Data: 2015-10-27 16:36:25

requisito professionale

Buonasera,
un esercizio di somministrazione è stato sospeso ai sensi dell'art 100 TULPS dal Questore e il titolare arrestato.
Trattasi di ditta individuale in cui il titolare è anche preposto.
Stiamo predisponendo la sospensione dell'attività per mancanza del requisito professionale ( e non per mancanza dei requisiti morali visto che non c'e' ancora il giudicato) dandogli 30 giorni per conformarsi.
Ma è possibile la conformazione vista la situazione?

Grazie Antonella

riferimento id:29509

Data: 2015-10-27 20:15:18

Re:requisito professionale

La questione è delicata.

C’è anche il discorso sulla nomina di un un responsabile ai sensi del TULPS. L’abilitazione per somministrazione ha valore anche di art. 86 TULPS e in quanto tale si applica l’art. 8 dello stesso TULPS

Art. 8 TULPS
[i]Le autorizzazioni di polizia sono personali: non possono in alcun modo essere trasmesse né dar luogo a rapporti di rappresentanza, salvi i casi espressamente preveduti dalla legge.
Nei casi in cui è consentita la rappresentanza nell'esercizio di una autorizzazione di polizia, il rappresentante deve possedere i requisiti necessari per conseguire l'autorizzazione e ottenere l'approvazione dell'autorità di pubblica sicurezza che ha conceduta l'autorizzazione.[/i]

Quindi la legge prevede che anche in assenza del titolare l’attività possa essere legittimamente esercitata dal rappresentante (vedi art. 93 TULPS). Tale rappresentante però dovrà essere nominato e deve possedere i requisti morali.

Benché la norma, data la genericità della disposizione, si presti a varie interpretazioni, sul punto puoi vedere il TAR Lecce n. 1902/2011
[i]... Si osserva, in proposito, che il miglior adattamento dello schema della rappresentanza negoziale alla licenza di pubblica sicurezza appare quello della cd rappresentanza diretta, ossia di un modulo negoziale per effetto del quale il rappresentante esercita una attività non solo per conto del rappresentato, e cioè nel suo interesse, ma anche spendendo il suo nome.
Ed invero, malgrado la norma di cui all’art. 93 del TULPS non autorizzi una interpretazione restrittiva sul punto, sembra al Collegio doveroso sottolineare che solo l’impiego dello strumento della rappresentanza diretta può soddisfare quell’esigenza di chiara ed immediata demarcazione di ruoli, che potrebbe essere resa evanescente o più complicata in caso di rappresentanza indiretta.[/i]

La rappresentanza diretta è la fattispecie giuridica che si estrinseca nel compimento, da parte di un soggetto, di atti in nome e per conto del rappresentato, di modo che gli atti compiuti dal rappresentante producono effetti diretti sul rappresentato.

La legge regionale 28/05 afferma [i]che chiunque esercita l'attività di somministrazione di alimenti e bevande senza titolo abilitativo ovvero senza i requisiti di cui agli articoli 13 e 14 , è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 2.500 a euro 15.000 e alla chiusura dell'esercizio[/i].
Il fatto che la fattispecie sia già nota non può portare a un peso diverso. A parere mio è più giusta la sospensione dell’attività finché non interviene un rappresentante e un preposto.

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