Data: 2015-11-03 15:13:19

OK a pubblicità per promozione turistica con fondi da imposta di soggiorno

OK a pubblicità per promozione turistica con fondi da imposta di soggiorno

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[b]Via libera della Corte dei Conti alle spese di pubblicità per la promozione turistica con i fondi provenienti dall’imposta di soggiorno[/b]

Il Sindaco del Comune di Monopoli (BA) ha posto alla Corte dei Conti due quesiti in materia di imposta di soggiorno. Il Comune di Monopoli, incluso nell’elenco regionale delle località ad economia turistica e delle città d’arte, in sintesi, chiede se è consentito utilizzare le risorse derivanti dall’imposta di soggiorno per finanziare spese di pubblicità finalizzata alla promozione turistica della città e se, in tal caso, è possibile derogare ai limiti di spesa per la pubblicità previsti dall’art.6, co.8, del D.L. n.78/2010, trattandosi di spesa finanziata con entrata a destinazione vincolata. La Corte dei Conti, Sezione Regionale di Controllo per la Puglia con deliberazione n. 210/PAR/2015 del 15.10.2015 ha rilevato come la Sezione si è già occupata in passato, in sede consultiva, delle questioni poste dal Comune di Monopoli (deliberazione n.54/PAR/2013). La questione posta dal Comune di Monopoli, inoltre, è stata affrontata recentemente, sempre in sede consultiva, anche da altre Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti (Sez. Emilia Romagna, deliberazione n.228/2014/PAR; Sez. Veneto, deliberazione n.172/2015/PAR).Come già indicato in passato (deliberazione n.54/PAR/2013), questa Sezione ritiene che il D.Lgs. n.23/2011 impone per l’imposta di soggiorno uno specifico vincolo di destinazione rappresentato dal finanziamento di interventi in materia di turismo e, quindi, che “la destinazione del gettito dell’imposta di soggiorno può essere rivolta ad ogni intervento inerente i servizi turistici”, ivi compresi “la promozione della ricettività locale o di sportelli per il turismo”. Nella medesima occasione, questa Sezione ha anche precisato che i vincoli imposti dall’art.6, co.8, del D.L. n.78/2010 e il divieto di sponsorizzazioni di cui al successivo comma 9 “non possono sic et simpliciter ritenersi sovrapponibili ai vincoli di destinazione previsti per l’imposta di soggiorno”. Tale conclusione è motivata dalla considerazione che “mentre il vincolo di destinazione dell’entrata per imposta di soggiorno è limitato agli interventi comunali in materia di turismo ed agli interventi volti alla manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali locali, i vincoli di contenimento della spesa dettati dall’art.6, comma 8, del D.L. n.78/2010 presentano un ambito ben più ampio e ricomprendono ogni spesa inerente relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e rappresentanza e nel novero di tali spese devono necessariamente ricomprendersi anche le eventuali spese aventi finalità di turismo o di valorizzazione dei beni culturali ed ambientali se realizzate mediante il ricorso alle su menzionate relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e rappresentanza”.Le spese per pubblicità, convegni, ecc. aventi finalità di turismo o di valorizzazione dei beni culturali ed ambientali finanziate con l’imposta di soggiorno rientrano tra le spese sottoposte ai limiti previsti dall’art.6, co.8, del D.L. n.78/2010. “Detto orientamento, infatti, non vanifica la ragione del ricorso all’imposta di scopo, che consiste nell’ottenere un maggior gettito finalizzato a permettere di finanziare una specifica spesa pubblica. Il novero delle spese effettuabili mediante l’imposta di soggiorno … ricomprende un ampio “ventaglio” di interventi, che vanno ben oltre quelli oggetto del vincolo introdotto dal più volte richiamato art.6, comma 8, del d.l. 78/2010 … ne consegue che gli enti locali impossibilitati a impiegare i proventi dell’imposta di soggiorno per le voci indicate dall’art. 6, comma 8, hanno comunque la possibilità di operare altri interventi in materia di turismo, incrementando spese di diversa tipologia “ (Sez. Emilia Romagna, deliberazione n.228/2014/PAR). Ad analoghe conclusioni è pervenuta la Sezione regionale di controllo per il Veneto (deliberazione n.172/2015/PAR).In definitiva, per quanto indicato, in specifica risposta ai quesiti posti dal Comune di Monopoli, il Collegio ritiene che è consentito sostenere spese di pubblicità per la promozione turistica con fondi provenienti dall’imposta di soggiorno, nei limiti stabiliti dall’art.6, co.8, del D.L. n.78/2010, così come individuati dalla Corte costituzionale con sentenza n.139/2012."


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Data: 2016-05-02 08:24:30

Re:OK a pubblicità per promozione turistica con fondi da imposta di soggiorno

Imposta di soggiorno sulle case vacanza affittate da privati: l’istituzione ex novo è in contrasto con la legge di stabilità 2016

[color=red][b]Corte dei Conti Piemonte, Sez. contr., Delib., 23 marzo 2016, n. 24[/b][/color]

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