Data: 2015-11-01 17:39:06

Scia mal inserita

Abbiamo ricevuto tramite la scrivania del portale impresainungiorno (in convenzione gestionale con la CCIAA) una scia di subentro in esercizio di vicinato. La precedente attività per noi comprendeva alimentare e non alimentare, ma nella scia inviata manca la notifica ASL dell'alimentare, non è presente la dichiarazione di assenza modifiche nelle modalità di esercizio attività. È indicato un preposto ma col solo nome e cognome (non è inserita scheda 2 relativa) e non è stato allegato un documento di identità per consentire di acquisire dati autonomamente. La pec indicata come domicilio elettronico è quella di un centro elaborazione dati. Ora l'attività potrebbe essere del tutto regolare ma avviata con una pessima scia. La scrivano impresainungiorno ha una funzione di annullamento della pratiche mal inserite (le pratiche inserite non si possono correggere) che normalmente usiamo in questi casi per consentire all'intermediario di reinserire la pratica corretta. Ma quali errori di compilazione possono essere corretto senza chiedere conformazione e sospendere l'attività? o con le nuove disposizioni e modifiche alla 241/90 tutti gli errori sono da sottoporre a conformazione con sospensione dell'attività finché non arriva una scia corretta?

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Data: 2015-11-01 22:59:56

Re:Scia mal inserita

Il tema è dibattuto...
Ti porto il mio pensiero.
Il "nuovo" comma 3 dell'art. 19 della l. 241/90 recita:
[i]L'amministrazione competente,[b] in caso di accertata carenza dei requisiti e dei presupposti di cui al comma 1[/b], nel termine di sessanta giorni dal ricevimento della segnalazione di cui al medesimo comma, adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi di essa. Qualora sia possibile conformare l'attività intrapresa e i suoi effetti alla normativa vigente, l'amministrazione competente, con atto motivato, invita il privato a provvedere, disponendo la sospensione dell'attività intrapresa e prescrivendo le misure necessarie con la fissazione di un termine non inferiore a trenta giorni per l'adozione di queste ultime. In difetto di adozione delle misure stesse, decorso il suddetto termine, l'attività si intende vietata.[/i]

Quindi tutto verte su cosa sia l'accertata carenza dei requisiti e dei presupposti.

Nel tuo caso:
- non è barrata la voce di notifica sanitaria, ma il subentro è anche nel commercio itinerante: a mio avviso è palese che si tratta di una svista/disattenzione nella compilazione;
- non è presente la dichiarazione di assenza modifiche nelle modalità di esercizio attività, ma nemmeno comunica variazioni...
Questi due punti non sono motivo di sospensione dell'attività. Io scriverei alla ditta che, salvo diversa comunicazione scritta da parte loro, li considero errori di compilazione e pertanto manderei la SCIA all'ASL per quanto di competenza, informando che (sempre salvo diversa indicazione) si ritiene un subentro senza modifiche.

- è indicato un preposto ma col solo nome e cognome (non è inserita scheda 2 relativa): qui la questione è più delicata.
Per quanto riguarda l'accertata carenza dei requisiti non si può dire nulla, non essendoci gli elementi.
Il comma 1 prevede una SCIA [i]corredata dalle dichiarazioni sostitutive di certificazioni e dell’atto di notorietà... nonché, ove espressamente previsto dalla normativa vigente, dalle attestazioni e asseverazioni di tecnici abilitati, ovvero ...[/i]
La mancanza degli elementi di cui sopra è causa di irricevibilità/inammissibilità della SCIA, in quanto non permette le verifiche di cui al comma 3.

L'importante è che il portale, come previsto dal d.lgs. 33/2013 (Trasparenza) indichi in modo chiaro quali sono i documenti obbligatori da presentare.
Ovviamente fino a quando non la ripresenta non avvia.

La sospensione si applica se, per esempio, il preposto/delegato non risulta in possesso dei requisiti.

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