Salve, gradirei ricevere dei chiarimenti in merito alla fattispecie di seguito riportata.
- Il Comune di Aprilia ha rilasciato un'autorizzazione di tipo b per l'esercizio del commercio su aree pubbliche in forma itinerante.
Il titolare di tale autorizzazione ha violato le limitazioni e i divieti stabiliti dal Comune di Roma per l'esercizio del commercio su aree pubbliche in forma itinerante, con conseguente applicazione delle sanzioni previste all'art. 29 comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114.
In seguito, il suddetto titolare è risultato recidivo, nel medesimo Comune di Roma per le citate violazioni, per cui si rende necessario applicare le disposizioni di cui all'art. 29, comma 3 del citato d. lgs. n. 114 /1998.
Ciò premesso la richiesta è la seguente:
nel caso prospettato, il provvedimento di sospensione dell'attività chi lo deve emettere?? Il sindaco che ha rilasciato l'autorizzazione o il sindaco ove hanno avuto luogo le violazioni?
Vi ringrazio anticipatamente. Saluti Patrizia
Salve, gradirei ricevere dei chiarimenti in merito alla fattispecie di seguito riportata.
- Il Comune di Aprilia ha rilasciato un'autorizzazione di tipo b per l'esercizio del commercio su aree pubbliche in forma itinerante.
Il titolare di tale autorizzazione ha violato le limitazioni e i divieti stabiliti dal Comune di Roma per l'esercizio del commercio su aree pubbliche in forma itinerante, con conseguente applicazione delle sanzioni previste all'art. 29 comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114.
In seguito, il suddetto titolare è risultato recidivo, nel medesimo Comune di Roma per le citate violazioni, per cui si rende necessario applicare le disposizioni di cui all'art. 29, comma 3 del citato d. lgs. n. 114 /1998.
Ciò premesso la richiesta è la seguente:
nel caso prospettato, il provvedimento di sospensione dell'attività chi lo deve emettere?? Il sindaco che ha rilasciato l'autorizzazione o il sindaco ove hanno avuto luogo le violazioni?
Vi ringrazio anticipatamente. Saluti Patrizia
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Il problema è serio e coinvolge una serie di questioni:
1) la competenza territoriale che dopo il dlgs 59/2010 non è più determinata dalla residenza o dalla sede legale
2) la limitazione territoriale della competenza sanzionatoria comunale
FORMALMENTE il Comune competente è SOLTANTO il Comune di Roma, in quanto la sanzione accessoria è collegata a quella principale che deve adottare il Comune di Roma.
La sanzione accessoria della sospensione, se è vero che ha carattere extraterritoriale (cioè sospende la licenza su tutto il territorio nazionale) è facilmente aggirabile in quanto l'interessato potrebbe presentare NUOVA SCIA ad efficacia immediata (ad esempio in altro Comune) per riprendere immediatamente l'attività.
Il Comune di Aprilia NON ha competenza diretta.
P.S.
La competenza NON è del Sindaco ma del Dirigente
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Per informazioni 055/6236286 o info@omniavis.it