Data: 2015-10-28 07:53:46

CONTINGIBILE ED URGENTE - illegittima se rivolta al curatore fallimentare

CONTINGIBILE ED URGENTE - illegittima se rivolta al curatore fallimentare

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[color=red][b]TAR TOSCANA, SEZ. III – sentenza 27 ottobre 2015 n. 1457[/b][/color]

N. 01457/2015 REG.PROV.COLL.

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 2134 del 2014, proposto da:

Curatela del Fallimento della Soc. Fattoria Medicea S.r.l., in persona del curatore fallimentare, rappresentata e difesa dall’avv. Guido Giovannelli, con domicilio eletto presso l’avv. Guido Giovannelli in Firenze, corso Italia, n. 2;

contro

Comune di Prato, in persona del Sindaco p.t. rappresentato e difeso dagli avv.ti Paola Tognini, Elena Bartalesi, Stefania Logli, con domicilio eletto presso l’avv. Monica Dominici in Firenze, Via XXIV Maggio, n. 14;

per l’annullamento

dell’ordinanza contingibile ed urgente n. 2933 in data 3.10.2014, notificata il 9.10.2014, con cui il Dirigente del Servizio Lavori Pubblici, Grandi Opere, Energia e Protezione Civile del Comune di Prato ha dichiarato inagibile l’area facente parte del complesso edilizio posto all’interno del Parco delle “Cascine di Tavola” ed ha conseguentemente ingiunto alla Curatela ricorrente, in persona del Curatore Dott. Fabio Tempestini, di compiere varie indefinite attività per il ripristino delle condizioni di sicurezza, disponendo che l’inadempienza a dette prescrizioni comporterà la denuncia all’Autorità Giudiziaria; nonché di ogni altro atto ad essa presupposto, connesso e/o conseguente ancorché incognito alla ricorrente.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Prato;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 13 ottobre 2015 il dott. Riccardo Giani e uditi per le parti i difensori G. Giovannelli e E. Bartalesi;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1 – Con il ricorso introduttivo del giudizio la Curatela Fallimentare della società Fattoria Medicea s.r.l. impugna l’ordinanza contingibile ed urgente emessa dal Comune di Prato ai sensi dell’art. 54, comma 4, d.lgs. n. 267 del 2000, con la quale l’Amministrazione comunale ingiunge al fallimento di ripristinare le condizioni di sicurezza nell’area denominata “Cascine di Tavola”, ponendo in essere le opere a ciò necessarie, pena denuncia all’autorità giudiziaria.

2 – Nei confronti del suddetto provvedimento la Curatela Fallimentare ricorrente articola le seguenti censure:

– con il primo motivo si censura l’atto gravato per incompetenza, essendo lo stesso stato adottato dal dirigente di settore e non dal Sindaco, come invece prescrive l’art. 54, comma 4, d.lgs. n. 267 del 2000;

– con il secondo motivo si evidenzia che il curatore fallimentare è privo della legittimazione passiva in relazione ad un ordine di facere come quello in esame, gli obblighi manutentivi restando a carico della proprietà del bene;

– con il terzo motivo si contesta la mancanza dei presupposti per l’esercizio del potere di cui all’art. 54, comma 4, cit. mancando nell’atto gravato le indicazioni in relazione alla imprevedibilità ed eccezionalità del pericolo da affrontare, essendo il pericolo qualificato come semplicemente potenziale; manca altresì la prescritta comunicazione al Prefetto dell’ordinanza impugnata;

– con il quarto motivo si censura il provvedimento nella parte in cui prevede la denuncia del curatore inadempiente all’Autorità giudiziaria, pur avendo questi rappresentato la impossibilità allo stato di far fronte agli incombenti imposti, stante la mancanza di fondi e la sua disponibilità a provvedere con i futuri ricavi dell’attivo fallimentare.

3 – Il Comune di Prato si è costituito in giudizio per resistere al ricorso, evidenziando che il Sindaco, con atto del 15 dicembre 2014, ha provveduto a ratificare l’atto dirigenziale ai sensi dell’art. 6 della legge n. 249 del 1968.

4 – Con ordinanza n. 5 del 2015 la Sezione ha accolto la domanda incidentale di sospensione.

5 – Chiamata la causa alla pubblica udienza del giorno 13 ottobre 2015, e sentiti i difensori comparsi, come da verbale, la stessa è stata trattenuta dal Collegio per la decisione.

6 – Il Collegio evidenzia che risulta superata la prima censura articolata in ricorso, avendo il Sindaco, cui compete l’adozione delle ordinanze contingibili ed urgenti, provveduto a ratificare l’atto a suo tempo adottato dal dirigente comunale.

7 – Con il secondo motivo di ricorso parte ricorrente censura l’impugnata ordinanza evidenziando che il curatore fallimentare è privo della legittimazione passiva in relazione ad ordini di facere, con l’effetto che l’Amministrazione non poteva adottare l’atto impugnato nei confronti della Curatela. Con il quarto motivo di ricorso parte ricorrente contesta l’atto impugnato con riferimento alla parte in cui esso prevede la denuncia all’Autorità giudiziaria in caso di inadempimento agli obblighi imposti con l’ordinanza.

Le censure, che possono essere fatte oggetto di congiunto esame, sono fondate.

Con l’impugnata ordinanza n. 2933 del 3 ottobre 2014 l’Amministrazione comunale, evidenziato che nel complesso denominato <Cascine di Tavola> di proprietà della Fattoria Medicea s.r.l. sono state rilevate situazioni pericolose per chi vi dovesse accedere, provvede a dichiarare inagibile l’area (e questa parte dell’ordinanza non è oggetto di impugnazione) e provvede altresì ad ordinare alla Curatela Fallimentare della società Fattoria Medicea s.r.l di svolgere una serie di interventi volti a ripristinare le condizioni di sicurezza nell’area medesima, pena la denunzia all’Autorità Giudiziaria. Osserva il Collegio che[color=red][b] il curatore fallimentare non è correttamente individuato come soggetto passivo dei sopra indicati obblighi di facere, dal momento che a tale organo della procedura fallimentare sono solo attribuiti poteri di disporre dei beni fallimentari in vista delle finalità proprie della procedura concorsuale, senza che ciò comporti l’attribuzione allo stesso del dovere di adottare comportamenti attivi come richiesti dall’ordinanza impugnata, poiché il curatore fallimentare non subentra negli obblighi più strettamente correlati alla responsabilità dell’imprenditore fallito, salvo quanto può essere più specificamente connesso all’eventuale esercizio provvisorio dell’impresa[/b][/color] (sul tema cfr. le sentenze del TAR Toscana, sez. 2^, in materia di ordinanze di bonifica rivolte al curatore fallimentare: da ultimo sentenze n. 118/2014 e 786/2015).

8 – Alla luce delle considerazioni che precedono[b] il ricorso deve essere accolto, con annullamento dell’atto impugnato[/b], potendo essere assorbita l’ulteriore censura proposta.

9 – Le spese seguono la soccombenza e sono poste a carico dell’Amministrazione resistente e liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana, Sezione Terza, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto annulla l’ordinanza n. 2933 del 3 ottobre 2014 nei sensi di cui in motivazione.

Condanna il Comune di Prato al pagamento delle spese di giudizio in favore di parte ricorrente, che liquida in € 3.000,00 (tremila/00), oltre accessori di legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 13 ottobre 2015 con l’intervento dei magistrati:

Rosaria Trizzino, Presidente

Riccardo Giani, Consigliere, Estensore

Raffaello Gisondi, Primo Referendario

DEPOSITATA IN SEGRETERIA il 27/10/2015.

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