Qual'è il significato del comma 3 art. 102 della legge regionale 28/2005? Chi dispone la sospensione? Gli uffici che rilevano la mancanza dei requisiti es. Asl, Urbanistica, Vigili... oppure l'ufficio commercio su segnalazione? Ho già fatto quesiti simili in relazione ad attività di ristorazione e mi scuso se mi ripeto ma come avrai capito sono bersagliata su questi aspetti e subisco pressioni frequenti affinchè intervanga in fase di irrogazione sanzioni e quant'altro. Non so decifrare dove finisce la competenza dell'Ufficio commercio e dove inizi quella degli altri e soprattutto degli organi di vigilanza. Vorrei capire in particolare se esiste una competenza dell'Ufficio Commercio per l'applicazione delle varie disposizioni contenute negli articoli relativi alle sanzione. Io credo che se viene rilevata una violazione l'Ufficio che rileva segnala il tutto ai Vigili che provvedono all'applicazione delle sanzioni ed ai provvedimenti conseguenti anche in termini di eventuale sospensione.
Tutto ciò è corretto? In alternativa POTREBBE provvedere direttamente l'Ufficio che rileva? In ogni caso non vedo come possa inserirsi in tutto ciò l’Ufficio Commercio.
Grazie mille e scusa per i troppi dubbi
Anto
A mio parere, la disposizione di sospensione dell'attività di cui all'art. 102, 3° c. della L.R. 28/2005, deve essere effettuata non dal soggetto che accerta la mancanza dei requisiti igienico - sanitari, edilizi etc. ma dall'ufficio competente presso il quale, a seguito della presentazione di una SCIA, si consegue il titolo abilitativo.
A mio avviso l'art. 102 3°c. prevede l'ipotesi che l'insussistenza dei requisiti (igienico - sanitari, edilizi, di sicurezza etc.) si verifichi nella fase del RILASCIO del titolo abilitativo, con conseguente potere dell'ufficio competente, di sospendere l'esercizio dell'attività e di invitare l'interessato alla regolarizzazione della situazione.
Una conferma si può trovare anche nella disciplina generale della SCIA ai sensi dell'art. 19 L.241/90: dopo la presentazione di una SCIA, in caso di accertata mancanza di requisiti, è l'ufficio competente che l'ha ricevuta che dispone il divieto di prosecuzione dell'attività ed ad assegnare all'interessato di un termine, non inferiore a 30 giorni, per la conformazione dell'attività alla normativa vigente.