Data: 2015-11-03 08:28:51

ANTITRUST - IMPIANTO DI DISTRIBUZIONE CARBURANTI

BOLLETTINO N. 39 DEL 2 NOVEMBRE 2015

ATTIVITA' DI SEGNALAZIONE E CONSULTIVA
AS1220 - REGIONE SICILIANA - IMPIANTO DI DISTRIBUZIONE CARBURANTI NEL
COMUNE DI MODICA – I PARERE
Roma, 5 maggio 2015
Regione Siciliana
Assessorato delle Attività produttive
Dipartimento regionale delle Attività produttive
Servizio 8 “Commercio”
U.O.B. 8S.3 - Carburanti Sicilia orientale Catania
L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, nella propria riunione del 22 aprile 2015, ha
deliberato di esprimere il proprio parere ai sensi dell’articolo 21-bis della legge 10 ottobre 1990, n.
287, così come introdotto dal Decreto-Legge 6 dicembre 2011, n. 201, relativamente al contenuto
del Decreto dirigenziale n. 412, assunto, in data 4 marzo 2015, dal Dirigente responsabile del
Servizio 8S.3 “Commercio”, del Dipartimento regionale delle Attività produttive, dell’Assessorato
delle Attività produttive della Regione Siciliana, e avente a oggetto: “Rigetto Istanza finalizzata
alla realizzazione di un impianto di distribuzione carburanti nel Comune di Modica - Al foglio di
mappa 44 - particelle 674-705-731” (di seguito anche il “Decreto dirigenziale n. 412/2015”).
Con il richiamato provvedimento il Dirigente responsabile ha decretato il rigetto dell’istanza,
presentata dalla società Branco Petroli Srl e assunta al protocollo dipartimentale al n. 54509 del 6
ottobre 2014, finalizzata, al contempo, alla realizzazione di un impianto self service di
distribuzione carburanti per autotrazione nel Comune di Modica (RG), e all’esonero, per ragioni
tecniche, dall’obbligo di istallazione dell’impianto GPL e/o dell’impianto a metano (cd. terzo
prodotto). Il provvedimento in contestazione, infatti, si inserisce in un contesto regolamentare
regionale in cui l’autorizzazione all’apertura di un nuovo impianto di distribuzione carburanti
viene condizionato all’obbligo di erogazione di un prodotto complementare rispetto a quelli che la
società richiedente intende fornire, senza che un analogo obbligo sia imposto anche agli operatori
già attivi nello stesso mercato.
La richiesta del richiamato esonero è stata dall’istante motivata, con riguardo all’istallazione
dell’impianto di metano, in ragione della mancanza di idonee condutture - come argomentato nella
perizia giurata presentata dalla società Blanco Petroli Srl - e, con riguardo all’istallazione
dell’impianto di GPL, in ragione dell’adozione da parte del Comune di Modica, con Deliberazione
n. 16 dell’8 aprile 2013, della Variante del piano regolatore che impedirebbe l’installazione
dell’impianto GPL.
A seguito di tale modifica, infatti, l’area su cui insisterebbe il nuovo impianto ricadrebbe, per la
maggior parte della sua estensione, in zona destinata a parco pubblico e, quindi, inidonea
all’istallazione di un impianto GPL ai sensi dell’art. 3, lett. c), D.P.R. n. 340/2003 che vieta
l’istallazione di impianti di distribuzione di GPL “nelle aree, ovunque ubicate, destinate a verde
pubblico”
1.
Ciò premesso, il diniego in causa è sostanzialmente motivato dall’Amministrazione procedente
sulla base del preteso accertamento dell’assenza dei presupposti che giustificherebbero, in favore
della società istante, l’esonero dall’obbligo di distribuire anche un carburante a minore impatto
ambientale a scelta, ove possibile, tra il GPL e il metano.
L’Autorità intende rappresentare che il rigetto dell’istanza di apertura di un nuovo impianto di
distribuzione di carburanti per autotrazione su rete stradale, di cui è questione, appare porsi in
contrasto con le disposizioni a tutela della concorrenza a livello sia nazionale che dell’Unione
europea e non giustificabile sulla base dei principi di proporzionalità e adeguatezza.
In particolare, con riguardo agli specifici profili di violazione della concorrenza del
provvedimento controverso, l’Autorità rileva che quest’ultimo risulta in violazione delle
disposizioni di cui all’art. 83bis, comma 17, D.L. n. 112/2008 (convertito dalla legge n. 133/2008)
che, come modificato dall’ art. 17, comma 5, D.L. n. 1/2012 (convertito, con modificazioni, dalla
Legge n. 27/20122), condiziona il divieto di subordinare l’apertura di nuovi impianti di
distribuzione carburanti all’obbligo di erogare “più tipologie di carburante ivi incluso il metano
per autotrazione” alla verifica della sussistenza “di ostacoli tecnici o oneri economici eccessivi e
non proporzionali alle finalità dell’obbligo” .
La motivazione del Decreto in esame, inoltre, appare caratterizzata da intrinseca contraddittorietà
dal momento che valuta il fatto che il nuovo impianto di distribuzione insisterà su un’area
destinata a parco pubblico come giustificazione idonea a esonerare la società istante dall’obbligo
di istallazione dell’erogatore di GPL (ai sensi del già richiamato art. 3, lett. c), D.P.R. n. 340/2003)
ma non anche a esonerare la stessa società dall’obbligo di istallare un impianto di metano, sebbene
anche per questo prodotto sia vigente, a norma dell’art. 4, lett. c) del Decreto Ministro dell’Interno
24 maggio 20023, il medesimo divieto di sua installazione su aree destinate a parco pubblico.
In merito, il provvedimento in oggetto riporta testualmente che l’istruttoria condotta ha
“verificato che […] non sussistono ostacoli tecnici od oneri economici eccessivi e non
proporzionati alle finalità dell’obbligo - a eccezione dell’inserimento del gas GPL (enfasi
aggiunta) - tali, per ammissione dello stesso istante, da pregiudicare la realizzazione dello stesso
impianto nella sua interezza e tali da rendere irrazionale la scelta del sito dal momento che la
stessa ditta è già a conoscenza dei vincoli che gravano sulla stessa area”.
Ne consegue che il provvedimento in esame appare ingiustificatamente restrittivo dell’accesso al
mercato della distribuzione su rete stradale di carburanti per autotrazione, in quanto il diniego che
viene opposto all’istante non appare giustificabile alla luce delle previsioni del richiamato art.
83bis, comma 17, D.L. n. 112/2008.
In ogni caso, con riguardo alla suddetta norma, che impone obblighi asimmetrici a carico
unicamente dei nuovi entranti nel mercato della vendita su rete stradale di carburanti per
autotrazione, si ricorda che l’Autorità è già ripetutamente intervenuta - anche in merito al disegno
di legge relativo al Testo Unico delle Attività produttive della Regione Siciliana4 - per segnalarne
la contrarietà ai principi della libera concorrenza, in quanto crea barriere all’ingresso nel mercato
interessato in contrasto con i principi comunitari di libera prestazione dei servizi di cui all’art. 56
TFUE e alla Direttiva n. 2006/123/CE, declinati a livello nazionale dal D.lgs n. 59/2010,
sottolineando la necessità della loro abrogazione ai sensi del principio di proporzionalità come da
ultimo declinato dall’art. 34, del D.L. n. 201/2011 che prescrive, richiamandosi espressamente
all’art. 117 Cost., comma 2, lett. e) ed m), l’abrogazione delle norme che impongono vincoli
ingiustificati allo svolgimento in libera concorrenza delle attività di prestazione di beni e di
servizi5.
L’Autorità, in conclusione, ritiene che il Decreto Dirigenziale n. 412, assunto, in data 4 marzo
2015, dal Dirigente responsabile del Servizio 8S.3 “Commercio” del Dipartimento regionale
dell’Attività produttive dell’Assessorato delle Attività produttive della Regione Siciliana, con cui è
stata rigettata l’istanza presentata dalla società Blanco Petroli Srl per l’apertura di un nuovo
distributore di carburanti nel Comune di Modica (RG) con contestuale richiesta di esonero
dall’obbligo di erogazione del cd. terzo prodotto, costituisca, per le motivazioni esposte, una
violazione dei principi europei e nazionali a tutela della concorrenza e dei principi di
proporzionalità e adeguatezza che soli possono giustificare restrizioni alla libera prestazione di
beni e servizi.
Ai sensi dell’articolo 21-bis, comma 2, della legge n. 287/1990, l’Amministrazione in indirizzo
dovrà comunicare all’Autorità, entro il termine di sessanta giorni dalla ricezione del presente
parere, le iniziative adottate per rimuovere la violazione della concorrenza sopra esposta. Laddove
entro il suddetto termine tali iniziative non dovessero risultare conformi ai principi concorrenziali
sopra espressi, l’Autorità potrà presentare ricorso entro i successivi trenta giorni.
Il presente parere verrà pubblicato sul Bollettino dell’Autorità ai sensi dell’articolo 26 della legge
n. 287/90.
IL PRESIDENTE
Giovanni Pitruzzella


