Data: 2015-10-28 09:13:04

POLITICA DELLE ACQUE - DECRETO LEGISLATIVO 13 ottobre 2015, n. 172

POLITICA DELLE ACQUE - DECRETO LEGISLATIVO 13 ottobre 2015, n. 172

[img width=300 height=140]http://www.termoidraulicabologna.it/wp-content/uploads/trattamento-acque/trattamento-acque-2.jpg[/img]

[b]DECRETO LEGISLATIVO 13 ottobre 2015, n. 172 [/b]
[color=red][b]Attuazione della direttiva  2013/39/UE,  che  modifica  le  direttive
2000/60/CE per quanto riguarda le sostanze  prioritarie  nel  settore
della politica delle acque[/b][/color]. (15G00186)
(GU n.250 del 27-10-2015)
  Vigente al: 11-11-2015 

                  IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
  Vista la direttiva  2008/105/CE  del  Consiglio  e  del  Parlamento
europeo, del 16  dicembre  2008,  relativa  a  standard  di  qualita'
ambientale nel settore della politica delle acque, recante modifica e
successiva abrogazione  delle  direttive  del  Consiglio  82/176/CEE,
83/513/CEE, 84/156/CEE, 84/491/CEE  e  86/280/CEE,  nonche'  modifica
della direttiva 2000/60/CE;
  Vista la  direttiva  2013/39/UE  del  Consiglio  e  del  Parlamento
europeo, del 12 agosto 2013, che modifica le direttive  2000/60/CE  e
2008/105/CE per quanto riguarda le sostanze prioritarie  nel  settore
della politica delle acque;
  Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n.  152,  e  successive
modificazioni, recante norme in materia ambientale, ed in particolare
la parte terza e l'allegato 1 alla parte terza;
  Visto il decreto legislativo 10  dicembre  2010,  n.  219,  recante
attuazione della direttiva 2008/105/CE;
  Vista la legge 7 ottobre 2014, n. 154, recante  delega  al  Governo
per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia
alle Comunita' europee - Legge di delegazione europea  2013  (secondo
semestre), e, in particolare, l'allegato B;
  Vista la preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei  ministri,
adottata nella riunione del 3 luglio 2015;
  Acquisito il parere della Conferenza unificata, di cui all'articolo
8 del decreto legislativo 28 agosto  1997,  n.  281,  espresso  nella
seduta del 30 luglio 2015;
  Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni  della  Camera  dei
deputati e del Senato della Repubblica;
  Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri,  adottata  nella
riunione del 12 ottobre 2015;
  Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  ministri  e  del
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del  mare,  di
concerto con i Ministri degli  affari  esteri  e  della  cooperazione
internazionale, della giustizia, dell'economia e delle finanze, dello
sviluppo  economico,  della  salute  e  delle  politiche  agricole
alimentari e forestali;

                              E m a n a
                  il seguente decreto legislativo:

