Data: 2015-11-03 11:37:19

Istituzione del registro unico dei controlli ispettivi sulle imprese agricole

Istituzione del registro unico dei controlli ispettivi sulle imprese agricole

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MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
DECRETO 22 luglio 2015
[b]Istituzione del registro unico dei controlli ispettivi sulle  imprese agricole. (15A08014) [/b]
(GU n.252 del 29-10-2015)

                IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE
                      ALIMENTARI E FORESTALI

                          di concerto con

                      IL MINISTRO DELL'INTERNO

  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante  "Norme
generali  sull'ordinamento  del  lavoro  alle  dipendenze  delle
amministrazioni pubbliche";
  Visto l'art. 33 del decreto legislativo 30  luglio  1999,  n.  300,
recante "Riforma dell'organizzazione del Governo, a  norma  dell'art.
11 della legge 15 marzo 1997, n. 59"  che  stabilisce,  al  comma  3,
lettera b), che il Ministero delle politiche  agricole  alimentari  e
forestali svolga, tra l'altro, le funzioni e i compiti di prevenzione
e repressione - attraverso l'Ispettorato centrale  repressione  frodi
di cui  all'art.  10  del  decreto-legge  18  giugno  1986,  n.  282,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1986,  n.  462  -
nella preparazione e nel commercio dei prodotti agroalimentari  e  ad
uso agrario; controllo sulla qualita' delle  merci  di  importazione,
nonche' lotta alla concorrenza sleale;
  Visto  il  Regolamento  (CE)  n.  882/2004  del  Parlamento  e  del
Consiglio, del 29 aprile 2004 relativo ai controlli ufficiali  intesi
a verificare la conformita' alla normativa in materia di mangimi e di
alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali;
  Viste le Linee guida in materia  di  controlli  adottate  ai  sensi
dell'art. 14, comma 5, del  decreto-legge  9  febbraio  2012,  n.  5,
convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35;
  Visto il decreto-legge 24  giugno  2014,  n.  91,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  11  agosto  2014,  n.  116,  recante
"Disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e
l'efficientamento    energetico    dell'edilizia    scolastica    e
universitaria,  il  rilancio  e  lo  sviluppo  delle  imprese,  il
contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonche' per
la definizione immediata di  adempimenti  derivanti  dalla  normativa
europea", che all'art. 1, commi 1 e 2, prevede  l'istituzione  presso
il Ministero delle politiche  agricole  alimentari  e  forestali  del
registro unico dei controlli ispettivi sulle imprese agricole;
  Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196,  e  successive
modificazioni  e  integrazioni,  recante  il  Codice  in  materia  di
protezione dei dati personali, e, in particolare, l'art. 19, commi  2
e 3, che prevede che la  comunicazione  di  dati  diversi  da  quelli
sensibili e giudiziari da parte di  un  soggetto  pubblico  ad  altri
soggetti, pubblici e privati, e' ammessa quando e'  prevista  da  una
norma di legge o di regolamento;
  Visto il decreto legislativo 7 marzo  2005,  n.  82,  e  successive
modificazioni e integrazioni, recante il Codice  dell'amministrazione
digitale, e, in particolare, l'art. 50, concernente la disponibilita'
dei dati delle pubbliche amministrazioni e l'art. 58  concernente  le
modalita' della fruibilita' del dato;
  Vista la legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive  modificazioni,
recante "Protezione del diritto d'autore e di altri diritti  connessi
al suo esercizio" che al Titolo II-bis disciplina  i  diritti  e  gli
obblighi dell'utente e del costitutore di una banca dati;
  Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e
forestali 12 gennaio 2015,  n.  162,  recante  semplificazione  della
gestione della PAC 2014-2020, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale  n.
59 del 12 marzo 2015;
  Ritenuto di procedere, al fine di dare attuazione alle disposizioni
di cui all'art. 1, commi 1 e 2, del citato decreto-legge  n.  91  del
2014, convertito, con modificazioni, dalla legge  n.  116  del  2014,
all'emanazione  del  decreto  interministeriale  di  natura  non
regolamentare per l'istituzione  del  registro  unico  dei  controlli
sulle imprese agricole;
  Considerato che ai fini della  programmazione  delle  attivita'  di
controllo nei settori diversi da quello delle  imprese  agricole,  le
amministrazioni competenti continuano ad esercitare la programmazione
ed il coordinamento delle predette  attivita'  secondo  la  specifica
normativa vigente;
  Ritenuto che il registro unico dei controlli ispettivi possa essere
utilizzato anche a servizio  dell'attivita'  di  riprogrammazione  ai
sensi dell'art. 42 del regolamento (CE) n.  882/2004  del  Parlamento
europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004;
  Visto l'Accordo sancito tra il Governo, le Regioni  e  le  Province
autonome, e gli enti locali nella seduta della  Conferenza  unificata
del 7 maggio 2015;
  Sentita l'Autorita' garante per la protezione dei  dati  personali,
il cui parere e' stato trasmesso con nota del 2 luglio 2015;
  Vista la presa d'atto della Conferenza unificata nella  seduta  del
16 luglio 2015;

