Ma la comunicazione del resp.le tecnico sono tenuti a farla anche i titolari di lavanderie industriali?
Sia la Legge nazinale che quella regionale mi sembra non facciano distinzioni
:o ??? ::) :-[ :-\
La legge 84/2006 mi sembra chiara nel porre in definizione l’attività industriale e nel non prevedere specificazioni circa attività aperte al pubblico (di vicinato) o industriali.
[i]2. Definizione dell’attività e idoneità professionale.
1. Ai fini della presente legge costituisce esercizio dell’attività professionale di tintolavanderia l’attività dell’impresa costituita e operante ai sensi della legislazione vigente, che esegue i trattamenti di lavanderia, di pulitura chimica a secco e ad umido, di tintoria, di smacchiatura, di stireria, di follatura e affini, di indumenti, capi e accessori per l’abbigliamento, di capi in pelle e pelliccia, naturale e sintetica, di biancheria e tessuti per la casa, [b]ad uso industriale[/b] e commerciale, nonché ad uso sanitario, di tappeti, tappezzeria e rivestimenti per arredamento, nonché di oggetti d’uso, articoli e prodotti tessili di ogni tipo di fibra.[/i]
Nel link incollato sotto puoi vedere la scheda dei corsi per RT della regione Piemonte dove viene rammentato il codice Ateco per l’attività industriale che per quella di vicinato:
96.01.10 Attività delle lavanderie industriali
96.01.20 Altre lavanderie, tintorie
http://www.collegamenti.org/LearningPlayers/Percorsi/PercOutput.asp?IDPercorso=114481&TipoStmp=%27C%27&arrParagrafi=1,2,3,4,5,6,7,8,9,10&FasiUfDescTot=1&IDVetrina=1