                              Art. 1

                  Modifiche al decreto legislativo
                        3 aprile 2006, n. 152

  1. Al decreto legislativo 3  aprile  2006,  n.  152,  e  successive
modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) all'articolo 74, comma 2, la lettera z), e'  sostituita  dalla
seguente:
    «z) buono  stato  chimico  delle  acque  superficiali:  lo  stato
chimico richiesto per conseguire  gli  obiettivi  ambientali  per  le
acque  superficiali  fissati  dalla  presente  sezione  secondo  le
modalita' previste all'articolo 78, comma 2, lettere a) e  b),  ossia
lo stato raggiunto da un  corpo  idrico  superficiale  nel  quale  la
concentrazione degli inquinanti non superi gli standard  di  qualita'
ambientali fissati per le sostanze dell'elenco di  priorita'  di  cui
alle tabelle 1/A e 2/A del paragrafo A.2.6 dell'allegato 1 alla parte
terza;»;
  b) all'articolo 74, comma 2, lettera ll), dopo le parole: «standard
di qualita' ambientale» sono  inserite  le  seguenti:  «,  denominati
anche "SQA";»;
  c) all'articolo 74, comma 2, dopo  la  lettera  uu-quinquies)  sono
aggiunte le seguenti:
  «uu-sexies) matrice: un comparto dell'ambiente  acquatico,  vale  a
dire acqua, sedimenti, biota;
  uu-septies)  taxon  del  biota:  un  particolare  taxon  acquatico
all'interno del rango tassonomico o "sub phylum", "classe" o un  loro
equivalente.»;
  d) l'articolo 78 e' sostituito dal seguente:
  «Art.  78  (Standard  di  qualita'  ambientale  per  le  acque
superficiali). - 1. Ai fini  della  determinazione  del  buono  stato
chimico delle acque  superficiali  si  applicano,  con  le  modalita'
disciplinate dal presente articolo, gli SQA elencati alla tabella 1/A
per la colonna d'acqua e per il biota e gli SQA elencati alla tabella
2/A per i sedimenti, di cui al paragrafo A.2.6 dell'allegato  1  alla
parte terza.
  2. Le regioni e le province  autonome,  avvalendosi  delle  agenzie
regionali per l'ambiente, applicano gli SQA alla colonna d'acqua e al
biota con le modalita' di cui al paragrafo A.2.8 dell'allegato 1 alla
parte terza e nel rispetto dei seguenti criteri e condizioni:
  a) gli SQA per le sostanze individuate con i numeri 2, 5,  15,  20,
22, 23, 28, di cui alla tabella 1/A, paragrafo A.2.6 dell'allegato  1
alla parte terza, si applicano dal 22 dicembre 2015,  per  conseguire
un buono stato chimico entro il 22 dicembre 2021, mediante  programmi
di misure inclusi  nei  piani  di  gestione  dei  bacini  idrografici
elaborati entro il 2015, in attuazione dell'articolo 117;
  b) gli SQA fissati per le nuove sostanze individuate con  i  numeri
da  34  a  45,  di  cui  alla  tabella  1/A,  del  paragrafo  A.2.6
dell'allegato 1 alla parte terza, si applicano dal 22 dicembre  2018,
per conseguire un buono stato chimico entro il 22  dicembre  2027  ed
impedire il deterioramento dello stato chimico relativamente  a  tali
sostanze. A tal fine, entro il 22 dicembre  2018,  le  regioni  e  le
province autonome, in collaborazione  con  le  Autorita'  di  bacino,
elaborano un programma di monitoraggio supplementare ed un  programma
preliminare di misure relative a dette sostanze, che  trasmettono  al
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e al
Sistema informativo nazionale per la tutela delle acque italiane,  di
seguito SINTAI, per il successivo inoltro alla Commissione europea. I
piani di gestione di cui all'articolo  117,  elaborati  entro  il  22
dicembre 2021, contengono un programma di misure definitivo, ai sensi
dell'articolo 116, per il  raggiungimento  del  buono  stato  chimico
delle sostanze di cui alla presente lettera, che e'  attuato  e  reso
pienamente operativo, entro e non oltre il 22 dicembre 2024;
  c) per le sostanze identificate con i numeri 5, 15, 16, 17, 21, 28,
34, 35, 37, 43 e 44, che figurano  alla  tabella  1/A  del  paragrafo
A.2.6 dell'allegato 1 alla parte terza, si applicano gli SQA  per  il
biota fissati alla medesima tabella 1/A,  salvo  quanto  previsto  al
comma 3, lettera a). A tal fine, e' resa  disponibile,  entro  il  22
marzo 2016, la linea guida italiana, di cui all'allegato 1 alla parte
terza, paragrafo  A.2.6,  elaborata  sulla  base  delle  linee  guida
europee n. 25 - Chemical Monitoring of Sediment and Biota,  n.  32  -
Biota Monitoring e n. 33 - Analytical Methods for  Biota  Monitoring,
contenente le informazioni pratiche,  necessarie  per  l'utilizzo  di
taxa di biota alternativi ai fini della classificazione;
  d) per le sostanze  diverse  da  quelle  di  cui  al  punto  c)  si
applicano gli SQA per l'acqua fissati alla tabella 1/A del  paragrafo
A.2.6 dell'allegato 1 alla parte  terza,  salvo  quanto  previsto  al
comma 3, lettera b).
  3. Se sono rispettate le condizioni di cui al comma 4 le regioni  e
le province autonome:
  a) per le sostanze recanti il numero 15, 16, 17, 28, 34, 35,  43  e
44 possono applicare gli SQA fissati alla tabella 1/A  del  paragrafo
A.2.6 dell'allegato 1 alla parte terza per la colonna d'acqua;
  b) per la sostanza 9-ter possono applicare lo SQA per il biota.
  4. Ai fini del comma 3 il metodo di analisi scelto per la matrice o
per il taxon del biota deve soddisfare i criteri minimi di efficienza
specificati all'articolo 78-sexies. Se i criteri di cui  all'articolo
78-sexies non sono rispettati per alcuna matrice,  le  regioni  e  le
province autonome garantiscono che  il  monitoraggio  sia  effettuato
utilizzando le migliori tecniche disponibili che non comportino costi
eccessivi e che  il  metodo  di  analisi  fornisca  risultati  almeno
equivalenti al metodo disponibile per la matrice di cui al  comma  2,
lettera c), per la sostanza pertinente.
  5. Per le acque marino costiere e di transizione le  regioni  e  le
province autonome possono applicare gli SQA di cui alla  tabella  2/A
del paragrafo A.2.6 dell'allegato 1 alla parte terza ai sedimenti, se
sono rispettate le condizioni di cui al comma 4.
  6. Quando viene individuato un rischio  potenziale  per  l'ambiente
acquatico  o  proveniente  dall'ambiente  acquatico  causato  da
un'esposizione acuta, quale risultato di concentrazioni od  emissioni
ambientali misurate o stimate ed e' stato applicato uno  SQA  per  il
biota o i sedimenti, le regioni e le province autonome effettuano  il
monitoraggio anche della colonna d'acqua e applicano gli  SQA-CMA  di
cui alla tabella 1/A del paragrafo A.2.6 dell'allegato 1  alla  parte
terza.
  7. Per le sostanze alle quali si applica uno SQA per i sedimenti  o
per il biota,  le  regioni  e  le  province  autonome  effettuano  il
monitoraggio della sostanza nella corrispondente matrice con  cadenza
almeno annuale, salvo che le conoscenze tecniche e la valutazione  di
esperti non giustifichino un diverso intervallo  temporale.  In  tale
