Scusate, avrei bisogno di un vostro parere su due quesiti che devo dirimere per un cliente.
Il primo è che se fra gli attrezzi per ginnastica estetica di tipo a allegati alla scheda tecnica informativa n°11 allegato al D.P.R. n°110 del 12/5/11, definiti come:[i] "Attrezzo in legno, plastica, metallo o ....ti). Il movimento dell'attrezzo puo' essere azionato da un motore mediante corrente di rete, o attraverso dispositivi meccanici e manuali"[/i] possono comprendersi il tapis roulant, la cyclette, lo stepper o l'orbitale, che servono a tonificare e rassodare, obbiettivo della ginnastica estetica.
Il secondo quesito riguarda colui che segue l'attività di ginnastica, deve essere un'estetista diplomata o anche un dipendente con corsi qulificati ma non estetista può seguire la parte di ginnastica estetica, visto che sempre nella stessa scheda si dice al punto 2 che "[i]..........abbricante. Non utilizzare in soggetti affetti da patologie articolari o muscolotendinee"[/i]. Come fa un estetista a conoscere tali problematiche?
Grazie anticipatamente.
Riguardo al primo quesito, nella genericità della norma non posso che esprimere un giudizio estensivo. Ci può rientrate tutto e niente. La cosa importante è quella di dimostrare che l’utilizzo ha finalità estetica. Quindi ok tapis roulant ecc., sempre di “ginnastica” si tratta.
Sulla seconda domanda non posso che affermare che siamo nel campo dell’attività estetica e tutto ciò che è elencato in allegato al DM 110/2011 è usabile dall’estetista (intesa come in possesso dei necessari requisiti professionali) senza che questa debba prevedere affianca,menti da figure professionali aggiuntive.
Quando la norma indica patologie, solo un medico sarebbe in grado di agire al riguardo. Se un medico affiancasse un estetista allora sarebbe uno studio medico. L’estetista può chiedere un certificato medico al fine dell’utilizzo o farsi fare una dichiarazione dal soggetto
Grazie mille.
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