1 Decreto del Presidente della Repubblica, n. 340 del 24 ottobre 2003, recante “Regolamento recante disciplina per la
sicurezza degli impianti di distribuzione stradale di G.P.L. per autotrazione”, pubblicato in G.U.R.I. 4 dicembre 2003, n.
282.
2 Legge 24 marzo 2012, n. 27, recante “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1,
recante disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività”.
3 Decreto del Ministero dell’Interno, 24 maggio 2002, recante “Norme di prevenzione incendi per la progettazione,
costruzione ed esercizio degli impianti di distribuzione stradale di gas naturale per autotrazione”, pubblicato in G.U.R.I. 6
giugno 2002, n. 131.
4 Cfr. AS1133-Regione Sicilia. Testo unico delle Attività produttive-Distribuzione carburanti, in Boll. n. 25/14.
5 Vd. art. 15 D.lgs. n. 59/2010, recante “Attuazione della direttiva n. 2006/113/CE” (cd. Direttiva servizi). In merito si
rinvia anche alle prescrizioni di cui all’art. 3, commi 6, 7, 8 e 9 del D.L. n. 138/2011, recante “Ulteriori misure urgente per
la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo”, convertito con modificazioni dalla legge n. 148/2011. Vd., da ultimo, art.
34 comma 3, lett. g), D.L. n. 201/2011, recante “Disposizioni urgenti per la crescita, l’equità e il consolidamento dei conti
pubblici”, convertito con modificazioni dalla legge n. 214/2011.

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