Data: 2015-10-27 12:42:22

DPCM - Interventi riqualificazione sociale e culturale aree urbane degradate

DPCM - Interventi riqualificazione sociale e culturale aree urbane degradate

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DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 15 ottobre 2015
[color=red][b]Interventi per la riqualificazione sociale  e  culturale  delle  aree urbane degradate[/b][/color]. (15A08012)
(GU n.249 del 26-10-2015)

                            IL PRESIDENTE
                    DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

                          su proposta del

                    MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE
                          E DEI TRASPORTI

                          di concerto con

              IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

                                  e

  IL MINISTRO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO

  Vista la legge 23 dicembre 2014, n. 190, recante "Disposizioni  per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello  Stato  (legge
di stabilita' 2015)";
  Visto, in particolare, l'art. 1, comma 431, della citata  legge  n.
190 del 2014, che ha previsto che "Al fine della predisposizione  del
Piano nazionale per la riqualificazione  sociale  e  culturale  delle
aree urbane  degradate,  di  seguito  denominato  «Piano»,  i  comuni
elaborano progetti  di  riqualificazione  costituiti  da  un  insieme
coordinato di  interventi  diretti  alla  riduzione  di  fenomeni  di
marginalizzazione e degrado sociale, nonche' al  miglioramento  della
qualita' del decoro urbano e del tessuto sociale ed ambientale. Entro
il 30 novembre 2015, i comuni interessati trasmettono i  progetti  di
cui al precedente periodo alla Presidenza del Consiglio dei ministri,
secondo le modalita' e la procedura  stabilite  con  apposito  bando,
approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei  ministri,  su
proposta del  Ministro  delle  infrastrutture  e  dei  trasporti,  di
concerto con il Ministro dell'economia  e  delle  finanze  e  con  il
Ministro dei beni e delle attivita' culturali e del  turismo,  previa
intesa in sede di Conferenza unificata";
  Visto, altresi', l'art. 1, comma 432, della predetta legge  n.  190
del 2014, che ha stabilito che "Con il decreto di cui  al  comma  431
sono definite, in particolare:
    a) la costituzione e il funzionamento, presso la  Presidenza  del
Consiglio dei ministri, senza nuovi o maggiori oneri per  la  finanza
pubblica,  di  un  Comitato  per  la  valutazione  dei  progetti  di
riqualificazione sociale e culturale delle aree urbane degradate,  di
seguito denominato «Comitato», composto da due  rappresentanti  della
Presidenza del Consiglio dei ministri, di cui  uno  con  funzioni  di
presidente, del Ministero delle infrastrutture e dei  trasporti,  del
Ministero dell'economia e delle finanze e del Ministero  dei  beni  e
delle attivita' culturali e del turismo, nonche' da un rappresentante
della  Conferenza  delle  regioni  e  delle  province  autonome,  dei
Dipartimenti della Presidenza del  Consiglio  dei  ministri  per  gli
affari regionali, le autonomie e lo sport e per la  programmazione  e
il coordinamento della politica economica, dell'Agenzia del demanio e
dell'Associazione nazionale dei comuni italiani.  Ai  componenti  del
Comitato non e' corrisposto alcun emolumento, indennita'  o  rimborso
di spese; il Comitato opera avvalendosi del  supporto  tecnico  delle
competenti  strutture  del  Ministero  delle  infrastrutture  e  dei
trasporti;
    b) la documentazione che i comuni interessati debbono allegare ai
progetti, comprendente, tra l'altro, una relazione  degli  interventi
corredata da tavole illustrative ed elaborati tecnico-economici e dal
cronoprogramma attuativo degli stessi;
    c) la procedura per la presentazione dei progetti;
    d) i criteri di valutazione dei progetti da parte  del  Comitato,
tra i quali:
      1) la riduzione di  fenomeni  di  marginalizzazione  e  degrado
sociale;
      2) il miglioramento della qualita'  del  decoro  urbano  e  del
tessuto  sociale  ed  ambientale,  anche  mediante  interventi  di
ristrutturazione edilizia, con particolare riferimento allo  sviluppo
dei servizi sociali ed educativi e alla  promozione  delle  attivita'
culturali, didattiche e sportive;
      3) la tempestiva esecutivita' degli interventi;
      4) la capacita' di coinvolgimento di soggetti  e  finanziamenti
pubblici e privati e di attivazione di un effetto moltiplicatore  del
finanziamento pubblico nei confronti degli investimenti privati;
  Visto che, ai sensi del predetto art. 1, comma 433, della  medesima
legge n. 190 del 2014:
    a) i progetti da inserire nel Piano sono selezionati  sulla  base
dell'istruttoria svolta dal Comitato, in coerenza con  i  criteri  di
cui al comma 432, con indicazioni di priorita';
    b) i progetti da inserire nel Piano, ai fini  della  stipulazione
di convenzioni o accordi di programma  con  i  comuni  promotori  dei
progetti medesimi, sono  individuati  con  uno  o  piu'  decreti  del
Presidente del Consiglio dei ministri;
    c) tali convenzioni o accordi definiscono i soggetti partecipanti
alla realizzazione dei progetti, le risorse finanziarie, ivi  incluse
quelle a valere sul Fondo di cui al comma 434 e i tempi di attuazione
dei  progetti  medesimi,  nonche'  i  criteri  per  la  revoca  dei
finanziamenti in caso di inerzia realizzativa;
    d) i soggetti che sottoscrivono le convenzioni o gli  accordi  di
programma si impegnano a fornire alla Presidenza  del  Consiglio  dei
ministri e al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti i dati e
le  informazioni  necessarie  all'espletamento  della  attivita'  di
monitoraggio degli interventi;
    e)  l'insieme  delle  convenzioni  e  degli  accordi  stipulati
costituisce il Piano;
  Visto che l'art. 1, comma 434, della citata legge n. 190 del  2014,
stabilisce che per l'attuazione degli interventi di cui ai  commi  da
431 a 433, a decorrere dall'esercizio finanziario 2015 e fino  al  31
dicembre 2017, e' istituito, nello stato di previsione del  Ministero
dell'economia  e  delle  finanze,  un  fondo  denominato  "Somme  da
trasferire  alla  Presidenza  del  Consiglio  dei  ministri  per  la
costituzione del Fondo per l'attuazione del Piano  nazionale  per  la
riqualificazione sociale e culturale delle aree urbane  degradate"  e
che, a tal fine, e' autorizzata la spesa di 50 milioni  di  euro  per
l'anno 2015 e di 75 milioni di euro per ciascuno degli  anni  2016  e
2017;
  Considerato che, a tali fini, e'  stato  istituito  nel  centro  di
responsabilita' "8 - Pari opportunita'" del bilancio della Presidenza
del Consiglio dei ministri un apposito capitolo di  spesa  denominato
"Fondo per l'attuazione del Piano nazionale per  la  riqualificazione
sociale e culturale delle aree urbane degradate";
  Considerata, pertanto, la necessita' di dare attuazione ai predetti
commi da 431 a 434 del richiamato art. 1 della citata  legge  n.  190
del 2014;
  Vista la nota n. 20350 del 26 maggio 2015 con la quale il  Ministro
delle  infrastrutture  e  dei  trasporti  ha  trasmesso  la  relativa
proposta;
  Acquisita l'intesa in sede di Conferenza unificata di cui  all'art.
8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nella seduta del 1°
ottobre 2015;
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  23
aprile 2015, con il quale al Sottosegretario di Stato alla Presidenza
del Consiglio dei ministri,  prof.  Claudio  De  Vincenti,  e'  stata
delegata la firma di decreti, atti e provvedimenti di competenza  del
Presidente del Consiglio dei ministri;