ultimo  caso,  la  motivazione  tecnico-scientifica  della  frequenza
applicata  e'  inserita  nei  Piani  di  gestione  dei  distretti
idrografici, in conformita' all'articolo 78-nonies, comma 1,  lettera
c).
  8. Le regioni e le province  autonome  effettuano  l'analisi  della
tendenza  a  lungo  termine  delle  concentrazioni  delle  sostanze
dell'elenco di priorita' di cui alla tabella 1/A del paragrafo  A.2.6
dell'allegato 1 alla parte  terza  che  tendono  ad  accumularsi  nei
sedimenti e nel biota ovvero in  una  sola  delle  due  matrici,  con
particolare attenzione per le sostanze riportate nella citata tabella
ai numeri 2, 5, 6, 7, 12, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 26, 28, 30, 34, 35,
36, 37, 43 e 44, conformemente al paragrafo A.3.2.4  dell'allegato  1
alla parte terza ed ai commi 9 e 10.
  9. Le regioni e le province  autonome  effettuano  il  monitoraggio
delle sostanze di cui al comma 8  nei  sedimenti  o  nel  biota,  con
cadenza  triennale,  al  fine  di  disporre  di  un  numero  di  dati
sufficienti per un'analisi della tendenza a lungo termine affidabile.
Ai  medesimi  fini  effettuano,  in  via  prioritaria,  eventualmente
intensificando la frequenza, il monitoraggio  nei  corpi  idrici  che
presentano criticita' ambientali, quali i corpi idrici  in  cui  sono
ubicati scarichi  contenenti  sostanze  dell'elenco  di  priorita'  o
soggetti a fonti diffuse e perdite derivanti  da  attivita'  agricola
intensiva, siti contaminati da bonificare, discariche e  depositi  di
rifiuti.  All'esito  dell'analisi  di  tendenza  sono  adottate  le
necessarie misure di tutela nell'ambito del piano di gestione.
  10. Le regioni e le province  autonome  effettuano  la  valutazione
delle variazioni a lungo  termine  ai  sensi  del  paragrafo  A.3.2.4
dell'allegato 1 alla parte terza nei siti interessati da una  diffusa
attivita' antropica. Per l'individuazione  di  detti  siti  si  tiene
conto degli esiti  dell'analisi  delle  pressioni  e  degli  impatti,
effettuata in base alle disposizioni di cui all'allegato 3 alla parte
terza, dando  priorita'  ai  corpi  idrici  ed  ai  siti  soggetti  a
pressioni da  fonti  puntuali  e  diffuse  derivanti  dalle  sostanze
elencate alla tabella 1/A del paragrafo A.2.6  dell'allegato  1  alla
parte terza. In ogni caso, l'elenco comprende i siti  rappresentativi
dei corpi idrici marino-costieri e di transizione che, sulla base dei
dati disponibili, superano gli  SQA  di  cui  alla  tabella  3/A  del
paragrafo A.2.6 dell'allegato 1 alla parte terza.  Le  regioni  e  le
province autonome, attraverso il sistema SINTAI, rendono  disponibili
l'elenco dei siti cosi' selezionati, entro il 31 dicembre 2015, ed  i
risultati dell'analisi di tendenza secondo le modalita'  previste  al
punto 1.4.2 del paragrafo A.2.8-ter dell'allegato 1 alla parte terza.
I risultati dell'analisi di  tendenza  sono  inseriti  nei  piani  di
gestione di cui all'articolo 117.
  11. I risultati del monitoraggio delle sostanze di cui al  comma  8
nei  sedimenti  e  nel  biota  concorrono  all'aggiornamento  ed
all'integrazione degli standard di qualita' ambientali  per  i  corpi
idrici lacustri e fluviali.
  12. Le regioni e  le  province  autonome  adottano  misure  atte  a
garantire che le concentrazioni delle sostanze di cui al comma 8  non
aumentino in maniera significativamente rilevante nei sedimenti o nel
biota.
  13. Le disposizioni del presente articolo concorrono  a  conseguire
l'obiettivo dell'eliminazione delle sostanze  pericolose  prioritarie
indicate come PP alla tabella 1/A del paragrafo A.2.6 dell'allegato 1
alla parte terza, negli scarichi, nei  rilasci  da  fonte  diffusa  e
nelle perdite, nonche' alla graduale  riduzione  negli  stessi  delle
sostanze prioritarie individuate come P alla medesima  tabella.  Tali
obiettivi devono essere conseguiti entro venti anni  dall'inserimento
della sostanza nell'elenco delle sostanze prioritarie  da  parte  del
Parlamento europeo e del Consiglio. Per le sostanze indicate  come  E
l'obiettivo e' di eliminare l'inquinamento  delle  acque  causato  da
scarichi, rilasci da fonte diffusa e perdite entro il 2021.»;
    e) all'articolo  78-septies  dopo  il  comma  1  e'  aggiunto  il
seguente:
  «1-bis. Nel caso in cui, ai sensi del presente articolo, il  valore
medio calcolato di una misurazione, quando e' effettuato  utilizzando
la migliore tecnica disponibile che non comporti costi eccessivi,  e'
indicato come "inferiore al limite di quantificazione" e  il  "limite
di quantificazione"  di  tale  tecnica  e'  superiore  allo  SQA,  il
risultato per la sostanza oggetto di misurazione non si considera  ai
fini dello stato chimico globale di tale corpo idrico.»;
    f) dopo l'articolo 78-octies sono inseriti i seguenti:
  «Art. 78-nonies (Aggiornamento dei piani di  gestione).  -  1.  Gli
aggiornamenti  dei  Piani  di  gestione  dei  distretti  idrografici
predisposti ai sensi dell'articolo 117,  comma  2-bis,  riportano  le
seguenti  informazioni  fornite  dalle  regioni  e  dalle  province
autonome, avvalendosi delle agenzie regionali per l'ambiente:
    a) una tabella contenente i limiti di quantificazione dei  metodi
di analisi applicati e le  informazioni  sulle  prestazioni  di  tali
metodi  in  relazione  ai  criteri  minimi  di  efficienza  di  cui
all'articolo 78-sexies;
    b) per le sostanze per le  quali  si  applica  l'opzione  di  cui
all'articolo 78, comma 3:
      1) i motivi  e  la  giustificazione  forniti  dalle  regioni  e
province autonome, per la scelta di tale opzione;
      2) i limiti di quantificazione dei metodi  di  analisi  per  le
matrici specificate alle  tabelle  1/A  e  2/A  del  paragrafo  A.2.6
dell'allegato 1 alla parte  terza,  comprese  le  informazioni  sulle
prestazioni di tali  metodi  in  relazione  ai  requisiti  minimi  di
prestazione fissati all'articolo 78-sexies, al fine di permettere  il
confronto con le informazioni di cui alla lettera a);
    c)  la  motivazione  tecnica  della  frequenza  applicata  per  i
monitoraggi  in  conformita'  all'articolo  78,  comma  7,  se  gli
intervalli tra un monitoraggio e l'altro sono superiori ad un anno.
  2. Se  del  caso,  i  piani  di  gestione  riportano  per  gli  SQA
alternativi  stabiliti  per    la    colonna    d'acqua    relativi
all'esaclorobenzene e all'esaclorobutadiene, per il biota relativo al
DDT e per le sostanze di cui alla tabella  2/A  del  paragrafo  A.2.6
dell'allegato 1 alla parte terza la motivazione tecnica che  dimostri
che tali SQA garantiscano almeno  lo  stesso  livello  di  protezione
degli SQA fissati per le altre matrici alla tabella 1/A del paragrafo
A.2.6 dell'allegato 1 alla parte terza.
  3. Le Autorita'  di  bacino  mettono  a  disposizione  su  un  sito
