La nuova delibera n° 40/11 per l'individuazione dei siti non idonei per l'installazione degli impianti eolici, in merito alla vicinanza con le aree boscate impone i seguenti limiti:
1. Entro un buffer di 400 metri del limite dell’area boscata per impianti eolici di Piccola Taglia, Media Taglia, Grande Taglia;
2. Entro un buffer di 750 metri dal limite dell’area boscata Media taglia, Grande Taglia;
3. Entro un buffer di 1600 metri dal limite dell’area boscata Grande Taglia.
Per la definizione di bosco si deve far riferimento a quella data dalla Corte di Cassazione Penale sez II, 23 gennaio 2007.
La delibera suddetta fa riferimento agli art. 18, 23 e 26 delle NTA del Piano Paesaggistico regionale. Qual' è attualmente la documentazione planimetrica ufficiale che definisca con esattezza geometrica la perimetrazione dell'area boscata? la cartografia fornita dal Piano Paesaggistico regionale è sufficiente ed esaustiva per la verifica dei limiti delle aree boscate e quindi delineare i buffer per l'installazione degli impianti eolici?
Qual' è l'ufficio competente in merito al rilascio del parere,l'ufficio tecnico comunale o la forestale?
Grazie in anticipo per i chiarimenti.