Data: 2011-12-07 08:59:07

D.L. 201/2011

In riferimento al D.L. di cui all'oggetto, ritieni che in ossequio all'art. 34 le attività di noleggio CON conducente sia da ritenersi del tutto liberalizzata, come del resto le medie e grandi strutture di vendita?
Ed in caso affermativo i Comuni devono attendere gli indirizzi regionali o attenersi immediatamente alla normativa nazionale?
In ordine all'art. 31 del D.L., la liberalizzazione degli orari riguarda anche i distributori di carburante? e anche in tale caso si dovrà attendere un recepimento normativo di carattere regionale o meno?

riferimento id:2952

Data: 2011-12-10 12:55:09

Re:D.L. 201/2011


In riferimento al D.L. di cui all'oggetto, ritieni che in ossequio all'art. 34 le attività di noleggio CON conducente sia da ritenersi del tutto liberalizzata, come del resto le medie e grandi strutture di vendita?
Ed in caso affermativo i Comuni devono attendere gli indirizzi regionali o attenersi immediatamente alla normativa nazionale?
In ordine all'art. 31 del D.L., la liberalizzazione degli orari riguarda anche i distributori di carburante? e anche in tale caso si dovrà attendere un recepimento normativo di carattere regionale o meno?
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Avrò modo di approfondire l'argomento nella lezione del 20 dicembre e prossimamente nel forum
(http://www.omniavis.it/web/prenotazioni/)

Al momento ti segnalo che, A MIO AVVISO, la materia del trasporto privato mediante NCC e TAXI non fa parte della disciplina di liberalizzazione (purtroppo) nemmeno con l'ampia formulazione dell'art. 34 (anche se comunque il DL 201/2011 si applica a tali attività relativamente ad altri profili).

Per gli orari:
1) si applica la liberalizzazione anche ai carburanti
2) regioni e enti locali hanno 90 giorni per recepirle
3) i Comuni possono recepirle anche in assenza del recepimento regionale

Molti Comuni le hanno già approvate

riferimento id:2952

Data: 2012-05-27 21:44:11

LIBERALIZZAZIONE ORARI DISTRIBUTORI CARBURANTE

Buongiorno dottore, premesso che anche io come Lei sono un iper-liberalizzazionista, leggo che le recenti novità legislative in materia di liberalizzazione degli orari possono essere applicate anche ai distributori di carburante, in quanto attività da ritenersi commerciali, seguendo i più recenti orientamenti giurisprudenziali. Pur essendo d'accordo con Lei in linea di principio, devo constatare che nella regione Campania, purtroppo, la liberalizzazione degli orari non sembrerebbe essere applicabile anche ai distributori di carburante. A vietarlo, implicitamente, è il recente  regolamento del 20 gennaio 2012, n. 1, di attuazione della legge regionale 29 marzo 2006, n.6 “Norme per la razionalizzazione e l'ammodernamento del sistema distributivo dei carburanti”. Gli articoli 17 e 18 continuano a recare prescizioni vincolanti in materia di orari, servizio notturno e turni, in barba ai sacrosanti principi di liberalizzazione affermati dalla lenzuolata Bersani prima e dal decreto Monti poi. Insomma, come al solito, tutto come prima. Ritengo pertanto, limitatamente alla regione Campania, che dall'ordinanza sindacale da Lei ottimamente predisposta vada eliminata tra le categorie ad orario di esercizio libero i distributori di carburante. Attendo una sua interpretazione sui riferimenti normativi che Le ho fornito. Un saluto.