accessibile elettronicamente al pubblico, ai  sensi  dell'articolo  8
del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195, i piani  di  gestione
dei bacini idrografici aggiornati ai sensi dell'articolo  117,  comma
2-bis, contenenti i risultati e l'impatto delle misure  adottate  per
prevenire  l'inquinamento  chimico  delle  acque  superficiali  e  la
relazione provvisoria sui progressi  realizzati  nell'attuazione  del
programma di misure di cui all'articolo 116. Tali  informazioni  sono
pubblicate e rese accessibili al pubblico sul sito istituzionale  del
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.
  Art. 78-decies (Disposizioni specifiche per alcune sostanze). -  1.
Nel rispetto degli obblighi di cui al paragrafo A.4.6.3 dell'allegato
1 alla parte terza, concernenti la presentazione dello stato  chimico
nonche' degli obiettivi e degli obblighi di cui agli articoli 76, 77,
78,  116  e  117,  i  piani  di  gestione  possono  contenere  mappe
supplementari  che  presentano  separatamente,    rispetto    alle
informazioni riguardanti le altre sostanze di cui  alla  tabella  1/A
del paragrafo A.2.6 dell'allegato 1 alla parte terza, le informazioni
sullo stato chimico per una o piu' delle seguenti sostanze:
  a)  sostanze  che  si  comportano  come  PBT    (Persistenti,
bioaccumulabili e tossiche) ubiquitarie, recanti il numero 5, 21, 28,
30, 35, 37, 43 e 44;
  b) sostanze recanti il numero da 34 a 45;
  c) sostanze per le quali sono stati definiti  SQA  rivisti  e  piu'
restrittivi, recanti il numero 2, 5, 15, 20, 22, 23 e 28.
  2. I piani di gestione dei  bacini  idrografici  possono  riportare
l'entita' di ogni deviazione dal valore degli SQA per le sostanze  di
cui  alle  lettere  a),  b)  e  c),  cercando  di  garantirne
l'intercomparabilita' a livello di bacino idrografico.
  Art. 78-undecies  (Elenco  di  controllo).-  1.  Le  regioni  e  le
province  autonome,  avvalendosi  delle  agenzie  regionali  per
l'ambiente,  effettuano  il  monitoraggio  delle  sostanze  presenti
nell'elenco  di  controllo  di  cui  alla  decisione  2015/495  della
Commissione del 20 marzo 2015, che istituisce un elenco di  controllo
delle sostanze da sottoporre a monitoraggio a livello dell'Unione nel
settore della politica delle  acque  in  attuazione  della  direttiva
2008/105/CE del Parlamento europeo e del Consiglio.
  2. Il monitoraggio e' effettuato per un periodo  di  almeno  dodici
mesi, a partire dal 24 settembre 2015. Per ciascuna sostanza presente
in elenchi successivi il monitoraggio e' avviato entro sei mesi dalla
inclusione di dette sostanze nell'elenco di cui al comma 1.
  3. Su proposta delle regioni e delle province autonome,  l'Istituto
superiore per la protezione  e  la  ricerca  ambientale,  di  seguito
ISPRA, seleziona venti stazioni  di  monitoraggio  rappresentative  e
definisce la frequenza e la tempistica del monitoraggio per  ciascuna
sostanza, tenendo conto  degli  usi  e  dell'eventuale  frequenza  di
ritrovamento della stessa. ISPRA elabora una relazione  che  descrive
la rappresentativita' delle stazioni di monitoraggio e  la  strategia
di monitoraggio e che riporta le informazioni  di  cui  al  comma  5,
tenuto conto dei criteri indicati all'articolo  8-ter,  paragrafo  3,
della  direttiva  2008/105/CE,  come  modificata  dalla  direttiva
2013/39/UE. ISPRA identifica le sostanze di cui al comma 5 sulla base
delle informazioni fornite dalle regioni.
  4. Il monitoraggio delle sostanze dell'elenco  di  controllo  viene
effettuato almeno una volta l'anno.
  5. Le sostanze dell'elenco di controllo per cui  esistono  dati  di
monitoraggio sufficienti,  comparabili,  rappresentativi  e  recenti,
ricavati da programmi di monitoraggio o da  studi  esistenti  possono
essere escluse dal monitoraggio supplementare, purche' tali  sostanze
siano monitorate utilizzando metodiche conformi  ai  requisiti  delle
linee  guida  elaborate  dalla  Commissione  per  facilitare  il
monitoraggio delle sostanze appartenenti all'elenco di controllo.
  6. ISPRA, sentito il Ministero dell'ambiente  e  della  tutela  del
territorio e del mare, trasmette alla Commissione europea, per  conto
dello stesso Ministero, i dati di monitoraggio e la relazione di  cui
al comma 3, entro quindici mesi dal 24 settembre 2015, per  il  primo
elenco di controllo, o  entro  ventuno  mesi  dall'inserimento  della
sostanza  nell'elenco  di  controllo  di  cui  al  comma  1  e,
successivamente, ogni dodici mesi finche' la sostanza e' presente  in
detto elenco. A tal fine, le regioni e le province autonome mettono a
disposizione,  attraverso  il  sistema  SINTAI,  i  risultati  dei
monitoraggi condotti ai sensi dei commi 1 e 2,  trenta  giorni  prima
delle suddette scadenze.»;
    g)  il  paragrafo  A.2.6  della  sezione  A  «Stato  delle  acque
superficiali», della parte 2 «Modalita' per la classificazione  dello
stato di qualita' dei corpi idrici» dell'allegato 1 alla parte  terza
e' sostituito dal seguente:
«A.2.6 Stato chimico.
  Al fine di raggiungere o  mantenere  il  buono  stato  chimico,  le
regioni e le province autonome applicano per le sostanze  dell'elenco
di priorita',  selezionate  come  indicato  ai  paragrafi  A.3.2.5  e
A.3.3.4, gli standard di qualita' ambientali cosi' come riportati per
le diverse matrici alle tabelle 1A e 2A del presente allegato.
  Le sostanze dell'elenco di priorita' sono: le sostanze  prioritarie
(P), le sostanze pericolose prioritarie (PP) e le rimanenti  sostanze
(E).
  Tali standard rappresentano le concentrazioni che  identificano  il
buono stato chimico.
  Ai  fini  della  classificazione  delle  acque  superficiali  il
monitoraggio chimico viene  eseguito  nella  colonna  d'acqua  e  nel
biota. A tal fine, entro il 22 marzo 2016,  sulla  base  delle  linee
guida europee n. 25 - Chemical Monitoring of Sediment and  Biota,  n.
32 - Biota  Monitoring  e  n.  33  -  Analytical  Methods  for  Biota
Monitoring e' resa disponibile una linea guida italiana,  predisposta
dagli  istituti  scientifici  nazionali  di  riferimento,  con  le
informazioni pratiche, necessarie per l'utilizzo  di  taxa  di  biota
alternativi ai fini della classificazione.
  La  linea  guida  riporta,  inoltre,  i  riferimenti  ai  criteri
fisico-chimici per valutare la concentrazione di piombo e  nichel  in
base alla biodisponibilita' sito-specifica nelle acque interne.
  Le regioni e le province autonome possono utilizzare, limitatamente
alle sostanze di cui alla tabella 2/A, la matrice sedimento  al  fine
della  classificazione  dei  corpi  idrici  marino-costieri  e  di
transizione.
Tab. 1/A - Standard di qualita' ambientale nella  colonna  d'acqua  e
  nel biota per le sostanze dell'elenco di priorita'.
 

