Se l'artigiano, ad es. pizzaiolo, può svolgere la somministrazione non assistita in forza dell'art. 10 della L.R. 53/2008, senza quindi dover presentare la scia per esercizio di vicinato alimentare ( a questo proposito avevo già posto un quesito nel 2012) come si interpreta secondo voi la risoluzione n. 86321 del 9.6.2015 -quesito in materia di consumo sul posto per le imprese artigiane - nella quale si dice "tali fattispecie di consumo sul posto, peraltro, non possono essere automaticamente estese alle attività artigianali diverse da quelle dei panificatori, quali gelaterie, pizzeria a taglio e così via"? Grazie
riferimento id:29513
Se l'artigiano, ad es. pizzaiolo, può svolgere la somministrazione non assistita in forza dell'art. 10 della L.R. 53/2008, senza quindi dover presentare la scia per esercizio di vicinato alimentare ( a questo proposito avevo già posto un quesito nel 2012) come si interpreta secondo voi la risoluzione n. 86321 del 9.6.2015 -quesito in materia di consumo sul posto per le imprese artigiane - nella quale si dice "tali fattispecie di consumo sul posto, peraltro, non possono essere automaticamente estese alle attività artigianali diverse da quelle dei panificatori, quali gelaterie, pizzeria a taglio e così via"? Grazie
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La risposta del Ministero (che ricordo NON è fonte del diritto .... ma nel merito la reputo corretta con alcune precisazioni) non tiene conto della disciplina regionale toscana, che è più favorevole e prevede proprio la somministrazione non assistita artigiana.
NELLE ALTRE REGIONI il problema è solo FORMALE in quanto un artigiano alimentare non può fare somministrazione non assistita, ma se presenta SCIA DI VICINATO per 5 mq (per vendere biscotti o altro) allora rientra nella disciplina generale e può fare anche somministrazione non assistita (su tutti i prodotti).
Purtroppo su questo tema continuano inutili interpretazioni restrittive in totale controtendenza con le esigenze di semplificazione e liberalizzazione ... ma esiste come detto comunque l'escamotage.
In Toscana non ne abbiamo bisogno
SOMMINISTRAZIONE NON ASSISTITA è legittima anche per cioccolata calda in tazza
TAR TOSCANA, SEZ. II – sentenza 27 luglio 2016 n. 1284
In buona sostanza, dall’esame della legislazione nazionale e regionale sopra effettuato emerge un contesto complessivo in cui negli esercizi di vicinato abilitati alla vendita di prodotti alimentari sono consentiti la vendita ed il consumo immediato dei medesimi prodotti, (anche) utilizzando i locali e gli arredi dell’azienda, ma a condizione che non venga effettuato il servizio di somministrazione assistita; servizio di somministrazione assistita che deve essere ovviamente individuato, sulla base della legislazione regionale, nel servizio svolto in ambiti “appositamente attrezzat(i) per essere utilizzat(i) per la somministrazione…(come) l’area occupata da banchi, scaffalature, tavoli, sedie, panche e simili, nonché lo spazio funzionale esistente tra dette strutture. Non vi rientra l’area occupata da magazzini, depositi, locali di lavorazione, cucine, uffici e servizi” (art. 41, 1° comma lett. b) della l.r. 7 febbraio 2005, n. 28; praticamente nello stesso senso, si veda la più generica previsione dell’art. 1, 1° comma della 25 agosto 1991, n. 287).
http://buff.ly/2aiQWBB
[size=14pt][b]Somministrazione non assistita - liberalizzazione piena per l'ANTITRUST[/b][/size]
L'ANTITRUST prende chiara e puntuale posizione sulla legittimità della SOMMINISTRAZIONE NON ASSISTITA e sulla illegittimità di interpretazioni restrittive anche se fondate sulle circolari del Ministero dello Sviluppo Economico.
Scarica la risposta AGCM pubblicata il 5 dicembre 2016:
http://www.omniavis.it/web/forum/index.php?topic=37716.0
Abbiamo affrontato la questione in numerose occasioni. Ecco una selezione dei nostri post:
https://www.google.it/search?q=site%3Aomniavis.it%2Fweb%2Fforum+somministrazione+non+assistita&oq=site%3Aomniavis.it%2Fweb%2Fforum+somministrazione+non+assistita&aqs=chrome..69i57j69i58.960j0j9&sourceid=chrome&es_sm=122&ie=UTF-8
Buona lettura
[size=18pt]Somministrazione NON ASSISTITA senza vincoli anche per Ministero - Ris. 372321[/size]
[color=red][b]Ministero dello Sviluppo Economico[/b][/color]
[b]Risoluzione n. 372321 del 28 novembre 2016 - Quesito in materia di consumo sul posto di prodotti di gastronomia all’interno degli esercizi di vicinato[/b]
http://buff.ly/2in1DJA
[color=red][b]AUTORITA' GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO[/b][/color]
[b]AS1316 – DISTORSIONI CONCORRENZIALI NEL SETTORE DELLA VENDITA DI ALIMENTI E BEVANDE CON CONSUMO SUL POSTO[/b]
http://www.omniavis.it/web/forum/index.php?topic=37716.0
[b][size=18pt]Somministrazione non assistita con posate di metallo e bicchieri di vetro
[/size][/b]
[b]Arriva l'OK di CONFERMA del Ministero con la Risoluzione n. 59196 del 9 febbraio 2018
[/b]
https://buff.ly/2o9B8Zu
******************
[color=red][b]COMMERCIO: risoluzioni del MINISTERO pubblicate a febbraio 2018 (video commento del dott. Simone Chiarelli del 18 febbraio 2018)[/b][/color]
https://youtu.be/xSW-CzpoZ1Y
Il precedente videocommento: https://www.youtube.com/watch?v=5Kqz_mJ9034&feature=youtu.be