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Data: 2012-05-28 05:05:53

Re:LIBERALIZZAZIONE ORARI DISTRIBUTORI CARBURANTE


Buongiorno dottore, premesso che anche io come Lei sono un iper-liberalizzazionista, leggo che le recenti novità legislative in materia di liberalizzazione degli orari possono essere applicate anche ai distributori di carburante, in quanto attività da ritenersi commerciali, seguendo i più recenti orientamenti giurisprudenziali. Pur essendo d'accordo con Lei in linea di principio, devo constatare che nella regione Campania, purtroppo, la liberalizzazione degli orari non sembrerebbe essere applicabile anche ai distributori di carburante. A vietarlo, implicitamente, è il recente  regolamento del 20 gennaio 2012, n. 1, di attuazione della legge regionale 29 marzo 2006, n.6 “Norme per la razionalizzazione e l'ammodernamento del sistema distributivo dei carburanti”. Gli articoli 17 e 18 continuano a recare prescizioni vincolanti in materia di orari, servizio notturno e turni, in barba ai sacrosanti principi di liberalizzazione affermati dalla lenzuolata Bersani prima e dal decreto Monti poi. Insomma, come al solito, tutto come prima. Ritengo pertanto, limitatamente alla regione Campania, che dall'ordinanza sindacale da Lei ottimamente predisposta vada eliminata tra le categorie ad orario di esercizio libero i distributori di carburante. Attendo una sua interpretazione sui riferimenti normativi che Le ho fornito. Un saluto.
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Ciao GIANCARLO.
Una premessa: da giurista, in questo forum, tento di dare una lettura costituzionalmente orientata (e rispettosa della disciplina comunitaria) a prescindere dalle posizioni personali e dalle esigenze specifiche. Ciò mi porta a fornire indicazioni che, non necessariamente, corrispondono alle mie opinioni personali (anche se spesso coincidono) e comunque ne prescindono. Spesso rendo evidente il livello interpretativo (descritto in modo scientificamente adeguato) dalle mie opinioni (spesso formulate in forma di battuta).

Ciò detto:
DIRITTO: la disciplina di liberalizzazione degli orari contenuta nel D.L. 201 è adottata dallo Stato nell'esercizio della propria potestà normativa esclusiva ai sensi dell'art. 117 della Costituzione. Tale disciplina è stata impugnata davanti alla Corte Costituzionale ma FINO AL GIUDIZIO DELLA CONSULTA è norma vigente, applicabile su tutto il territorio nazionale (per definizione) ed in particolare nelle regioni a statuto ordinario come la Campania A PRESCINDERE dalla diversa disciplina legislativa regionale di settore. Anche in Toscana esiste una situazione analoga, con una disciplina regionale che prevede turni, orari e quanto altro!
Il problema che si pone tuttavia per la Regione Campania, di natura strettamente giuridica, attiene al fatto che la Regione si è dotata di un regolamento regionale SUCCESSIVAMENTE all'entrata in vigore delle norme del D.L. 201/2011 (gennaio 2012) ma PRIMA della scadenza del termine di adeguamento regionale alle disposizioni di liberalizzazione (marzo 2012).
A mio avviso, tale regolamento (proprio per la sua natura di fonte secondaria) non è applicabile in quanto attuativo di una disposizione regionale abrogata (o disapplicata, non entriamo sull'argomento) dal D.L. 201/2011.
Inoltre le successive disposizioni "Monti", a partire dalle leggi di conversione del D.L. 1/2012 e D.L. 5/2012, tutte successive al citato regolamento, lo renderebbero autonomamente inapplicabile.
QUINDI, in definitiva, vale per la Campania, quanto indicato per il resto d'Italia in merito alla liberalizzazione degli orari, anche dei distributori di carburante.

Ovviamente quanto da me espresso è UNA LETTURA. Altre ve ne sono (e tu ne hai descritta una). La difficoltà dell'interprete (cioè di ciascun operatore, compresi i molti che seguono questo forum) è proprio quella di dover decidere in un contesto normativo purtroppo non chiaro ed univoco (anche grazie al comportamento anti-liberalizzazione di molte Regioni).
Ricordo tuttavia che in presenza di un contesto normativo non chiaro, che dia luogo a dubbi interpretativi, NON TUTTE LE SCELTE sono sullo stesso livello, dovendosi dare preferenza alle scelte costituzionalmente orientate e, soprattutto, in linea con i principi e le disposizioni dell'ordinamento sovra-nazionale comunitario.
A mio avviso una lettura degli artt. 41 e 117 della Costituzione e della normativa comunitaria non la scia adito a dubbi (a prescindere dal fatto che si condividano o meno le liberalizzazioni!).