                              Decreta:

                              Art. 1

              Registro unico dei controlli ispettivi

  1. E' istituito,  presso  il  Ministero  delle  politiche  agricole
alimentari e forestali, il registro unico dei controlli ispettivi, di
seguito  denominato  RUCI  integrato  nell'anagrafe  nazionale  delle
aziende agricole attraverso il SIAN.
  2. Il  RUCI  costituisce,  nel  rispetto  delle  finalita'  di  cui
all'art. 1, comma  2,  del  decreto-legge  24  giugno  2014,  n.  91,
convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto  2014,  n.  116,
strumento  di  ausilio  alle  amministrazioni    pubbliche    per
l'effettuazione dei controlli di propria competenza  e  per  la  loro
piu'  razionale  programmazione,  ferma  restando  l'attuazione  dei
controlli straordinari ed urgenti.
  3. Nel RUCI affluiscono i dati concernenti i  controlli  effettuati
da parte di organi di polizia e dai competenti organi di vigilanza  e
di controllo e degli organismi pagatori, nonche' da organismi privati
autorizzati dalle vigenti disposizioni allo svolgimento di compiti di
controllo a carico delle imprese agricole.
  4. I registri unici di controllo istituiti dalle  regioni  e  dalle
province autonome di Trento e di Bolzano o dagli  organismi  pagatori
alimentano il RUCI con le informazioni in  essi  contenute.  Il  RUCI
alimenta i registri unici dei controlli regionali ove istituiti.
  5. Il pubblico funzionario incaricato dell'esercizio dei  controlli
ispettivi di cui al presente decreto verifica, attraverso il RUCI, le
informazioni pertinenti e non eccedenti  riconducibili  alla  propria
competenza, al fine di evitare  duplicazioni  e  sovrapposizioni  nei
procedimenti  di  controllo  e  di  recare  il  minore  intralcio
all'esercizio dell'attivita' d'impresa.
                              Art. 2

                            Definizioni

  1. Ai fini del presente decreto:
    a)  per  impresa  agricola  si  intende  l'impresa  condotta
dall'imprenditore agricolo di cui all'art. 2135 del codice  civile  e
che svolge le attivita' ivi indicate, nonche' dai  soggetti  ad  esso
equiparati;
    b) per controlli si intendono tutte le attivita'  finalizzate  al
riscontro del corretto adempimento sostanziale agli obblighi cui sono
tenute le imprese agricole in un'ottica di tutela di  un  determinato
interesse pubblico  e  che  richiedono  necessariamente  ispezioni  e
sopralluoghi presso le imprese stesse;
    c) per informazioni si intendono i dati concernenti  i  controlli
effettuati da parte dei soggetti di cui all'art. 1, comma 2, a carico
delle imprese agricole, ai sensi dell'art. 1,  comma  2,  del  citato
decreto-legge n. 91 del 2014, convertito,  con  modificazioni,  dalla
legge n. 116 del 2014;
    d) per  organi  di  polizia,  di  vigilanza  e  di  controllo  si
intendono tutte le Autorita' e  gli  Enti  competenti  a  svolgere  a
qualsiasi titolo controlli sulle imprese agricole;
    e) per organismi privati autorizzati si intendono  gli  organismi
privati nonche' le autorita' designate incaricati di svolgere compiti
specifici di  controllo  nell'ambito  delle  produzioni  di  qualita'
regolamentate;
    f) per organismi pagatori si intendono gli organismi istituiti ai
sensi dell'art. 7 del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento  e
del Consiglio del 17 dicembre 2013.
                              Art. 3

