Incentivi per la progettazione: le novità della legge n. 114/2014 e l'individuazione dell’annualità alla quale riferirsi per la verifica del limite massimo per la corresponsione al dipendente
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[color=red][b]Il Sindaco metropolitano di Firenze ha formulato alla Corte dei Conti una richiesta di parere in cui si chiede se, alla luce delle modifiche introdotte, in materia di incentivi alla progettazione, ad opera degli artt. 13 e 13 bis del d.l. 24 giugno 2014, n. 90, convertito dalla l. 11 agosto 2014, n. 114, sia previsto o meno l’obbligo di esclusione dell’incentivo per le attività manutentive, sia ordinarie che straordinarie, nonché, al fine di individuare l’annualità alla quale riferirsi per la verifica del limite massimo per la corresponsione degli incentivi che è pari al 50% del trattamento economico complessivo annuo lordo, se si debba far riferimento al momento della liquidazione oppure alla fase del pagamento dei medesimi.[/b][/color] La Corte dei Conti Sezione Regionale di Controllo per la Toscana con deliberazione n. 490/2015/PAR del 28.10.2015 ha rilevato come la questione interpretativa concernente la spettanza dell’incentivo di progettazione è stata già affrontata con parere, assunto con deliberazione n. 237/2014, reso nei confronti della Regione Toscana, ove si è rappresentato che “Posto che l’incentivo in questione dà luogo ad una ipotesi derogatoria del principio di onnicomprensività e determinazione contrattuale della retribuzione, e non si presta pertanto a interpretazione analogica, le numerose pronunce delle Sezioni regionali di controllo intervenute nella materia (si vedano, fra le altre: Sez. controllo Lombardia, deliberazioni nn. 72/2013 e 188/2014; Sez. controllo Liguria, deliberazione n. 24/2013; Sez. controllo Piemonte, deliberazione n. 39/2014 e 97/2014; Sez. controllo Toscana, deliberazioni nn. 293/2012 e 15/2013) fanno emergere alcuni orientamenti consolidati: la possibilità di corrispondere l’incentivo è limitata all’area degli appalti pubblici di lavori, e non si estende agli appalti di servizi manutentivi; in ragione della natura eccezionale della deroga, l’incentivo non può riconoscersi per qualunque intervento di manutenzione straordinaria/ordinaria, ma solo per lavori finalizzati alla realizzazione di un’opera pubblica, e sempre che alla base sussista una necessaria attività progettuale (ancorché non condizionata alla presenza di tutte e tre le fasi della progettazione: preliminare, definitiva ed esecutiva); si devono escludere dall’ambito di applicazione dell’incentivo tutti i lavori di manutenzione per il cui affidamento non si proceda mediante svolgimento di una gara (com’è il caso per i lavori di manutenzione eseguiti in economia). In base a tali orientamenti, precisa la Corte che "appare evidente che le ipotesi di riconoscibilità dell’incentivo ad attività di manutenzione ordinaria, anche laddove riconosciute astrattamente possibili, presenterebbero in concreto margini molto limitati, spettando comunque all’ente di valutare quale sia la soglia minima di complessità tecnica e progettuale che ne giustifichi la corresponsione (così Sez. controllo Puglia, deliberazioni nn. 33 e 114/2014). Va peraltro sottolineato che in passato la Sezione Toscana ha adottato l’interpretazione più restrittiva, ritenendo che “l’art. 92 presuppone l’attività di progettazione, nelle varie fasi, expressis verbis come finalizzata alla costruzione dell’intera opera pubblica progettata”, e traendone la conclusione che, a priori, i lavori di manutenzione ordinaria non siano da ricomprendere tra le attività retribuibili con l’incentivo in questione (Sez. controllo Toscana, deliberazione n. 15/2013, alle cui considerazioni si fa qui rinvio; conforme anche Sez. Liguria, deliberazione n. 24/2013). Sul punto è ormai intervenuto il d.l. 24 giugno 2014, n. 90, convertito dalla l. 11 agosto 2014, n. 114 che, nell’abrogare il citato art. 92, comma 5, preclude espressamente, per il futuro, la riconoscibilità dell’incentivo all’intero novero di attività qualificabili come manutentive, sia straordinarie che ordinarie, a prescindere dalla presenza o meno di una preventiva attività di progettazione (…)”. In riferimento al secondo quesito proposto, questo Collegio ritiene che, al fine di individuare l’annualità alla quale riferirsi per la verifica del limite massimo per l’erogazione degli incentivi al singolo dipendente che è pari al 50% del trattamento economico complessivo annuo lordo, debba farsi riferimento al momento della corresponsione degli stessi e, quindi, alla fase del pagamento, in quanto l’art. 93, c. 7-ter, del Codice degli appalti prevede (“Gli incentivi complessivamente corrisposti nel corso dell’anno”) che si debba avere riguardo al momento dell’erogazione del riconoscimento incentivante (in terminis, si veda anche Sez. autonomie n. 11 del 24/3/2015)." Scarica gratuitamente la deliberazione.
Note Legali
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