Ciao

Non concordo con la tua interpretazione per queste motivazioni

riferimento id:2952

Data: 2012-05-30 21:38:04

Re:D.L. 201/2011

Dottore, innanzitutto grazie oper la risposta, che per certi versi reputo assai convincente. A tal punto che ho anche predisoposto lo schema di ordinanza da far firmare al sindaco. Purtroppo il mio entusiasmo è stato smorzato dal segretario comunale che proprio relativamente ai distributori di carburante mi ha posto una sorta di veto. Secondo lui, infatti, le disposizioni contenute nell’articolo 31 del DL 201 convertito con modificazioni con la legge 211/2011, che hanno liberalizzato l’orario di attività degli esercizi del commercio su area privata e quelli della somministrazione di alimenti e bevande; non possono essere applicate, per analogia, all’attività di distribuzione di carburante che deve rispettare le disposizioni specifiche in materia di orario. Il segretario ha sostenuto, inoltre, che nella regione Campania l’orario di esercizio degli impianti di distribuzione di carburanti é disciplinato dal Regolamento Regionale n° 1/2012 quale norma di attuazione della legge regionale 6/2006 che al suo articolo 17 consente l’aper tura settimanale per un complessivo numero  di 63 ore, purchè venga mantenuto l’obbligo di rispettare l’orario minimo previsto. Il servizio notturno è svolto dalle ore 22,00 fino all'inizio dell'orario di apertura giornaliera previa autorizzazione rilasciata dai comuni. Sarebbe così cortese da indicarmi qualche sentenza che attesta l'applicazione per analogia anche ai distributori di carburante dei principi di liberalizzazione recati dalle norme innanzi citate. Così potrei uscirmene. Grazie di cuore.


riferimento id:2952

Data: 2012-06-02 08:20:09

Re:D.L. 201/2011


Dottore, innanzitutto grazie oper la risposta, che per certi versi reputo assai convincente. A tal punto che ho anche predisoposto lo schema di ordinanza da far firmare al sindaco. Purtroppo il mio entusiasmo è stato smorzato dal segretario comunale che proprio relativamente ai distributori di carburante mi ha posto una sorta di veto. Secondo lui, infatti, le disposizioni contenute nell’articolo 31 del DL 201 convertito con modificazioni con la legge 211/2011, che hanno liberalizzato l’orario di attività degli esercizi del commercio su area privata e quelli della somministrazione di alimenti e bevande; non possono essere applicate, per analogia, all’attività di distribuzione di carburante che deve rispettare le disposizioni specifiche in materia di orario. Il segretario ha sostenuto, inoltre, che nella regione Campania l’orario di esercizio degli impianti di distribuzione di carburanti é disciplinato dal Regolamento Regionale n° 1/2012 quale norma di attuazione della legge regionale 6/2006 che al suo articolo 17 consente l’aper tura settimanale per un complessivo numero  di 63 ore, purchè venga mantenuto l’obbligo di rispettare l’orario minimo previsto. Il servizio notturno è svolto dalle ore 22,00 fino all'inizio dell'orario di apertura giornaliera previa autorizzazione rilasciata dai comuni. Sarebbe così cortese da indicarmi qualche sentenza che attesta l'applicazione per analogia anche ai distributori di carburante dei principi di liberalizzazione recati dalle norme innanzi citate. Così potrei uscirmene. Grazie di cuore.
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Ciao, premesso che è proprio la funzione del segretario comunale quella di fornire il supporto giuridico-amministrativo agli uffici ed in questo senso riferisci al vostro segretario il mio plauso in quanto se ne vedono sempre meno di segretari comunali che intervengono a sostegno degli uffici (a prescindere dalla posizione che adottano).
Ovviamente ti confermo che è del tutto ragionevole anche la tesi del segretario che trova un punto di riferimento forme nella normativa formalmente in vigore della Regione Campania.
Alcuni Comuni si sono orientati nel senso indicato. Vedi: http://www.suap.cmvallecamonica.bs.it/AttivitaEconomiche/Orari

Ovviamente NON ESISTE nè può esistere giurisprudenza su questa normativa così recente, anche perchè mi risulta che molti distributori preferiscano mantenere il regime di orario tradizionale e quindi, normalmente, non nasce contenzioso in materia.

Consiglio di seguire la linea del segretario.
Ai posteri l'ardua sentenza!

Approfondimenti:
http://www.brunoleoni.it/nextpage.aspx?codice=5146
http://www.distribuzionecarburanti.it/articoli/il_futuro_della_distribuzione_carburanti_analisi_.html

A mio avviso però

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