                              Decreta:

                              Art. 1

                      Approvazione del bando

  1. Ai sensi dell'art. 1, comma 431, della legge 23  dicembre  2014,
n. 190, e' approvato il bando allegato, con il quale  sono  definite:
le modalita'  e  la  procedura  di  presentazione  dei  progetti,  la
documentazione che i comuni interessati debbono allegare ai progetti,
i criteri di selezione dei progetti da parte del Comitato.
  2. Il bando allegato  costituisce  parte  integrante  del  presente
decreto.
                              Art. 2

              Istituzione e funzionamento del Comitato

  1. Ai sensi dell'art. 1, comma 432, della legge 23  dicembre  2014,
n. 190, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri e'  istituito
un Comitato per  la  valutazione  dei  progetti  di  riqualificazione
sociale e culturale delle aree urbane degradate, di cui ai  commi  da
431 a 434 della citata legge n. 190 del 2014.
  2. Il Comitato e' composto da:
    a) due rappresentanti del Dipartimento per le  pari  opportunita'
della Presidenza del Consiglio dei ministri, di cui uno con  funzioni
di presidente. In caso di impedimento o assenza  del  presidente,  le
relative  funzioni  sono  svolte  dall'altro  rappresentante  della
Presidenza del Consiglio dei ministri;
    b) due rappresentanti del Ministero delle  infrastrutture  e  dei
trasporti;
    c)  due  rappresentanti  del  Ministero  dell'economia  e  delle
finanze;
    d) due rappresentanti del Ministero dei beni  e  delle  attivita'
culturali e del turismo;
    e) un rappresentante  della  Conferenza  delle  regioni  e  delle
province autonome;
    f)  un  rappresentante  del  Dipartimento  della  Presidenza  del
Consiglio dei ministri per gli affari regionali, le  autonomie  e  lo
sport;
    g)  un  rappresentante  del  Dipartimento  della  Presidenza  del
Consiglio dei ministri per la programmazione e il coordinamento della
politica economica;
    h) un rappresentante dell'Agenzia del demanio;
    i)  un  rappresentante  dell'Associazione  nazionale  dei  comuni
italiani.
  3. La nomina dei componenti del Comitato avviene  dopo  il  termine
ultimo di presentazione dei progetti.  Per  ciascuno  dei  componenti
effettivi puo' essere designato un componente supplente. Si applicano
le  speciali  disposizioni  in  materia  di  incompatibilita'  e
inconferibilita' degli incarichi.
  4. Il Comitato ha sede  presso  la  Presidenza  del  Consiglio  dei
Ministri, Dipartimento per le pari opportunita'.
  5. Il Comitato viene convocato dal suo presidente e  opera  con  la
presenza di tutti i suoi componenti. Il presidente convoca  la  prima
seduta  entro  trenta  giorni  dalla  scadenza  del  termine  per  la
presentazione delle domande. Nella  prima  seduta  sono  definite  le
modalita' operative di funzionamento del Comitato stesso, nonche' gli
ulteriori criteri di valutazione dei progetti.
  6.  Le  decisioni  sulle  valutazioni  sono  espresse,  di  regola,
all'unanimita'. Ove questa non sia raggiunta, l'assenso  e'  espresso
dalla maggioranza dei membri.
  7. Il Comitato dura in carica fino al completo  espletamento  della
procedura di valutazione dei progetti.
  8. Ai fini delle attivita' connesse alla valutazione dei  progetti,
il Comitato si avvale del supporto di  una  segreteria  tecnica,  che
opera presso il Dipartimento per le pari  opportunita',  composta  da
personale della Presidenza del Consiglio dei ministri e del Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti, in un numero di componenti  non
superiore a dieci unita', senza ricorrere a modalita' di  distacco  o
comando  comunque  denominate.  Il  personale  del  Ministero  delle
infrastrutture e dei trasporti mantiene la dipendenza funzionale e il
trattamento economico complessivo percepito  dall'Amministrazione  di
appartenenza.
  9. I componenti  del  Comitato  e  della  segreteria  tecnica  sono
individuati con decreto del Segretario generale della Presidenza  del
Consiglio dei Ministri, su designazione delle amministrazioni o degli
enti interessati.
  10. Per attivita' di  supporto  e  di  assistenza  gestionale  alle
attivita' successive alla valutazione dei progetti,  il  Dipartimento
per le pari opportunita' puo' stipulare convenzioni  ed  accordi  con
enti pubblici e privati, nell'ambito delle disponibilita' finanziarie
esistenti.
  11. Ai componenti del Comitato e della segreteria  tecnica  non  e'
corrisposto alcun emolumento, indennita' o rimborso di spese.
                              Art. 3

