Data: 2015-11-02 08:58:04

residenza del titolare nei B & B

Buongiorno,
nel 2003 è stata rilasciata un autorizzazione per l'esercizio di un B & B a una persona comproprietaria di un immobile ma non residente in esso.
Il Titolare non è mai stato residente in questo immobile e considerato quanto previsto dalla normativa regionale  è stato avviato il procedimento per la revoca dell'autorizzazione.
Il Titolare ha presentato osservazioni e in sostanza sostiene che, "se è cambiata la normativa" (che poi era prevista anche prima la necessità di abitare l'immobile),  permane però il suo "diritto acquisito" a mantenere l'autorizzazione.
Che faccio?

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Data: 2015-11-02 17:06:07

Re:residenza del titolare nei B & B

Ciao,

Dunque... ::) da ciò che scrivi deduco che si trattasse di un esercizio non professionale o, come definito dalla tua Regione, di esercizio occasionale per il quale è necessaria la residenza dell'esercente l'attività (espressamente la L.R. 27/98 e ss.mm.ii. dice "coloro che, [u]nella casa in cui abitano[/u],...").
Il cambiamento della normativa menzionato nelle osservazioni ( che devono essere trasmesse entro 7 giorni come da legge ) si riferisce probabilmente alle linee guida emanate dall'Assessorato al Turismo di Luigi Crisponi volte a fare luce sul concetto di Bed & Breakfast, per questo tu sottolinei che "era prevista anche prima la necessità di abitare l'immobile". Tale intervento ha comunque confermato la centralità della famiglia nell'organizzazione di questa attività e la compresenza con gli ospiti. Non sussiste pertanto alcun trattamento di favore possibile rispetto a diritti acquisiti e pertanto difficilmente il Titolare avrà margini di ricorso con successo a seguito del provvedimento di decadenza il quale deve essere ben motivato mediante riferimenti normativi precisi.

Ciò detto, va sottolineato che tra i compiti degli S.U.A.P. vi è quello di collaborare ed orientare l'utenza affinché siano promosse nuove imprese, in special modo in settori quali il turismo che assume maggior valenza, e a maggior ragione, nella tua meravigliosa regione  ;). Non dubito pertanto che il tuo ufficio, successivamente alla formalizzazione della decadenza, possa offrire fin da subito attivo supporto al fine di direzionare costui verso forme di attività ricettive diverse, possibili, e legali anche senza la necessità di residenza giacché questa è la missione di ciascun Sportello Unico Attività Produttive.

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Data: 2015-11-03 09:20:55

Re:residenza del titolare nei B & B

Premesso che è sempre utile e costruttivo un confronto su argomenti che spesso presentano aspetti controversi sotto il profilo applicativo, non mi sento di condividere la scelta intrapresa dal vostro ufficio in merito all'avvio di un procedimento di revoca dell'autorizzazione a suo tempo rilasciata.
L'allegato alla deliberazione di Giunta Regionale n.47/24 del 22.11.2007  chiarisce, contrariamente alla precedente disciplina, la necessità, per chi fornisce il servizio, di avere la residenza anagrafica nell’abitazione da destinare all’attività di Bed and Breakfast, mentre prima non veniva richiesto questo requisito.
Pertanto, poiché sussiste per il titolare dell’attività l’obbligo della residenza anagrafica nella abitazione dove si esercita l’attività di B & B, come stabilito dalla normativa vigente in materia di anagrafe, la residenza deve coincidere con la “dimora abituale” cioè con il luogo in cui la persona vive in modo stabile.
E' un requisito più restrittivo rispetto alle indicazioni fornite dalla legge regionale n.27/1998 che faceva riferimento, all'articolo 6, al servizio di alloggio e prima colazione offerto da soggetti "nella casa in cui abitano". Ciò che mi crea qualche perplessità è il riferimento della legge n.27 al carattere saltuario dell'attività e ai periodi stagionali, con la conseguenza che, se al momento dell'avvio dell'attività, riferito all'anno 2003, il requisito della residenza anagrafica non era richiesto e specificato in modo tassativo e il titolare soggiornava anche per periodi limitati nell'immobile adibito ad esercizio dell'attività ( non dimentichiamo che la legge, non le direttive applicative,  faceva  comunque riferimento al concetto di organizzazione familiare presupponendo, a mio avviso, la non necessità della presenza del titolare nella conduzione dell'attività, il quale avrebbe ben potuto avvalersi della collaborazione del coniuge  o dei figli nell'esercizio del B&B) ritengo potrebbe esserci più di un argomento a favore delle tesi sostenute dall'eventuale ricorrente. Avrei ritenuto invece più appropriata un' eventuale revoca  basata sulla mancata comunicazione  di rinnovo o prosecuzione dell’attività del servizio di alloggio e prima colazione che mi pare venisse richiesta dalle linee guida della Ras ma anche in questo caso avrei qualche perplessità. Tieni anche presente che le direttive, oltre ad essere mal scritte presentano, a mio giudizio, dei seri dubbi di legittimità, soprattutto nella parte in cui prevedevano che la mancata trasmissione della ricevuta del pagamento della tassa di concessione regionale sarebbe stata considerata come cessazione dell'attività (??!!).

