La legge regionale 12/2005 Lombardia all'art. 52 prevede che " [i]I mutamenti di destinazione d'uso di immobili non comportanti la realizzazione di opere edilizie, purché conformi alle previsioni urbanistiche comunali ed alla normativa igienico-sanitaria, sono soggetti esclusivamente a preventiva comunicazione dell'interessato al comune[/i]".
Su questa base trovo la fattispecie gestita con una letterina del tipo:
[b]"il sottoscritto ....... COMUNICA ai sensi dell'art. 52 delle legge regionale 12/2005 il cambio di destinazione d'uso dell'unità immobiliare così identificata ....... da residenza a studio professionale".[/b]
Nessun allegato (planimetria, parere Asl) e nessuna dichiarazione di conformità alle previsioni urbanistiche comunali ed alla normativa igienico-sanitaria.
Nessun accenno alla disponibilità di parcheggi o alla richiesta di versamento dell'indennità sostitutiva.
Nessuna precisazione circa l'esecuzione o meno di opere edilizie (rilevante per l'utilizzo della dichiarazione in sostituzione del PDC).
Peraltro trattasi di "immobile storico" vincolato alle [u]legge 1089/39[/u].
Ed il Comune che si limita a "[i]girare[/i]" la segnalazione alla Soprintendenza.
Ma è soprattutto una cosa che non capisco, ovvero se questa disciplina regionale della Lombardia possa considerarsi "norma speciale" rispetto alle seguenti decisioni che invece sembrano [b]richiedere sempre e comunque il permesso di costruire quando il cambio di destinazione comporta modificazioni degli standard urbanistici con riferimento alle categorie edilizie.[/b]
Trovo infatti che secondo il Consiglio di Stato n. 3586 del 19 giugno 2006, secondo cui la variazione di destinazione d'uso di un immobile, che comporti modificazioni degli standard urbanistici con riferimento alle categorie edilizie, è assoggettata a permesso di costruire, non essendo sufficiente una semplice denuncia di inizio attività.
E nello stesso senso il TAR del Lazio nella sentenza 11216/2015 (conforme anche TAR Lazio n. 8297 del 2012) che [i]«in materia edilizia, le opere interne e gli interventi di ristrutturazione urbanistica, come pure quelli di manutenzione straordinaria, di restauro e di risanamento conservativo, necessitano del preventivo rilascio del permesso di costruire ogni qual volta comportino mutamento di destinazione d'uso tra due categorie funzionalmente autonome (mutamento d'uso che nella specie si deduce dall'approntamento di opere tese a rendere abitabile uno spazio destinato a soffitta)»[/i] in pratica [i]«solo il cambio di destinazione d'uso fra categorie edilizie omogenee non necessita di permesso di costruire (in quanto non incide sul carico urbanistico)». [/i]
Grazie come sempre dei Vostri preziosissimi pareri ...
Provo a dare il mio contributo.
Premessa doverosa:
DPR 380/2001:
Art. 23-ter. Mutamento d'uso urbanisticamente rilevante [u](articolo introdotto dall'art. 17, comma 1, lettera n), legge n. 164 del 2014)[/u]
[i]1. [u]Salva diversa previsione da parte delle leggi regionali[/u], costituisce mutamento rilevante della destinazione d'uso ogni forma di utilizzo dell'immobile o della singola unità immobiliare diversa da quella originaria, ancorché non accompagnata dall'esecuzione di opere edilizie, purché tale da comportare l'assegnazione dell'immobile o dell'unità immobiliare considerati ad una diversa categoria funzionale tra quelle sotto elencate:
a) residenziale;
a-bis) turistico-ricettiva;
b) produttiva e direzionale;
c) commerciale;
d) rurale.
2. La destinazione d'uso di un fabbricato o di una unità immobiliare è quella prevalente in termini di superficie utile.
3. [u]Le regioni adeguano la propria legislazione ai principi di cui al presente articolo entro novanta giorni dalla data della sua entrata in vigore[/u]. Decorso tale termine, trovano applicazione diretta le disposizioni del presente articolo. Salva diversa previsione da parte delle leggi regionali e degli strumenti urbanistici comunali, il mutamento della destinazione d'uso all'interno della stessa categoria funzionale è sempre consentito.[/i]
Non mi risulta che regione Lombardia abbia adeguato...
[quote]La legge regionale 12/2005 Lombardia all'art. 52 prevede che " I mutamenti di destinazione d'uso di immobili non comportanti la realizzazione di opere edilizie, purché conformi alle previsioni urbanistiche comunali ed alla normativa igienico-sanitaria, sono soggetti esclusivamente a preventiva comunicazione dell'interessato al comune".
Su questa base trovo la fattispecie gestita con una letterina del tipo:
"il sottoscritto ....... COMUNICA ai sensi dell'art. 52 delle legge regionale 12/2005 il cambio di destinazione d'uso dell'unità immobiliare così identificata ....... da residenza a studio professionale".
