Nasce l'UFFICIO PER IL PROCESSO - DECRETO 1 ottobre 2015
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[b]MINISTERO DELLA GIUSTIZIA[/b]
DECRETO 1 ottobre 2015
[color=red][b]Misure per l'attuazione dell'ufficio per il processo, a norma
dell'articolo 16-octies del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221.
[/b][/color](15A08141)
(GU n.255 del 2-11-2015)
IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA
Visto l'art. 37, commi 5 e 11, del decreto-legge 6 luglio 2011, n.
98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n.
111;
Visto l'art. 16-octies, comma 2, del decreto-legge 18 ottobre 2012,
n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012,
n. 221;
Visto l'art. 73 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito
con modificazioni dalla legge 9 agosto 2013, n. 98;
Visto l'art. 50, comma 1-bis, del decreto-legge 24 giugno 2014, n.
90 convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114;
Ritenuta l'opportunita' di indicare le linee fondamentali per
l'uniforme organizzazione dell'ufficio per il processo;
Decreta:
Art. 1
Oggetto
1. Il presente decreto stabilisce le misure organizzative
necessarie per il funzionamento dell'ufficio per il processo, nel
rispetto delle disposizioni normative vigenti.
2. L'inserimento dei giudici ausiliari e dei giudici onorari di
tribunale nell'ufficio per il processo non puo' comportare lo
svolgimento di attivita' diverse da quelle previste dalle
disposizioni vigenti.
3. L'inserimento del personale di cancelleria nell'ufficio per il
processo non puo' comportare modifiche dei compiti e delle mansioni
previsti dalle disposizioni normative e contrattuali vigenti.
Art. 2
Costituzione dell'ufficio per il processo
1. Il presidente della corte di appello o del tribunale articola le
strutture organizzative denominate ufficio per il processo, tenuto
conto del numero effettivo di giudici ausiliari o di giudici onorari
di tribunale, nonche' del personale di cancelleria, di coloro che
svolgono lo stage di cui all'art. 73 del decreto-legge 21 giugno
2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto
2013, n. 98, o la formazione professionale dei laureati a norma
dell'art. 37, comma 5, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111. Il
dirigente amministrativo adotta le misure di gestione del personale
di cancelleria coerenti con le determinazioni del capo dell'ufficio.
2. Al fine di svolgere il periodo di perfezionamento di cui al
comma 1-bis dell'art. 50 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90,
convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114,
possono altresi' far parte dell'ufficio per il processo i soggetti in
possesso dei criteri stabiliti dal decreto previsto dal predetto
comma. Tali soggetti svolgono, di regola, nell'ufficio per il
processo attivita' di supporto al personale di cancelleria.
3. Il presidente della corte di appello o del tribunale assegna le
strutture organizzative di cui al comma 1 a supporto di uno o piu'
giudici professionali, tenuto conto in via prioritaria del numero
delle sopravvenienze e delle pendenze, nonche', per il settore
civile, della natura dei procedimenti e del programma di gestione di
cui all'art. 37, comma 1, del decreto-legge n. 98 del 2011.
4. Il coordinamento e il controllo delle strutture organizzative di
cui al comma 1 sono esercitati dai presidenti di sezione, o dai
giudici delegati allo svolgimento dei predetti compiti.
5. Il presidente della corte di appello o del tribunale puo'
accentrare in capo ad una o piu' delle strutture organizzative di cui
al comma 1 anche lo svolgimento di attivita' di cancelleria che
sarebbero di competenza di piu' sezioni, ivi incluse le rilevazioni
statistiche e la risoluzione delle problematiche derivanti
dall'impiego delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione
e dalla adozione di nuovi modelli organizzativi.
Art. 3
Dotazione degli applicativi informatici
1. La direzione generale dei sistemi informativi automatizzati
sviluppa gli applicativi informatici per il funzionamento, il
coordinamento e il controllo delle strutture organizzative denominate
ufficio per il processo.
Art. 4
Ammissione allo stage e attestazione del relativo esito
1. Il Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria predispone un
modello standard della domanda di ammissione allo stage di cui
all'art. 73 del decreto-legge n. 69 del 2013, convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, che deve almeno
contenere:
a) le generalita' e i dati anagrafici del richiedente;
b) il codice fiscale;
c) i dati previsti dall'art. 6 riferiti al richiedente;
d) il valore dell'indicatore ISEE del richiedente, calcolato per le
prestazioni erogate agli studenti nell'ambito del diritto allo studio
universitario.
