Decreto Legge recante “Disposizioni urgenti per la crescita, l’equità e il consolidamento dei conti pubblici“
Sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale di domani 7 dicembre 2011.
In allegato il testo definitivo NON ufficiale
Art. 31 - Esercizi commerciali
1. In materia di esercizi commerciali, all'articolo 3, comma 1, lettera d-bis, del decreto legge 4
luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, sono
soppresse le parole: "in via sperimentale” e dopo le parole “dell’esercizio” sono soppresse le
seguenti “ubicato nei comuni inclusi negli elenchi regionali delle località turistiche o città d'arte".
2. Secondo la disciplina dell’Unione Europea e nazionale in materia di concorrenza, libertà di
stabilimento e libera prestazione di servizi, costituisce principio generale dell’ordinamento
nazionale la libertà di apertura di nuovi esercizi commerciali sul territorio senza contingenti, limiti
territoriali o altri vincoli di qualsiasi altra natura, esclusi quelli connessi alla tutela della salute, dei
lavoratori, dell’ambiente e dei beni culturali. Le Regioni e gli enti locali adeguano i propri
ordinamenti alle prescrizioni del presente comma entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto.
Art. 32
Farmacie
1. In materia di vendita dei farmaci, negli esercizi commerciali di cui all’articolo 5, comma 1, del
decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n.
248, che ricadono nel territorio di Comuni aventi popolazione superiore a quindicimila abitanti e,
comunque, al di fuori delle aree rurali come individuate dai Piani Sanitari Regionali, in possesso dei
requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi fissati con decreto del Ministro della salute, previa
intesa con la conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regione e le Province autonome di
Trento e di Bolzano, adottato entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto,
possono essere venduti anche i medicinali di cui all’articolo 8, comma 10, lettera c) della legge 24
dicembre 1993, n. 537, e successive modificazioni, ad eccezione dei medicinali di cui all’articolo 45
del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni di cui
all’articolo 89 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 291. Con il medesimo decreto, sentita
l’Agenzia Italiana del Farmaco, sono definiti gli ambiti di attività sui quali sono assicurate le
funzioni di farmacovigilanza da parte del Servizio sanitario nazionale.
2. Negli esercizi commerciali di cui all’articolo 5, comma 1, del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223,
convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, la vendita dei medicinali deve
avvenire, ai sensi di quanto previsto dal comma 2 del citato articolo 5, nell’ambito di un apposito
reparto delimitato, rispetto al resto dell’area commerciale, da strutture in grado di garantire
l’inaccessibilità ai farmaci da parte del pubblico e del personale non addetto, negli orari sia di
apertura al pubblico che di chiusura.
3. Le condizioni contrattuali e le prassi commerciali adottate dalle imprese di produzione o di
distribuzione dei farmaci che si risolvono in una ingiustificata discriminazione tra farmacie e
parafarmacie quanto ai tempi, alle condizioni, alle quantità ed ai prezzi di fornitura, costituiscono
casi di pratica commerciale sleale ai fini dell’applicazione delle vigenti disposizioni in materia.
4. E’ data facoltà alle farmacie e agli esercizi commerciali di cui all’art. 5, comma 1, del decreto
legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, di
praticare liberamente sconti sui prezzi al pubblico su tutti i prodotti venduti, purché gli sconti siano
esposti in modo leggibile e chiaro al consumatore e sia praticato a tutti gli acquirenti.
Art. 34
Liberalizzazione delle attività economiche ed eliminazione dei controlli ex-ante
1. Le disposizioni previste dal presente articolo sono adottate ai sensi dell'articolo 117, comma 2,
lettere e) ed m), della Costituzione, al fine di garantire la libertà di concorrenza secondo
condizioni di pari opportunità e il corretto ed uniforme funzionamento del mercato, nonché per
assicurare ai consumatori finali un livello minimo e uniforme di condizioni di accessibilità ai
beni e servizi sul territorio nazionale.
2. La disciplina delle attività economiche è improntata al principio di libertà di accesso, di
organizzazione e di svolgimento, fatte salve le esigenze imperative di interesse generale,
costituzionalmente rilevanti e compatibili con l’ordinamento comunitario, che possono
giustificare l’introduzione di previ atti amministrativi di assenso o autorizzazione o di controllo,
nel rispetto del principio di proporzionalità.