              Modalita' di individuazione dei progetti

  1. Con uno o piu' decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri
sono individuati i progetti ai fini della stipulazione di convenzioni
o  accordi  di  programma  con  i  soggetti  promotori  dei  progetti
medesimi.
  2. Tali convenzioni o accordi di programma definiscono  i  soggetti
partecipanti alla realizzazione dei progetti, l'ammontare complessivo
delle risorse finanziarie, ivi incluse quelle a valere sul  Fondo  di
cui all'art. 1, comma 434, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e  i
tempi di attuazione dei progetti medesimi, nonche'  i  criteri  e  le
modalita'  per  la  revoca  dei  finanziamenti  in  caso  di  inerzia
realizzativa.
  3. Con le medesime  convenzioni  o  accordi  di  programma  vengono
definite le modalita' necessarie all'espletamento della attivita'  di
monitoraggio degli interventi, ai sensi dell'art. 1, comma 433, della
legge n. 190 del 2014.
  4.  La  mancata  stipula  delle  convenzioni  o  degli  accordi  di
programma, per cause imputabili ai soggetti promotori  dei  progetti,
comporta  l'esclusione  del  progetto  e  l'individuazione  di  altro
progetto beneficiario secondo il punteggio ottenuto e compatibilmente
con le risorse disponibili.
  5. Ai sensi dell'art. 1, comma 433 della citata legge  n.  190  del
2014, l'insieme  delle  convenzioni  o  degli  accordi  di  programma
stipulati costituisce il Piano.
                              Art. 4

                  Finanziabilita' degli interventi

  1. Le convenzioni  o  gli  accordi  di  programma,  contenenti  gli
interventi, costituenti  il  Piano  sono  finanziati,  in  ordine  di
punteggio decrescente ottenuto, fino al limite  di  capienza  annuale
delle  risorse  finanziarie  disponibili  per  ciascun  esercizio
finanziario 2015, 2016 e 2017. Ai  fini  del  computo  delle  risorse
disponibili per ciascun anno si tiene conto delle risorse finanziarie
indicate nel cronoprogramma per ciascun anno, al netto delle  risorse
provenienti da enti pubblici o privati,  e  nei  limiti  delle  somme
indicate per ciascun anno nel quadro economico, entrambi allegati  al
progetto. Non sono ammesse richieste di finanziamento aggiuntive.
  2. Le  convenzioni  e  gli  accordi  di  programma  determinano  le
modalita' e gli adempimenti amministrativi necessari per l'erogazione
delle singole quote di finanziamento del progetto, in coerenza con il
quadro economico presentato. In ogni caso, non possono essere erogate
quote  di  finanziamento  prima  dell'avvio  dell'esecuzione  degli
interventi o dell'attivazione dei servizi.
  Il  presente  decreto  e  l'allegato  bando  sono  sottoposti  alla
registrazione dei competenti organi di controllo  e  sono  pubblicati
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
    Roma, 15 ottobre 2015

            p. Il Presidente del Consiglio dei ministri
                    Il Sottosegretario di Stato
                            De Vincenti


                  Il Ministro delle infrastrutture
                          e dei trasporti
                              Delrio


                      Il Ministro dell'economia
                          e delle finanze
                              Padoan


              Il Ministro dei beni e delle attivita'
                      culturali e del turismo
                            Franceschini

                                                            Allegato

Bando per la presentazione di proposte  per  la  predisposizione  del
  piano nazionale per la riqualificazione sociale e  culturale  delle
  aree urbane degradate