              Parte di provvedimento in formato grafico

Note alla tabella 1/A:
  1 - CAS: Chemical Abstracts Service.
  2 - Questo parametro rappresenta lo SQA espresso come valore  medio
annuo (SQA-MA).  Se  non  altrimenti  specificato,  si  applica  alla
concentrazione totale di tutti gli isomeri.
  3 - Per acque superficiali interne si intendono i fiumi, i laghi  e
i corpi idrici artificiali o fortemente modificati.
  4 - Questo parametro rappresenta lo standard di qualita' ambientale
espresso come concentrazione massima  ammissibile  (SQA-CMA).  Quando
compare la dicitura  "non  applicabile"  riferita  agli  SQA-CMA,  si
ritiene che i valori SQA-MA tutelino dai picchi  di  inquinamento  di
breve termine,  in  scarichi  continui,  perche'  sono  sensibilmente
inferiori ai valori derivati in base alla tossicita' acuta.
  5 - Per il gruppo di sostanze prioritarie "difenileteri  bromurati"
(voce n.  5),  lo  SQA  ambientale  si  riferisce  alla  somma  delle
concentrazioni dei congeneri numeri 28, 47, 99, 100, 153 e 154.
  6 - Per il cadmio e composti (voce n. 6) i valori degli SQA variano
in funzione della durezza dell'acqua classificata secondo le seguenti
cinque categorie: classe 1: < 40 mg CaCO³/l, classe 2: da 40 a  <  50
mg CaCO³/l, classe 3: da 50 a < 100 mg CaCO³/l, classe 4: da 100 a  <
200 mg CaCO³/l e classe 5: ≥ 200 mg CaCO³/l.
  7 - Questa sostanza non e'  prioritaria,  ma  e'  uno  degli  altri
inquinanti in cui gli  SQA  sono  identici  a  quelli  fissati  dalla
normativa applicata prima del 13 gennaio 2009.
  8 - Per questo gruppo di sostanze non e'  fornito  alcun  parametro
indicativo. Il parametro  o  i  parametri  indicativi  devono  essere
definiti con il metodo analitico.
  9 - Il DDT totale comprende la somma degli  isomeri  1,1,1-tricloro
2,2  bis  (p-clorofenil)etano  (numero  CAS  50-29-3;  numero  UE
200-024-3),  1,1,1-tricloro-2  (o-clorofenil)-2-(p-clorofenil)etano
(numero CAS  789-02-6;  numero  UE  212-332-5),  1,1-dicloro-2,2  bis
(p-clorofenil)etilene (numero CAS 72-55-9;  numero  UE  200-784-6)  e
1,1-dicloro-2,2 bis (p-clorofenil)etano (numero CAS  72-54-8;  numero
UE 200-783-0).
  10  -  Per  queste  sostanze  non  sono  disponibili  informazioni
sufficienti per fissare un SQA-CMA.
  11 - Per il gruppo di sostanze prioritarie "idrocarburi policiclici
aromatici"  (IPA)  (voce  n.  28),  lo  SQA  per  il  biota  e  il
corrispondente SQA-AA in acqua si riferiscono alla concentrazione  di
benzo(a)pirene sulla cui tossicita' sono  basati.  Il  benzo(a)pirene
puo' essere considerato marcatore degli  altri  IPA,  di  conseguenza
solo il benzo(a)pirene deve essere monitorato per  raffronto  con  lo
SQA per il biota o il corrispondente SQA-AA in acqua.
  12 - Se non altrimenti indicato, lo SQA per il biota e' riferito ai
pesci. Si puo' monitorare un taxon del biota alternativo  o  un'altra
matrice purche' lo SQA applicato garantisca un livello equivalente di
protezione. Per le sostanze numeri 15 (Fluorantene) e  28  (IPA),  lo
SQA per il biota si riferisce ai crostacei ed ai molluschi.  Ai  fini
della valutazione dello stato chimico, il monitoraggio di Fluorantene
e di IPA nel pesce non  e'  opportuno.  Per  la  sostanza  numero  37
(Diossine e  composti  diossina-simili),  lo  SQA  per  il  biota  si
riferisce al pesce, ai crostacei ed ai molluschi. Fare riferimento al
punto 5.3  dell'allegato  al  regolamento  (UE)  n.  1259/2011  della
Commissione del 2 dicembre 2011, che modifica il regolamento (CE)  n.
1881/2006 per quanto riguarda i tenori massimi per le diossine, i PCB
diossina-simili  e  per  i  PCB  non  diossina-simili  nei  prodotti
alimentari (Gazzetta Ufficiale n. L 320 del 3 dicembre 2011).
  13 - Questi SQA si riferiscono alle  concentrazioni  biodisponibili
delle sostanze.
  14 - PCDD: dibenzo-p-diossine  policlorurate;  PCDF:  dibenzofurani
policlorurati; PCB-DL: bifenili policlorurati  diossina-simili;  TEQ:
equivalenti di tossicita'  conformemente  ai  fattori  di  tossicita'
equivalente del 2005 dell'Organizzazione mondiale della sanita'.
  15 - Le  sostanze  contraddistinte  dalla  lettera  P  e  PP  sono,
rispettivamente,  le  sostanze  prioritarie  e  quelle  pericolose
prioritarie individuate ai  sensi  della  direttiva  2008/105/CE  del
Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre  2008,  modificata
dalla direttiva 2013/39/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del
12 agosto 2013. Le sostanze contraddistinte dalla lettera E  sono  le
sostanze  incluse  nell'elenco  di  priorita'  individuate  dalle
"direttive figlie" della direttiva 76/464/CE.
Tab. 2/A - Standard di qualita' ambientale nei  sedimenti  nei  corpi
  idrici marino-costieri e di transizione.


=====================================================================
|    NUMERO CAS    |          PARAMETRI          | SQA-MA(1) (2) |
+===================+===============================+===============+
|                  |Metalli                        |mg/kg s.s      |
+-------------------+-------------------------------+---------------+
|7440-43-9          |Cadmio                        |0,3            |
+-------------------+-------------------------------+---------------+
|7439-97-6          |Mercurio                      |0,3            |
+-------------------+-------------------------------+---------------+
|7439-92-1          |Piombo                        |30            |
+-------------------+-------------------------------+---------------+
|                  |Organo metalli                |µg/kg          |
+-------------------+-------------------------------+---------------+
|                  |Tributilstagno                |5              |
+-------------------+-------------------------------+---------------+
|Policiclici        |Aromatici                      |µg/kg          |
+-------------------+-------------------------------+---------------+
|120-12-7          |Antracene                      |24            |
+-------------------+-------------------------------+---------------+
|91-20-3            |Naftalene                      |35            |
+-------------------+-------------------------------+---------------+
|                  | Pesticidi                    |              |
+-------------------+-------------------------------+---------------+
|309-00-2          |Aldrin                        |0,2            |
+-------------------+-------------------------------+---------------+
|319-84-6          |Alfa esaclorocicloesano        |0,2            |
+-------------------+-------------------------------+---------------+
|319-85-7          |Beta esaclorocicloesano        |0,2            |
+-------------------+-------------------------------+---------------+
|                  |Gamma esaclorocicloesano      |              |
|58-89-9            |lindano                        |0,2            |
+-------------------+-------------------------------+---------------+
|                  |DDT(3)                        |1              |
+-------------------+-------------------------------+---------------+
|                  |DDD(3)                        |0,8            |
+-------------------+-------------------------------+---------------+
|                  |DDE(3)                        |1,8            |
+-------------------+-------------------------------+---------------+
|60-57-1            |Dieldrin                      |0,2            |
+-------------------+-------------------------------+---------------+


Note alla tabella 2/A:
  (1) Standard di qualita'  ambientale  espresso  come  valore  medio
annuo  (SQA-MA).  Se  non  altrimenti  specificato,  lo  standard  di
qualita' ambientale si applica alla concentrazione  totale  di  tutti
gli isomeri.
  (2) In considerazione della complessita' della matrice sedimento e'
ammesso, ai fini della classificazione del buono stato  chimico,  uno
scostamento pari al 20% del valore riportato in tabella.
  (3) DDE, DDD, DDT: lo standard e' riferito alla somma degli isomeri
2,4 e 4,4 di ciascuna sostanza.
Tab. 3/A - Standard di qualita' ambientale nei  sedimenti  nei  corpi
  idrici marino-costieri e di transizione ai fini della selezione dei
  siti per l'analisi della tendenza.
 