3. Sono abrogate le seguenti restrizioni disposte dalle norme vigenti:
a) il divieto di esercizio di una attività economica al di fuori di una certa area geografica e
l'abilitazione a esercitarla solo all'interno di una determinata area;
b) l'imposizione di distanze minime tra le localizzazioni delle sedi deputate all'esercizio di
una attività economica;
c) il divieto di esercizio di una attività economica in più sedi oppure in una o più aree
geografiche;
d) la limitazione dell'esercizio di una attività economica ad alcune categorie o divieto, nei
confronti di alcune categorie, di commercializzazione di taluni prodotti;
e) la limitazione dell'esercizio di una attività economica attraverso l'indicazione tassativa
della forma giuridica richiesta all'operatore;
f) l'imposizione di prezzi minimi o commissioni per la fornitura di beni o servizi.
g) l'obbligo di fornitura di specifici servizi complementari all'attività svolta.
4. L’introduzione di un regime amministrativo volto a sottoporre a previa autorizzazione
l’esercizio di un’attività economica deve essere giustificato sulla base dell’esistenza di un
interesse generale, costituzionalmente rilevante e compatibile con l’ordinamento comunitario,
nel rispetto del principio di proporzionalità.
5. L’Autorità garante della concorrenza e del mercato è tenuta a rendere parere obbligatorio, da
rendere nel termine di trenta giorni decorrenti dalla ricezione del provvedimento, in merito al
rispetto del principio di proporzionalità sui disegni di legge governativi e i regolamenti che
introducono restrizioni all’accesso e all’esercizio di attività economiche.
6. Quando è stabilita, ai sensi del comma 4, la necessità di alcuni requisiti per l’esercizio di
attività economiche, la loro comunicazione all’amministrazione competente deve poter essere
data sempre tramite autocertificazione e l’attività può subito iniziare, salvo il successivo
controllo amministrativo, da svolgere in un termine definito; restano salve le responsabilità per i
danni eventualmente arrecati a terzi nell’esercizio dell’attività stessa.
7. Le Regioni adeguano la legislazione di loro competenza ai principi e alle regole di cui ai
commi 2, 4 e 6.
8. Sono escluse dall’ambito di applicazione del presente articolo le professioni, i servizi
finanziari come definiti dall’art. 4 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59 e i servizi di
comunicazione come definiti dall’art. 5 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59 (Attuazione
direttiva 2006 /123/CE relativa ai servizi nel mercato interno).
Art. 40
Riduzione degli adempimenti amministrativi per le imprese
1. In materia di semplificazione degli adempimenti per la registrazione dei clienti nelle strutture
ricettizie, al comma 3 dell’articolo 109 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al
regio decreto 18 giugno 1931 n. 773, le parole: “I soggetti di cui al comma 1 sono altresì tenuti a
comunicare all’autorità locale di pubblica sicurezza le generalità delle persone alloggiate, mediante
consegna di copia della scheda, entro le ventiquattro ore successive al loro arrivo, In alternativa, il
gestore può scegliere di effettuare tale comunicazione inviando, entro lo stesso termine, alle
questure territorialmente competenti i dati nominativi delle predette schede con mezzi informatici o
telematici o mediante fax secondo le modalità stabilite con decreto del Ministro dell’interno” sono
sostituite dalle seguenti: “I soggetti di cui al comma i sono altresì tenuti a comunicare entro le
ventiquattrore successive all’arrivo, alle questure territorialmente competenti le generalità delle
persone alloggiate mediante l’invio dei dati contenuti nella predetta scheda con mezzi informatici o
telematici secondo le modalità stabilite con decreto del Ministro dell’interno, sentito il Garante per
la protezione dei dati personali.”
Art. 40
....5. In materia di bonifica dei siti inquinati, per semplificare gli adempimenti delle imprese, al comma
7 dell’articolo 242 del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152, dopo il primo periodo, è inserito il
87
seguente: “ Nel caso di interventi di bonifica o di messa in sicurezza di cui al periodo precedente,
che presentino particolari complessità a causa della natura della contaminazione, degli interventi,
delle dotazioni impiantistiche necessarie o dell’estensione dell’area interessata dagli interventi
medesimi, il progetto può essere articolato per fasi progettuali distinte al fine di rendere possibile la
realizzazione degli interventi per singole aree o per fasi temporali successive.” Al comma 9 del
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, le parole “con attività in esercizio” sono soppresse.