1. Oggetto e dotazione finanziaria
    1. Al fine della  predisposizione  del  Piano  nazionale  per  la
riqualificazione sociale e culturale delle aree urbane degradate,  di
seguito denominato «Piano», in attuazione dell'articolo 1, commi 431,
432, 433 e 434 della legge 23 dicembre  2014,  n.  190,  il  presente
bando stabilisce le modalita' e la procedura per la presentazione, da
parte dei comuni, di progetti di riqualificazione, costituiti  da  un
insieme coordinato di interventi diretti alla riduzione  di  fenomeni
di marginalizzazione e  degrado  sociale,  nonche'  al  miglioramento
della qualita' del decoro urbano e del tessuto sociale ed ambientale.
    2. La dotazione del Fondo per l'attuazione  del  Piano  nazionale
per  la  riqualificazione  sociale  e  culturale  delle  aree  urbane
degradate, di cui all'articolo 1, comma 434, della legge n.  190  del
2014, e' di euro 44.138.500,00 per il 2015 e  di  euro  75.000.000,00
per  ciascuno  degli  anni  2016  e  2017,  per  complessivi  euro
194.138.500,00.
2. Soggetti promotori
    1.  Sono  ammessi  a  presentare  i  progetti  e  domanda  di
finanziamento, entro il 30 novembre 2015, i comuni  che  abbiano  nel
loro territorio la presenza di aree urbane degradate.
    2. Ai fini del presente bando si intende:
    per area urbana degradata un territorio che presenti:
      un indice di disagio sociale (IDS) pari o superiore all'unita'.
L'indice risulta dalla media ponderata degli scostamenti  dei  valori
dei  seguenti  indicatori  dai  rispettivi  valori  medi  nazionali,
rilevati dal censimento ISTAT del 2011 secondo la formula:
      IDS ZFU =  0,40*(DIS(i)  -  DISNAZ)+  0,30*(OCCNAZ  -  OCC(i))+
0,15*(GIOV(i) - GIOVNAZ)+ 0,15*(SCOLNAZ - SCOL(i))
    Dove:
      [DIS(i)] tasso di disoccupazione
      [OCC(i)] tasso di occupazione
      [GIOV(i)] tasso di concentrazione giovanile
      [SCOL(i)] tasso di scolarizzazione
    riferiti al semestre precedente a quello della rilevazione,
e
    un indice di disagio edilizio (IDE) pari o superiore  all'unita'.
L'indice compara lo stato di conservazione  degli  edifici  dell'area
urbana degradata con il valore medio nazionale  secondo  la  seguente
formula:
      IDE = [(ERp + ERm) / Tot ER ] / 0,168
    Dove il coefficiente di ponderazione corrisponde alla percentuale
nazionale degli  edifici  con  stato  di  conservazione  "pessimo"  o
"mediocre" residenziali
dove:
      ERp  =  edifici  residenziali  dell'area  urbana  degradata  in
pessimo stato di conservazione
      ERm  =  edifici  residenziali  dell'area  urbana  degradata  in
mediocre stato di conservazione
      Tot ER = Totale edifici residenziali dell'area urbana degradata
    Gli indicatori  potranno  essere  rilevati  anche  a  livello  di
territorio infracomunale,  attraverso  l'aggregazione  di  particelle
censuarie contigue con riferimento ai dati  rilevati  dal  Censimento
2011.
    L'indice di disagio sociale (IDS) e l'indice di disagio  edilizio
(IDE) dell'area urbana degradata candidata devono essere in ogni caso
superiori al valore medio  dei  due  indici  calcolati  per  l'intero
comune.
    3. Possono presentare domanda i comuni sia singolarmente, sia  in
qualita'  di  capofila  di  una  aggregazione  temporanea  di  comuni
confinanti che hanno nel loro territorio la presenza di  aree  urbane
degradate come definite al comma 2.
    4. La formalizzazione delle aggregazioni temporanee  deve  essere
perfezionata prima della presentazione del progetto  con  indicazione
del comune capofila.
    5. Il comune puo' presentare un solo progetto o  singolarmente  o
in aggregazione temporanea con altri comuni.
3. Oggetto dei progetti
    1. I progetti devono avere ad oggetto la  riqualificazione  delle
aree  urbane  degradate,  devono  essere  costituiti  da  un  insieme
coordinato di  interventi  diretti  alla  riduzione  di  fenomeni  di
marginalizzazione e degrado sociale, nonche' al  miglioramento  della
qualita' urbana e alla riqualificazione  del  tessuto  sociale,  alla
riqualificazione  ambientale,  mediante  attivazione  di  servizi  e
interventi  di  ristrutturazione  edilizia,  riqualificazione  e
rigenerazione urbana con particolare riferimento  allo  sviluppo  dei
servizi sociali  ed  educativi  e  alla  promozione  delle  attivita'
culturali, didattiche e sportive, senza ulteriore consumo  di  suolo,
tra i quali, a titolo esemplificativo:
      a)  interventi  finalizzati  alla  riqualificazione  dei  beni
pubblici o beni privati che assolvono ad un interesse pubblico  anche
di valore storico o artistico con riferimento al miglioramento  della
qualita' del decoro urbano;
      b) interventi di potenziamento e adeguamento di  infrastrutture
e/o sviluppo di  servizi  volti  a  sostenere  l'attrattivita'  della
scuola e l'orientamento formativo dei giovani,  ivi  comprese  idonee
attrezzature per i disabili;
      c) interventi finalizzati alla riqualificazione,  potenziamento
e adeguamento di beni  pubblici  o  privati  e/o  all'attivazione  di
servizi volti ad assicurare la protezione e l'accoglienza di adulti e
minori vittime di violenza, tratta, sfruttamento e abusi sessuali;
      d) interventi finalizzati alla riqualificazione,  potenziamento
e adeguamento di beni  pubblici  o  privati  e/o  all'attivazione  di
servizi  di  mediazione  culturale  volti  alla  riduzione  della
marginalita' e del disagio anche della popolazione immigrata;
      e) interventi finalizzati alla riqualificazione,  potenziamento
e adeguamento di beni  pubblici  o  privati  e/o  all'attivazione  di
servizi per le esigenze della famiglia, per la  cura  dei  bambini  e
degli anziani;
      f) interventi finalizzati alla riqualificazione,  potenziamento
e adeguamento di beni pubblici  o  privati  rivolti  a  garantire  la
sicurezza e salubrita'  dell'abitare,  il  risparmio  energetico,  la
mobilita'  alternativa,  il  ciclo  virtuoso  dei  rifiuti,  la
sostenibilita' ambientale complessiva degli interventi;
      g) interventi finalizzati alla riqualificazione,  potenziamento
e  adeguamento  di  beni  pubblici  o  privati  volti  a  stimolare
l'insediamento di nuove attivita' imprenditoriali giovanili.
    2. A tal fine ogni proposta di progetto, a  pena  di  esclusione,
deve:
      a) illustrare gli  obiettivi  generali  e  specifici,  in  modo
chiaro e definito; illustrare  i  risultati  attesi,  soprattutto  in
termini di ricaduta nell'ambito di intervento su cui intende operare;
      b) illustrare e articolare le attivita' progettuali; illustrare
le modalita' di realizzazione del progetto sotto il profilo  tecnico,
metodologico,  organizzativo  e  logistico;  indicare  il  numero  di
destinatari diretti e beneficiari indiretti; indicarne  le  modalita'
di individuazione;
      c)  indicare  le  aree  in  cui  saranno  svolte  le  attivita'
progettuali;
      d) prevedere un programma di intervento delle attivita',  parte
integrante della relazione di progetto;
      e) contenere un programma economico  finanziario,  completo  di
eventuali contributi da parte del  mercato  privato  cosi'  come  dei
fondi comunitari.
    3. Fatte salve le cause di esclusione espressamente previste  dal
presente bando, sono altresi' escluse le proposte progettuali che non
rispettino le condizioni di ammissibilita' di cui all'articolo 2 e le
proposte che:
      a) non siano costituite da un insieme coordinato di interventi;
      b) siano finalizzate esclusivamente ad attivita' di formazione,
studio e ricerca;
      c) siano relative a progetti concernenti la gestione  ordinaria
delle attivita' usualmente  svolte  da  uno  qualsiasi  dei  soggetti
proponenti;
      d) non  siano  presentate  secondo  le  modalita'  indicate  al
successivo articolo 4;
      e) non indichino puntualmente quali siano  i  risultati  attesi
dalla  singola  azione  progettuale  proposta,  individuando  in  una
apposita  sezione  tecnica  della  relazione  di  progetto,  di  cui
all'articolo 4, comma 3, lettera g), l'indicatore misurabile di  tali
risultati e  non  si  impegnano  a  rilevare  il  raggiungimento  dei
risultati  attesi  dall'azione  progettuale  proposta  mediante  la
misurazione degli indicatori di risultato presenti nella relazione di
progetto;
      f) siano presentati dal singolo comune, qualora lo stesso abbia
altresi' presentato altro  progetto  in  forma  aggregata  con  altri
comuni.
    4. Il progetto e' elaborato:
      a) a livello di studio di fattibilita', masterplan  e  progetto
preliminare. Quest'ultimo, per  gli  interventi  di  riqualificazione
urbanistica e infrastrutturale, costituisce il livello minimo;
      b) il documento di cui  al  precedente  punto  a)  deve  essere
corredato da una documento di analisi che evidenzi le  condizioni  di
partenza dell'area di interesse del progetto relativamente a:
        esistenza  di  fenomeni  di  devianza  e  criminalita'  anche
giovanile, ivi compresi quelli  relativi  a  tratta  e  sfruttamento,
violenza di genere e abusi sessuali su minori e adulti;
        tasso di abbandono scolastico comunale superiore  alla  media
nazionale;
        limitate opportunita' culturali e sociali;
        presenza di fenomeni massicci di  immigrazione  irregolare  e
clandestina;
        presenza  di  immobili  abbandonati,  aree  compromesse  o
degradate,  cosi'  come  richiamate  dalla  Convenzione  europea  del
paesaggio del 20 ottobre 2000, ratificata con legge 9  gennaio  2006,
n.14, quali aree industriali dismesse,  spazi  pubblici  degradati  e
residuali, edifici pubblici o privati destinati ad uso  pubblico  che
hanno perso le loro originarie funzioni;
        estensioni significative rispetto al contesto locale;
        collocazione  strategica  rispetto  al  contesto  urbano  e
all'assetto infrastrutturale;
        aree  con  significativi  fenomeni  di  contrazione  delle
attivita' commerciali di vicinato o del tessuto produttivo locale con
particolare  riferimento  alla  piccola  impresa,  alle  attivita'
artigianali, alle attivita' professionali, alle start-up.
4. Modalita' di presentazione delle domande
    1. La presentazione del progetto deve  essere  formulata  tramite
specifica  "Domanda  di  inserimento  nel  Piano  nazionale  per  la
riqualificazione sociale e culturale delle  aree  urbane  degradate",
sottoscritta digitalmente  ai  sensi  dell'articolo  24  del  decreto
legislativo  7  marzo  2005,    n.    82,    denominato    "Codice
dell'amministrazione digitale", dal legale rappresentante del  comune
ovvero del comune capofila dell'aggregazione temporanea o da  un  suo
delegato, a pena di esclusione.
    2. Le domande, predisposte secondo  quanto  sopra  specificato  e
complete dei prescritti documenti di cui  al  comma  3  del  presente
articolo, devono essere inviate entro il termine  perentorio  del  30
novembre  2015,  alla  Presidenza  del  Consiglio  dei  ministri  -
Dipartimento per le pari opportunita', esclusivamente a  mezzo  posta
Elettronica      Certificata      (PEC),      all'indirizzo      PEC
areeurbane.po@pec.governo.it, conformemente alle  norme  del  "Codice
dell'amministrazione  digitale".  Le  domande  pervenute  oltre  tale
termine non saranno prese in considerazione.
    3. Alla "Domanda  di  inserimento  nel  Piano  nazionale  per  la
riqualificazione sociale e culturale delle aree urbane degradate"  e'
allegata la seguente documentazione  (in  formato  PDF),  predisposta
anche avvalendosi di dati forniti dalle  competenti  Amministrazioni,
ai  fini  della  verifica  dell'ammissibilita'  della  domanda  e
dell'attribuzione dei punteggi:
      a) dichiarazione sottoscritta  dal  legale  rappresentante  del
comune ovvero del comune capofila dell'aggregazione temporanea  o  da
un suo delegato, dell'esistenza dei requisiti di cui all'articolo  2,
comma 2, del presente bando con l'indicazione specifica  di  ciascuna
caratteristica  di  cui  al  medesimo  comma  corredata  di  idonea
documentazione giustificativa di dettaglio e su basi oggettive  anche
avvalendosi  di  dati  o  di  documentazione  rilasciati  da  altre
amministrazioni o enti competenti;
      b)  documentazione  relativa  alla  formalizzazione  delle
aggregazioni temporanee,  con  l'indicazione  del  comune  confinante
capofila;
      c)  delibera  comunale  relativa  ai  finanziamenti  pubblici
(nazionali o europei) e/o  privati,  con  l'indicazione  della  somma
finanziata, nella quale vengano posti in  evidenza  la  capacita'  di
coinvolgimento di soggetti privati, i quali  devono  comunque  essere
scelti attraverso procedure di evidenza pubblica, e di attivazione di
un effetto moltiplicatore del finanziamento  pubblico  nei  confronti
degli investimenti privati, di cui al punto D della tabella riportata
al citato articolo 6, comprensiva del programma attuativo  nel  quale
e' altresi' indicato l'ammontare delle risorse  finanziarie  distinte
per ciascuno degli esercizi  2015,  2016  e  2017,  ove  trattasi  di
interventi da realizzarsi con durata pluriennale;
      d) preventiva dichiarazione in merito alla compatibilita' degli
interventi proposti, rilasciata dai competenti Uffici  preposti  alla
tutela dei vincoli del patrimonio culturale previsti nelle parti II e
III del Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui  al  decreto
legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;
      e)  dichiarazione  rilasciata  dalle  Autorita'  competenti  in
materia ambientale  in  merito  alla  assoggettabilita'  o  meno  del
progetto alle procedure di valutazione ambientale (VIA, VINCA, VAS  a
seconda dei casi e delle aree di intervento);
      f) dichiarazione  sottoscritta  dal  responsabile  dell'ufficio
tecnico del comune,  ovvero  del  comune  capofila  dell'aggregazione
temporanea  o  da  un  suo  delegato  relativa  alla  coerenza  degli
interventi  proposti  con  tutti  gli  strumenti  di  pianificazione
urbanistica vigenti o adottati;
      g)  relazione  descrittiva  del  progetto,  che  evidenzia  gli
effetti di "miglioramento della qualita'  del  decoro  urbano  e  del
tessuto sociale ed ambientale, mediante attivazione  di  servizi  e/o
interventi di ristrutturazione edilizia, con particolare  riferimento
allo sviluppo dei servizi  sociali  e/o  educativi,  alla  promozione
delle attivita' culturali, didattiche e sportive  e  alla  tutela  di
adulti e minori vittime di violenza,  tratta,  sfruttamento  e  abusi
sessuali", riportati al punto B della tabella di cui all'articolo  6.
La predetta relazione dovra' contenere la descrizione puntuale  degli
interventi e dei risultati attesi,  l'indicatore  utilizzato  per  la
misurazione dei  risultati,  e  dovra'  essere  corredata  da  tavole
illustrative ed elaborati tecnico-economici e dal programma attuativo
degli stessi;
      h)  relazione  tecnica  sulle  caratteristiche  principali  del
progetto di riqualificazione sociale e culturale  delle  aree  urbane
degradate costituito da un insieme coordinato di interventi, a  firma
del RUP, con  relativo  quadro  economico  complessivo,  nella  quale
vengono posti in evidenza gli effetti di "Riduzione  di  fenomeni  di
marginalizzazione e degrado sociale",  riportati  al  punto  A  della
tabella di cui al citato articolo 6;
      i)  relazione  tecnica  sulle  caratteristiche  principali  del
progetto  di  riqualificazione  urbanistica,  infrastrutturale,  dei
servizi, ambientale e  paesaggistica,  delle  aree  urbane  degradate
costituito da un insieme coordinato di interventi, a firma  del  RUP,
con relativo quadro economico complessivo;
      l) atto di nomina del responsabile del procedimento;
      m) progetto a livello di studio di fattibilita',  masterplan  o
progetto preliminare e relativa delibera di approvazione.
5. Procedura di valutazione
    1. La procedura di valutazione e' effettuata dal comitato per  la
valutazione dei progetti  di  riqualificazione  sociale  e  culturale
delle aree urbane degradate, di seguito denominato "comitato" di  cui
al comma 432 della  legge  23  dicembre  2014,  n.  190,  secondo  le
seguenti fasi:
      a) la segreteria tecnica del comitato provvede all'accertamento
della completezza della domanda e alla verifica di tutti i  documenti
e requisiti di ammissibilita' di cui agli articoli 2,  3  e  4,  pena
l'esclusione dalla procedura di valutazione;
      b)  il  comitato  provvede  alla  valutazione  delle  domande,
all'attribuzione dei punteggi sulla base delle informazioni riportate
nella domanda e nella documentazione allegata.
    2. Nel corso dell'istruttoria tecnica  possono  essere  richiesti
l'integrazione o il  completamento  della  documentazione,  che  deve
essere comunque in possesso del proponente prima della  scadenza  del
termine  di  presentazione  delle  domande.  Sono  ammesse  le  sole
integrazioni ascrivibili alla mancanza, incompletezza o irregolarita'
non essenziali dei  documenti  e  delle  dichiarazioni.  Le  suddette
integrazioni  devono  pervenire  entro  i  termini  fissati  nella
richiesta, pena l'esclusione.
    3. Il comitato effettua  controlli  sulle  domande  presentate  e
sulla relativa documentazione a corredo,  richiedendo  agli  enti  la
necessaria documentazione progettuale ed amministrativa e fissando un
termine per la presentazione. I comuni trasmettono la  documentazione
entro i termini indicati, pena l'esclusione.
6. Criteri di valutazione dei progetti e di attribuzione dei punteggi
    1. I progetti saranno valutati in base ai seguenti criteri:

