La mancata esposizione della S.C.I.A. in Pubblico Esercizio o in un esercizio di vicinato può essere giustificata da una mancata prescrizione da impartirsi a cura del Comune?
riferimento id:29705Ciao mandello,
Intanto va fatta una distinzione tra esercizio di vicinato, per il quale non sussiste più obbligo, e per i pubblici esercizi e quindi quelli che fanno somministrazione per cui è sussistente l'obbligo in forza dell’art. 180 del regolamento di esecuzione del T.U.L.P.S. Va detto che però le forze dell'ordine non sono molto ferrate in materia e pertanto continuano a cercare ancora talvolta le autorizzazioni e le licenze magari con timbri e punzioni. Con rispetto per chi veste la divisa, se ci sono molte barzellette a riguardo, un motivo ci sarà.. :D pertanto meglio consigliare agli esercenti di tenere una copia della S.C.I.A. in negozio ( con ricevuta comprovante ) che impartire prescrizioni le quali, oltre ad avere vizi di legittimità, si opporrebbero all'onda della semplificazione. E all'onda non ci si può opporre.
La mancata esposizione della S.C.I.A. in Pubblico Esercizio o in un esercizio di vicinato può essere giustificata da una mancata prescrizione da impartirsi a cura del Comune?
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Ad integrazione di quanto detto da Alessandro segnalo:
1) l'obbligo sussiste per i soli esercizi di somministrazione
2) ma essendo la documentazione in formato ELETTRONICO, a stretto rigore, l'interessato dovrebbe esibire in vigilanza la PEC su supporto elettronico (pen-drive, cd, dvd o su pc) ... la stampa cartacea non ha valore legale
QUESTA LA TEORIA.
In pratica consiglia a tutti di stampare copia della scia sia per somministrazione che vicinato e di tenerla a disposizione!