Buongiorno
Volevo porre l'attenzione su una questione che riguarda la designazione del RESPONSABILE TECNICO in ATTIVITA' DI PULITINTOLAVANDERIA.
I dubbi sono due:
1) La legge dice che questa figura possa essere designata nella persona del titolare, socio partecipante, collaboratore familiare, dipendente, ADDETTO DELL'IMPRESA.
Che diamine potrebbe volersi intendere con quest'ultima generica affermazione che ho apposta inserito a caratteri maiuscoli?
2)Egli deve svolgere prevalentemente e professionalmente la propria attività nella sede indicata.
Ma leggo da altre fonti che IL RESPONSABILE TECNICO DEVE GARANTIRE LA PROPRIA PRESENZA DURANTE LO SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITA'.
Insomma deve essere sempre presente se si lavora oppure basta una presenza che garantisca una supervisione o che ne occupi in misura prevalente il tempo "lavorativo e produttivo"?
Grazie mille a chi vorrà e saprà dare ulteriori indicazioni in merito.
Davide F
A parere mio, il fatto che la norma preveda l'avverbio "prevalentemente" significa che il responsabile tecnico debba trascorrere la maggior parte del suo tempo lavorativo all'interno della sede indicata.
[i]...che svolga prevalentemente e professionalmente la propria attivita' nella sede indicata[/i]
Altre norme, invece, come quella sull'attività estetica impongono di garantire la presenza, tanto che occerre l'iscrizione al REA.
Un adeetto indica, genericamente, qualsiasi persoa con un incarico. Potrebbe essere anche un soggetto non dipendente: associato, professionista, ecc.
Grazie mille per la partecipazione ed il contributo dato!
Buona serata