                  Informazioni contenute nel RUCI

  1. Il RUCI e' costituito da un archivio informatico  attraverso  il
quale sono rese disponibili  le  seguenti  informazioni  sui  singoli
controlli ispettivi, ivi inclusi quelli straordinari e  urgenti,  con
esclusione di quelle  concernenti  fatti  di  reato  a  carico  delle
persone  fisiche  titolari  delle  ditte  individuali  o  legali
rappresentanti delle altre imprese, eseguiti a carico  delle  imprese
agricole:
    a) data del controllo;
    b) anno di riferimento del controllo;
    c) ente competente del controllo;
    d) ente esecutore del controllo;
    e) nominativo del controllore;
    f) impresa agricola controllata;
    g) settore del controllo;
    h) tipologia del controllo;
    i) documentazione  controllata  o  riproduzione  elettronica  dei
verbali;
    j) esiti;
    k) estremi dei verbali o riproduzione elettronica dei verbali.
  2. Le informazioni sono  raccolte  secondo  le  specifiche  di  cui
all'allegato I che costituisce parte integrante del presente decreto.
  3. Il RUCI consente  inoltre  l'interscambio  della  documentazione
relativa ai singoli controlli tra organi di polizia, di  vigilanza  e
di controllo e gli  organismi  pagatori,  secondo  le  due  modalita'
alternative previste  al  comma  5  e  nei  limiti  delle  rispettive
competenze.
  4. Per facilitare la raccolta omogenea delle informazioni di cui al
presente articolo i soggetti di cui all'art. 2, comma 1, lettere  d),
e) e f), qualora non abbiano a disposizione un modello predeterminato
di verbale per la  tipologia  di  controllo  interessata,  utilizzano
modelli contenenti gli elementi minimi di cui all'allegato II.
  5. Gli organi di  polizia,  di  vigilanza  e  di  controllo  e  gli
organismi  pagatori,  in  linea  con  i  principi  di  coordinamento,
collaborazione,  razionalizzazione  e  semplificazione,  per  una
specifica finalizzazione dei controlli possono richiedere l'invio, in
via telematica, di singoli verbali  redatti  da  altro  organo  o  da
organismi  privati  autorizzati  nel  caso  in  cui  la  riproduzione
elettronica del verbale non sia direttamente  disponibile  nel  RUCI.
L'organo valuta entro 10 giorni la richiesta in ordine  ad  eventuali
profili di  indagini  penali  in  corso  o  altri  elementi  ostativi
all'accoglimento della richiesta stessa. La mancata trasmissione  dei
verbali, in assenza di motivazioni ostative, integra comportamenti di
rilevanza disciplinare ai sensi degli articoli da 55 a 55-octies  del
citato  decreto  legislativo  n.  165  del  2001  e  delle  vigenti
disposizioni di contrattazione collettiva nazionale di lavoro  per  i
responsabili del procedimento.
  6. Ai fini della programmazione delle attivita'  di  controllo  nei
settori diversi da quello  delle  imprese  agricole,  gli  organi  di
polizia,  di  vigilanza  e  di  controllo  possono  avvalersi  delle
risultanze del RUCI e continuano ad esercitare la  programmazione  ed
il  coordinamento  delle  predette  attivita'  secondo  la  normativa
vigente.
  7. Il RUCI puo' essere  strumento  di  supporto  dell'attivita'  di
riprogrammazione ai  sensi  dell'art.  42  del  regolamento  (CE)  n.
882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004.
                              Art. 4

                            Connettivita'

  1. Al fine della tempestiva acquisizione dei dati,  i  soggetti  di
cui all'art. 2, comma 1, lettere d), e) e f),  trasmettono  al  RUCI,
eventualmente anche per il tramite del Registro unico  dei  controlli
regionale, le informazioni  di  propria  competenza  prioritariamente
avvalendosi di servizi di cooperazione applicativa  attivati  secondo
lo standard SpCoop/Soap. A tal fine sono resi disponibili servizi  di
cooperazione  applicativa  e/o  sistemi  di  sincronizzazione  che
consentano  l'interscambio  tra  RUCI,  Registri  regionali,  ove
istituiti, e gli enti fornitori di dati, anche per  la  consultazione
delle informazioni presenti nel RUCI.
  2. Gli accordi di servizio per la cooperazione  delle  banche  dati
delle singole Autorita' di controllo e dei Registri Unici esistenti a
livello regionale nonche'  le  modalita'  di  accesso  al  RUCI  sono
definite nell'allegato III, nel rispetto delle disposizioni di cui al
decreto del Presidente del Consiglio dei  Ministri  1°  aprile  2008,
recante regole tecniche e  di  sicurezza  per  il  funzionamento  del
Sistema pubblico di connettivita' previste dall'art. 71, comma  1-bis
del decreto legislativo 7 marzo  2005,  n.  82,  recante  il  «Codice
dell'amministrazione digitale».
                              Art. 5

