Tassa di concessione governativa - NON DOVUTA dagli autoriparatori
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[b]Tassa di concessione governativa: non è più dovuta per iniziare una attività di commercio ingrosso, impiantistica, autoriparazione, pulizia, facchinaggio, agente di commercio, mediatore[/b]
La Direzione centrale normativa dell'Agenzia delle Entrate, in risposta ad un interpello, ha stabilito che la tassa di concessione governativa di cui all'art. 22, punto 8, della tariffa annessa al DPR n. 641 del 1972 (pari a € 168,00) NON è dovuta in caso di presentazione al registro delle imprese di una segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) di commercio all'ingrosso, impiantistica, autoriparazione, pulizia, facchinaggio, agente di commercio, agente affari in mediazione e spedizioniere, perché il presupposto per il suo pagamento non sorge quando dalla segnalazione di inizio attività (SCIA) stessa non scaturisca alcuna iscrizione in un albo elenco o registro che risulti abilitante per l'esercizio dell'attività.
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