Buongiorno, ho capito bene che le imprese commerciali che vendono in outlet i prodotti non alimentari non possono avvalersi di tale insegna o denominazione? Allora mi chiedo come fanno a pubblicizzare questo tipo di vendita.
In ogni caso, chi dispone di insegna o altro materiale pubblicitario ha tempo sessanta giorni dal 1.12.2011 per adeguarsi alle nuove disposizioni?
Grazie e saluti cordiali Marcella.
L'utilizzo nelle insegne, nei marchi e nella pubblicità della denominazione di "outlet" è consentito solamente se l'esercizio commerciale in questione, è un esercizio titolare di un certo marchio registrato ai sensi del D.lgs 10/02/2005 n. 30 (c.d. Codice della proprietà industriale) o se è altro esercizio del settore non alimentare, [b]che vendono al dettaglio beni o merci la cui produzione è avvenuta almeno dodici mesi prima della vendita, o beni e merci di fine serie, in eccedenza di magazzino, o che presentano lievi difetti di produzione.[/b]
Possono fregiarsi della denominazione di Outlet anche le imprese industriali che vendono direttamente beni di produzione propria, in locali adiacenti a quelli di produzione.
L'adeguamento alle nuove disposizioni in materia di outlet riguarda tutti gli esercizi commerciali, a prescindere che dispongano o meno di insegne o materiale pubblicitario; se successivamente al 30/01/2010, si accerta a carico di un certo esercizio, l'improprio utilizzo della denominazione di outlet o la vendita di merci diverse da quelle sopra indicate, si applicano le sanzioni previste dall'art 102 bis e ter della L.R. 28/2005 (appositamente introdotte dalla nuova normativa in materia di outlet di cui alla L.R. 63/2011).
In pratica L'utilizzo nelle insegne, nei marchi e nella pubblicità della denominazione di "outlet" è consentito se l'esercizio commerciale in questione, è un esercizio titolare di un certo marchio registrato ai sensi del D.lgs 10/02/2005 n. 30 (c.d. Codice della proprietà industriale) indipendentemente dal fatto che venda o meno i prodotti di cui all'art. 15 let. G bis n. 2 de codice del commercio?
Grazie
E' proprio la vendita dei prodotti di cui all'art. 15 lett. g bis n. 2 del codice (ovvero di prodotti "la cui produzione è avvenuta almeno dodici mesi prima della vendita, o beni e merci di fine serie, in eccedenza di magazzino, o che presentano lievi difetti di produzione") che costituisce la CARATTERISTICA PRINCIPALE degli Outlet !!!!
Quindi se un certo esercizio commerciale o altro esercizio titolare di un certo marchio, NON vendono detti prodotti ma utilizzano la denominazione di outlet, sono puniti con la sanzione ora prevista dall'art. 102, 1°c. bis del Codice.