=====================================================================
|      Progressivo    |          Criterio            |    Punti  |
+======================+===============================+============+
|                      |Riduzione di fenomeni di      |            |
|                      |marginalizzazione e degrado    |            |
|                      |sociale. (Legge 190/2014,      |            |
|                      |articolo 1, comma 432, lett.  |            |
|          A          |d), punto 1)                  | P1.max = 30|
+----------------------+-------------------------------+------------+
|                      | Miglioramento della qualita'  |            |
|                      |del decoro urbano e del tessuto|            |
|                      |sociale ed ambientale, anche  |            |
|                      |mediante interventi di        |            |
|                      |ristrutturazione edilizia, con |            |
|                      |particolare riferimento allo  |            |
|                      |sviluppo dei servizi sociali ed|            |
|                      |educativi e alla promozione    |            |
|                      |delle attivita' culturali,    |            |
|                      |didattiche e sportive e alla  |            |
|                      |tutela di minori e adulti,    |            |
|                      |vittime di violenza, tratta,  |            |
|                      |sfruttamento e abusi sessuali. |            |
|                      |(Legge 190/2014, articolo 1,  |            |
|          B          |comma 432, lett. d), punto 2)  | P2.max = 30|
+----------------------+-------------------------------+------------+
|                      |Tempestiva esecutivita' degli  |            |
|                      |interventi. (Legge 190/2014,  |            |
|                      |articolo 1, comma 432, lett.  |            |
|          C          |d), punto 3)                  | P3.max = 15|
+----------------------+-------------------------------+------------+
|                      |Capacita' di coinvolgimento di |            |
|                      |soggetti e finanziamenti      |            |
|                      |pubblici (nazionali ed europei)|            |
|                      |e privati e di attivazione di  |            |
|                      |un effetto moltiplicatore del  |            |
|                      |finanziamento pubblico nei    |            |
|                      |confronti degli investimenti  |            |
|                      |privati. (Legge 190/2014,      |            |
|                      |articolo 1, comma 432, lett.  |            |
|          D          |d), punto 4)                  | P4.max = 25|
+----------------------+-------------------------------+------------+