              Parte di provvedimento in formato grafico

Note alla tabella 3/A:
  (1) Sostanze per cui e' definito uno SQA per il biota in tab. 1/A.
  (2) DDE, DDD, DDT: lo standard e' riferito alla somma degli isomeri
2,4 e 4,4 di ciascuna sostanza.
  (3) Elenco congeneri e relativi Fattori di  tossicita'  equivalenti
(EPA, 1989) e elenco congeneri PCB diossina simili (WHO, 2005):
 

              Parte di provvedimento in formato grafico

    h) il paragrafo  A.2.6.1  della  sezione  A  "Stato  delle  acque
superficiali", della parte 2 "Modalita' per la classificazione  dello
stato di qualita' dei corpi idrici" dell'allegato 1 alla parte  terza
e' soppresso;
    i) la tabella 1/B del paragrafo  A.2.7  della  sezione  A  "Stato
delle  acque  superficiali",  della  parte  2  "Modalita'  per  la
classificazione  dello  stato  di  qualita'  dei  corpi  idrici"
dell'allegato 1 alla parte terza e' sostituita dalla seguente:
  «Tab. 1/B.

              Parte di provvedimento in formato grafico

 
Note alla tabella 1/B:
  (1) Standard di qualita'  ambientale  espresso  come  valore  medio
annuo (SQA-MA).
  (2) Per acque superficiali interne si intendono i fiumi, i laghi  e
i corpi idrici artificiali o fortemente modificati.
  (3)  Per  altre  acque  di  superficie  si  intendono  le  acque
marino-costiere e le acque di transizione.
  (4) Cloronitrotolueni: lo standard e' riferito al singolo isomero.
  (5) Xileni: lo standard di qualita' si riferisce  ad  ogni  singolo
isomero (orto-, meta- e para-xilene).
  (6) Per tutti  i  singoli  pesticidi  (inclusi  i  metaboliti)  non
presenti in questa tabella si applica il valore  cautelativo  di  0,1
μg/l. Tale valore, per le singole sostanze, potra' essere  modificato
sulla  base  di  studi  di  letteratura  scientifica  nazionale  e
internazionale che ne giustifichino una variazione.
  (7) Per i pesticidi totali (la somma di tutti i  singoli  pesticidi
individuati e quantificati nella procedura di monitoraggio compresi i
metaboliti ed i prodotti di degradazione) si applica il valore  di  1
μg/l, fatta  eccezione  per  le  risorse  idriche  destinate  ad  uso
potabile, per le quali si applica il valore di 0,5 μg/l.
  (8) Per le sostanze perfluorurate 50, 51, 52, 53, 54 sono applicati
i relativi  SQA  con  effetto  dal  22  dicembre  2018,  al  fine  di
concorrere al conseguimento di un buono stato ecologico entro  il  22
dicembre 2027 ed impedire il  deterioramento  dello  stato  ecologico
relativamente a tali sostanze. Le Autorita' di bacino, le  regioni  e
le province autonome elaborano, a tal  fine,  entro  il  22  dicembre
2018, un programma  di  monitoraggio  supplementare  e  un  programma
preliminare di misure relative a tali sostanze e  li  trasmettono  al
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del  mare  ed
al SINTAI per il successivo  inoltro  alla  Commissione  europea.  Le
Autorita' di bacino, le regioni e  le  province  autonome  elaborano,
entro il 22 dicembre 2021, un  programma  di  misure  definitivo,  ai
sensi dell'articolo 116, che e' attuato e reso operativo entro e  non
oltre il 22 dicembre 2024. Qualora, invece, gli esiti di  monitoraggi
pregressi, anche condotti a scopo di studio, abbiano gia' evidenziato
la presenza di tali sostanze in concentrazioni superiori agli SQA  di
cui alla tabella 1/B,  le  Autorita'  di  bacino,  le  regioni  e  le
province autonome elaborano e riportano nei piani di gestione,  entro
il 22 dicembre 2015, i programmi  di  monitoraggio  ed  un  programma
preliminare  di  misure  relative  a  tali  sostanze,  immediatamente
operativi.»;
    l) il paragrafo  A.2.7.1  della  sezione  A  "Stato  delle  acque
superficiali", della parte 2 "Modalita' per la classificazione  dello
stato di qualita' dei corpi idrici" dell'allegato 1 alla parte  terza
e' sostituito dal seguente:
«A.2.7.1 - Standard di qualita' ambientale per altre  sostanze,  non
  appartenenti all'elenco di priorita', nei  sedimenti  per  i  corpi
  idrici marino-costieri e di transizione.
  Nella tabella 3/B sono riportati standard  di  qualita'  ambientale
per la matrice  sedimenti  per  alcune  sostanze  diverse  da  quelle
dell'elenco  di  priorita',  appartenenti  alle  famiglie  di  cui
all'allegato 8. Tali standard di qualita' ambientale  possono  essere
utilizzati al fine di acquisire ulteriori elementi conoscitivi  utili
per il monitoraggio di indagine.
  Tabella 3/B:

