municiaple, carabinieri, polizia di stato e monopoli (e questi ultimi è più che evidente che non ne hanno tenuto conto....).
Possiamo richiedere un sopralluogo di verifica alla Polizia Municipale con la conseguente applicazione delle sanzioni di cui all'art. 14, comma 1 LR 57/2013?
Leggendo quanto dispone l'articolo 13, propenderei per il sì. E' Corretto?
Possono procedere anche all'apposizione dei sigilli?
La chiusura dell'attività è immediata o, a seguito del verbale della PM, si dovrà emettere ordinanza di chiusura?
Per "chiusura dell'attività" si intende solo l'attività di gioco oppure proprio l'attività di bar?
>:(  >:(  >:(

riferimento id:29724

Data: 2015-11-05 21:54:46

Re:Sanzioni LR 57-2013

[b]LR toscana n. 57/2013, art. 14 - Sanzioni [/b]
[i]1. Coloro che non osservano i divieti di cui all’articolo 4, commi 1 e 2, [/i](NDR. i divieti di distanza) [i]sono soggetti alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.000 ad euro 5.000, nonché alla chiusura dell'attività, ovvero alla chiusura degli apparecchi per il gioco lecito mediante sigilli.
2. I proventi delle sanzioni di cui al comma 1, sono incamerati dai comuni per il 70 per cento. Il rimanente 30 per cento è versato alla Regione.
3. Coloro che violano le disposizioni degli articoli 5 e 6, sono soggetti al regime sanzionatorio previsto dall’articolo 7, comma 6, del d.l. 158/2012, convertito dalla l. 189/2012.[/i]

Direi che i VVUU possono effettuare il sopralluogo, fare le verifiche sulla distanza (misurata in base al percorso pedonale più breve) e procedere alla verbalizzazione. Trattandosi di giochi in pubblico esercizio direi che è applicabile la conseguenza dell’apposizione dei sigilli sugli apparecchi. La chiusura dell’attività, a parere mio, concerne i “centri scommesse”. La modifica normativa apportata dalla LR n. 85/2014 ha delineato meglio la questione.

L’autorità competente sulla sanzione è l’Amministrazione comunale e i VV.UU. possono sicuramente procedere al controllo e alla verbalizzazione. L’illecito trae origine nella legge regionale e non è un’ipotesi soggetta alla competenza esclusiva di AAMS (ora dogane).


Sulle sanzioni accessorie.
In via generale l’applicazione della sanzione accessoria ha come presupposto l’emissione dell’ordinanza di ingiunzione. La [i]ratio[/i] è quella di garantire che la sanzione accessoria sia applicata successivamente all’affermazione di responsabilità verso il trasgressore.
Solo in via eccezionale o nei casi espressamente previsti dalla legge si può precedere all’irrogazione di sanzioni accessorie in via provvisoria.

Ai sensi dell’art. 20 della legge 689/91, la LR toscana n. 81/2000 (art. 12) dette delle disposizioni semplificative sulle sanzioni accessorie
[i]1. Con l’ordinanza-ingiunzione relativa alla sanzione principale sono applicate le sanzioni accessorie previste dalla legge.
2. Le sanzioni accessorie non sono eseguibili fino alla scadenza del termine per proporre opposizione o, se questa è presentata, fino a che il provvedimento del giudice non diviene definitivo.
3. L’applicazione delle sanzioni accessorie facoltative è disposta sulla base della valutazione degli elementi di cui all’articolo 10
4. Qualora per l’esecuzione delle sanzioni accessorie non pecuniarie sia necessario un atto di un ente diverso dall’amministrazione che irroga la sanzione, quest’ultima trasmette l’ordinanza ingiunzione divenuta eseguibile a tale ente, che provvede all’esecuzione della sanzione stessa e ne dà comunicazione all’autorità che ha irrogato la sanzione.
5. Alla vigilanza sulla esecuzione delle sanzioni non pecuniarie, nonché all’eventuale esecuzione d’ufficio, provvede l’autorità che ha emesso l’ordinanza-ingiunzione anche avvalendosi di uffici di un altro ente.[/i]

Resta però da chiedersi se l’apposizione dei sigilli è una mera sanzione accessoria. Dalla lettura della norma, l’apposizione di sigilli parrebbe un'azione che ha la stessa ratio del sequestro: in via cautelare si agisce in via privativa su quelle cose il cui uso costituirebbe violazione amministrativa. Quindi, in base a questa interpretazione, ancora ai sensi dell’art. 20 della  legge 689/81, i sigilli sono apposti contestualmente alla verbalizzazione.
Per come è scritta la nroma protendo per quest'ultmina interpretazione.

riferimento id:29724

Data: 2015-11-06 14:46:12

Re:Sanzioni LR 57-2013


Abbiamo ricevuto una segnalazione circa l'installazione di VLT in un esercizio di somministrazione ubicato a meno di 500 m. da diversi luoghi sensibili.
Da verifica effettuata sul sito dei monopoli è emerso che effettivamente in quell'esercizio sono presenti apparecchi 110, comma 6 lettera a).
Devo precisare che, al momento del ricevimento della scia di apertura, al titolare di detta attività (che aveva palesato l'intenzione di mettere detti congegni nel bar), era stato comunicato che non poteva installare VLT in ossequio a quanto disposto dall'art. 4, comma 1 LR 57/2013.
La stessa comunicazione era stata inviata per conoscenza a polizia municiaple, carabinieri, polizia di stato e monopoli (e questi ultimi è più che evidente che non ne hanno tenuto conto....).
Possiamo richiedere un sopralluogo di verifica alla Polizia Municipale con la conseguente applicazione delle sanzioni di cui all'art. 14, comma 1 LR 57/2013?
Leggendo quanto dispone l'articolo 13, propenderei per il sì. E' Corretto?
Possono procedere anche all'apposizione dei sigilli?
La chiusura dell'attività è immediata o, a seguito del verbale della PM, si dovrà emettere ordinanza di chiusura?
Per "chiusura dell'attività" si intende solo l'attività di gioco oppure proprio l'attività di bar?
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[/quote]

Concordo con quanto detto da Mario.
L'apposizione dei sigilli è una misura CAUTELARE (per evitare la continuazione dell'illecito) e quindi prescinde dall'esito del procedimento sanzionatorio.
Quindi la adottano DIRETTAMENTE i vigili al momento della verbalizzazione (o in momento successivo).
Tale misura ha vita autonoma e decade al momento del ripristino della legalità a prescindere dall'esito del procedimento sanzionatorio

riferimento id:29724
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