                  Trattamento e sicurezza dei dati

  1. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali  e'
il titolare del trattamento dei dati conservati nel RUCI ai sensi  di
quanto previsto dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e  ne
assicura la gestione tecnica e informatica.
  2. L'utilizzo dei dati e delle informazioni  avviene  nel  rispetto
dei principi vigenti in materia di trattamento dei dati,  di  cui  al
decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, nel rispetto delle regole
tecniche e di sicurezza di cui all'art. 71, comma 1-bis, del  decreto
legislativo  7  marzo  2005,  n.  82,  e  nell'ambito  della  cornice
tecnico-normativa del Sistema pubblico di  connettivita'  di  cui  al
Capo VIII del codice dell'amministrazione digitale di cui al  decreto
legislativo 7  marzo  2005,  n.  82,  e  successive  modificazioni  e
integrazioni.
  3. Al fine dell'applicazione delle  disposizioni  sulle  misure  di
sicurezza, in conformita' all'art.  31  del  decreto  legislativo  30
giugno 2003, n. 196, il Ministero delle politiche agricole alimentari
e forestali, adotta le misure atte a ridurre al minimo  i  rischi  di
distruzione o perdita anche accidentali dei dati stessi,  di  accesso
non autorizzato, di trattamento non consentito o  non  conforme  alle
finalita' della raccolta, prevedendo in  particolare  un  sistema  di
gestione degli accessi e di profilazione,  nonche'  la  registrazione
delle operazioni di accesso (log).
                              Art. 6

                        Disposizioni finali

  1.  Tutte  le  amministrazioni  pubbliche  interessate  provvedono
all'attuazione del presente decreto con le risorse umane, strumentali
e finanziarie disponibili a legislazione  vigente  e  comunque  senza
nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
  2. Alle eventuali modifiche agli allegati I, II e  III  si  procede
mediante  decreto  Dipartimentale  del  Ministero  delle  politiche
agricole  alimentari  e  forestali  -  ICQRF,  di  concerto  con  la
competente struttura del Ministero dell'interno e sentite le  regioni
e le province autonome di Trento e di Bolzano.
  3. Le disposizioni di cui al presente  decreto  si  applicano  alle
regioni a statuto speciale e alle province autonome di  Trento  e  di
Bolzano nel rispetto e nei limiti degli statuti speciali di autonomia
e delle relative norme di attuazione.
  Il presente decreto e' trasmesso all'Organo  di  controllo  per  la
registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica
italiana.
    Roma, 22 luglio 2015

                                Il Ministro delle politiche agricole
                                      alimentari e forestali       
                                              Martina               
Il Ministro dell'interno
        Alfano

Registrato alla Corte dei conti il 4 settembre 2015
Ufficio controllo atti MISE e MIPAAF, reg.ne prev. n. 3388
                                                            Allegato