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Data: 2015-11-03 10:10:33

Re:residenza del titolare nei B & B

Ma quindi secondo te non devo revocare? dici che il riferimento alla "casa in cui abitano" previsto dall'art. 6 della LR2798 non equivale necessariamente ad avere la residenza?
Ma in ogni caso ora non avrebbe più i requisiti...
Può restare un B & B o deve trasformarsi in un affittacamere?

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Data: 2015-11-03 11:10:55

Re:residenza del titolare nei B & B

Bisognerebbe vedere bene come hai impostato l'avvio del procedimento e quali sono nel dettaglio anche le controdeduzioni formulate dall'interessato e, comunque, fare una valutazione attenta dei riferimenti contenuti nelle deliberazioni rispetto al contenuto della legge che è più generica. Per le motivazioni che ti ho fornito a mio avviso i concetti sono diversi, può essere vero che il soggetto non ha più i requisiti per l'esercizio ma se parliamo di revoca di un titolo abilitativo conseguito nel periodo in cui era vigente la precedente disciplina  entrano in gioco questioni complesse legate al principio della sopravvenienza di norme nel tempo e alla garanzia delle posizioni soggettive acquisite dagli interessati. Ti faccio un esempio: la legge regionale n.5/2006 sulla disciplina delle attività commerciali prevede l'obbligo del requisito dell'agibilità dei locali per il legittimo esercizio del commercio su area privata. Fermo restando che l'agibilità è requisito indispensabile per l'utilizzo di qualsiasi immobile, per quelle attività avviate prima dell'entrata in vigore della disciplina regionale che di fatto sono prive del requisito, tu intervieni sul titolo abilitativo di natura amministrativa con un provvedimento espresso che privi i titoli stessi ( vecchia autorizzazione, com.1 , ecc.) di efficacia? Come ti ho detto ritengo che la disciplina regionale sia fatta male, anche il riferimento contenuto nelle varie deliberazioni sulla necessità dell'autorizzazione è sbagliato perchè all'epoca le attività erano avviabili con una semplice Dia. 
Avvierà un'attività di affittacamere se vuole esercitare in forma professionale, altrimenti resta così com'è.   

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Data: 2015-11-03 12:22:07

Re:residenza del titolare nei B & B

anche noi abbiamo un caso simile: trattasi di una vecchia autorizzazione rilasciata nel lontano 2003 ad un soggetto di professione avvocato...per una abitazione diversa da quella di residenza. Nel 2013 gli viene comunicato l'avvio del procedimento finalizzato alla revoca dell'autorizzazione. Le sue osservazioni in merito sono state queste: il soggetto afferma di abitare in quella casa nel periodo estivo, ossia nel periodo di svolgimento dell'attività di B & B, come indicato dalla L.R. (....coloro nella casa in cui abitano). Le direttive  che specificano la necessità della residenza non possono superare quanto scritto nella L.R..In tal caso si sarebbe dovuta fare una nuova Legge per variare quella esistente!!

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