Un operatore a cui è stata rigettata la scia per il commercio itinerante per carenza dei requisiti morali continua ad esercitare la sua attività, stazionando come se fosse su posteggio.
I vigili, pur sanzionandolo spesso, non riescono ad arrivare al sequestro per via della forte resistenza opposta dal commerciante e dalla sua famiglia che causa anche problemi di ordine pubblico. Come procedere per evitare i problemi dovuti al mancato sequestro? Grazie
Un operatore a cui è stata rigettata la scia per il commercio itinerante per carenza dei requisiti morali continua ad esercitare la sua attività, stazionando come se fosse su posteggio.
I vigili, pur sanzionandolo spesso, non riescono ad arrivare al sequestro per via della forte resistenza opposta dal commerciante e dalla sua famiglia che causa anche problemi di ordine pubblico. Come procedere per evitare i problemi dovuti al mancato sequestro? Grazie
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Il problema NON si pone nel senso che, anche senza sequestro, dovrete portare a conclusione i procedimenti sanzionatori, applicare la sanzione pecuniaria (per le sanzioni successive alla prima anche nel MASSIMO visto il comportamento) e procedere in via esecutiva giungendo se del caso al fallimento del soggetto.
Le violazioni sono:
- esercizio senza titolo del commercio su area pubblica
- occupazione abusiva del suolo pubblico
Sì, le procedure sanzionatorie vengono seguite pedissequamente. Ci si pone il problema se possa nascere qualche responsabilità per il mancato sequestro
riferimento id:29549
Sì, le procedure sanzionatorie vengono seguite pedissequamente. Ci si pone il problema se possa nascere qualche responsabilità per il mancato sequestro
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l'art. 13 della L. 689/1981 distingue un SEQUESTRO FACOLTATIVO da un SEQUESTRO OBBLIGATORIO.
Il sequestro facoltativo è disposto tenuto conto della situazione di fatto e degli strumenti utilizzati per la commissione dell'illecito.
Se è RAGIONEVOLE non disporre il sequestro in caso di singola isolata violazione ... in caso di reiterazione diventa MENO GIUSTIFICABILE il sequestro e quindi si potrebbe ipotizzare una ipotesi (REMOTA .....) di RESPONSABILITA' per omissione .....
LEGGE 24 novembre 1981, n. 689
Modifiche al sistema penale.
Art. 13.
(Atti di accertamento)
Possono altresi' procedere al sequestro cautelare delle cose che
possono formare oggetto di confisca amministrativa, nei modi e con i
limiti con cui il codice di procedura penale consente il sequestro
alla polizia giudiziaria.
E' sempre disposto il sequestro del veicolo a motore o del natante
posto in circolazione senza essere coperto dalla assicurazione
obbligatoria e del veicolo posto in circolazione senza che per lo
stesso sia stato rilasciato il documento di circolazione.
Art. 19.
(Sequestro)
Quando si e' proceduto a sequestro, gli interessati possono, anche
immediatamente, proporre opposizione all'autorita' indicata nel primo
comma dell'artico 18, con atto esente da bollo. Sull'opposizione a
decisione e' adottata con ordinanza motivata emessa entro il decimo
giorno successivo alla sua proposizione. Se non e' rigettata entro
questo termine, l'opposizione si intende accolta.
Anche prima che sia concluso il procedimento amministrativo
l'autorita' competentente puo' disporre la restituzione della cosa
sequestrata, previo pagamento delle spese di custodia, a chi prova di
averne diritto e ne fa istanza, salvo che si tratti di cose soggette
a confisca obbligatoria.
Quando l'opposizione al sequestro e' stata rigettata, il sequestro
cessa di avere efficacia se non e' emessa ordinanza-ingiunzione di
pagamento o se non e' disposta la confisca entro due mesi dal giorno
in cui e' pervenuto il rapporto e, comunque, entro sei mesi dal
giorno in cui e' avvenuto il sequestro.