Criterio A - Riduzione di fenomeni  di  marginalizzazione  e  degrado
  sociale
    Il comitato attribuisce il punteggio come di seguito  illustrato,
sulla  base  della  valutazione  della  "riduzione  di  fenomeni  di
marginalizzazione  e  degrado  sociale"  esposta  nella  relazione
descrittiva  della  natura  e  delle  caratteristiche  principali
dell'insieme coordinato di  interventi,  a  firma  del  RUP,  di  cui
all'articolo 4:
    1. Produzione di effetti durevoli di  riduzione  di  fenomeni  di
marginalizzazione e degrado sociale anche oltre la fine del progetto:
0.5*anni durata effetti oltre la chiusura: max 5 punti;
    2. Coordinamento tra interventi  finalizzati  alla  riduzione  di
fenomeni di marginalizzazione e al degrado sociale: max punti 4;
    3. Presenza di obiettivi chiari e raggiungibili, con il  migliore
rapporto tra obiettivi, azioni e costi di realizzazione: max punti 4;
    4. Sostenibilita' economica anche oltre il termine  del  progetto
coperto dal finanziamento: max punti 5;
    5. Previsione di interventi di riqualificazione  che  interessino
aree di crisi complessa: max punti 2.
    I fattori sopra indicati si possono sommare.
Criterio B - Miglioramento della qualita' del  decoro  urbano  e  del
  tessuto  sociale  ed  ambientale,  anche  mediante  interventi  di
  ristrutturazione  edilizia,  con  particolare  riferimento  allo
  sviluppo dei servizi sociali ed educativi e alla  promozione  delle
  attivita' culturali, didattiche e sportive e alla tutela di  minori
  ed  adulti  vittime  di  violenza,  tratta,  sfruttamento  e  abusi
  sessuali
    1. Sviluppo dei servizi sociali ed educativi
    Coeff.intervento.SocEduc: fino a 0,3
    2. Promozione delle attivita' culturali, didattiche e sportive
    Coeff.intervento.CultDidatt.Sport: fino a 0,3
    3. Interventi di ristrutturazione edilizia
    Coeff.intervento.RistrEdiliz: fino a 0,1
    4. Interventi di protezione e accoglienza  di  minori  ed  adulti
vittime di violenza, tratta, sfruttamento e abusi sessuali
    Coeff.intervento.VittViol: fino a 0,3

