Ciao Simone,
E' stata aperta una pasticceria/gelateria artigianale. Il titolare vorrebbe vendere bottiglie di spumante, di vino, di alcolici e superalolici, panettoni, ecc., senza somministrazione assistita. Vorrebbe anche creare un angolo Bar per la somministrazione di caffè (come al Bar) su richiesta.
Secondo me potrebbe presentare una SCIA vicinato per la vendita di bevande e una SCIA tip. "D" legge 287/91 per il caffè.
Mi sorgono però alcuni dubbi:
1.- LA DESTINAZIONE D'USO PUO' RIMANERE ARTIGIANALE?
2.- DAL MOMENTO CHE PRESENTA LA SCIA VICINATO POTREBBE FARE SOMMINISTRAZIONE NON ASSISTITA? (SE NON MI SBAGLIO NEGLI ESERCIZI ARTIGIANALI E' VIETATA LA SOMMINISTRAZIONE NON ASSISTITA A MENO CHE QUELLA DI VENDITA NON DIVENTI ATTIVITA' PREVALENTE);
3.- PRESENTANDO LA SCIA PER TIPOLOGIA "d" O ADDIRITTURA "b" DI CUI ALLA LEGGE 287/91, SAREBBE PERMESSA OGNI TIPO DI SOMMINISTRAZIONE ASSISTITA (E QUINDI ANCHE LE PASTE E I GELATI PRODOTTI ARTIGIANALMENTE)? MA ANCHE QUI CONTEREBBE LA PREVALENZA RISPETTO ALL'ATTIVITA' ARTIGIANA?
4.- PER ATTIVARE LE DUE PREDETTE ATTIVITA' è NECESSARIO PRESENTARE NUOVA N.I.A ALLA ASL?
PARECCHI DUBBI, PER CUI TI PREGHEREI DI SEMPLIFICARMI UN PO' LA QUESTIONE.
tI RINGRAZIO.
1.- LA DESTINAZIONE D'USO PUO' RIMANERE ARTIGIANALE?
[color=red]Se l'attività è prevalentemente quella artigiana sì. E sembra proprio di sì[/color]
2.- DAL MOMENTO CHE PRESENTA LA SCIA VICINATO POTREBBE FARE SOMMINISTRAZIONE NON ASSISTITA? (SE NON MI SBAGLIO NEGLI ESERCIZI ARTIGIANALI E' VIETATA LA SOMMINISTRAZIONE NON ASSISTITA A MENO CHE QUELLA DI VENDITA NON DIVENTI ATTIVITA' PREVALENTE);
[color=red]Certo che può farla anche se rimane prevalente l'attività artigiana. Non esiste alcuna limitazione[/color]
3.- PRESENTANDO LA SCIA PER TIPOLOGIA "d" O ADDIRITTURA "b" DI CUI ALLA LEGGE 287/91, SAREBBE PERMESSA OGNI TIPO DI SOMMINISTRAZIONE ASSISTITA (E QUINDI ANCHE LE PASTE E I GELATI PRODOTTI ARTIGIANALMENTE)? MA ANCHE QUI CONTEREBBE LA PREVALENZA RISPETTO ALL'ATTIVITA' ARTIGIANA?
[color=red]No, come artigiano vende i propri prodotti, come somministratore tutti gli altri.
NON ESISTE più la tipologia D. Adesso esiste la tipologia unica.[/color]
4.- PER ATTIVARE LE DUE PREDETTE ATTIVITA' è NECESSARIO PRESENTARE NUOVA N.I.A ALLA ASL?
[color=red]Sì[/color]
PARECCHI DUBBI, PER CUI TI PREGHEREI DI SEMPLIFICARMI UN PO' LA QUESTIONE.
[color=red]Sono stato sintetico[/color]
Ciao Simone,
al punto 3 della tua risposta dici che la tipologia "D" NON ESISTE più e che adesso esiste la tipologia unica. Ma in Puglia vige ancora la legge 287/91 quindi come mai questa tua risposta?
Ritornando al quesito e con la speranza di poter risolvere il problema, è possibile far presentare all'interessato un SCIA per tipologia "B" che gli permetterebbe sia la somministrazione che la vendita di ciò che somministra, e quindi anche del caffé in tazza, (fatto salvo naturalmente il possesso dei requisiti professionali)?
Ho timore però che sorgerebbero dei problemi con la ASL la quale sicuramente richiederebbe un bagno per i clienti e un altro per le persone disabili), oltre naturalmente a eventuali altri problemi riguardanti la sorvegliabilità.
Nel caso fosse fattibile questa soluzione, sarebbe possibile l'installazione di una insegna riportante la scritta "Pasticceria gelateria con annesso Bar"?
Ti ringrazio ancora una volta.
Ciao Simone,
E' stata aperta una pasticceria/gelateria artigianale. Il titolare vorrebbe vendere bottiglie di spumante, di vino, di alcolici e superalolici, panettoni, ecc., senza somministrazione assistita. Vorrebbe anche creare un angolo Bar per la somministrazione di caffè (come al Bar) su richiesta.
Secondo me potrebbe presentare una SCIA vicinato per la vendita di bevande e una SCIA tip. "D" legge 287/91 per il caffè.
