Ciao,
secondo voi, il fatto di aver lavorato per circa due anni dal 2002 al 2004 ad oggi come apprendistato in un negozio di acconciatore e poi 5 mesi come operaio vale come requisito professionale per l'esercizio dell'attività come titolare per aprire un negozio di acconciatore?
E, in alternativa, il fatto di aver lavorato come apprendista dal 2012 e poi essere stato operaio per un anno va bene?
Andrebbe bene invece, se il titolare non avesse il requisito, che facesse da preposto responsabile tecnico un dipendente?
In quel caso il titolare potrebbe lavorare sui clienti come acconciatore avvalendosi del requisito prestato dal dipendente o no?
grazie :)
Attualmente il requisito professionale è quello previsto dalla LR 29/2013 e legge 174/2005. In sintesi , a prescindere dal percorso formativo e/o professionale, alla fine occorre il superamento di un esame teorico-pratico.
Riassumo brevemente in base anche alla normativa transitoria (ormai vecchia) della LR 29/2013
Per coloro che all’entrata in vigore della legge erano già in possesso dell’attestato di qualifica di acconciatore o di parrucchiere (rilasciati a suo tempo dall’Albo Artigiani o Camera di Commercio), oppure attestato dopo corso biennale tramite Agenzia Formativa riconosciuta dalla Regione, non erano previsti ulteriori adempimenti e quindi potevano fare il titolare di attività.
Poi c’era il caso di quelli che avevano maturato l’esperienza (almeno triennale) ma non avevano fatto in tempo ad acquisire il riconoscimento. Questi potevano andare a sostenere l’esame teorico-pratico senza fare corsi.
Riguardo al primo caso, i corsi di formazione per “Addetto parrucchiere unisex” della durata di 1800 ore già conclusi e anche iniziati ma non conclusi (vedi DGR 532/2013) alla data di entrata in vigore della LR n. 29/13 hanno potuto mantenere la loro efficacia abilitativa.
Quindi, o il soggetto ha già conseguito l’abilitazione professionale con il riconoscimento della CCIAA in base alla sola esperienza lavorativa (vedi art. 2 della legge 161/1963 applicabile fino al 2012) o allora deve fare l’esame teorico pratico arrivando all’esame con uno dei percorsi previsti dalla legge 174/2005 (art. 3)
Per ogni sede deve essere previsto un RT, va bene anche un dipendente. In questo caso l’impresa non sarà un’impresa artigiana.
La ratio della norma prevede che chi esercita l’attività in modo professionale debba avere i requisiti, quindi tutti quelli che operano (dipendenti, titolari, ecc.). Resta inteso che un soggetto può lavorare sotto la vigilanza del RT anche perché è uno dei modi per ottenere la qualifica