      Formula: Punteggio B = PB.max x Coeff.intervento.xxxxx.

    Il proponente dovra' indicare l'aspetto prevalente della proposta
per ogni singolo  intervento,  nella  relazione  descrittiva  di  cui
all'articolo 4.
    I fattori sopraindicati si possono sommare.
Criterio C - Tempestiva esecutivita' degli interventi
    1.    Interventi    con    progetto    esecutivo,    approvato
dall'amministrazione,  ovvero  progetti  di  servizi  il  cui  inizio
dell'attivazione o dello sviluppo e' garantita entro  90  giorni  dal
finanziamento del progetto
    Coeff.livello.esecutivo = 1,0
    2.    Interventi    con    progetto    definitivo,    approvato
dall'amministrazione ovvero con procedura di gara gia' avviata per  i
servizi, per i quali sia allegata la determina a contrarre
    Coeff.livello.definitivo = 0,75
    3. Interventi con studio di fattibilita', masterplan, o  progetto
preliminare  inclusi    i    progetti    di    servizi,    approvato
dall'amministrazione
    Coeff.livello.sfmasterprel = 0,50

        Formula: Punteggio C = PC.max x Coeff.livello.xxxx

    Il  livello  del  progetto  e'  quello  indicato  nella  delibera
comunale di approvazione del progetto del singolo intervento  di  cui
all'articolo 4.
Criterio D - Capacita' di coinvolgimento di soggetti e  finanziamenti
  pubblici (nazionali ed europei) e privati e di  attivazione  di  un
  effetto moltiplicatore del  finanziamento  pubblico  nei  confronti
  degli investimenti privati
    1. Interventi con altri finanziamenti pubblici locali ed europei:
    Coeff.Finanz.1    =    (%Fin.Pubb.Locale    +    %Fin.    Pubb.
Europeo/%Fin.Pubb.Locale.max + %Fin. Pubb. Europeo.max)
    2.      Interventi      con        finanziamenti        privati
(proponente/promotore/concessionario):
    Coeff.Finanz.2 = (%Fin.Privato/%Fin.Privat.max)
    3. Interventi con altri finanziamenti pubblici programmati:
    Coeff.Finanz.3 = (%Fin.Pubb.progr/%Fin.Pubb.progr.max)

