Buonasera,
vorrei porre un quesito sul commercio dei funghi.
Una società di ortofrutta ha presentato nel 2008 la scia per il commercio dei funghi. Nel 2011 si è trasferita di sede all'interno del Comune, presentando solo la scia del commercio in sede fissa e non anche la comunicazione di variazione per la vendita funghi. Infine nel 2014 ha variato la denominazione e composizione societaria (tra cui anche il legale rappresentante) e anche in questo caso ha comunicato solo la variazione ai sensi del codice del commercio. In tutto ciò i soggetti in possesso dell'attestato di idoneità sono rimasti invariati.
A questo punto l'Asl, accortasi che non avevano mai comunicato la variazione di sede, ha chiesto alla società di fare una comunicazione tardiva sulla vendita dei funghi.
Domanda: è sufficiente una comunicazione di variazione (a prescindere che sono passati ben oltre 30 giorni) visto che i soggetti in possesso dell'idoneità non sono cambiati o essendo variato il legale rappresentante avrebbero dovuto rifare la scia di vendita, visto che l'art. 21 c.4 L.r. 16/99 dice che l'autorizzazione è rilasciata al titolare dell'attività?
grazie.
Buonasera,
vorrei porre un quesito sul commercio dei funghi.
Una società di ortofrutta ha presentato nel 2008 la scia per il commercio dei funghi. Nel 2011 si è trasferita di sede all'interno del Comune, presentando solo la scia del commercio in sede fissa e non anche la comunicazione di variazione per la vendita funghi. Infine nel 2014 ha variato la denominazione e composizione societaria (tra cui anche il legale rappresentante) e anche in questo caso ha comunicato solo la variazione ai sensi del codice del commercio. In tutto ciò i soggetti in possesso dell'attestato di idoneità sono rimasti invariati.
A questo punto l'Asl, accortasi che non avevano mai comunicato la variazione di sede, ha chiesto alla società di fare una comunicazione tardiva sulla vendita dei funghi.
Domanda: è sufficiente una comunicazione di variazione (a prescindere che sono passati ben oltre 30 giorni) visto che i soggetti in possesso dell'idoneità non sono cambiati o essendo variato il legale rappresentante avrebbero dovuto rifare la scia di vendita, visto che l'art. 21 c.4 L.r. 16/99 dice che l'autorizzazione è rilasciata al titolare dell'attività?
grazie.
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CONSIGLIO in questi casi di fare fare una COMUNICAZIONE DI AGGIORNAMENTO con la quale loro indicao le attività che svolgono (commercio e funghi), senza diritti e senza attivare procedure come "aggiornamento volontario" che, di fatto, vale come sanatoria.
Di fatto c'è stata (forse) una irregolarità .... ma aprirebbe problematiche inutili da aprire.
In questo modo sistemi tutto