                                                      ALLEGATO I     
                                              DATI CONTENUTI NEL RUCI
    A) Data del controllo
    1- Se il controllo e' stato eseguito in piu' giornate indicare la
data di conclusione
    B) Anno di riferimento
    1. Annualita' di competenza del controllo (non sempre coincidente
con l'anno nel quale il controllo e' eseguito)
    C) Ente competente del controllo
    1. Ente/Organismo/Amministrazione responsabile  del  procedimento
nel quale e' collocato il controllo (per esempio: Organismi  Pagatori
che delegano i controlli)
    D) Ente esecutore del controllo
    1. Ente/Organismo/Amministrazione che ha eseguito il controllo
    2. Indirizzo di posta elettronica certificata per la trasmissione
della riproduzione elettronica del verbale, ove non presente nel RUCI
    E) Nominativo del controllore
    1) Nome, cognome e codice fiscale di chi ha eseguito il controllo
    F) Impresa agricola
    1. Denominazione sociale/ragione sociale/ditta/Cognome nome
    2. CUAA
    3. Indirizzo sede dello stabilimento oggetto del controllo
    G) Settore del controllo  (Individuato  in  relazione  alla  base
giuridica che lo ha determinato)
    1. Ambientale
    2. Agricolo
    3. Sanitario
    4. Veterinario
    5. Fiscale
    6. Previdenziale
    7. Urbanistica
    8. Sicurezza sul lavoro
    9. Qualita' merceologica dei prodotti agroalimentari
    H) Tipologia del controllo
    1. Controllo documentale
    2. Controllo fisico
    3. Entrambi
    I) Documentazione controllata ( nel caso di mancata  riproduzione
elettronica del verbale)
    Esempio:
    • Documenti commerciali dal ..... al ......
    • Registri vino/olio/altro
    • Quaderno di campagna
    • Altro
    J) Esiti
    1. Conforme/Non conforme
    2. Norma violata (in caso di non conformita')
    3. Diffida (eventuale)
    4. Prescrizione(eventuale)
    5. Note
    K) Verbali
    1. Estremi del verbale e eventuale riproduzione  elettronica  del
verbale.
                                          ALLEGATO II               
                          ELEMENTI MINIMI DEL VERBALE DI ACCERTAMENTO
    [anno/numero] del Verbale di accertamento
per la Parte verbalizzanti:
    [qualifica, nome e cognome];
    ente esecutore del controllo
per la Parte impresa agricola controllata:
    Impresa agricola:  [lo  stabilimento,  il  deposito  di  prodotti
alimentari, il punto vendita] sito in [indirizzo della sede visitata]
della  ditta/societa'  [denominazione,  sede  legale  e  CF  (CUAA)
00000000000];
    Responsabile legale: [nome, cognome, data  e  luogo  di  nascita,
residenza anagrafica, codice fiscale];
    Personale che ha assistito alle operazioni: [cognome, nome,  data
e luogo di nascita, attuale luogo di residenza, codice fiscale,  tipo
ed estremi completi del documento esibito ed a che  titolo  presenzia
alle operazioni].
    Settore  del  controllo:  [Ambientale,  Agricolo,  Sanitario,
Veterinario,  Fiscale,  Previdenziale,  Urbanistico,  Sicurezza  sul
lavoro, Qualita' merceologica dei prodotti agroalimentari]
    Tipologia del controllo: [Documentale/fisico]
    In  data  [giorno,  mese  e  anno]  alle  ore  [...  :  ...]  i
verbalizzanti in epigrafe, funzionari  dell'Ufficio  in  intestazione
[eventualmente, sede distaccata di...], si sono recati presso la sede
della  ditta/societa'  e  dopo  aver  informato  il  Sig./la  Sig.ra
[cognome,  nome],  sopra  identificato,  [qualita'],  che  il  motivo
dell'ispezione  e'  [obiettivo  dell'ispezione:  controllo  giacenze,
controllo  etichettatura,  ecc.],  hanno  accertato  quanto  segue
[Descrizione  dei  fatti  rilevati/constatati  durante  la  visita
ispettiva senza alcuna assertivita' positiva sui fatti stessi].
    [Eventuale descrizione  dell'oggetto  in  esame  (materie  prime,
prodotti  finiti,  documenti,  locali  aziendali,  attrezzature,
macchinari, descrizione dei cicli di  lavorazione,  giacenze  fisiche
dei prodotti rinvenuti, titolarita' della  merce,  presentazione  dei
prodotti  esposti  per  la    vendita,    documenti    commerciali
giustificativi, prezzo di acquisto e di vendita ecc.)].
    In proposito  il  Sig.  [nome  e  cognome],  sopra  identificato,
spontaneamente  dichiara  [riportare  le  eventuali  dichiarazioni
rilasciate dalle persone presenti alle operazioni  con  l'indicazione
se le stesse sono state rilasciate in maniera spontanea o a  domanda,
in tal caso va indicata anche la/e domanda/e posta/e].
    Si allegano al presente atto: [elencare, numerare e sottoscrivere
l'eventuale documentazione da allegare al verbale specificando se  in
copia o in originale: documenti di trasporto,  fatture  e  pagine  di
registri, etichette, fotografie della merce, ecc.].
    Il presente verbale, redatto in almeno due copie, viene  letto  e
firmato dai Verbalizzanti e  dalla  Parte  [in  caso  di  rifiuto  di
sottoscrizione indicarne la motivazione] al/i quale/i si rilascia una
copia.
    Chiuso in data e luogo sopra indicati, alle ore [... : ...]
LA PARTE

                                                      I VERBALIZZANTI
                                                ALLEGATO III       
                                        MODALITA' DI ACCESSO AL RUCI

              Parte di provvedimento in formato grafico

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