Data: 2015-10-28 08:53:47

chiusura esercizio commerciale

L'ufficio ha disposto la chiusura immediata di una media struttura di vendita e la riduzione della superficie di vendita a quella dichiarata con scia (anche se mi paiono contrastanti le due richieste). Il motivo è che il titolare adibiva a vendita una superficie che avrebbe dovuto rimanere chiusa come deposito, superando il limite massimo di superficie previsto dall'art. 16 della legge regionale n° 24/2015.  I vigili si sono recati sul posto ed hanno riscontrato per due volte l'inottemperanza all'ordinanza e la recidiva nel secondo caso, ex art. 61, comma 7 della legge regionale n° 24/2015. E' possibile l'adozione da parte dell'ufficio commercio di una diffida ai sensi dell'art. 21 ter della legge n° 241/90 visto che la norma limita la sua portata ai casi ed alle modalità stabilite dalla legge? Quale dovrebbe essere il procedimento corretto da adottare visto che l'esercizio commerciale non chiude? I vigili possono coattivamente far uscire i clienti dall'esercizio commerciale visto che non si tratta di un sequestro? Grazie

riferimento id:29523

Data: 2015-10-28 14:30:55

Re:chiusura esercizio commerciale


L'ufficio ha disposto la chiusura immediata di una media struttura di vendita e la riduzione della superficie di vendita a quella dichiarata con scia (anche se mi paiono contrastanti le due richieste). Il motivo è che il titolare adibiva a vendita una superficie che avrebbe dovuto rimanere chiusa come deposito, superando il limite massimo di superficie previsto dall'art. 16 della legge regionale n° 24/2015.  I vigili si sono recati sul posto ed hanno riscontrato per due volte l'inottemperanza all'ordinanza e la recidiva nel secondo caso, ex art. 61, comma 7 della legge regionale n° 24/2015. E' possibile l'adozione da parte dell'ufficio commercio di una diffida ai sensi dell'art. 21 ter della legge n° 241/90 visto che la norma limita la sua portata ai casi ed alle modalità stabilite dalla legge? Quale dovrebbe essere il procedimento corretto da adottare visto che l'esercizio commerciale non chiude? I vigili possono coattivamente far uscire i clienti dall'esercizio commerciale visto che non si tratta di un sequestro? Grazie
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1) l'atto di diffida a ridurre la superficie ecc... VA BENE anche se non ha un valore giuridico autonomo
2) i vigili devono fare verbale per sanzione pecuniaria
3) e devono farlo ANCHE OGNI GIORNO se il soggetto non si adegua
4) E' illegittima l'esecuzione coattiva (allontanamento dei clienti ecc...) in quanto manca il supporto legislativo che lo preveda.

ATTENZIONE: la disciplina regionale prevede la sanzione accessoria per recidiva. Ma essendo sanzione accessoria va adottata solo in sede di ORDINANZA INGIUNZIONE (della seconda nell'anno) o di pagamento in misura ridotta, non sulla base del solo verbale.

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LEGGE REGIONALE 16 aprile 2015, n. 24 “Codice del commercio”

In caso di particolare gravità o di recidiva, la competente autorità comunale dispone, altresì, la sospensione dell’attività di vendita per un periodo non inferiore a tre e non superiore a venti giorni lavorativi. La recidiva si verifica qualora sia stata commessa la stessa violazione per due volte in un anno, anche se si è proceduto al pagamento della sanzione mediante oblazione.

riferimento id:29523

Data: 2015-10-28 19:01:14

Re:chiusura esercizio commerciale

Non e' possibile procedere coattivamente alla chiusura sulla scorta delle considerazioni della Risoluzione 4 ottobre 2002 n 512174
del Ministero Attività produttive?

riferimento id:29523

Data: 2015-10-30 15:03:24

Re:chiusura esercizio commerciale


Non e' possibile procedere coattivamente alla chiusura sulla scorta delle considerazioni della Risoluzione 4 ottobre 2002 n 512174
del Ministero Attività produttive?
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La tesi contenuta nella citata Risoluzione era a mio avviso priva di fondamento giuridico ... comunque sia, OGGI lo è senz'altro e quindi non è riproponibile in quanto è PACIFICO e LEGISLATIVAMENTE PREVISTO (vedi art. 21-ter) che l'esecutorietà deve essere PREVISTA ESPRESSAMENTE DALLA LEGGE che deve anche determinare le modalità di attuazione.

LEGGE 7 agosto 1990, n. 241
Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi. (GU n.192 del 18-8-1990 )
Art. 21-ter
                      (( (Esecutorieta'). ))

  ((1.[color=red][b] Nei  casi  e  con  le  modalita'  stabiliti  dalla  legge[/b][/color],  le
pubbliche amministrazioni possono imporre coattivamente l'adempimento
degli obblighi nei loro confronti. Il  provvedimento  costitutivo  di
obblighi indica il termine e le modalita'  dell'esecuzione  da  parte
del soggetto  obbligato.  Qualora  l'interessato  non  ottemperi,  le
pubbliche  amministrazioni,  previa  diffida,  possono  provvedere
all'esecuzione coattiva nelle ipotesi e secondo le modalita' previste
dalla legge.
  2. Ai fini dell'esecuzione delle  obbligazioni  aventi  ad  oggetto
somme  di  denaro  si  applicano  le  disposizioni  per  l'esecuzione
coattiva dei crediti dello Stato)).

riferimento id:29523

Data: 2015-11-02 11:03:25

Re:chiusura esercizio commerciale

Un ultimo chiarimento sulla diffida di cui all'art. 21 ter. Considerato che non siamo in un caso dove la legge prevede come effettuare
l'attuazione coattiva degli obblighi, la diffida 21 ter si può sempre effettuare? Il dubbio sorge perché, dal tenore letterale, sembra che la diffida 21 ter si possa adottare solo a seguito di un provvedimento impositivo di obblighi che possano essere eseguiti coattivamente (nei casi quindi previsti dalla legge). Grazie

riferimento id:29523

Data: 2015-11-03 17:46:41

Re:chiusura esercizio commerciale


Un ultimo chiarimento sulla diffida di cui all'art. 21 ter. Considerato che non siamo in un caso dove la legge prevede come effettuare
l'attuazione coattiva degli obblighi, la diffida 21 ter si può sempre effettuare? Il dubbio sorge perché, dal tenore letterale, sembra che la diffida 21 ter si possa adottare solo a seguito di un provvedimento impositivo di obblighi che possano essere eseguiti coattivamente (nei casi quindi previsti dalla legge). Grazie
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Se non ricorrono le condizioni dell'art. 21 ter, come ho sostenuto più volte in questo forum la DIFFIDA ha un valore giuridico NULLO (o quasi). Infatti la sua violazione non comporta l'applicazione nè di misure interdittive nè di misure sanzionatorie (la sanzione si applica per la violazione della norma principale .... non della diffida).

La diffida ha una funzione di MORAL SUASION .... RAFFORZATO. Spesso è DI FATTO UTILE .... ma giuridicamente ha poco valore.

riferimento id:29523
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