Mi sorgono però alcuni dubbi:
1.- LA DESTINAZIONE D'USO PUO' RIMANERE ARTIGIANALE?
2.- DAL MOMENTO CHE PRESENTA LA SCIA VICINATO POTREBBE FARE SOMMINISTRAZIONE NON ASSISTITA? (SE NON MI SBAGLIO NEGLI ESERCIZI ARTIGIANALI E' VIETATA LA SOMMINISTRAZIONE NON ASSISTITA A MENO CHE QUELLA DI VENDITA NON DIVENTI ATTIVITA' PREVALENTE);
3.- PRESENTANDO LA SCIA PER TIPOLOGIA "d" O ADDIRITTURA "b" DI CUI ALLA LEGGE 287/91, SAREBBE PERMESSA OGNI TIPO DI SOMMINISTRAZIONE ASSISTITA (E QUINDI ANCHE LE PASTE E I GELATI PRODOTTI ARTIGIANALMENTE)? MA ANCHE QUI CONTEREBBE LA PREVALENZA RISPETTO ALL'ATTIVITA' ARTIGIANA?
4.- PER ATTIVARE LE DUE PREDETTE ATTIVITA' è NECESSARIO PRESENTARE NUOVA N.I.A ALLA ASL?
PARECCHI DUBBI, PER CUI TI PREGHEREI DI SEMPLIFICARMI UN PO' LA QUESTIONE.
tI RINGRAZIO.
[/quote]
Ciao Simone,
al punto 3 della tua risposta dici che la tipologia "D" NON ESISTE più e che adesso esiste la tipologia unica. Ma in Puglia vige ancora la legge 287/91 quindi come mai questa tua risposta?
[color=red]
LO APPROFONDIREMO NELLA LEZIONE DEL 20 DICEMBRE MA LA NORMA E' QUESTA:
D.L. 6-12-2011 n. 201 - Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici.
Art. 34 Liberalizzazione delle attività economiche ed eliminazione dei controlli ex-ante
.......
3. Sono abrogate le seguenti restrizioni disposte dalle norme vigenti:
a) il divieto di esercizio di una attività economica al di fuori di una certa area geografica e l'abilitazione a esercitarla solo all'interno di una determinata area;
b) l'imposizione di distanze minime tra le localizzazioni delle sedi deputate all'esercizio di una attività economica;
c) il divieto di esercizio di una attività economica in più sedi oppure in una o più aree geografiche;
d) la limitazione dell'esercizio di una attività economica ad alcune categorie o divieto, nei confronti di alcune categorie, di commercializzazione di taluni prodotti;
e) la limitazione dell'esercizio di una attività economica attraverso l'indicazione tassativa della forma giuridica richiesta all'operatore;
f) l'imposizione di prezzi minimi o commissioni per la fornitura di beni o servizi;
g) l'obbligo di fornitura di specifici servizi complementari all'attività svolta.[/color]
Ritornando al quesito e con la speranza di poter risolvere il problema, è possibile far presentare all'interessato un SCIA per tipologia "B" che gli permetterebbe sia la somministrazione che la vendita di ciò che somministra, e quindi anche del caffé in tazza, (fatto salvo naturalmente il possesso dei requisiti professionali)?
[color=red]CERTO, POSSIBILISSIMO[/color]
Ho timore però che sorgerebbero dei problemi con la ASL la quale sicuramente richiederebbe un bagno per i clienti e un altro per le persone disabili), oltre naturalmente a eventuali altri problemi riguardanti la sorvegliabilità.
[color=red]PROBABILMENTE E' COSI', QUINDI RIMANE EVENTUALMENTE LA SOLUZIONE DELLA SOMMINISTRAZIONE NON ASSISTITA[/color]
Nel caso fosse fattibile questa soluzione, sarebbe possibile l'installazione di una insegna riportante la scritta "Pasticceria gelateria con annesso Bar"?
[color=red]SI'. IN GENERALE NON VI SONO OBBLIGHI PARTICOLARI CIRCA IL CONTENUTO DI UNA INSEGNA. TEORICAMENTE POSSONO SCRIVERCI ANCHE LOCANDA PUR FACENDO UN BAR. E POSSONO SCRIVERE BAR ANCHE SE VEDONO ABBIGLIAMENTO.
LA "LEGGE DEL COMMERCIO" SCONSIGLIA DI FARE QUESTO ... MA NIENTE LO VIETA.
[/color]
Ti ringrazio ancora una volta.
[size=18pt]Somministrazione NON ASSISTITA senza vincoli anche per Ministero - Ris. 372321[/size]
[color=red][b]Ministero dello Sviluppo Economico[/b][/color]
[b]Risoluzione n. 372321 del 28 novembre 2016 - Quesito in materia di consumo sul posto di prodotti di gastronomia all’interno degli esercizi di vicinato[/b]
http://buff.ly/2in1DJA
[color=red][b]AUTORITA' GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO[/b][/color]
[b]AS1316 – DISTORSIONI CONCORRENZIALI NEL SETTORE DELLA VENDITA DI ALIMENTI E BEVANDE CON CONSUMO SUL POSTO[/b]
http://www.omniavis.it/web/forum/index.php?topic=37716.0