Data: 2015-10-29 09:37:56

CAV - mancanza dei requisiti di civile abitazione

Buongiorno.
La nostra squadra di vigilanza edilizia ha rilevato una violazione urbanistico edilizia a carico di un'attività di casa e appartamenti vacanza.
Dal verbale che ci è stato trasmesso, si evince che l'attività viene esercitata all'interno di vecchi magazzini agricoli mai deruralizzati, non possedendo pertanto i requisiti strutturali ed igienico-edilizi previsti per le case di civile abitazione.
Si desume pertanto che, venendo meno i requisiti previsti dall'art. 54 della LRT 42/2000, si dovrebbe procedere all'emissione di un provvedimento di sospensione dell'attività.
All'interno del vigente Testo unico sul turismo, non riusciamo però ad individuare gli estremi normativi di riferimento.
Come dobbiamo procedere?
Grazie per l'aiuto, buona giornata.

Lorella Zanaboni

riferimento id:29569

Data: 2015-10-30 16:34:39

Re:CAV - mancanza dei requisiti di civile abitazione


Buongiorno.
La nostra squadra di vigilanza edilizia ha rilevato una violazione urbanistico edilizia a carico di un'attività di casa e appartamenti vacanza.
Dal verbale che ci è stato trasmesso, si evince che l'attività viene esercitata all'interno di vecchi magazzini agricoli mai deruralizzati, non possedendo pertanto i requisiti strutturali ed igienico-edilizi previsti per le case di civile abitazione.
Si desume pertanto che, venendo meno i requisiti previsti dall'art. 54 della LRT 42/2000, si dovrebbe procedere all'emissione di un provvedimento di sospensione dell'attività.
All'interno del vigente Testo unico sul turismo, non riusciamo però ad individuare gli estremi normativi di riferimento.
Come dobbiamo procedere?
Grazie per l'aiuto, buona giornata.

Lorella Zanaboni
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Gli adempimenti sono 2:
1) verbale L. 689/1981 per la sanzione pecuniaria
2) art. 17 bis del TULPS - cioè comunicazione al SUAP entro 5 giorni perchè proceda alla sospensione (immediata o, come in questo caso, entro 30 gg).


TULPS
Art. 17-bis

Le violazioni alle disposizioni di cui agli articoli 59, 60, 75, 75-bis, 76, se il fatto è commesso contro il divieto dell'autorità, 86, 87, 101, 104, 111, 115, 120, comma secondo, limitatamente alle operazioni diverse da quelle indicate nella tabella, 121, 124 e 135, comma quinto, limitatamente alle operazioni diverse da quelle indicate nella tabella, sono soggette alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 516,00 a € 3098,00.
La stessa sanzione si applica a chiunque, ottenuta una delle autorizzazioni previste negli articoli indicati nel comma 1, viola le disposizioni di cui agli articoli 8 e 9.
3. Le violazioni alle disposizioni di cui agli articoli 76, salvo quanto previsto nel comma 1, 81, 83, 84, 108, 113, quinto comma, 120, salvo quanto previsto nel comma 1, 126, 128, 135, escluso il comma terzo e salvo quanto previsto nel comma 1, e 147 sono soggette alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 154,00 a € 1032,00.

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