Data: 2015-11-03 09:20:23

Nasce l'UFFICIO PER IL PROCESSO - DECRETO 1 ottobre 2015

Nasce l'UFFICIO PER IL PROCESSO - DECRETO 1 ottobre 2015

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[b]MINISTERO DELLA GIUSTIZIA[/b]
DECRETO 1 ottobre 2015
[color=red][b]Misure  per  l'attuazione  dell'ufficio  per  il  processo,  a  norma
dell'articolo 16-octies del decreto-legge 18 ottobre  2012,  n.  179,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n.  221.
[/b][/color](15A08141)
(GU n.255 del 2-11-2015)



                    IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

  Visto l'art. 37, commi 5 e 11, del decreto-legge 6 luglio 2011,  n.
98, convertito, con modificazioni, dalla legge  15  luglio  2011,  n.
111;
  Visto l'art. 16-octies, comma 2, del decreto-legge 18 ottobre 2012,
n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre  2012,
n. 221;
  Visto l'art. 73 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito
con modificazioni dalla legge 9 agosto 2013, n. 98;
  Visto l'art. 50, comma 1-bis, del decreto-legge 24 giugno 2014,  n.
90 convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114;
  Ritenuta l'opportunita'  di  indicare  le  linee  fondamentali  per
l'uniforme organizzazione dell'ufficio per il processo;

                              Decreta:

                              Art. 1


                              Oggetto

  1.  Il  presente  decreto  stabilisce  le  misure  organizzative
necessarie per il funzionamento dell'ufficio  per  il  processo,  nel
rispetto delle disposizioni normative vigenti.
  2. L'inserimento dei giudici ausiliari e  dei  giudici  onorari  di
tribunale  nell'ufficio  per  il  processo  non  puo'  comportare  lo
svolgimento  di  attivita'  diverse  da  quelle  previste  dalle
disposizioni vigenti.
  3. L'inserimento del personale di cancelleria nell'ufficio  per  il
processo non puo' comportare modifiche dei compiti e  delle  mansioni
previsti dalle disposizioni normative e contrattuali vigenti.
                              Art. 2


              Costituzione dell'ufficio per il processo

  1. Il presidente della corte di appello o del tribunale articola le
strutture organizzative denominate ufficio per  il  processo,  tenuto
conto del numero effettivo di giudici ausiliari o di giudici  onorari
di tribunale, nonche' del personale di  cancelleria,  di  coloro  che
svolgono lo stage di cui all'art.  73  del  decreto-legge  21  giugno
2013, n. 69, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  9  agosto
2013, n. 98, o la  formazione  professionale  dei  laureati  a  norma
dell'art. 37, comma 5,  del  decreto-legge  6  luglio  2011,  n.  98,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111. Il
dirigente amministrativo adotta le misure di gestione  del  personale
di cancelleria coerenti con le determinazioni del capo dell'ufficio.
  2. Al fine di svolgere il periodo  di  perfezionamento  di  cui  al
comma 1-bis dell'art. 50 del decreto-legge 24  giugno  2014,  n.  90,
convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto  2014,  n.  114,
possono altresi' far parte dell'ufficio per il processo i soggetti in
possesso dei criteri stabiliti  dal  decreto  previsto  dal  predetto
comma.  Tali  soggetti  svolgono,  di  regola,  nell'ufficio  per  il
processo attivita' di supporto al personale di cancelleria.
  3. Il presidente della corte di appello o del tribunale assegna  le
strutture organizzative di cui al comma 1 a supporto di  uno  o  piu'
giudici professionali, tenuto conto in  via  prioritaria  del  numero
delle sopravvenienze  e  delle  pendenze,  nonche',  per  il  settore
civile, della natura dei procedimenti e del programma di gestione  di
cui all'art. 37, comma 1, del decreto-legge n. 98 del 2011.
  4. Il coordinamento e il controllo delle strutture organizzative di
cui al comma 1 sono esercitati  dai  presidenti  di  sezione,  o  dai
giudici delegati allo svolgimento dei predetti compiti.
  5. Il presidente della  corte  di  appello  o  del  tribunale  puo'
accentrare in capo ad una o piu' delle strutture organizzative di cui
al comma 1 anche lo  svolgimento  di  attivita'  di  cancelleria  che
sarebbero di competenza di piu' sezioni, ivi incluse  le  rilevazioni
statistiche  e  la  risoluzione  delle  problematiche  derivanti
dall'impiego delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione
e dalla adozione di nuovi modelli organizzativi.
                              Art. 3