2. I dati contenuti nella domanda sono dichiarati a norma del
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e
successive modificazioni.
3. Il modello standard di cui al comma 1 e' pubblicato sul sito
internet del Ministero della giustizia entro novanta giorni dalla
pubblicazione del presente decreto a norma dell'art. 11. Decorsi
sessanta giorni dalla pubblicazione del modello standard, la domanda
di ammissione alla stage e' effettuata esclusivamente avvalendosi
dello stesso.
4. Entro dodici mesi dalla pubblicazione del presente decreto a
norma dell'art. 11, il responsabile per i sistemi informativi
automatizzati del ministero della giustizia adotta le specifiche
tecniche per la trasmissione con modalita' telematiche delle domande
di ammissione allo stage. Decorsi sessanta giorni dalla pubblicazione
delle specifiche tecniche sul sito internet di cui al comma 3, le
domande di ammissione allo stage sono trasmesse esclusivamente con
tali modalita'.
5. Quando la domanda di ammissione allo stage e' accolta, il
presidente della corte di appello o del tribunale fissa la data in
cui il periodo di formazione teorico-pratica deve avere inizio.
6. Il magistrato formatore redige la relazione di cui all'art. 73,
comma 11, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, entro quindici
giorni dal termine dello stage; il presidente della corte di appello
o del tribunale appone il proprio visto sull'attestazione medesima.
L'attestazione prevista dall'art. 73, comma 11, del decreto-legge di
cui al periodo precedente e' rilasciata anche a coloro che hanno
completato con esito positivo lo stage, pur avendolo iniziato prima
dell'entrata in vigore dell'art. 16-octies, comma 2, del
decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni,
dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221.
7. Il provvedimento e la relazione di cui ai commi 1 e 2 sono
redatti in conformita' alle linee guida stabilite dalla direzione
generale dei magistrati del Dipartimento dell'organizzazione
giudiziaria del Ministero della giustizia.
8. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 si applicano, in quanto
compatibili, anche ai soggetti di cui all'art. 37, commi 5, del
decreto-legge n. 98 del 2011.
Art. 5
Attestazione del completamento del periodo di perfezionamento e del
relativo esito
1. Il capo dell'ufficio o un giudice da lui delegato attesta il
completamento, con esito positivo, del periodo di perfezionamento
presso l'ufficio per il processo da parte dei soggetti di cui
all'art. 2, comma 2, anche ai fini di cui all'art. 21-ter, comma
1-quater, del decreto-legge 27 giugno 2015, n. 83, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 132.
Art. 6
Censimento e monitoraggio
1. Il dipartimento dell'organizzazione giudiziaria, del personale e
dei servizi provvede, avvalendosi, nell'ambito delle rispettive
competenze, della direzione generale dei sistemi informativi ed
automatizzati e della direzione generale di statistica, alla
predisposizione di un sistema informatico volto alla rilevazione dei
dati inerenti le strutture organizzative denominate ufficio per il
processo, al fine di constatare, in particolare, le corti di appello
e i tribunali presso i quali le stesse sono presenti, il numero delle
strutture articolate presso ciascun tribunale e corte di appello, le
categorie dei soggetti che fanno parte delle medesime strutture
organizzative, l'assegnazione di esse a supporto di uno o piu'
magistrati, nonche' l'eventuale articolazione di strutture
organizzative accentrate a norma dell'art. 2, comma 4. I dati sono
elaborati dalla direzione generale di statistica al fine della
rilevazione dell'incidenza della presenza dell'ufficio per il
processo e del modello organizzativo concretamente adottato sulla
produttivita' dell'ufficio e sulla durata dei procedimenti. Il
sistema informatico di cui al presente comma e' reso pienamente
operativo entro il 31 dicembre 2017.