          Formula: Punteggio D = PD.max x Coeff.Finanz.xx

    I fattori sopraindicati si possono sommare.
    I fattori 1 e 3 sopraindicati non  si  possono  sommare,  qualora
riferiti al medesimo finanziamento.
    4. L'importo dei  finanziamenti  pubblici  e  privati,  per  ogni
singolo  intervento,  e'  quello  indicato  nella  documentazione  in
allegato alla domanda di cui all'articolo 4.
    5. Il punteggio complessivo di ciascun  progetto  e'  dato  dalla
somma del punteggio  A,  relativo  al  progetto  di  riqualificazione
costituito da un insieme coordinato di interventi, e dalla sommatoria
delle medie dei punteggi B, C e D,  attribuiti  ai  singoli  lotti  o
parti contenuti nel suddetto progetto.
    6. Al termine della procedura il  comitato  redige  l'elenco  dei
progetti con indicazione del livello di  priorita'  in  funzione  del
punteggio complessivo attribuito a ciascun progetto. 
7. Individuazione dei progetti ammessi a finanziamento
    1. I progetti ritenuti ammissibili al finanziamento sono inseriti
in un elenco decrescente in base al punteggio ottenuto.
    2. Il comitato tiene conto dei seguenti criteri di priorita':
      a) a parita' di punteggio di interventi presentati da un comune
e  da  un'aggregazione  di  comuni  e'  data  priorita'  al  progetto
presentato dall'aggregazione di comuni;
      b) a parita' di punteggio, nel caso  di  intervento  diviso  in
piu' lotti o parti, sono valutati prioritariamente gli interventi che
costituiscono lotti o parti conclusivi di interventi gia' avviati.
8. Progetti oggetto delle convenzioni o accordi di programma
    1. Con uno o  piu'  decreti  del  Presidente  del  Consiglio  dei
Ministri sono individuati i progetti ai fini  della  stipulazione  di
convenzioni o accordi di  programma  con  i  soggetti  promotori  dei
progetti medesimi.
    2. Tali convenzioni o accordi di programma definiscono i soggetti
partecipanti alla realizzazione dei progetti, le risorse finanziarie,
ivi incluse quelle a valere sul Fondo di cui  all'articolo  1,  comma
434, della legge 23 dicembre 2014,  n.  190,  di  seguito  denominato
"Fondo", e i tempi di attuazione dei  progetti  medesimi,  nonche'  i
criteri e le modalita' per la revoca dei  finanziamenti  in  caso  di
inerzia realizzativa.
    3. I soggetti che sottoscrivono le convenzioni o gli  accordi  di
programma si impegnano a fornire alla Presidenza  del  Consiglio  dei
Ministri e al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti i dati e
le  informazioni  necessarie  all'espletamento  della  attivita'  di
monitoraggio degli interventi, ai sensi dell'articolo 1,  comma  433,
della legge n. 190 del 2014.
    4. La mancata  stipula  delle  convenzioni  o  degli  accordi  di
programma, per cause imputabili ai soggetti promotori  dei  progetti,
comporta  l'esclusione  del  progetto  e  l'individuazione  di  altro
progetto beneficiario secondo il punteggio ottenuto e compatibilmente
con le risorse disponibili.
    5. Ai sensi del comma 433 della citata legge  n.  190  del  2014,
l'insieme delle convenzioni o degli accordi  di  programma  stipulati
costituisce il Piano.
9. Finanziabilita' degli interventi
    1. Le convenzioni o gli  accordi  di  programma,  contenenti  gli
interventi, costituenti il  Piano,  sono  finanziate,  in  ordine  di
punteggio decrescente ottenuto, fino al limite  di  capienza  annuale
delle  risorse  finanziarie  disponibili  per  ciascun  esercizio
finanziario 2015, 2016 e 2017. Ai  fini  del  computo  delle  risorse
disponibili per ciascun anno si tiene conto delle risorse finanziarie
indicate nel cronoprogramma per ciascun anno, al netto delle  risorse
provenienti da enti pubblici o privati,  e  nei  limiti  delle  somme
indicate per ciascun anno nel quadro economico, entrambi allegati  al
progetto. Non sono ammesse richieste di finanziamento aggiuntive.
    2. Per ciascun progetto, il finanziamento a carico del Fondo  non
puo' essere inferiore a euro 100.000,00  e  non  puo'  in  ogni  caso
superare l'importo massimo di euro 2.000.000,00. Fermo restando  tale
importo massimo a carico  del  Fondo,  i  comuni  e  le  aggregazioni
temporanee di comuni possono presentare  progetti  che  prevedano  un
costo  complessivo  superiore  delle  iniziative  proposte,  purche'
specifichino  in  modo  documentato,  pena  l'inammissibilita',  le
ulteriori fonti di finanziamento disponibili.
    3. Le convenzioni e  gli  accordi  di  programma  determinano  le
modalita' e gli adempimenti amministrativi necessari per l'erogazione
delle singole quote di finanziamento del progetto, in coerenza con il
quadro economico presentato. In ogni caso, non possono essere erogate
quote  di  finanziamento  prima  dell'avvio  dell'esecuzione  degli
interventi.
    4. I criteri e  le  modalita'  di  revoca  sono  stabiliti  dalle
convenzioni in base alla norma primaria.
10. Responsabile del procedimento
    1. E' responsabile del procedimento per il presente bando Corrado
De Rosa.

riferimento id:29494

Data: 2015-10-28 09:24:22

Re:DPCM - Interventi riqualificazione sociale e culturale aree urbane degradate

[color=red][size=14pt][b]Indicatori per il calcolo delle aree urbane degradate [/b][/size][/color]

[img]http://www.istat.it/img/istat.png[/img]

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 249 del 26 ottobre 2015 è stato pubblicato il bando per la presentazione di proposte per il piano nazionale per la riqualificazione sociale e culturale delle aree urbane degradate. Queste aree vengono definite in base a indicatori da calcolarsi utilizzando, quali dati di base, i dati per sezione censuaria del 15° Censimento della popolazione e delle abitazioni.

Per rendere più agevole l'operazione di calcolo degli indicatori, l'Istat rende disponibili in un unico file i dati di base necessari. I dati sono raggruppati nel file zip (in download) al cui interno sono stati predisposti:

due file in formato xls uno con i dati a livello nazionale e uno con quelli a livello comunale;
due file in formato csv con i dati a livello di sezione di censimento e il tracciato record.
Ciascun file è corredato di una descrizione dei dati in esso contenuti.

Gli stessi dati sono disponibili, insieme a molte altre informazioni a livello di sezione di censimento, nell’area dedicata alle Basi territoriali - ”Variabili censuarie” – di questo sito e in formato Linked Open Data.

In particolare, sono state aggiunte a tutti i tracciati di dati aggregati a livello subcomunale (sezione, ace, asc, loc) le seguenti variabili:

1) Edifici ad uso residenziale con stato di conservazione ottimo
2) Edifici ad uso residenziale con stato di conservazione buono
3) Edifici ad uso residenziale con stato di conservazione mediocre
4) Edifici ad uso residenziale con stato di conservazione pessimo
5) Alloggi vuoti
6) Alloggi occupati solo da persone non residenti.

http://www.istat.it/it/archivio/171976

riferimento id:29494
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