              Dotazione degli applicativi informatici

  1. La direzione  generale  dei  sistemi  informativi  automatizzati
sviluppa  gli  applicativi  informatici  per  il  funzionamento,  il
coordinamento e il controllo delle strutture organizzative denominate
ufficio per il processo.
                              Art. 4


      Ammissione allo stage e attestazione del relativo esito

  1. Il Dipartimento dell'organizzazione  giudiziaria  predispone  un
modello standard della  domanda  di  ammissione  allo  stage  di  cui
all'art. 73  del  decreto-legge  n.  69  del  2013,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013,  n.  98,  che  deve  almeno
contenere:
  a) le generalita' e i dati anagrafici del richiedente;
  b) il codice fiscale;
  c) i dati previsti dall'art. 6 riferiti al richiedente;
  d) il valore dell'indicatore ISEE del richiedente, calcolato per le
prestazioni erogate agli studenti nell'ambito del diritto allo studio
universitario.
  2. I dati contenuti nella  domanda  sono  dichiarati  a  norma  del
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,  n.  445  e
successive modificazioni.
  3. Il modello standard di cui al comma 1  e'  pubblicato  sul  sito
internet del Ministero della giustizia  entro  novanta  giorni  dalla
pubblicazione del presente decreto  a  norma  dell'art.  11.  Decorsi
sessanta giorni dalla pubblicazione del modello standard, la  domanda
di ammissione alla stage  e'  effettuata  esclusivamente  avvalendosi
dello stesso.
  4. Entro dodici mesi dalla pubblicazione  del  presente  decreto  a
norma  dell'art.  11,  il  responsabile  per  i  sistemi  informativi
automatizzati del ministero  della  giustizia  adotta  le  specifiche
tecniche per la trasmissione con modalita' telematiche delle  domande
di ammissione allo stage. Decorsi sessanta giorni dalla pubblicazione
delle specifiche tecniche sul sito internet di cui  al  comma  3,  le
domande di ammissione allo stage sono  trasmesse  esclusivamente  con
tali modalita'.
  5. Quando la domanda  di  ammissione  allo  stage  e'  accolta,  il
presidente della corte di appello o del tribunale fissa  la  data  in
cui il periodo di formazione teorico-pratica deve avere inizio.
  6. Il magistrato formatore redige la relazione di cui all'art.  73,
comma 11, del decreto-legge 21 giugno 2013, n.  69,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 9  agosto  2013,  n.  98,  entro  quindici
giorni dal termine dello stage; il presidente della corte di  appello
o del tribunale appone il proprio visto  sull'attestazione  medesima.
L'attestazione prevista dall'art. 73, comma 11, del decreto-legge  di
cui al periodo precedente e' rilasciata  anche  a  coloro  che  hanno
completato con esito positivo lo stage, pur avendolo  iniziato  prima
dell'entrata  in  vigore  dell'art.  16-octies,  comma  2,  del
decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni,
dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221.
  7. Il provvedimento e la relazione di cui  ai  commi  1  e  2  sono
redatti in conformita' alle linee  guida  stabilite  dalla  direzione
generale  dei  magistrati  del  Dipartimento  dell'organizzazione
giudiziaria del Ministero della giustizia.
  8. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 si applicano, in quanto
compatibili, anche ai soggetti di  cui  all'art.  37,  commi  5,  del
decreto-legge n. 98 del 2011.
                              Art. 5


Attestazione del completamento del periodo di perfezionamento  e  del
                          relativo esito

  1. Il capo dell'ufficio o un giudice da  lui  delegato  attesta  il
completamento, con esito positivo,  del  periodo  di  perfezionamento
presso l'ufficio per  il  processo  da  parte  dei  soggetti  di  cui
all'art. 2, comma 2, anche ai fini  di  cui  all'art.  21-ter,  comma
1-quater, del decreto-legge 27 giugno 2015, n.  83,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 132.
                              Art. 6