Nessun allegato (planimetria, parere Asl) e nessuna dichiarazione di conformità alle previsioni urbanistiche comunali ed alla normativa igienico-sanitaria.
Nessun accenno alla disponibilità di parcheggi o alla richiesta di versamento dell'indennità sostitutiva.
Nessuna precisazione circa l'esecuzione o meno di opere edilizie (rilevante per l'utilizzo della dichiarazione in sostituzione del PDC).[/quote]
Il Comune/SUAP ha l'obbligo di pubblicare sul proprio sito per la trasparenza procedure e modulistica, a cui il cittadino/imprenditore deve attenersi.
Se l'intervento è senza opere a che ti serve la planimetria? Già è in possesso della PA...
Parere ASL... da noi è da anni che non ne rilasciano più...
Concordo sulla dichiarazione di conformità.
Comunque al comune spetta la verifica della comunicazione...
[quote]Ma è soprattutto una cosa che non capisco, ovvero se questa disciplina regionale della Lombardia possa considerarsi "norma speciale" rispetto alle seguenti decisioni che invece sembrano richiedere sempre e comunque il permesso di costruire quando il cambio di destinazione comporta modificazioni degli standard urbanistici con riferimento alle categorie edilizie.
Trovo infatti che secondo il Consiglio di Stato n. 3586 del 19 giugno 2006, secondo cui la variazione di destinazione d'uso di un immobile, che comporti modificazioni degli standard urbanistici con riferimento alle categorie edilizie, è assoggettata a permesso di costruire, non essendo sufficiente una semplice denuncia di inizio attività.
E nello stesso senso il TAR del Lazio nella sentenza 11216/2015 (conforme anche TAR Lazio n. 8297 del 2012) che «in materia edilizia, le opere interne e gli interventi di ristrutturazione urbanistica, come pure quelli di manutenzione straordinaria, di restauro e di risanamento conservativo, necessitano del preventivo rilascio del permesso di costruire ogni qual volta comportino mutamento di destinazione d'uso tra due categorie funzionalmente autonome (mutamento d'uso che nella specie si deduce dall'approntamento di opere tese a rendere abitabile uno spazio destinato a soffitta)» in pratica «solo il cambio di destinazione d'uso fra categorie edilizie omogenee non necessita di permesso di costruire (in quanto non incide sul carico urbanistico)».
[/quote]
Il tema è complesso...
Alcuni spunti:
[url=http://www.ptpl.altervista.org/dossier/dossier_cambio_destinazione_d_uso.htm]http://www.ptpl.altervista.org/dossier/dossier_cambio_destinazione_d_uso.htm[/url]
[url=http://www.ediltecnico.it/30672/il-cambio-destinazione-uso-urbanisticamente-rilevante/]http://www.ediltecnico.it/30672/il-cambio-destinazione-uso-urbanisticamente-rilevante/[/url]
[url=http://www.comuni.it/2015/02/mutamento-destinazione-duso-urbanisticamente-rilevante/]http://www.comuni.it/2015/02/mutamento-destinazione-duso-urbanisticamente-rilevante/[/url]
... Se l'intervento è senza opere a che ti serve la planimetria? Già è in possesso della PA ...[/quote]
Se il cambio di destinazione d'uso è da abitazione ad ufficio la planimetria in possesso del Comune è quella "abitativa", dove i locali saranno indicati come cucina, camera, etc.
I locali degli uffici sono ora ovviamente diversi.
Se chi esegue l'opera non segnala la destinazione di ciascun singolo locale, non si saprà mai se l'intervento è legittimo.
La Planimetria diventa necessaria soprattutto se alcuni di questi locali non rispettano altezze, minime o rapporti aero-illuminanti.
In questo caso sarà il Comune a doverlo accertare. Come? chiedendo al proprietario una precisazione e una planimetria.
Parto dalla tua domanda:
[quote]"il sottoscritto ....... COMUNICA ai sensi dell'art. 52 delle legge regionale 12/2005 il cambio di destinazione d'uso dell'unità immobiliare così identificata ....... da residenza a studio professionale".[/quote]
Il cambio riguarda un'unità immobiliare definita.
Agli atti ho una planimetria con altezze, rapporti AI, ecc.
La norma (e il PGT) dice quali devono essere le suddette caratteristiche per le diverse destinazioni d'uso.
Se anche lo chiedo parziale (il cambio) devo indicare nella comunicazione in modo univoco (quindi identificabile anche sulla planimetria esistente) quale locale cambio (es: da camera a studio).
Se ho dubbi posso fare un sopralluogo...
Ovviamente fatto salvo che sul portale del SUAP/SUE sia invece specificato che la planimetria è allegato obbligatorio (ai sensi del D.lgs. 33/2013 - trasparenza): in questo caso invece sarebbe incompleta la comunicazione.