Possono essere altresì autorizzati interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria e di messa in
sicurezza degli impianti e delle reti tecnologiche, purchè non compromettano la possibilità di
effettuare o completare gli interventi di bonifica che siano condotti adottando appropriate misure di
prevenzione dei rischi.
Art. 40
....8. In materia di semplificazione dello smaltimento dei rifiuti speciali per talune attività, i soggetti
che svolgono le attività di estetista, acconciatore, trucco permanente e semipermanente, tatuaggio,
piercing, agopuntura, podologo, callista, manicure, pedicure e che producono rifiuti pericolosi e a
rischio infettivo (CER 180103: aghi, siringhe e oggetti taglienti usati) possono trasportarli, in conto
proprio, per una quantità massima fino a 30 chilogrammi al giorno, sino all’impianto di
smaltimento tramite termodistruzione o in altro punto di raccolta, autorizzati ai sensi della
normativa vigente. L’obbligo di registrazione sul registro di carico e scarico dei rifiuti e l’obbligo di
comunicazione al Catasto dei rifiuti tramite il Modello Unico di Dichiarazione ambientale, di cui al
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, si intendono assolti, anche ai fini del trasporto in conto
proprio, attraverso la compilazione e conservazione, in ordine cronologico, dei formulari di
trasporto di cui all’ articolo 193 del medesimo decreto. I formulari sono gestiti e conservati con
modalità idonee all’effettuazione del relativi controlli così come previsti dal predetto art. 193 del
decreto legislativo n. 152 del 2006. La conservazione deve avvenire presso la sede dei soggetti
esercenti le attività di cui al presente comma
Art. 45
Disposizioni in materia edilizia
1. All’articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, dopo il comma
2 è inserito il seguente:
“2-bis. Nell'ambito degli strumenti attuativi e degli atti equivalenti comunque denominati nonché
degli interventi in diretta attuazione dello strumento urbanistico generale, l'esecuzione diretta delle
opere di urbanizzazione primaria di cui al comma 7, di importo inferiore alla soglia di cui
all’articolo 28, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, funzionali
all’intervento di trasformazione urbanistica del territorio, è a carico del titolare del permesso di
costruire e non trova applicazione il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.”
2. Al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e successive modificazioni,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 52, il comma 2 è sostituito dal seguente:
“2. Qualora vengano usati materiali o sistemi costruttivi diversi da quelli disciplinati dalle norme
tecniche in vigore, la loro idoneità deve essere comprovata da una dichiarazione rilasciata dal
Presidente del Consiglio superiore dei lavori pubblici su conforme parere dello stesso Consiglio.”;
b) all’articolo 59, comma 2, le parole “, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici,” sono
eliminate.
3. All’articolo 11, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni
dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, le parole: “Presidente del Consiglio dei Ministri” sono sostituite
dalle seguenti: “Ministro delle infrastrutture e dei trasporti”.
4. All’articolo 4, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 16 luglio 2009, le
parole: “Presidente del Consiglio dei Ministri” sono sostituite dalle seguenti: “Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti”.
TESTO UFFICIALE USCITO IN GAZZETTA
riferimento id:2947RELAZIONE TECNICA al DL 201/2011: liberalizzazioni e semplificazioni
riferimento id:2947Per seguire gli sviluppi della conversione in legge (con modifiche) del D.L. 201/2001 su crescita, equità e consolidamento dei conti pubblici:
http://www.camera.it/465?area=27&tema=508&Il+decreto-legge++n.+201%2F2011+-+crescita%2C+equit%C3%A0+e+consolidamento+dei+conti+pubblici
SUPPLEMENTI ORDINARI
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2011-12-27&task=sommario&numgu=300&tmstp=1325182306003
LEGGE 22 dicembre 2011, n. 214
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, recante disposizioni urgenti per la crescita, l'equita' e il consolidamento dei conti pubblici. (11G0256) (Suppl. Ordinario n. 276)
TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 6 dicembre 2011, n. 201
Testo del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 (in Supplemento ordinario n. 251 alla Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 284 del 6 dicembre 2011), coordinato con la legge di conversione 22 dicembre 2011, n. 214 (in questo stesso Supplemento ordinario alla pag. 1), recante: «Disposizioni urgenti per la crescita, l'equita' e il consolidamento dei conti pubblici.». (11A16582) (Suppl. Ordinario n. 276)
Testo coordinato della conversione in legge del D.L. 201 del 6 dicembre 2011
Legge 214/2011