                      Censimento e monitoraggio

  1. Il dipartimento dell'organizzazione giudiziaria, del personale e
dei  servizi  provvede,  avvalendosi,  nell'ambito  delle  rispettive
competenze, della  direzione  generale  dei  sistemi  informativi  ed
automatizzati  e  della  direzione  generale  di  statistica,  alla
predisposizione di un sistema informatico volto alla rilevazione  dei
dati inerenti le strutture organizzative denominate  ufficio  per  il
processo, al fine di constatare, in particolare, le corti di  appello
e i tribunali presso i quali le stesse sono presenti, il numero delle
strutture articolate presso ciascun tribunale e corte di appello,  le
categorie dei soggetti  che  fanno  parte  delle  medesime  strutture
organizzative, l'assegnazione di  esse  a  supporto  di  uno  o  piu'
magistrati,  nonche'  l'eventuale  articolazione  di    strutture
organizzative accentrate a norma dell'art. 2, comma 4.  I  dati  sono
elaborati dalla  direzione  generale  di  statistica  al  fine  della
rilevazione  dell'incidenza  della  presenza  dell'ufficio  per  il
processo e del modello  organizzativo  concretamente  adottato  sulla
produttivita'  dell'ufficio  e  sulla  durata  dei  procedimenti.  Il
sistema informatico di cui  al  presente  comma  e'  reso  pienamente
operativo entro il 31 dicembre 2017.
  2. Il dipartimento di cui al comma 1, con le modalita' previste dal
predetto comma, provvede altresi' alla rilevazione dei dati  relativi
ai soggetti ammessi al periodo di formazione teorico-pratica  di  cui
all'art. 73 del decreto-legge n. 69 del 2013, al fine di  constatare,
in particolare, il numero  dei  predetti  soggetti,  la  suddivisione
degli stessi per fasce di eta', per voto  di  laurea  riportato,  per
media dei voti riportati negli esami di cui al comma 1  del  predetto
articolo, le universita' presso le quali hanno conseguito la  laurea,
nonche' le materie per le quali hanno  espresso  preferenza  ai  fini
dell'assegnazione, il numero di  magistrati  che  hanno  espresso  la
disponibilita' a norma del comma 4 del predetto articolo,  il  numero
degli ammessi  allo  stage  a  cui  e'  stata  fornita  la  dotazione
strumentale prevista dal predetto comma,  il  numero  di  coloro  che
ricevono la borsa di studio prevista dal  comma  8-bis  del  predetto
articolo  precisandone  l'ammontare  annuo,  il  numero  dei  corsi
organizzati a norma del comma 5 del predetto articolo, il  numero  di
coloro che non hanno terminato lo stage con esito positivo, il numero
di coloro che si sono avvalsi del titolo di cui al comma  11-bis  del
predetto articolo  ai  fini  della  presentazione  della  domanda  di
partecipazione al concorso per magistrato ordinario e  il  numero  di
coloro che sono stati dichiarati idonei,  il  numero  di  uffici  che
hanno concluso le convenzioni ai sensi  del  comma  17  del  predetto
articolo, nonche' l'incidenza dell'ausilio degli ammessi  allo  stage
sulla produttivita' dell'ufficio e dei magistrati formatori.
  3. Le disposizioni di cui  al  comma  2  si  applicano,  in  quanto
compatibili, anche ai soggetti di  cui  all'art.  37,  comma  5,  del
decreto-legge n. 98 del 2011.
                              Art. 7