2. Il dipartimento di cui al comma 1, con le modalita' previste dal
predetto comma, provvede altresi' alla rilevazione dei dati relativi
ai soggetti ammessi al periodo di formazione teorico-pratica di cui
all'art. 73 del decreto-legge n. 69 del 2013, al fine di constatare,
in particolare, il numero dei predetti soggetti, la suddivisione
degli stessi per fasce di eta', per voto di laurea riportato, per
media dei voti riportati negli esami di cui al comma 1 del predetto
articolo, le universita' presso le quali hanno conseguito la laurea,
nonche' le materie per le quali hanno espresso preferenza ai fini
dell'assegnazione, il numero di magistrati che hanno espresso la
disponibilita' a norma del comma 4 del predetto articolo, il numero
degli ammessi allo stage a cui e' stata fornita la dotazione
strumentale prevista dal predetto comma, il numero di coloro che
ricevono la borsa di studio prevista dal comma 8-bis del predetto
articolo precisandone l'ammontare annuo, il numero dei corsi
organizzati a norma del comma 5 del predetto articolo, il numero di
coloro che non hanno terminato lo stage con esito positivo, il numero
di coloro che si sono avvalsi del titolo di cui al comma 11-bis del
predetto articolo ai fini della presentazione della domanda di
partecipazione al concorso per magistrato ordinario e il numero di
coloro che sono stati dichiarati idonei, il numero di uffici che
hanno concluso le convenzioni ai sensi del comma 17 del predetto
articolo, nonche' l'incidenza dell'ausilio degli ammessi allo stage
sulla produttivita' dell'ufficio e dei magistrati formatori.
3. Le disposizioni di cui al comma 2 si applicano, in quanto
compatibili, anche ai soggetti di cui all'art. 37, comma 5, del
decreto-legge n. 98 del 2011.
Art. 7
Banca dati della giurisprudenza di merito
1. La direzione generale dei sistemi informativi ed automatizzati
svolge tutte le attivita' necessarie per assicurare, a decorrere dal
31 dicembre 2016, l'avvio della banca dati della giurisprudenza di
merito e la fruibilita' dei dati in essa contenuti su base nazionale.
La direzione generale di cui al comma 1 svolge tutte le attivita'
necessarie per consentire l'inserimento dei metadati di
classificazione nella banca dati di cui al comma 1 ed agevolare il
reperimento dei provvedimenti giurisdizionali ivi contenuti, anche
potenziando l'efficacia dei sistemi informatici di ricerca. Per i
primi dodici mesi successivi alla data di cui al periodo precedente
la banca dati opera in forma sperimentale.
2. Il presidente della corte di appello o del tribunale, ovvero i
soggetti di cui all'art. 2, comma 3, stabiliscono, con cadenza
annuale a decorrere dalla pubblicazione del presente decreto a norma
dell'art. 11, i criteri per la selezione dei provvedimenti da
inserire nella banca di cui al comma 1, avvalendosi per
l'espletamento di tali compiti dell'attivita' di coloro che svolgono
il tirocinio formativo a norma dell'art. 73 del decreto-legge 21
giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9
agosto 2013, n. 98, o la formazione professionale dei laureati a noma
dell' art. 37, comma 5, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111,
nonche' di coloro che fanno parte dell'ufficio per il processo a
norma dell'art. 50, comma 1-bis, del decreto-legge 24 giugno 2014 n.
90 convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114.
Art. 8
Organizzazione dei servizi di cancelleria
1. La struttura organizzativa denominata ufficio per il processo
valorizza i vantaggi conseguenti alla diffusione della
digitalizzazione nei settori civile e penale, nonche' quelli
derivanti dagli effetti della disposizione di cui all'art. 162 della
legge 23 ottobre 1960, n. 1196, potenziando i servizi di cancelleria
che non richiedono il contatto col pubblico, al fine di garantire un
complessivo miglioramento dei servizi.
Art. 9
Copertura assicurativa ed obblighi previdenziali
degli ammessi allo stage
1. Per l'ammissione e lo svolgimento dello stage formativo
teorico-pratico di cui all'art. 73 del decreto-legge 21 giugno 2013,
n. 69, convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2013, n. 98,
non occorre alcuna copertura assicurativa e dallo stesso non sorgono
obblighi previdenziali.
2. Rimane fermo che le risorse finanziarie eventualmente apportate
da terzi a norma dell'art. 73, comma 17, del citato decreto-legge
possono essere impiegate anche per attivare forme di copertura
assicurativa.
Art. 10
Copertura finanziaria
1. All'attuazione delle disposizioni del presente decreto si
provvede mediante l'utilizzo delle risorse umane, strumentali e
finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o
maggiori oneri a carico del bilancio del Ministero della giustizia.
Art. 11
Pubblicita'
1. Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana e della pubblicazione e' data notizia sul sito
internet del Ministero della giustizia.
Roma, 1° ottobre 2015
Il Ministro: Orlando
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