              Parte di provvedimento in formato grafico

Note alla tabella 3/B:
  (1) Standard di qualita'  ambientale  espresso  come  valore  medio
annuo (SQA-MA).
  (2) PCB  totali,  lo  standard  e'  riferito  alla  sommatoria  dei
seguenti cogeneri: PCB 28, PCB 52, PCB 77, PCB 81, PCB 101, PCB  118,
PCB 126, PCB 128, PCB 138, PCB 153, PCB 156, PCB 169, PCB 180.»;
    m) il numero 1.4.1 del punto 1.4 "Informazioni per  l'analisi  di
tendenza" del paragrafo A.2.8-ter della sezione A "Stato delle  acque
superficiali", della parte 2 "Modalita' per la classificazione  dello
stato di qualita' dei corpi idrici" dell'allegato 1 alla parte  terza
e' sostituito dal seguente:
    «1.4.1 In attuazione del comma 8 dell'articolo 78, le  regioni  e
le provincie autonome raccolgono, aggiornano  e  trasmettono  i  dati
relativi alle concentrazioni rilevate nei sedimenti e  nel  biota  in
particolare per le seguenti sostanze, se rilevate:
  a) antracene;
  b) difeniletere bromurato;
  c)  cadmio  e  composti  (in  funzione  delle  classi  di  durezza
dell'acqua);
  d) cloroalcani, C10-13 (7);
  e) di(2-etilesil) ftalato (DEHP);
  f) fluorantene;
  g) esaclorobenzene;
  h) esaclorobutadiene;
  i) esaclorocicloesano;
  l) piombo e composti;
  m) mercurio e composti;
  n) pentaclorobenzene;
  o) benzo(a)pirene;
  p) benzo(b)fluorantene;
  q) benzo(k)fluorantene;
  r) benzo(g,h,i)perilene;
  s) indeno(1,2,3-cd)pirene;
  t) tributilstagno (composti) (tributilstagno catione);
  u) dicofol;
  v) acido perfluorottansolfonico e derivati (PFOS);
  z) chinossifen;
  aa) diossine e composti diossina-simili;
  bb) esabromociclododecano (HBCDD);
  cc) eptacloro ed eptacloro epossido.»;
    n) il paragrafo A. 2.8-quater della sezione A "Stato delle  acque
superficiali", della parte 2 "Modalita' per la classificazione  dello
stato di qualita' dei corpi idrici" dell'allegato 1 alla parte  terza
e' sostituito dal seguente:
    «A. 2.8-quater (Numeri UE sostanze prioritarie).
  Tabella 1: elenco numeri UE sostanze prioritarie.
 

              Parte di provvedimento in formato grafico

  1 - CAS: Chemical Abstracts Service.
  2 - Numero UE: inventario europeo delle sostanze chimiche esistenti
a carattere commerciale  (EINECS)  o  lista  europea  delle  sostanze
chimiche notificate (ELINCS).
  3 - Nel fissare gli standard di qualita' ambientale,  nel  caso  di
gruppi di sostanze, sono definite, salvo  indicazioni  esplicite,  le
singole sostanze tipiche rappresentative.
  4 - Solo tetra-, penta-, esa- ed eptabromodifeniletere (numeri  CAS
40088-47-9, 32534-81-9, 36483-60-0, 68928-80-3, rispettivamente).
  5 - Nonilfenolo (CAS 25154-52-3, UE 246-672-0) compresi gli isomeri
4-nonilfenolo  (CAS  104-40-5,  UE  203-199-4)  e  4-nonilfenolo
(ramificato) (CAS 84852-15-3, UE 284-325-5).
  6 - Ottilfenolo (CAS 1806-26-4, UE  217-302-5)  compreso  l'isomero
4-(1,1',3,3'-tetrametilbutil)-fenolo (CAS 140-66-9, UE 205-426-2).
  7  -  Compresi  benzo(a)pirene  (CAS  50-32-8,  UE  200-028-5),
benzo(b)fluorantene      (CAS      205-99-2,      UE      205-911-9),
benzo(g,h,i)perilene    (CAS      191-24-2,      UE      205-883-8),
benzo(k)fluorantene      (CAS      207-08-9,      UE      205-916-6),
indeno(1,2,3-cd)pirene  (CAS  193-39-5,  UE  205-893-2),  ma  esclusi
antracene, fluorantene e naftalene, che sono riportati in  un  elenco
distinto.
  8 - Compreso tributilstagno-catione (CAS 36643-28-4).
  9 - Si riferisce ai seguenti composti:
  7  Dibenzo-p-diossine  policlorurate  (PCDD):  2,3,7,8-T4CDD  (CAS
1746-01-6), 1,2,3,7,8-P5CDD (CAS 40321-76-4), 1,2,3,4,7,8-H6CDD  (CAS
39227-28-6), 1,2,3,6,7,8-H6CDD  (CAS  57653-85-7),  1,2,3,7,8,9-H6CDD
(CAS    19408-74-3),    1,2,3,4,6,7,8-H7CDD    (CAS    35822-46-9),
1,2,3,4,6,7,8,9-O8CDD (CAS 3268-87-9);
  10  dibenzofurani  policlorurati  (PCDF):  2,3,7,8-T4CDF  (CAS
51207-31-9), 1,2,3,7,8-P5CDF (CAS 57117-41-6),  2,3,4,7,8-P5CDF  (CAS
57117-31-4), 1,2,3,4,7,8-H6CDF  (CAS  70648-26-9),  1,2,3,6,7,8-H6CDF
(CAS    57117-44-9),    1,2,3,7,8,9-H6CDF    (CAS    72918-21-9),
2,3,4,6,7,8-H6CDF  (CAS  60851-34-5),  1,2,3,4,6,7,8-H7CDF    (CAS
67562-39-4),      1,2,3,4,7,8,9-H7CDF      (CAS        55673-89-7),
1,2,3,4,6,7,8,9-O8CDF (CAS 39001-02-0);
  12 bifenili policlorurati diossina-simili (DL-PCB):  3,3',4,4'-T4CB
(PCB 77, CAS 32598-13-3), 3,3',4',5-T4CB (PCB  81,  CAS  70362-50-4),
2,3,3',4,4'-P5CB (PCB 105, CAS 32598-14-4), 2,3,4,4',5-P5CB (PCB 114,
CAS  74472-37-0),  2,3',4,4',5-P5CB  (PCB  118,  CAS  31508-00-6),
2,3',4,4',5'-P5CB (PCB 123, CAS  65510-44-3),  3,3',4,4',5-P5CB  (PCB
126, CAS 57465-28-8), 2,3,3',4,4',5-H6CB (PCB 156,  CAS  38380-08-4),
2,3,3',4,4',5'-H6CB (PCB 157,  CAS  69782-90-7),  2,3',4,4',5,5'-H6CB
(PCB  167,  CAS  52663-72-6),  3,3',4,4',5,5'-H6CB  (PCB  169,  CAS
32774-16-6), 2,3,3',4,4',5,5'-H7CB (PCB 189, CAS 39635-31-9);
  10 - CAS  52315-07-8  si  riferisce  a  una  miscela  isomerica  di
cipermetrina, α-cipermetrina (CAS  67375-30-8),  β-cipermetrina  (CAS
65731-84-2),  θ-cipermetrina  (CAS  71691-59-1)  e  ζ-cipermetrina
(52315-07-8).
  11  -  Si  riferisce  a  1,3,5,7,9,11-esabromociclododecano  (CAS
25637-99-4),  1,2,5,6,9,10-esabromociclododecano  (CAS  3194-55-6),
α-esabromociclododecano  (CAS  134237-50-6),  β-esabromociclododecano
(CAS 134237-51-7) e γ- esabromociclododecano (CAS 134237-52-8).»;
    o)  al  paragrafo  A.3.5  della  sezione  A  "Stato  delle  acque
superficiali", della parte 2 "Modalita' per la classificazione  dello
stato di qualita' dei corpi idrici" dell'allegato 1 alla parte terza,
dopo le parole:  "piano  di  tutela  delle  acque"  sono  aggiunti  i
seguenti periodi: «La frequenza del monitoraggio delle  sostanze  PBT
ubiquitarie di cui alla tabella 1/A, paragrafo A.2.6 dell'allegato  1
alla parte terza, recanti il numero 5, 21, 28, 30, 35, 37, 43  e  44,
puo' essere ridotta, purche' tale monitoraggio sia rappresentativo  e
sia disponibile un riferimento statisticamente valido per la presenza
di tali sostanze nel corpo idrico.  Nei  piani  di  gestione  vengono
inserite  le  informazioni  sulla  riduzione  delle  frequenze  del
monitoraggio.»;
    p) alla tabella 3.6 del paragrafo A.3.5 della  sezione  A  "Stato
delle  acque  superficiali",  della  parte  2  "Modalita'  per  la
classificazione  dello  stato  di  qualita'  dei  corpi  idrici"
dell'allegato 1 alla parte terza:
      1) all'ultima riga, dopo le parole:  "Sostanze  dell'elenco  di
priorita'", e' inserita la seguente nota (18):
    «(18) Per le sostanze  alle  quali  si  applica  uno  SQA  per  i
sedimenti o il biota, le regioni e le province autonome monitorano la
sostanza nella corrispondente  matrice  almeno  una  volta  all'anno,
sempre che le conoscenze tecniche e la valutazione degli esperti  non
giustifichino un altro intervallo. La giustificazione della frequenza
applicata e' inserita nei Piani di gestione dei distretti idrografici
in conformita' all'articolo 78-nonies, comma 1, lettera c), e secondo
quanto  previsto  all'articolo  3,  paragrafo  4,  della  direttiva
consolidata.»;
      2) all'ultima riga,  in  tutte  le  colonne,  dopo  la  parola:
"acqua" sono aggiunte le seguenti: "e annuale nel biota";
    q) alla tabella 3.7 del paragrafo A.3.5 della  sezione  A  "Stato
delle  acque  superficiali",  della  parte  2  "Modalita'  per  la
classificazione  dello  stato  di  qualita'  dei  corpi  idrici"
dell'allegato 1 alla parte terza:
  1) alla penultima riga "Altre sostanze non appartenenti  all'elenco
di priorita'", in tutte le colonne,  sono  soppresse  le  parole:  "e
annuale in sedimenti";
  2) all'ultima riga "Sostanze dell'elenco  di  priorita'"  la  nota
(14) e' sostituita dalla seguente:
    «(14) Per le sostanze  alle  quali  si  applica  uno  SQA  per  i
sedimenti o il biota, le regioni e le province autonome monitorano la
sostanza nella corrispondente  matrice  almeno  una  volta  all'anno,
sempre che le conoscenze tecniche e la valutazione degli esperti  non
giustifichino un altro intervallo. La giustificazione della frequenza
applicata e' inserita nei Piani di gestione dei distretti idrografici
in conformita' all'articolo 78-nonies, comma 1, lettera c), e secondo
quanto  previsto  all'articolo  3,  paragrafo  4,  della  direttiva
consolidata.»;
    r)  al  paragrafo  A.3.6  della  sezione  A  "Stato  delle  acque
superficiali" della parte 2 "Modalita' per la  classificazione  dello
stato di qualita' dei corpi idrici" dell'allegato 1 alla parte terza,
dopo le parole: "e problematiche dell'area interessata." e'  aggiunto
il  seguente  periodo:  "Eventuali  saggi  biologici  sono  eseguiti
utilizzando  protocolli  metodologici  normati  o  in  corso  di
standardizzazione secondo le indicazioni UNI.";
    s) la tabella 4.5/a del paragrafo A.4.5, della sezione  A  "Stato
delle  acque  superficiali",  della  parte  2  "Modalita'  per  la
classificazione  dello  stato  di  qualita'  dei  corpi  idrici"
dell'allegato 1 alla parte terza e' sostituita dalla seguente:
  «Tab. 4.5/a - Definizioni dello stato elevato, buono e  sufficiente
per gli elementi chimici a sostegno.