              Banca dati della giurisprudenza di merito

  1. La direzione generale dei sistemi informativi  ed  automatizzati
svolge tutte le attivita' necessarie per assicurare, a decorrere  dal
31 dicembre 2016, l'avvio della banca dati  della  giurisprudenza  di
merito e la fruibilita' dei dati in essa contenuti su base nazionale.
La direzione generale di cui al comma 1  svolge  tutte  le  attivita'
necessarie  per  consentire  l'inserimento  dei    metadati    di
classificazione nella banca dati di cui al comma 1  ed  agevolare  il
reperimento dei provvedimenti giurisdizionali  ivi  contenuti,  anche
potenziando l'efficacia dei sistemi informatici  di  ricerca.  Per  i
primi dodici mesi successivi alla data di cui al  periodo  precedente
la banca dati opera in forma sperimentale.
  2. Il presidente della corte di appello o del tribunale,  ovvero  i
soggetti di cui  all'art.  2,  comma  3,  stabiliscono,  con  cadenza
annuale a decorrere dalla pubblicazione del presente decreto a  norma
dell'art. 11,  i  criteri  per  la  selezione  dei  provvedimenti  da
inserire  nella  banca  di  cui  al  comma  1,  avvalendosi  per
l'espletamento di tali compiti dell'attivita' di coloro che  svolgono
il tirocinio formativo a norma  dell'art.  73  del  decreto-legge  21
giugno 2013, n. 69, convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  9
agosto 2013, n. 98, o la formazione professionale dei laureati a noma
dell' art. 37, comma 5, del  decreto-legge  6  luglio  2011,  n.  98,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio  2011,  n.  111,
nonche' di coloro che fanno parte  dell'ufficio  per  il  processo  a
norma dell'art. 50, comma 1-bis, del decreto-legge 24 giugno 2014  n.
90 convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114.
                              Art. 8


              Organizzazione dei servizi di cancelleria

  1. La struttura organizzativa denominata ufficio  per  il  processo
valorizza  i  vantaggi  conseguenti    alla    diffusione    della
digitalizzazione  nei  settori  civile  e  penale,  nonche'  quelli
derivanti dagli effetti della disposizione di cui all'art. 162  della
legge 23 ottobre 1960, n. 1196, potenziando i servizi di  cancelleria
che non richiedono il contatto col pubblico, al fine di garantire  un
complessivo miglioramento dei servizi.
                              Art. 9


          Copertura assicurativa ed obblighi previdenziali
                      degli ammessi allo stage

  1.  Per  l'ammissione  e  lo  svolgimento  dello  stage  formativo
teorico-pratico di cui all'art. 73 del decreto-legge 21 giugno  2013,
n. 69, convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2013, n. 98,
non occorre alcuna copertura assicurativa e dallo stesso non  sorgono
obblighi previdenziali.
  2. Rimane fermo che le risorse finanziarie eventualmente  apportate
da terzi a norma dell'art. 73, comma  17,  del  citato  decreto-legge
possono essere  impiegate  anche  per  attivare  forme  di  copertura
assicurativa.
                              Art. 10


                        Copertura finanziaria

  1.  All'attuazione  delle  disposizioni  del  presente  decreto  si
provvede mediante  l'utilizzo  delle  risorse  umane,  strumentali  e
finanziarie disponibili  a  legislazione  vigente  e  senza  nuovi  o
maggiori oneri a carico del bilancio del Ministero della giustizia.
                              Art. 11


                            Pubblicita'

  1. Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana e della pubblicazione e' data  notizia  sul  sito
internet del Ministero della giustizia.
    Roma, 1° ottobre 2015

                                                Il Ministro: Orlando

riferimento id:29651

Data: 2015-11-03 09:22:50

Re:Nasce l'UFFICIO PER IL PROCESSO - DECRETO 1 ottobre 2015

[size=18pt][color=red][b]Approfondimenti:[/b][/color][/size]

https://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_1_2_1.wp?facetNode_1=0_12&previsiousPage=mg_1_2&contentId=SAN30918
https://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_2_7_5.wp
http://www.altalex.com/documents/news/2015/10/07/ufficio-del-processo-il-decreto-del-ministro-della-giustizia
http://www.nuovagiustizia.eu/532/ufficio-per-il-processo
http://www.ordineavvocatiagrigento.it/?p=22520
http://www.dirigentigiustizia.it/index.php/news-sindacali/38-ufficio-per-il-processo-le-oo-ss-ricevute-dalla-commissione-giustizia-della-camera
http://www.dirigentigiustizia.it/index.php/archivio-news/24-risposte-a-quesiti/organizzazione/329-ufficio-per-il-processo-avvio-sperimentale

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