+-----------------------+-----------------------------------------+
|                      |La media delle concentrazioni delle      |
|                      |sostanze di sintesi, misurate nell'arco  |
|                      |di un anno, sono minori o uguali ai      |
|                      |limiti di quantificazione delle migliori |
|                      |tecniche disponibili a costi sostenibili.|
|                      |Le concentrazioni delle sostanze di      |
|                      |origine naturale ricadono entro i livelli|
|Stato Elevato          |di fondo naturale.                      |
+-----------------------+-----------------------------------------+
|                      |La media delle concentrazioni di una    |
|                      |sostanza chimica, monitorata nell'arco di|
|                      |un anno, e' conforme allo standard di    |
|                      |qualita' ambientale di cui alla tab. 1/B,|
|                      |lettera A.2.7, del presente allegato e  |
|Stato Buono            |successive modifiche e integrazioni.    |
+-----------------------+-----------------------------------------+
|                      |La media delle concentrazioni di una    |
|                      |sostanza chimica, monitorata nell'arco di|
|                      |un anno, supera lo standard di qualita'  |
|                      |ambientale di cui alla tab. 1/B lettera  |
|                      |A.2.7, del presente allegato e successive|
|Stato Sufficiente      |modifiche e integrazioni.                |
+-----------------------+-----------------------------------------+


 
                              Art. 2

                Clausola di invarianza finanziaria

  1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le Amministrazioni ed
i soggetti pubblici interessati provvedono agli adempimenti  previsti
dal presente decreto con le risorse umane, strumentali e  finanziarie
disponibili a legislazione vigente.
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
    Dato a Roma, addi' 13 ottobre 2015

                            MATTARELLA

                        Renzi, Presidente del Consiglio dei ministri

                        Galletti, Ministro dell'ambiente e della   
                          tutela del territorio e del mare         

                        Gentiloni Silveri, Ministro degli affari   
                          esteri e della cooperazione internazionale

                        Orlando, Ministro della giustizia           

                        Padoan, Ministro dell'economia e delle     
                            finanze                                 

                        Guidi, Ministro dello sviluppo economico   

                        Lorenzin, Ministro della salute             

                        Martina, Ministro delle politiche agricole 
                            alimentari e forestali                   
Visto, il Guardasigilli: Orlando

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